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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1450/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Livia Sabatino, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
LV IE, in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE C O N
AVV. (C.F. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale del minore (14.12.2017) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 1450/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 [nata a Salerno in [...] [...] (CF. ], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 11.6.2000 in Giffoni Valle Piana (SA), con [nato CP_1 in Salerno, il 17.4.1973 (CF. )] e che dalla loro unione erano C.F._2
Per_ nati tre figli: (28.8.2001), (24.5.2004) e (14.12.2017), chiedeva Per_2 Per_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di €
600,00 quale quota contributo al mantenimento del figlio minore e della Per_1 figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, oltre alla Per_2 contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Attesa la relazione trasmessa in data 25.3.2024 dai SS di Montecorvino Pugliano, il G.D., con decreto emesso in pari, data nominava l'Avv. quale Controparte_2 curatore speciale del minore Per_1
Con ricorso depositato in data 5.4.2024 la chiedeva ex artt. 342 bis e 342 ter Pt_1
c.c. e 473 bis.69 c.p.c. di ordinare al la cessazione delle condotte CP_1 pregiudizievoli per il minore e l'immediato collocamento di presso la Per_1 madre.
Veniva, dunque, aperto il sub-procedimento R.G. n. 1450-1/2024 all'esito del quale con ordinanza del 21.5.2024 veniva rigettato il ricorso della ricorrente e disposti di ufficio provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. onde disciplinare in modalità assistita gli incontri madre-figlio presso i SS.
si costituiva con comparsa del 20.05.2024 aderendo alla domanda di CP_1 separazione e contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo. Il resistente chiedeva, oltre alla contestuale domanda di addebito: 1) l'affidamento esclusivo presso di sé del minore 3) l'assegnazione della casa coniugale Per_1 al medesimo affidatario;
4) la previsione, a carico della signora , di un Parte_1 assegno di mantenimento in favore del figlio oltre alla Persona_1 contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
2 Proc. R.G. n. 1450/2024
L'Avv. si costituiva in giudizio quale curatore speciale del Controparte_2 minore con comparsa depositata in data 29/04/2024.
All'udienza del 18/06/2024 il G.D. sentiva le parti e, con ordinanza emessa in pari data, rendeva i provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 5105/2024 del 28.10.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per il completamento dell'istruttoria.
Dopo aver sentito nuovamente le parti e il curatore speciale del minore all'udienza del 13.3.2025, il G.D. con ordinanza del 26.3.2025 modificava parzialmente i provvedimenti provvisori precedente resi.
Con le note depositate in data 21.10.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Alla udienza del 30.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato telematicamente in data 19.10.2025 e
23.10.2025), chiedevano dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni:
“A) affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza privilegiata presso il padre;
B) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune e nel prioritario interesse del figlio;
C) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo ed i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
D) la madre potrà tenere con sé il figlio minore nei giorni di lunedì, Per_1 mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico)
e sino alle ore 20.00, salvo diverso preventivo accordo dei genitori. Il minore trascorrerà con la madre a settimane alterne il weekend dal sabato all'orario di uscita da scuola (o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 20.00, con pernottamento presso l'abitazione materna;
durante il periodo delle
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festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedi in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, salvo diverso accordo;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
E) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento mensile del minore Per_1 in forma diretta per il tempo che lo stesso trascorrerà con ciascun genitore, e la sig.ra anche in via indiretta, ovvero mediante il versamento di € Parte_1
200,00 a mezzo bonifico bancario intestato al padre, entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutando tale importo secondo l'indice ISTAT al mese di dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
F) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ecc.) saranno da ripartirsi al 50% tra i predetti coniugi, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla Linee guida del Consiglio Nazionale Forense, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4 Proc. R.G. n. 1450/2024
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
G) le competenze legali relative al presente atto e al giudizio di separazione sono
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integralmente compensate tra le parti”.
