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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 6996/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SALLUSTIO FRANCESCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to /NASSO CP_1 P.IVA_1
MARIATERESA ) VIA GOLFO DI TARANTO C.F._2
7/D TARANTO;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla liquidazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) degli assegni per il nucleo familiare per gli anni
2020 e 2021, e, conseguentemente, condannare l' convenuto CP_2 al pagamento dei relativi importi nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Sulla base della prodotta documentazione, la causa, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, risulta documentalmente provato, nonché fatto pacifico in quanto non contestato da parte avversa, sia la composizione del nucleo familiare di parte ricorrente, sia che quest'ultima abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 13/01/2020 al 15/02/2021. CP_3
Risulta altresì pacifico, in quanto non contestato da parte resistente, il diritto - sia nell'an che nel quantum - di parte ricorrente a ottenere gli assegni richiesti, tanto che le due domande venivano previamente accolte dall resistente. CP_2
Pertanto, l'unico motivo di mancata corresponsione delle somme spettanti risulta essere l'erronea presentazione della domanda da parte del ricorrente, il quale, non ottemperando alle nuove direttive impartite dalla circolare nr 45 del 2019 ha inoltrato la domanda CP_1 nella sezione ANF/DIP dedicata ai lavoratori dipendenti che intendano chiedere la liquidazione al proprio datore di lavoro, e non direttamente all come ivi previsto. CP_1
Pertanto, la domanda non veniva processata né istruita
Pag. 2 di 6 determinando il silenzio in ordine alla sua spettanza.
Orbene, giova preliminarmente chiarire che, per quanto riguarda il pagamento della prestazione in questione, pacificamente di natura assistenziale (in quanto finalizzata ad eliminare, o a ridurre,
l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causae, ovvero mero delegato al pagamento, per cui il creditore mantiene azione diretta nei confronti del debitore e cioè dell , quale CP_1 effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
E tale dato si rileva per tabulas proprio dalla suddetta circolare prodotta in atti, ove si afferma che “Il datore di lavoro assume, CP_1 dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l'unico soggetto Cont obbligato ex lege al pagamento è l' ”.
Ed invero, nella delegazione di pagamento, il delegato (nella specie il datore di lavoro), salvo apposito patto, non diviene debitore del delegatario;
ne deriva che il creditore può sempre agire nei confronti del delegante e non può più agire nei confronti del delegato una volta che il rapporto di delegazione sia venuto meno (al punto che la richiesta di pagamento rivolta al delegato non interrompe la prescrizione del debito del delegante).
Difatti è previsto che l'assegno al nucleo familiare anche se a carico dell' è anticipato in genere dal datore di lavoro che CP_1 successivamente conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore in occasione del pagamento all' dei contributi CP_1 previdenziali.
Tale regola è infatti prevista dall'art. 8 L. n. 1038/1961 che aggiornando il TU sugli ANF dispone “Salvo quanto disposto per
Pag. 3 di 6 l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".
Naturalmente l'obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi (nel limite di 5 anni), per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempre che l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l' ovvero non sia cessata o fallita (cfr. in tal CP_1 senso messaggio n. 12790/2006). CP_1
Discende da ciò che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare al lavoratore per il periodo prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è inoltrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non è men vero che unico legittimato passivo, in quanto soggetto direttamente obbligato alla prestazione assistenziale, è l'ente erogatore.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni delle parti ed in virtù della documentazione agli atti, si evince che il ricorrente pur avendo diritto agli assegni familiari non ha ricevuto gli stessi solo per un errore di procedurale occorso al momento della presentazione della domanda.
Parte ricorrente ha dimostrato, e parte resistente non ha neppure contestato, la sussistenza di un nucleo familiare legittimamente composto, secondo la normativa in materia di assegni per il nucleo familiare, da esso stesso e due minori di cui uno inabile, nonché un reddito complessivo legittimante il riconoscimento dello stesso.
°°°°°°°°°°°
Pertanto l' va condannato alla corresponsione in favore del CP_1
Pag. 4 di 6 ricorrente della chiesta prestazione, per i periodi e nella misura indicati nell'atto introduttivo, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, in ragione dell'assenza di comportamento negligente da parte dell'istituto per le motivazioni esposte, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di legge in relazione agli anni dedotti in ricorso, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. spese interamente compensate.
