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Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 14180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14180 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LI Giorgio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. OM GA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza emessa, in data 26 marzo 2024, con cui il Tribunale di Palmi, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Con il primo, il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., travisamento della prova dichiarativa e del fatto, violazione del principio dell’oltre Penale Sent. Sez. 2 Num. 14180 Anno 2026 Presidente: LL AN Relatore: CERSOSIMO AN Data Udienza: 18/03/2026 2 ogni ragionevole dubbio nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la specifica doglianza con la quale si evidenziava la mancanza di prova circa la qualità di unica erede della denunciante RO ER rispetto al defunto OV ER. In particolare, si sottolinea che il de cuius aveva una moglie e un’altra figlia entrambe viventi e che, al momento dei fatti, non risultavano ancora decorsi i termini per l’accettazione dell’eredità né era stata prodotta documentazione attestante l’accettazione dell’eredità da parte della denunciante o la rinuncia delle altre congiunte. La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente e illogica anche con riferimento alla ritenuta provenienza delittuosa del ciclomotore, posto che i giudici di appello hanno affermato la responsabilità del GA valorizzando il fatto che egli non avesse fornito prova documentale di aver ereditato il ciclomotore Vespa indicato nel capo di imputazione, nonostante si trattasse di un bene mobile non soggetto a registrazione. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni del coimputato CA, il quale aveva riferito che il ricorrente gli aveva confidato di avere ereditato il mezzo dal nonno, dichiarazioni che la difesa reputa attendibili in quanto provenienti da soggetto privo di interesse a rendere affermazioni non veritiere, avuto riguardo alla natura di bene mobile dell’oggetto acquistato. La difesa osserva che la Corte distrettuale avrebbe illogicamente trascurato la circostanza che il ricorrente intratteneva un rapporto diretto con il bene ritenuto di provenienza delittuosa, trattandosi del motoveicolo Vespa appartenuto al nonno recentemente deceduto, custodito all’interno del garage di quest’ultimo e, dunque, accessibile al ricorrente anche senza l’intermediazione di terzi. Inoltre, i giudici di appello, affermando che la denunciante si sarebbe qualificata quale unica erede e, pertanto, proprietaria del ciclomotore, avrebbero travisato il contenuto delle dichiarazioni rese da RO ER. Quest’ultima, secondo la difesa, si sarebbe limitata a qualificarsi come erede, senza escludere la sorella -madre dell’imputato- dal novero degli eredi. A sostegno di tale ricostruzione si evidenzia che la denunciante, prima di presentare denuncia, aveva chiesto ai familiari se qualcuno avesse preso la Vespa del padre, comportamento ritenuto incompatibile con la posizione di unica erede. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., deducendo altresì 3 carenza di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto. La difesa evidenzia l’inverosimiglianza dell’ipotesi accusatoria secondo cui soggetti rimasti ignoti avrebbero consegnato il motoveicolo oggetto di furto proprio al nipote del de cuius, il quale lo avrebbe poi venduto al CA qualificandosi falsamente quale erede del nonno. Da ciò deriverebbe la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile la versione difensiva che ricondurrebbe la disponibilità del bene in capo al ricorrente a condotte di appropriazione indebita o di furto. 4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché degli artt. 648 e 649 cod. pen. La difesa sostiene che, permanendo i termini per l’accettazione dell’eredità anche in capo alla madre dell’imputato, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare la possibile applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen., atteso che il ricorrente è discendente in linea retta della figlia del defunto OV ER. 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., nonché carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato lo stato di conservazione del motoveicolo, descritto come arrugginito e risalente all’anno 1975 né l’esiguità del prezzo di vendita, pari a 650 euro. Nonostante tali elementi, la Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico che il ricorrente avrebbe tratto dalla condotta contestata un profitto non irrisorio. 6. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe respinto erroneamente la richiesta di escussione della madre del ricorrente, AR AB ER, prova ritenuta rilevante ai fini dell’individuazione degli eredi del defunto OV ER e dell’accertamento della volontà di quest’ultimo di destinare al nipote il motoveicolo in questione alla propria morte. Il diniego sarebbe stato motivato 4 con argomentazioni generiche e meramente congetturali, fondate sull’asserita possibilità di dimostrare tali circostanze mediante documentazione. 7. Il difensore del ricorrente, in data 16 marzo 2026, ha depositato missiva sottoscritta da RO ER con cui la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. In via preliminare, va rilevata l’irrilevanza della remissione di querela intervenuta ad opera della persona offesa, atteso che il reato di ricettazione contestato al GA è procedibile d’ufficio. Ne consegue che tale atto non è idoneo a produrre effetti estintivi del reato né a incidere sulla perseguibilità dell’illecito, che resta sottratta alla disponibilità della parte privata. 2. Il primo, il quinto e il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze strettamente connesse, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme con percorso argomentativo sovrapponibile, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del GA in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità. Il ricorrente mira, infatti, ad ottenere un riesame del compendio probatorio, nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa, a sé più 5 favorevole, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con l’articolato e coerente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. La difesa fa leva, in particolare, su elementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte, abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative allo scopo di sostanziare vizi di illogicità manifesta, in termini non ammissibili in sede di legittimità. A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti indicati nel ricorso proposto dal ricorrente hanno, in realtà, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello, all’esito di un iter motivazionale coerente con le risultanze istruttorie e immune da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato, da un lato, l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento del GA nella commissione dei reati di furto o appropriazione indebita e, dall’altro, la mancata offerta, da parte del medesimo ricorrente, di una plausibile giustificazione in ordine al possesso del motoveicolo successivamente alienato al CA (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale si è così conformata al principio di diritto secondo cui il possesso ingiustificato di beni di provenienza furtiva è di per sé sufficiente a integrare il delitto di ricettazione, qualora difettino elementi probatori idonei a ricondurre tale disponibilità alla commissione del furto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313-01). 