Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2025, n. 9253
CASS
Sentenza 6 marzo 2025

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Commentario1

  • 1Registrare di nascosto non è intercettazione
    Alessandro Salonia · https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 2 aprile 2025

    La registrazione tra presenti è documento, non intercettazione. Principio di diritto Registrare di nascosto non è intercettazione. Con la sentenza n. 9253 del 6 marzo 2025 (udienza del 12 febbraio 2025), la Corte di Cassazione – Sez. VI – ha riaffermato un principio ormai consolidato: la registrazione occulta di un colloquio da parte di uno dei partecipanti non costituisce intercettazione, ma prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. In particolare, viene ribadito che la natura dell'atto investigativo – e non il luogo della conversazione – determina la sua qualificazione giuridica. Se la captazione è effettuata da chi partecipa al dialogo, anche clandestinamente, si tratta di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2025, n. 9253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9253
Data del deposito : 6 marzo 2025

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