Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con Regio decreto, tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per regolare, secondo equita', i rapporti patrimoniali fra il nuovo comune e quelli dai quali furono staccate le frazioni che lo costituiscono.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 15 agosto 1893.
UMBERTO.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con Regio decreto, tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per regolare, secondo equita', i rapporti patrimoniali fra il nuovo comune e quelli dai quali furono staccate le frazioni che lo costituiscono.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Monza, addi' 15 agosto 1893.
UMBERTO.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.