4. Il terzo motivo non è consentito poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad 6 oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; da ultimo, Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non mass.). 5. Il quarto motivo non è consentito. La Corte territoriale ha correttamente disatteso l’istanza difensiva, valorizzando, con argomentazione puntuale, il significativo valore, sia materiale sia morale, del bene oggetto di ricettazione da parte del ricorrente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale valutazione si pone in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui la particolare tenuità del fatto deve essere esclusa ogniqualvolta il valore del bene ricettato non possa qualificarsi come particolarmente esiguo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non mass.). L’apparato motivazionale risulta immune da censure, presentandosi completo, coerente e logicamente strutturato. Esso si fonda su valutazioni di merito adeguatamente argomentate, che non evidenziano profili di contraddittorietà né vizi di manifesta illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità. 6. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Deve essere preliminarmente ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'esercizio di tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile la relativa determinazione nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini, Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, dep. 2025, Iossa, non mass.; Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, dep. 2025, Martino, non mass.). 7 Più in generale, in sede di legittimità, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello, carenze ed illogicità non ravvisabili nel caso di specie. Il Collegio intende, in proposito, ribadire che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 6, n. 4519 del 09/10/2024, dep. 2025, Greco, non mass.). In virtù dei principi sopra esposti, la decisione oggetto di censura non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione, priva di contraddizioni e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. In particolare, la Corte di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell’esame della madre del ricorrente, AR AB ER alla luce della natura meramente esplorativa dell’atto istruttorio richiesto dalla difesa (vedi pagina 4 della sentenza impugnata). Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto secondo cui la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa", fondata su mere ipotesi difensive e finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974-01; Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633-01; Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, dep. 2025, Zouabi, non mass.). 7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CERSOSIMO AN LL
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LI Giorgio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. OM GA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza emessa, in data 26 marzo 2024, con cui il Tribunale di Palmi, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Con il primo, il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., travisamento della prova dichiarativa e del fatto, violazione del principio dell’oltre Penale Sent. Sez. 2 Num. 14180 Anno 2026 Presidente: LL AN Relatore: CERSOSIMO AN Data Udienza: 18/03/2026 2 ogni ragionevole dubbio nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la specifica doglianza con la quale si evidenziava la mancanza di prova circa la qualità di unica erede della denunciante RO ER rispetto al defunto OV ER. In particolare, si sottolinea che il de cuius aveva una moglie e un’altra figlia entrambe viventi e che, al momento dei fatti, non risultavano ancora decorsi i termini per l’accettazione dell’eredità né era stata prodotta documentazione attestante l’accettazione dell’eredità da parte della denunciante o la rinuncia delle altre congiunte. La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe carente e illogica anche con riferimento alla ritenuta provenienza delittuosa del ciclomotore, posto che i giudici di appello hanno affermato la responsabilità del GA valorizzando il fatto che egli non avesse fornito prova documentale di aver ereditato il ciclomotore Vespa indicato nel capo di imputazione, nonostante si trattasse di un bene mobile non soggetto a registrazione. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni del coimputato CA, il quale aveva riferito che il ricorrente gli aveva confidato di avere ereditato il mezzo dal nonno, dichiarazioni che la difesa reputa attendibili in quanto provenienti da soggetto privo di interesse a rendere affermazioni non veritiere, avuto riguardo alla natura di bene mobile dell’oggetto acquistato. La difesa osserva che la Corte distrettuale avrebbe illogicamente trascurato la circostanza che il ricorrente intratteneva un rapporto diretto con il bene ritenuto di provenienza delittuosa, trattandosi del motoveicolo Vespa appartenuto al nonno recentemente deceduto, custodito all’interno del garage di quest’ultimo e, dunque, accessibile al ricorrente anche senza l’intermediazione di terzi. Inoltre, i giudici di appello, affermando che la denunciante si sarebbe qualificata quale unica erede e, pertanto, proprietaria del ciclomotore, avrebbero travisato il contenuto delle dichiarazioni rese da RO ER. Quest’ultima, secondo la difesa, si sarebbe limitata a qualificarsi come erede, senza escludere la sorella -madre dell’imputato- dal novero degli eredi. A sostegno di tale ricostruzione si evidenzia che la denunciante, prima di presentare denuncia, aveva chiesto ai familiari se qualcuno avesse preso la Vespa del padre, comportamento ritenuto incompatibile con la posizione di unica erede. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., deducendo altresì 3 carenza di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto. La difesa evidenzia l’inverosimiglianza dell’ipotesi accusatoria secondo cui soggetti rimasti ignoti avrebbero consegnato il motoveicolo oggetto di furto proprio al nipote del de cuius, il quale lo avrebbe poi venduto al CA qualificandosi falsamente quale erede del nonno. Da ciò deriverebbe la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile la versione difensiva che ricondurrebbe la disponibilità del bene in capo al ricorrente a condotte di appropriazione indebita o di furto. 