Taranto, 17 gennaio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
Sezione lavoro
N.R.G. 6996/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SALLUSTIO FRANCESCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to /NASSO CP_1 P.IVA_1
MARIATERESA ) VIA GOLFO DI TARANTO C.F._2
7/D TARANTO;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla liquidazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) degli assegni per il nucleo familiare per gli anni
2020 e 2021, e, conseguentemente, condannare l' convenuto CP_2 al pagamento dei relativi importi nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Sulla base della prodotta documentazione, la causa, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, risulta documentalmente provato, nonché fatto pacifico in quanto non contestato da parte avversa, sia la composizione del nucleo familiare di parte ricorrente, sia che quest'ultima abbia prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 13/01/2020 al 15/02/2021. CP_3
Risulta altresì pacifico, in quanto non contestato da parte resistente, il diritto - sia nell'an che nel quantum - di parte ricorrente a ottenere gli assegni richiesti, tanto che le due domande venivano previamente accolte dall resistente. CP_2
Pertanto, l'unico motivo di mancata corresponsione delle somme spettanti risulta essere l'erronea presentazione della domanda da parte del ricorrente, il quale, non ottemperando alle nuove direttive impartite dalla circolare nr 45 del 2019 ha inoltrato la domanda CP_1 nella sezione ANF/DIP dedicata ai lavoratori dipendenti che intendano chiedere la liquidazione al proprio datore di lavoro, e non direttamente all come ivi previsto. CP_1
Pertanto, la domanda non veniva processata né istruita
Pag. 2 di 6 determinando il silenzio in ordine alla sua spettanza.
Orbene, giova preliminarmente chiarire che, per quanto riguarda il pagamento della prestazione in questione, pacificamente di natura assistenziale (in quanto finalizzata ad eliminare, o a ridurre,
l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa), il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causae, ovvero mero delegato al pagamento, per cui il creditore mantiene azione diretta nei confronti del debitore e cioè dell , quale CP_1 effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
E tale dato si rileva per tabulas proprio dalla suddetta circolare prodotta in atti, ove si afferma che “Il datore di lavoro assume, CP_1 dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l'unico soggetto Cont obbligato ex lege al pagamento è l' ”.
Ed invero, nella delegazione di pagamento, il delegato (nella specie il datore di lavoro), salvo apposito patto, non diviene debitore del delegatario;
ne deriva che il creditore può sempre agire nei confronti del delegante e non può più agire nei confronti del delegato una volta che il rapporto di delegazione sia venuto meno (al punto che la richiesta di pagamento rivolta al delegato non interrompe la prescrizione del debito del delegante).
Difatti è previsto che l'assegno al nucleo familiare anche se a carico dell' è anticipato in genere dal datore di lavoro che CP_1 successivamente conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore in occasione del pagamento all' dei contributi CP_1 previdenziali.
Tale regola è infatti prevista dall'art. 8 L. n. 1038/1961 che aggiornando il TU sugli ANF dispone “Salvo quanto disposto per
Pag. 3 di 6 l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".
Naturalmente l'obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi (nel limite di 5 anni), per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, sempre che l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l' ovvero non sia cessata o fallita (cfr. in tal CP_1 senso messaggio n. 12790/2006). CP_1
Discende da ciò che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare al lavoratore per il periodo prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è inoltrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non è men vero che unico legittimato passivo, in quanto soggetto direttamente obbligato alla prestazione assistenziale, è l'ente erogatore.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni delle parti ed in virtù della documentazione agli atti, si evince che il ricorrente pur avendo diritto agli assegni familiari non ha ricevuto gli stessi solo per un errore di procedurale occorso al momento della presentazione della domanda.
Parte ricorrente ha dimostrato, e parte resistente non ha neppure contestato, la sussistenza di un nucleo familiare legittimamente composto, secondo la normativa in materia di assegni per il nucleo familiare, da esso stesso e due minori di cui uno inabile, nonché un reddito complessivo legittimante il riconoscimento dello stesso.
°°°°°°°°°°°
Pertanto l' va condannato alla corresponsione in favore del CP_1
Pag. 4 di 6 ricorrente della chiesta prestazione, per i periodi e nella misura indicati nell'atto introduttivo, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, in ragione dell'assenza di comportamento negligente da parte dell'istituto per le motivazioni esposte, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di legge in relazione agli anni dedotti in ricorso, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. spese interamente compensate.
Taranto, 17 gennaio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
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