Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2026, proposto da
Comune di Capistrello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Guanciale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) della Determinazione n. DPC032/27 del 6 febbraio 2026, notificata in pari data, con la quale il Dirigente del Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Pianificazione Territoriale della Regione Abruzzo ha disposto la revoca del finanziamento di € 50.000,00 al Comune di Capistrello per il progetto di Completa revisione della pavimentazione con realizzazione di parcheggi a raso ai bordi, e parcheggio con pubblica illuminazione, concesso in esito all'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 446 del 27 luglio 2020 e successivo scorrimento disposto con D.G.R. n. 686 del 25 novembre 2022;
b) del preavviso di revoca del predetto contributo di cui alla nota dello stesso Ufficio regionale prot. n. 0457334/25 del 18 novembre 2025;
nonché di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia in ogni modo posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. MA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, odierna resistente, n. 446 del 27 luglio 2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione - L. R. n. 40/2017 - annualità 2020.
A tale procedura prendeva parte anche il Comune di Capistrello, odierno ricorrente, il quale presentava domanda di partecipazione (modello A - Schema di domanda) con il progetto dal titolo “ Progetto di fattibilità tecnico ed economica opere di urbanizzazione in via C. Battisti nel Comune di Capistrello ”.
Il progetto di fattibilità risultava approvato con DGC n. 58/2020 recante, appunto, “ Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica ” per un importo di € 150.000,00, di cui € 100.000,00 a valere su contributo richiesto, atto deliberativo trasmesso dal Comune di Capistrello a seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
In relazione al suddetto Avviso è stata poi approvata la graduatoria definitiva con, da ultimo, la Determinazione n. DPC/128 del 19 luglio 2021, graduatoria definitiva ritualmente pubblicata, con valore di notifica a tutti gli enti interessati (come previsto dallo stesso Avviso), sul sito regionale.
Nella suddetta graduatoria il progetto del Comune di Capistrello veniva inserito con un titolo diverso, estrapolando la descrizione riportata nel “Modello B - Proposta Progettuale” (“ Completa revisione della pavimentazione con realizzazione di parcheggi a raso ai bordi, e parcheggio con pubblica illuminazione ”), con punti 63, per un importo progetto di € 100.000,00 (anziché € 150.000,00) ed un contributo concesso di € 50.000,00 (anziché 100.000,00).
Con Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 25 novembre 2022, recante: “ Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 446 del 27.07.2020 - Scorrimento graduatoria annualità 2022 ”, è stato disposto lo scorrimento della suddetta graduatoria definitiva fino alla concorrenza delle somme stanziate per l’annualità 2022 e, in esecuzione della suddetta delibera, con determinazione n. DPC032/199 del 30 novembre 2022 si è provveduto ad approvare l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento.
Con nota prot. RA/13194 del 13 gennaio 2023 il Servizio Pianificazione e Paesaggio - DPC032 della Regione Abruzzo ha comunicato ai Comuni interessati dallo scorrimento l’ammissione al suddetto finanziamento; fra di essi vi era anche il Comune di Capistrello.
Con nota prot. 1748 del 14 marzo 2023, acquisita in pari data al prot. RA/111072, il Comune di Capistrello, mediante Modello C - Anticipazione, ha chiesto l’erogazione dell’importo di € 30.000,00 quale anticipo del 60% del contributo concesso di € 50.000,00; a tale nota il Comune di Capistrello, sebbene richiesto nel modulo C (come allegato all’Avviso approvato con DGR 446), non allegava il progetto esecutivo dichiarando che è “ in corso di redazione, affidato con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. 313 del 12.12.2022 ”, né la determina a contrarre.
In risposta alla nota comunale sopra menzionata e considerata la carenza del progetto e dell’atto di approvazione del progetto esecutivo, con nota prot. RA/316096 del 21 luglio 2023 il Servizio DPC032 del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo ha richiesto integrazioni come segue “ Nel prendere atto della documentazione trasmessa, come più volte rappresentato per le vie brevi, non ultima il 06.07.2023, si chiede l’invio della determina a contrarre e del progetto esecutivo con relativo atto di approvazione, come previsto dall’Allegato C. In attesa della documentazione prevista, resta sospesa ogni nostra determinazione sull’erogazione dell’anticipazione richiesta ”.
Dopo ulteriori scambi di note, con Delibera di Giunta Regionale n. 821 del 28 novembre 2023 il termine ultimo e massimo previsto per la conclusione del progetto e della rendicontazione delle spese sostenute è stato fissato al 30 giugno 2024.