4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché degli artt. 648 e 649 cod. pen. La difesa sostiene che, permanendo i termini per l’accettazione dell’eredità anche in capo alla madre dell’imputato, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare la possibile applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen., atteso che il ricorrente è discendente in linea retta della figlia del defunto OV ER. 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e dell’art. 648 cod. pen., nonché carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato lo stato di conservazione del motoveicolo, descritto come arrugginito e risalente all’anno 1975 né l’esiguità del prezzo di vendita, pari a 650 euro. Nonostante tali elementi, la Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico che il ricorrente avrebbe tratto dalla condotta contestata un profitto non irrisorio. 6. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe respinto erroneamente la richiesta di escussione della madre del ricorrente, AR AB ER, prova ritenuta rilevante ai fini dell’individuazione degli eredi del defunto OV ER e dell’accertamento della volontà di quest’ultimo di destinare al nipote il motoveicolo in questione alla propria morte. Il diniego sarebbe stato motivato 4 con argomentazioni generiche e meramente congetturali, fondate sull’asserita possibilità di dimostrare tali circostanze mediante documentazione. 7. Il difensore del ricorrente, in data 16 marzo 2026, ha depositato missiva sottoscritta da RO ER con cui la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. In via preliminare, va rilevata l’irrilevanza della remissione di querela intervenuta ad opera della persona offesa, atteso che il reato di ricettazione contestato al GA è procedibile d’ufficio. Ne consegue che tale atto non è idoneo a produrre effetti estintivi del reato né a incidere sulla perseguibilità dell’illecito, che resta sottratta alla disponibilità della parte privata. 2. Il primo, il quinto e il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze strettamente connesse, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme con percorso argomentativo sovrapponibile, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del GA in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità. Il ricorrente mira, infatti, ad ottenere un riesame del compendio probatorio, nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa, a sé più 5 favorevole, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con l’articolato e coerente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. La difesa fa leva, in particolare, su elementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte, abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative allo scopo di sostanziare vizi di illogicità manifesta, in termini non ammissibili in sede di legittimità. A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti indicati nel ricorso proposto dal ricorrente hanno, in realtà, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello, all’esito di un iter motivazionale coerente con le risultanze istruttorie e immune da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato, da un lato, l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento del GA nella commissione dei reati di furto o appropriazione indebita e, dall’altro, la mancata offerta, da parte del medesimo ricorrente, di una plausibile giustificazione in ordine al possesso del motoveicolo successivamente alienato al CA (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale si è così conformata al principio di diritto secondo cui il possesso ingiustificato di beni di provenienza furtiva è di per sé sufficiente a integrare il delitto di ricettazione, qualora difettino elementi probatori idonei a ricondurre tale disponibilità alla commissione del furto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313-01). 4. Il terzo motivo non è consentito poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad 6 oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; da ultimo, Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non mass.). 5. Il quarto motivo non è consentito. La Corte territoriale ha correttamente disatteso l’istanza difensiva, valorizzando, con argomentazione puntuale, il significativo valore, sia materiale sia morale, del bene oggetto di ricettazione da parte del ricorrente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale valutazione si pone in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui la particolare tenuità del fatto deve essere esclusa ogniqualvolta il valore del bene ricettato non possa qualificarsi come particolarmente esiguo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non mass.). L’apparato motivazionale risulta immune da censure, presentandosi completo, coerente e logicamente strutturato. Esso si fonda su valutazioni di merito adeguatamente argomentate, che non evidenziano profili di contraddittorietà né vizi di manifesta illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità. 6. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Deve essere preliminarmente ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'esercizio di tale potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile la relativa determinazione nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini, Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, dep. 2025, Iossa, non mass.; Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, dep. 2025, Martino, non mass.). 7 Più in generale, in sede di legittimità, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello, carenze ed illogicità non ravvisabili nel caso di specie. Il Collegio intende, in proposito, ribadire che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 6, n. 4519 del 09/10/2024, dep. 2025, Greco, non mass.). In virtù dei principi sopra esposti, la decisione oggetto di censura non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione, priva di contraddizioni e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. In particolare, la Corte di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell’esame della madre del ricorrente, AR AB ER alla luce della natura meramente esplorativa dell’atto istruttorio richiesto dalla difesa (vedi pagina 4 della sentenza impugnata). Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto secondo cui la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa", fondata su mere ipotesi difensive e finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974-01; Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633-01; Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, dep. 2025, Zouabi, non mass.). 7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CERSOSIMO AN LL