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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.423/2024
@-Rig. - procedura selettiva e diritto assunzione 01 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 18.12.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente Parte_1 Controparte_2 ad oggetto: appello avverso la sentenza n°663/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso con cui , sulla Parte_1 premessa di essere stata arbitrariamente sottoposta, con esito negativo, ad una audizione tesa alla verifica delle sue qualità canore, con conseguente illegittima esclusione dall'organico del coro per la esecuzione dell' negli anni 2022/2023, aveva chiesto che venisse accertato e dichiarato Controparte_3 il suo diritto ad essere inserita nell'organico del Coro con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro travolto dall'impugnato provvedimento, con correlata condanna della resistente all'integrale
1 remunerazione e/o risarcimento per i compensi non percepiti in ragione della sua esclusione dall'organico del sino alla sua effettiva reintegra, oltre accessori. CP_2
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , che ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata: 1) per non aver statuito sulla domanda di rimozione della delibera n.4/12/2022 del Consiglio di Amministrazione di esclusione della dall'organico del coro, in violazione dell'art.2087 c.c., Parte_1 debordando dalle proprie competenze, senza ammettere una consulenza tecnica d'ufficio, senza valorizzare adeguatamente il parere tecnico del maestro e senza tenere conto dell'età Parte_2 dell'appellante, che non avendo ancora compiuto i 65 anni non era ancora soggetta a verifica periodica dei requisiti artistici;
2) per aver omesso di considerare le circostanze di fatto desumibili dalla delibera n.4/12/2022 del Consiglio di Amministrazione;
3) nella parte in cui ha disatteso la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, pur avendo la ricorrente assolto al suo onere di allegazione e prova.
Ha quindi concluso come di seguito trascritto: “dichiarare nulli , illegittimi , invalidi e comunque revocare l'impugnata valutazione negativa dell'audizione ed il conseguente provvedimento del C.D.A.
4/12/22 di esclusione della ricorrente dall'organico del Coro della Cooperativa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nell'organico del Coro con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro travolto dall'impugnato provvedimento;
per l'effetto condannare la resistente all'integrale remunerazione e/o risarcimento per i compensi non percepiti in ragione della sua esclusione dall'organico del Coro , sino alla sua effettiva reintegra , allo stato pari ad Euro 4.269,00 o quella maggiore o minore benevisa o equitativamente sancita , oltre interessi dal dovuto al saldo . Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
Con tre motivi di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver disatteso la sua domanda tesa ad accertare l'illegittimità della valutazione negativa assunta dalla Commissione Esaminatrice all'esito dell'audizione di verifica del possesso dei requisiti artistici e del conseguente provvedimento del C.D.A.
4/12/22 di sua esclusione dall'organico del Coro della Cooperativa per l'esecuzione dell' CP_3
negli anni 2022/2023.
[...]
Le censure sollevate non sono fondate.
In punto di fatto, risulta per tabulas che l'appellante, dopo aver ricevuto comunicazione dell'inserimento nell'organico del Coro della Cooperativa, per l'esecuzione dell' a Controparte_3
2 JE e AR negli anni 2022/2023 (v.e mail del 05.10.2022), ha successivamente ricevuto una convocazione per un'audizione di verifica dell'idoneità artistica, come previsto dal Regolamento Interno della Cooperativa. All'esito dell'audizione suddetta, con verbale del CdA in data 04.12.2022, le è stato comunicato l'esito negativo della verifica, con conseguente giudizio “allo stato” di inidoneità a poter partecipare alle future attività della Cooperativa e temporanea esclusione dall'organico del Coro, ma con invito a partecipare a “lezioni di rinforzo” tese ad una futura nuova audizione di verifica.
Ciò premesso, sostiene l'appellante che tale vicenda si inserirebbe in una condotta vessatoria adottata dai vertici della Cooperativa nei suoi confronti (attesa la sussistenza di una precedente vicenda disciplinare nell'anno 2016) e contesta, sotto vari profili, la legittimità della sua sottoposizione a verifica e dell'esito negativo della prova.
L'appello non è fondato.