Di seguito, il Comune di Capistrello inviava nota prot. 6912 dell’8 ottobre 2024, con cui lo stesso Comune allegava il Certificato di Regolare Esecuzione (nel seguito anche CRE), ma definito parziale, del 30 giugno 2024 in quanto si riportava che “ Al fine di ottimizzare una gestione delle aree di cantiere, caratterizzato da abitazioni con accessi privati prospicenti l’area di lavoro, e non privare contemporaneamente l’intera superficie adibita a parcheggio pubblico, si è suddiviso il lavoro in due lotti funzionali come da art. 1.2 del capitolato Speciale d’Appalto ”.
Con la sopra citata nota, inoltre, il Comune di Capistrello richiedeva contestualmente l’erogazione dell’intero contributo concesso, sebbene il Comune ricorrente fosse stato ammesso a co-finanziamento per una quota del 50%.
La Regione Abruzzo chiedeva chiarimenti sul progetto con nota n. 420014 del 30 ottobre 2024, cui seguiva un ulteriore scambio di note fra la stessa ed il Comune di Capistrello.
Infine la Regione Abruzzo ha emesso la nota prot. RA/457334 del 18 novembre 2025, di cui in epigrafe, con cui il Servizio Pianificazione e Paesaggio - DPC032 ha comunicato al Comune di Capistrello, ai sensi dell’art 10-bis della legge n. 241/90, il preavviso di revoca del finanziamento per le ragioni ivi puntualmente indicate.
A tale nota è poi seguita la Determinazione DPC032/27 del 6 febbraio 2026, di cui in epigrafe, con cui il Servizio Pianificazione e Paesaggio - DPC032, riscontrando le osservazioni del Comune di Capistrello, ha disposto la revoca del finanziamento dando atto, in particolare, del fatto che, posto che la data del 30 giugno 2024 era il termine ultimo per la conclusione dei progetti finanziati e la rendicontazione delle spese sostenute, “ nel suddetto termine risulta pervenuta la nota del 28.06.2024, acquisita in atti al prot. RA/270093 del 01.07.2024, dalla quale non è stato possibile desumere la conclusione dell’intervento così come finanziato, sebbene le reiterate richieste di integrazione ”.
Inoltre con la sopra menzionata determinazione la Regione Abruzzo ha rilevato che “ è stato trasmesso un Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) parziale del 30.06.2024 relativo a lavori eseguiti per un importo di € 50.000,00, relativi ad un “lotto”, alias “stralcio funzionale”, di cui non risulta una specifica approvazione, né da parte del Comune né da parte della Regione, ma comunque relativo ad interventi non conformi a quelli ammessi finanziamento… ”.
Avverso tale determinazione, nonché gli altri atti in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 15 aprile 2026, il Comune di Capistrello, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 10-bis e 15 della Legge n. 241 del 1990 - Inapplicabilità del procedimento ex art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 - Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione;
2) Violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 3 e 21-quinquies della Legge n. 241 del 1990 - Violazione e, comunque, falsa applicazione delle clausole dell’Avviso Pubblico approvato con la Delibera di G.R. n. 446 del 27.7.2020 - Violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 50, comma i, lett. qq) del D.Lgs n. 50 del 2016 e dell’art. 58 del D. Lgs n. 36 del 2023 - Eccesso di potere per difetto della motivazione, manifesta illogicità, travisamento dei fatti e mancata istruttoria - Violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 120 Costituzione.
Si è costituita in giudizio, in data 23 aprile 2026, la Regione Abruzzo, depositando relativa memoria con cui ha, in primis, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo e, poi, chiesto la reiezione dello stesso in quanto infondato nel merito.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 24 aprile 2026 e infine, all’udienza pubblica del 28 aprile 2026, dopo articolata discussione e previo avviso di possibile sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Abruzzo e, al riguardo osserva che la stessa e fondata e va accolta e, conseguentemente, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario.
2. - Il Collegio osserva che la Regione Abruzzo, col provvedimento n. DPC032/27 del 6 febbraio 2026 impugnato, ha revocato al Comune di Capistrello il contributo concesso per la realizzazione di opere di urbanizzazione (completa revisione della pavimentazione con realizzazione di parcheggi a raso sul territorio comunale), ponendo alla base della predetta revoca della somma concessa una serie di ragioni oggettive attinenti alla concreta realizzazione di lavori posta in essere dal Comune, fra cui il fatto che i lavori previsti dal Comune si riferiscono ad un progetto di fattibilità del 2022 diverso da quello ammesso a finanziamento (che era stato, invece, approvato con D.G.C. n. 58 del 7 settembre 2020) e che per i lavori eseguiti il Comune di Capistrello ha trasmesso alla Regione Abruzzo “ un Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) parziale del 30 giugno 2024 relativo a lavori eseguiti per un importo di € 50.000,00, relativi ad un “lotto”, alias “stralcio funzionale”, di cui non risulta una specifica approvazione, né da parte del Comune né da parte della Regione, ma comunque relativo ad interventi non conformi a quelli ammessi finanziamento… ”.