Il curatore speciale esprimeva parere favorevole rispetto alle summenzionate condizioni di separazione con le note di udienza del 27.10.2025.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
Il Tribunale evidenzia che gli accordi intervenuti tra le parti possono essere integralmente recepiti in quando non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne come rilevato anche dal nominato curatore speciale.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti ed integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.11.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1450/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Livia Sabatino, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
LV IE, in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE C O N
AVV. (C.F. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale del minore (14.12.2017) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 1450/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 [nata a Salerno in [...] [...] (CF. ], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 11.6.2000 in Giffoni Valle Piana (SA), con [nato CP_1 in Salerno, il 17.4.1973 (CF. )] e che dalla loro unione erano C.F._2
Per_ nati tre figli: (28.8.2001), (24.5.2004) e (14.12.2017), chiedeva Per_2 Per_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di €
600,00 quale quota contributo al mantenimento del figlio minore e della Per_1 figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, oltre alla Per_2 contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Attesa la relazione trasmessa in data 25.3.2024 dai SS di Montecorvino Pugliano, il G.D., con decreto emesso in pari, data nominava l'Avv. quale Controparte_2 curatore speciale del minore Per_1
Con ricorso depositato in data 5.4.2024 la chiedeva ex artt. 342 bis e 342 ter Pt_1
c.c. e 473 bis.69 c.p.c. di ordinare al la cessazione delle condotte CP_1 pregiudizievoli per il minore e l'immediato collocamento di presso la Per_1 madre.
Veniva, dunque, aperto il sub-procedimento R.G. n. 1450-1/2024 all'esito del quale con ordinanza del 21.5.2024 veniva rigettato il ricorso della ricorrente e disposti di ufficio provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. onde disciplinare in modalità assistita gli incontri madre-figlio presso i SS.
si costituiva con comparsa del 20.05.2024 aderendo alla domanda di CP_1 separazione e contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo. Il resistente chiedeva, oltre alla contestuale domanda di addebito: 1) l'affidamento esclusivo presso di sé del minore 3) l'assegnazione della casa coniugale Per_1 al medesimo affidatario;
4) la previsione, a carico della signora , di un Parte_1 assegno di mantenimento in favore del figlio oltre alla Persona_1 contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
2 Proc. R.G. n. 1450/2024
L'Avv. si costituiva in giudizio quale curatore speciale del Controparte_2 minore con comparsa depositata in data 29/04/2024.
All'udienza del 18/06/2024 il G.D. sentiva le parti e, con ordinanza emessa in pari data, rendeva i provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 5105/2024 del 28.10.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per il completamento dell'istruttoria.
Dopo aver sentito nuovamente le parti e il curatore speciale del minore all'udienza del 13.3.2025, il G.D. con ordinanza del 26.3.2025 modificava parzialmente i provvedimenti provvisori precedente resi.
Con le note depositate in data 21.10.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Alla udienza del 30.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato telematicamente in data 19.10.2025 e
23.10.2025), chiedevano dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni:
“A) affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza privilegiata presso il padre;
B) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune e nel prioritario interesse del figlio;
C) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo ed i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
D) la madre potrà tenere con sé il figlio minore nei giorni di lunedì, Per_1 mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico)
e sino alle ore 20.00, salvo diverso preventivo accordo dei genitori. Il minore trascorrerà con la madre a settimane alterne il weekend dal sabato all'orario di uscita da scuola (o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 20.00, con pernottamento presso l'abitazione materna;
durante il periodo delle
3 Proc. R.G. n. 1450/2024
festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedi in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, salvo diverso accordo;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
E) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento mensile del minore Per_1 in forma diretta per il tempo che lo stesso trascorrerà con ciascun genitore, e la sig.ra anche in via indiretta, ovvero mediante il versamento di € Parte_1
200,00 a mezzo bonifico bancario intestato al padre, entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutando tale importo secondo l'indice ISTAT al mese di dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
F) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ecc.) saranno da ripartirsi al 50% tra i predetti coniugi, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla Linee guida del Consiglio Nazionale Forense, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4 Proc. R.G. n. 1450/2024
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
G) le competenze legali relative al presente atto e al giudizio di separazione sono
5 Proc. R.G. n. 1450/2024
integralmente compensate tra le parti”.
Il curatore speciale esprimeva parere favorevole rispetto alle summenzionate condizioni di separazione con le note di udienza del 27.10.2025.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
Il Tribunale evidenzia che gli accordi intervenuti tra le parti possono essere integralmente recepiti in quando non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne come rilevato anche dal nominato curatore speciale.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti ed integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.11.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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