Va chiarito che non è in contestazione il potere della Cooperativa di sottoporre l'appellante ad audizione di verifica dell'idoneità artistica, come previsto dal Regolamento Interno, ai sensi del quale:
Art.4: “ […]il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre l'aspirante socio ad audizione prima di deliberare la sua ammissione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che non accoglie la domanda di ammissione a socio è insindacabile e non è soggetta ad impugnazione, ma deve comunque indicarne i motivi ”;
Art.5: “Quando vi sono fondati dubbi che il socio non abbia più i requisiti artistici richiesti dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione può disporre che lo stesso sia sottoposto ad audizione da parte del Maestro del coro alla presenza di tutto il Consiglio o di alcuni consiglieri che rappresentino la maggioranza”;
Art.6: “I soci sono sottoposti ad audizione per accertare che da parte loro persista il possesso dei requisiti artistici previsti dallo Statuto Sociale e dal presente regolamento: a) al compimento del sessantacinquesimo anno di età; b) successivamente ogni due anni”;
Nella fattispecie, la parte appellata allega che, come previsto dalla Deliberazione del 13.07.2020
(che tuttavia non produce), l'audizione di verifica dell'idoneità artistica sarebbe nella fattispecie obbligatoria, essendo trascorsi più di trenta mesi dall'ultima esibizione con il coro (situazione che nella fattispecie si sarebbe verificata, ma di cui non viene fornita dimostrazione).
Ciò premesso, rileva il Collegio che l'appellante non lamenta il regolare svolgimento dell'audizione sotto il profilo formale e procedurale, ma contesta, in punto di merito, il giudizio negativo espresso dalla
Commissione e ne chiede l'annullamento, previa acquisizione di un parere tecnico a firma del
[...]
e previa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Parte_3
3 A tal proposito, si deve preliminarmente osservare che, per costante giurisprudenza, non è consentito al giudice ordinario di sostituirsi alla Commissione Esaminatrice in valutazioni tecniche espressione di un giudizio di natura discrezionale. Gli unici interventi consentiti al giudice ordinario sono infatti quelli diretti ad accertare il corretto adempimento formale e procedurale delle operazioni valutative ovvero quelli tesi ad accertare il travalicamento dei limiti di ragionevolezza e dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e cioè della sussistenza di valutazioni abnormi e/o manifestamente illogiche ed incongrue. Ne segue che il margine di discrezionalità lasciato dalla fonte legale e negoziale al datore di lavoro non può essere oggetto di vaglio giudiziale, con l'unico limite che le valutazioni del datore di lavoro in ordine alla capacità professionale del lavoratore siano state comunque rispettose degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede cui agli artt. 1175 e 1375
Cod.Civ. e non siano connotate da intenti discriminatori o ritorsivi.
In quest'ordine di concetti, esclusa l'ammissibilità di un intervento sostitutivo del giudice nel valutare in senso migliorativo l'idoneità artistica dall'appellante, correttamente il primo giudice ha respinto il ricorso di , in cui detto intervento sostitutivo viene invece espressamente invocato. Parte_1
In conclusione: 1) non è in discussione la legittimità della sottoposizione di ad Parte_1 audizione di verifica dell'idoneità artistica, trattandosi di potere espressamente previsto dal regolamento interno della Cooperativa e che non appare irragionevole, essendo persino ovvio che la Cooperativa, per la natura dell'attività svolta, debba costantemente valutare l'aspetto qualitativo della proposta artistica;
2) non è in contestazione la regolarità formale e procedurale della procedura di verifica, non essendovi specifiche allegazioni sul punto;
3) non è ammissibile un intervento sostitutivo del giudice nell'esercizio della valutazione tecnica discrezionale circa l'idoneità artistica della con la conseguenza che Parte_1
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio si rivelerebbe del tutto inutile, oltre che esplorativa;
4) non risultano allegate dall'appellante circostanze di fatto univocamente dimostrative della sussistenza di un intento discriminatorio del Consiglio di Amministrazione nei confronti della 5) nulla è Parte_1 stato specificamente dedotto con riguardo alla sussistenza di una valutazione tecnica abnorme e/o manifestamente irragionevole, illogica e/o incongrua, atteso che l'appellante chiede sic et simpliciter la rimozione della valutazione negativa della Commissione e la sua sostituzione con un giudizio tecnico positivo in sede giurisdizionale;
6) la nota del , che l'appellante lamenta non Parte_3 essere stata adeguatamente valorizzata, si presenta più come una lettera di referenze, che come perizia di parte. In entrambi i casi, ad ogni buon conto, siamo in presenza di mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con esse ed ex se idonee a sorreggere la decisione;
7) dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2022 emerge che la
4 Commissione ha espresso un giudizio solo temporaneo di inidoneità artistica a poter partecipare alle future attività della Cooperativa, essendo stato formulato un invito alla a partecipare a “lezioni Parte_1 di rinforzo” con possibilità di procedere in futuro ad una nuova audizione di verifica. Il che esclude in radice la sussistenza di un disegno vessatorio della Cooperativa teso ad estromettere definitivamente l'appellante dall'organico del coro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°663/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.11.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI IN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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