Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2026, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Fiore e NAlisa Tornabene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Comune di Lipari in data 11 novembre 2025, notificato il 21 novembre 2025, con cui veniva comunicato il rigetto dell'istanza di condono presentata in data 30 marzo 2004, nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AO NA ZZ e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità, o comunque l’annullamento, del provvedimento dell’11.11.2025 (notificato il 21.11.2025) con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di condono presentata dalla loro dante causa in data 30 marzo 2004, per la sanatoria di alcune opere abusive in ampliamento dell’immobile censito catastalmente al foglio di mappa -OMISSIS- sull’assunto secondo cui le predette opere non sarebbero suscettibili di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, commi 26-27 della L. 326/2003.
2. Hanno, in particolare, rappresentato che sulla predetta istanza di sanatoria è stato debitamente rilasciato il nulla osta paesaggistico (con nota prot. 391 dell’11.1.2022 della competente Soprintendenza di Messina), nonché tutti i restanti pareri prescritti dalla L. 326/2003.
Ciò nonostante, con la nota impugnata (adottata previa comunicazione dei motivi ostativi e conseguenti osservazioni procedimentali), il Comune si è determinato per il rigetto della sanatoria, in considerazione “del mutato quadro interpretativo del condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022”.
3. Il diniego, a parere dei ricorrenti, sarebbe illegittimo per sviamento ed eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione della L. 326/2003 e dell’art. 97 della Costituzione.
Il Comune avrebbe, in tesi, dovuto esprimersi in conformità con le determinazioni assunte dall’autorità regionale in sede di rilascio del nulla osta paesaggistico, il quale assumerebbe valenza obbligatoria e vincolante.
Inoltre, il provvedimento impugnato risulterebbe carente dal punto di vista del contenuto e della motivazione, posto che non specificherebbe la consistenza e le caratteristiche del fabbricato e delle opere realizzate, né individuerebbe una correlazione tra queste ultime e il contesto paesaggistico circostante; non sarebbe, pertanto, possibile ricostruire le ragioni sulla base delle quali sarebbero state disattese le determinazioni della Soprintendenza.
A tal fine non sarebbe sufficiente il richiamo alla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, la quale non pregiudicherebbe in alcun modo l’efficacia e la validità del parere paesaggistico rilasciato, che peraltro avrebbe comunque richiesto l’attivazione di un nuovo procedimento istruttorio innanzi alla Soprintendenza, prima che potesse essere emesso un atto finale di rigetto.
Infine, il provvedimento sarebbe illegittimo anche in quanto non darebbe compiutamente conto del contenuto delle osservazioni presentate dai ricorrenti, le quali avrebbero meritato una puntuale e adeguata valutazione da esplicitare nel corpo dell’atto.
4. Seppure ritualmente evocato, il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Preliminarmente, appare opportuna una breve ricostruzione dell’istituto del cd. terzo condono, di cui all’art. 32 della L. 326/2003, per come recepita in Sicilia, dall’art.24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15.
7.1. Il comma primo della norma da ultimo citata stabilisce che dalla « data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ».
L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
7.2. Alla luce delle su richiamate norme, e come chiarito da diverse pronunce di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, V, 20.2.2024, n.596; T.A.R. Catania, I, 28.3.2023, n.1029; TAR Catania, I,30.3.2023 n. 1089; TAR Catania, II, 11.4.2023, 1196), che hanno aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), non sono suscettibili di sanatoria, in forza delle norme sul cd. terzo condono, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesaggistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
7.3. Va evidenziato che tali condizioni valgono anche nella Regione siciliana, posto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L.r. 29 luglio 2021, n. 19, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della L.r. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la L.r. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata L.r. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza divincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della L.r. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
8. Alla stregua della superiore ricostruzione, deve concludersi che le opere di cui all’istanza di sanatoria presentata dalla dante causa dei ricorrenti, non sono suscettibili di essere sanate, in quanto opere comportanti aumento di volumetria in zona paesaggisticamente vincolata.
In particolare, come si ricava dalla stessa domanda di condono e dalla documentazione in atti, le opere in questione:
a) hanno determinato un ampliamento dell’immobile, per la superficie complessiva di 35 mq;
b) rientrano nella tipologia 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici);
c) insistono su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica e risultano essere state realizzate (in quanto ultimate nel 2003) in epoca successiva alla decorrenza del vincolo (che discende già dal d.p.r.s. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966).
Nel caso in esame, pertanto, la carenza dei necessari presupposti normativamente prestabiliti preclude il conseguimento dell’anelata sanatoria, risultando ultronea e superflua ogni valutazione “di merito” della Soprintendenza, il cui nulla osta costituisce esclusivamente uno dei requisiti che devono, congiuntamente, coesistere affinché possa darsi luogo alla sanatoria.
In presenza delle sopra richiamate caratteristiche, vengono in evidenza “impedimenti oggettivi che operano automaticamente” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 agosto 2020, n. 4962), essendo, pertanto, irrilevante che la Soprintendenza abbia adottato un parere di compatibilità paesaggistica di tali opere.
