TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/11/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BELLUNO Il Giudice unico, dott.ssa Gersa Gerbi, nella causa civile iscritta al n. 498 /2024 R.G. promossa da
c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1 Giuseppe Di Paola e dell'avv. Cristina Miele, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti attore nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Davide Sarina Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. Giulia Galati, con domicilio eletto nello studio dell'avv. Alessandra Da Col di Belluno, come da procura depositata in atti
convenuta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA sulle conclusioni formulate dalle parti come memorie depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto, con ricorso depositato in data 22.7.2024, il presente giudizio Parte_1 per opporsi all'esecuzione avviata in suo danno da Controparte_1 Come rilevato dallo stesso opponente, la medesima opposizione era già stata proposta nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G., tanto che l'attore chiedeva la riunione della presente causa alla precedente. Tale primo giudizio di opposizione al precetto si è concluso con sentenza di rigetto n. 43 del 31.3.2025. Il fascicolo – iscritto inizialmente avanti ad altro magistrato – è stato assegnato allo scrivente giudice unico in data 1.4.2025, al termine del periodo di congedo autorizzato, la quale – rilevato che era già pendente l'esecuzione immobiliare avviata in danno del sig. e iscritta a ruolo Pt_1 in data 18.7.2024 – ha riqualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c.. Con ordinanza del 14.10.2025, inoltre, il giudice ha rilevato – assegnando alle parti termine per difesa – la nullità insanabile del ricorso introduttivo, con conseguente improcedibilità dell'opposizione, che non è stata proposta avanti al giudice dell'esecuzione già pendente, impedendo così la necessaria struttura bifasica dell'opposizione esecutiva. Invero, secondo consolidato orientamento di legittimità (Cass. 25170/2018; conf. Cass. 4205/2020; 3270/2021), la fase sommaria dell'opposizione esecutiva costituisce momento processuale essenziale ed indefettibile;
l'atto introduttivo erroneamente proposto può essere sanato solo se la trasmissione al giudice dell'esecuzione consenta ancora il raggiungimento dello scopo dell'atto stesso nel processo esecutivo. Diversamente, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la sanatoria dell'atto nullo;
ciò per la duplice ragione che (1) nell'esecuzione immobiliare 63/2024 R.G.E. è stata disposta con ordinanza del 3.6.2025 la vendita del bene pignorato, con conseguente superamento del termine di fase per l'opposizione al titolo in ragione dei motivi già rilevabili sino a quella data;
(2) i motivi di opposizione presentati dal sig. , e che questi stesso dichiara identici a quelli già proposti Pt_1 nell'opposizione a precetto iscritta al n. 433/2024 R.G., sono già stati rigettati con sentenza n. 43/2025 di questo Tribunale divenuta definitiva, con conseguente limite del giudicato. Da qui deriva pertanto il rigetto della domanda in quanto improcedibile, con conseguente soccombenza dell'opponente anche in punto spese processuali, che devono essere rifuse alla controparte nella misura di € 3.000,00 per compensi calcolati in base alla tabella allegata al d.m. 55/2014 con riguardo alle sole fasi di introduzione e decisione della causa (stante l'assenza di istruttoria e di studio trattandosi dei medesimi motivi di opposizione su cui l'opposta di è già difesa in altro giudizio) con riduzione massima, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% e oneri accessori che siano dovuti per legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso in quanto improcedibile;
CONDANNA il sig. a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate Parte_1 come in parte motiva. MANDA alla Cancelleria perché dia comunicazione della decisione alle parti costituite. Così deciso a Belluno in data 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Gersa Gerbi
c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1 Giuseppe Di Paola e dell'avv. Cristina Miele, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti attore nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Davide Sarina Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. Giulia Galati, con domicilio eletto nello studio dell'avv. Alessandra Da Col di Belluno, come da procura depositata in atti
convenuta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA sulle conclusioni formulate dalle parti come memorie depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto, con ricorso depositato in data 22.7.2024, il presente giudizio Parte_1 per opporsi all'esecuzione avviata in suo danno da Controparte_1 Come rilevato dallo stesso opponente, la medesima opposizione era già stata proposta nella causa iscritta al n. 433/2024 R.G., tanto che l'attore chiedeva la riunione della presente causa alla precedente. Tale primo giudizio di opposizione al precetto si è concluso con sentenza di rigetto n. 43 del 31.3.2025. Il fascicolo – iscritto inizialmente avanti ad altro magistrato – è stato assegnato allo scrivente giudice unico in data 1.4.2025, al termine del periodo di congedo autorizzato, la quale – rilevato che era già pendente l'esecuzione immobiliare avviata in danno del sig. e iscritta a ruolo Pt_1 in data 18.7.2024 – ha riqualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c.. Con ordinanza del 14.10.2025, inoltre, il giudice ha rilevato – assegnando alle parti termine per difesa – la nullità insanabile del ricorso introduttivo, con conseguente improcedibilità dell'opposizione, che non è stata proposta avanti al giudice dell'esecuzione già pendente, impedendo così la necessaria struttura bifasica dell'opposizione esecutiva. Invero, secondo consolidato orientamento di legittimità (Cass. 25170/2018; conf. Cass. 4205/2020; 3270/2021), la fase sommaria dell'opposizione esecutiva costituisce momento processuale essenziale ed indefettibile;
l'atto introduttivo erroneamente proposto può essere sanato solo se la trasmissione al giudice dell'esecuzione consenta ancora il raggiungimento dello scopo dell'atto stesso nel processo esecutivo. Diversamente, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la sanatoria dell'atto nullo;
ciò per la duplice ragione che (1) nell'esecuzione immobiliare 63/2024 R.G.E. è stata disposta con ordinanza del 3.6.2025 la vendita del bene pignorato, con conseguente superamento del termine di fase per l'opposizione al titolo in ragione dei motivi già rilevabili sino a quella data;
(2) i motivi di opposizione presentati dal sig. , e che questi stesso dichiara identici a quelli già proposti Pt_1 nell'opposizione a precetto iscritta al n. 433/2024 R.G., sono già stati rigettati con sentenza n. 43/2025 di questo Tribunale divenuta definitiva, con conseguente limite del giudicato. Da qui deriva pertanto il rigetto della domanda in quanto improcedibile, con conseguente soccombenza dell'opponente anche in punto spese processuali, che devono essere rifuse alla controparte nella misura di € 3.000,00 per compensi calcolati in base alla tabella allegata al d.m. 55/2014 con riguardo alle sole fasi di introduzione e decisione della causa (stante l'assenza di istruttoria e di studio trattandosi dei medesimi motivi di opposizione su cui l'opposta di è già difesa in altro giudizio) con riduzione massima, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% e oneri accessori che siano dovuti per legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso in quanto improcedibile;
CONDANNA il sig. a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate Parte_1 come in parte motiva. MANDA alla Cancelleria perché dia comunicazione della decisione alle parti costituite. Così deciso a Belluno in data 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Gersa Gerbi