Il provvedimento impugnato, dunque, procede ad una revoca del contributo concesso originariamente al Comune di Capistrello solo per questioni relative alla concreta esecuzione dei lavori, ritenuta, fra l’altro, parziale e non conforme al progetto presentato alla Regione Abruzzo ed oggetto di finanziamento, e, pertanto, non sussiste alcuna revoca dell’originario contributo per motivi di interesse pubblico o in ragione di una nuova ponderazione dei presupposti alla base della concessione del medesimo ma vi è solo una revoca dello stesso per questioni, sopravvenute alla originaria concessione e relative alle modalità esecutive dei lavori dei lavori oggetto di contributo.
Ne deriva, dunque, che la presente controversia ha ad oggetto una revoca del contributo pubblico e contestuale richiesta di restituzione dello stesso che si colloca nella fase successiva a quella definita con il provvedimento di concessione del contributo in quanto, come già sopra evidenziato, la revoca del contributo indebitamente erogato non è stata determinata dalla mancanza originaria di un requisito richiesto per la sua concessione o dal contrasto iniziale del provvedimento di concessione con l’interesse pubblico ma dall’inosservanza di alcuni degli obblighi che disciplinano il rapporto conseguente alla concessione del contributo e relativi alla realizzazione di lavori diversi e parziali rispetto a quelli posti a finanziamento e parziali.
La natura della revoca impugnata nel presente giudizio, pertanto, attenendo alla esecuzione del rapporto di finanziamento per la realizzazione dei lavori, esula dalla giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 373/2024, e risulta rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario come statuito da condivisibile giurisprudenza in un caso analogo (pur se riferito ad un destinatario del contributo privato) in cui è stato affermato che “ in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione ” (T.A.R. Umbria 4 settembre 2017 n. 571).
Sul punto risultano dunque condivisibili le affermazioni della difesa della Regione Abruzzo secondo cui “ In materia di erogazione di finanziamenti pubblici, il riparto della giurisdizione è effettuato sulla base della natura giuridica della situazione giuridica sostanziale di cui si invoca la tutela…Rientra, parimenti, nei confini della giurisdizione ordinaria la contestazione dell’atto di revoca di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Anche in tal caso, difatti, sebbene l’atto sia formalmente denominato revoca, decadenza, risoluzione o non ammissione, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi al Giudice Ordinario, “riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo” (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 14/10/2024, n.5400)… Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di impugnazione, pur formalmente denominato revoca, è motivato dal riscontrato inadempimento del beneficiario ad uno degli obblighi imposti dalla lex specialis (e, in particolare, realizzare il progetto, così come proposto in sede di istanza di partecipazione all’Avviso pubblico, ed entro il termine stabilito), sicché la situazione giuridica azionata è qualificabile come diritto soggettivo. ”.
Né, al riguardo, risultano dirimenti in senso opposto le considerazioni da ultimo svolte dal Comune di Capistrello nella memoria del 24 aprile 2026 secondo cui sussisterebbe la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in quanto “ il rapporto giuridico che si è instaurato tra Regione e Comune in seguito alla partecipazione al bando e al conseguente inserimento del Comune di Capistrello tra i Comuni ammessi a finanziamento può essere inquadrato, secondo questa difesa, nell’ambito degli accordi di cui agli artt. 20 e 34 del TUEL ”, atteso che chiaramente il rapporto instaurato fra Regione e Comune non consiste in un accordo fra Enti ma nella concessione di un finanziamento tramite Avviso.
Né parimenti risulta fondata la seconda ragione affermata dal Comune di Capistrello a favore della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo relativa al fatto che “ l’impugnato preavviso di revoca …era giustificato anche dal fatto che (pag. 4) “ove anche non fosse intervenuta una suddivisione (in lotti o stralci funzionali comunque denominati) finalizzata per realizzare un progetto di importo totale di € 50.000,00 tutto a valere sul finanziamento regionale, comunque mai approvata e/o mai pervenuta in atti, l’assenza di cofinanziamento genererebbe una modifica dei punteggi assegnabili e quindi una variazione progettuale non ammissibile a mente di quanto disposto dall’art. 14 dell’Avviso”, facendo quindi intendere che per il Comune di Capistrello non sussistessero sin ab initio i requisiti per poter accedere al contributo. ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che l’assenza del cofinanziamento nei fatti è stata dedotta nel preavviso di diniego ed il provvedimento di revoca reca, quale motivazione, la realizzazione (parziale) di un progetto difforme da quello presentato a finanziamento, così radicando necessariamente la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario.
3. - Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
4. - La natura della presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
IA Colagrande, Consigliere
MA BA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MA BA | IA ES |
IL SEGRETARIO