9. Non può essere condivisa la censura che fa leva sul difetto di motivazione e sull’insufficienza del richiamo sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, che, nel cassare la norma siciliana, ha chiarito che anche nella Regione siciliana si applicano i medesimi limiti previsti dalla normativa nazionale.
Va premesso, sul punto, che già il richiamo della predetta pronuncia avrebbe costituito elemento sufficiente affinché l’atto potesse dirsi sufficientemente motivato, essendo pacifico nella giurisprudenza che la motivazione di un atto amministrativo può essere fornita anche per relationem , ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672; sez. IV, 6marzo 2019, n. 1544, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 maggio 2023, n.1635; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 226).
In ogni caso, dalla lettura dell’atto impugnato emerge come che il Comune abbia compiutamente esplicitato le conseguenze della predetta pronuncia sul contenuto della decisione assunta nel caso di specie, risultando chiaramente rappresentato che “ ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. a) della L. 326/2003 non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di abusi n. 1,2 e 3 nell’ambito degli immobili soggetti al vincolo di cui all’art. 32 della L. 47/1985 ” e che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27 lett. d) della L. 326/2003 non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su immobili a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali (…) qualora istituiti prima dell’esecuzione ”, abuso tra cui rientrano le opere oggetto dell’istanza denegata.
10. Non merita accoglimento la tesi prospettata dai ricorrenti secondo cui il Comune non avrebbe che potuto conformarsi al nulla osta della Soprintendenza, in quanto organo Regionale sovraordinato, il cui provvedimento assume carattere vincolato e obbligatorio.
L’obbligatorietà e la vincolatività del parere della Soprintendenza, infatti, operano su un piano diverso, che attiene esclusivamente all’aspetto della compatibilità paesaggistica, nel senso che, ai fini della sanabilità delle opere, occorre, tra l’altro, obbligatoriamente acquisire il parere paesaggistico dell’organo competente a rilasciarlo, parere che, sul punto (e limitatamente a tale aspetto), ha natura (oltre che obbligatoria), anche vincolante.
Il rigetto impugnato, tuttavia, non è stato fondato su ragioni inerenti alla compatibilità (o incompatibilità) paesaggistica delle opere realizzate, bensì in considerazione della mancanza di uno degli altri requisiti richiesti dalla norma ai fini del condono (la riconducibilità dell’abuso ad una delle tipologie che il legislatore ha considerato sanabili).
Gli abusi in questione esulano dall’ambito applicativo della disposizione speciale sul condono, in forza della quale, come si è chiaramente precisato, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico è ammesso il condono dei soli abusi c.d. minori (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), nel cui ambito non possono rientrare le opere per cui è causa, in quanto comportanti nuova volumetria. Quanto appena ribadito rende irrilevante la doglianza relativa alla omessa considerazione del parere reso da parte dell’Autorità preposta al vincolo, trattandosi di adempimento superfluo a fronte della evidente non sanabilità dell’abuso (Consiglio di Stato num. 7596 del 2025 e num. 8862 del 2025).
L’ autorizzazione paesaggistica di competenza della Soprintendenza (nel caso di specie rilasciata) è esclusivamente volta ad accertare la sola compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi, mentre spetta in via esclusiva all’Amministrazione, non solo ogni valutazione inerente profili di rilievo urbanistico, ma anche, a monte la valutazione circa la ricorrenza, nel caso concreto, di tutti gli elementi della fattispecie astratta delineata dal legislatore.
Spetta dunque al Comune, in quanto autorità deputata al rilascio della sanatoria, valutare la sussistenza dei presupposti normativi che la consentono (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30/10/2017, n.5016).
Peraltro, come chiarito dalla pacifica giurisprudenza, anche di questo T.A.R., il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 ottobre 2019, n.7466; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 aprile 2023, n. 1196); in assenza dei detti presupposti di legge di sanabilità, il detto parere, ove reso, come nel caso di specie, non riveste rilevanza, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
11. Infondata è anche la censura secondo cui la pronuncia della Corte Costituzionale non avrebbe effetti nel caso di specie, posto che non sarebbe idonea a travolgere l’efficacia e la validità del nulla osta, rilasciato precedentemente.
Invero, a fronte della pendenza del procedimento di condono e della non significatività, in subiecta materia , del silenzio, non è predicabile la tesi dei rapporti esauriti (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4264; T.A.R. Perugia, sez. I, n.861 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4100 del 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181), con le conseguenze relative in caso di sopravvenienza di sentenza della Corte costituzionale che dichiara costituzionalmente illegittima la norma che tale provvedimento avrebbe dovuto fondare.
In base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 11marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento, escluso solo per i c.d. rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n.4264; T.A.R. Perugia, sez. I, n.861 del 2021; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 4100 del 2020; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181).
12. Non mutano l’esito della controversia nemmeno le censure di omessa motivazione in relazione alle osservazioni presentate dai ricorrenti, posto che, essendo nel caso di specie il rigetto un atto vincolato (discendendo direttamente da una preclusione ex lege), la succinta motivazione fornita dal Comune può ritenersi più che sufficiente a consentire al destinatario la comprensione delle ragioni a fondamento dello stesso.
13. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
14. Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, posto che il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO NA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZZ | ES NA BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.