CASS
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Registrare di nascosto non è intercettazioneAlessandro Salonia · https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 2 aprile 2025
La registrazione tra presenti è documento, non intercettazione. Principio di diritto Registrare di nascosto non è intercettazione. Con la sentenza n. 9253 del 6 marzo 2025 (udienza del 12 febbraio 2025), la Corte di Cassazione – Sez. VI – ha riaffermato un principio ormai consolidato: la registrazione occulta di un colloquio da parte di uno dei partecipanti non costituisce intercettazione, ma prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. In particolare, viene ribadito che la natura dell'atto investigativo – e non il luogo della conversazione – determina la sua qualificazione giuridica. Se la captazione è effettuata da chi partecipa al dialogo, anche clandestinamente, si tratta di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2025, n. 9253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9253 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON IU, nato a [...] il [...] ov ...,;erso la sentenza del 13/05/2024 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO L Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di IU EM per il delitto di cui all'art. 371, cod. nen., perché, rendendo giuramento decisorio nel processo civile che lo vedeva contrpposto ad NI MI, aveva falsamente dichiarato di non aver conferito a quest'ultimo un incarico professionale, i cui compensi costituivano l'oggetto di quel giudizio. 2. Avverso tale decisione ricorre i'imputato, con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi. cí Penale Sent. Sez. 6 Num. 9253 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 12/02/2025 2.1. Il primo consiste nella nullità derivata della sentenza impugnata, per effetto di quella del decreto penale di condanna originariamente emesso e di tutti gli atti conseguenti. Tale decreto, infatti, non sarebbe stato notificato all'imputato, ma solo al suo difensore nel processo civile, erroneamente indicato in quell'atto come difensore di fiducia nel processo penale, tuttavia in assenza di alcun mandato, né potendo essere considerato difensore d'ufficio, in quanto, non essendo iscritto al relativo albo, non avrebbe potuto essere investito di quell'incarico. All'imputato, poi, non sarebbe stato notificato nemmeno il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, a seguito dell'opposizione al decreto penale, non avendo, perciò, egli avuto conoscenza del processo e non avendo fino ad allora formalizzato nomina fiduciaria in favore del difensore ritualmente avvisato del giudizio. 12. Con il secondo motivo, si denunciano la mancata assunzione di prove decisive e vizi di motivazione. 2.2,1. Non sono stati acquisiti al fascicolo processuale gli atti del procedimento civile presupposto, non potendo perciò ritenersi dimostrate - si deduce - l'esistenza di quest'ultimo, la natura decisoria o suppletoria del giuramento, la falsità delle relative dichiarazioni, né se tale giudizio sia stato definito o meno con sentenza irrevocabile, con la conseguente possibilità per l'imputato di andare esente da pena qualora ritratti, a norma del secondo comma dell'art. 371, cod. pen.. 2.2.2. Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate da! MI di alcuni suoi colloqui con l'imputato, che i giudici di merito hanno ritenuto confermativi delle accuse. Si tratterebbe, infatti, di registrazioni clandestine, effettuate all'interno di luoghi di privata dimora (l'ufficio e la cucina del ristorante dell'imputato) e, quindi, in violazione dell'art. 615-bis, cod. pen., oltre che dell'art. 13, Cost.; non pertinente, poi, sarebbe il riferimento a quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36747 del 2003, operato dai giudici di merito per disattendere la relativa eccezione difensiva, trattandosi di decisione relativa a registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria. 3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 2. Il primo è puramente reiterativo dell'eccezione già rassegnata dall'imputato con i motivi d'appello e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'eventuale invalidità della notificazione all'imputato del decreto penale di condanna deve intendersi sanata dalla relativa opposizione per lui presentata dal suo difensore, da ciò dovendo dedursi, quanto meno, l'assenza di un suo interesse alla rilevazione del vizio. Semmai proposta per iniziativa esclusiva di un difensore privo di mandato, infatti, l'opposizione sarebbe stata inesistente e l'imputato avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far dichiarare l'irrevocabilità del decreto penale. 2.2. Quanto, poi, all'asserita mancanza di nomina in favore del difensore opponente, si deve rilevare che il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell'interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario (Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, Petrazzi, Rv. 287331): e, nello specifico, la circostanza per cui l'avvocato che ha proposto l'opposizione fosse, già prima, il difensore dei EM nel giudizio civile in cui egli aveva reso il giuramento e, successivamente, sia stato da lui nominato pure nel processo penale conseguente all'opposizione, costituisce indiscutibilmente comportamento univocamente sintomatico di un mandato difensivo fiduciario conferito, seppur senza particolari formalità, anche per la presentazione di quell'atto. In ogni caso, pur in assenza, cioè, di una nomina fiduciaria, quella effettuata d'ufficio con il decreto penale poi opposto sarebbe stata valida ed efficace, benché l'avvocato designato non fosse iscritto agli albi dei difensori d'ufficio, non prevedendo la legge di rito, per tale ipotesi, alcuna sanzione processuale. 2.3. Da ultimo, per quel che riguarda la notificazione all'imputato dei decreto di citazione a giudizio, la stessa è stata ritualmente effettuata: la sentenza impugnata lo afferma espressamente e ne dà gli estremi, mentre il ricorso semplicemente ripropone l'eccezione, senza nulla obiettare. 3. Analoghi limiti presenta pure il secondo motivo di ricorso, in relazione alle due doglianze con esso proposte. 3.1. La prima, con cui s'intendono revocare in dubbio vari aspetti dei processo civile presupposto, consta di pure asserzioni, relative a circostanze della cui esistenza, o inesistenza, la difesa avrebbe potuto dar conto in modo estremamente agevole, così neutralizzando le univoche e concludenti prove a carico. Peraltro, che il giuramento deferito al EM avesse natura decisoria, lo dice espressamente la sentenza di primo grado (pag. 3): ed il ricorrente si limita ad esprimere perplessità sul punto, quando invece, se di giuramento suppletorio e non decisorio si fosse trattato, gli sarebbe stato sufficiente produrre il relativo verbale del processo civile, certamente nella disponibilità sua e del suo difensore o, comunque, da essi agevolmente recuperabile. 3.2. La seconda censura, in tema d'inutilizzabilità delle registrazioni compiute dalla persona offesa, è manifestamente infondata. La "sentenza Torcasio" delle Sezioni unite di questa Corte (n. 36747 del 28 maggio 2003, Rv. 225465, 225466), là dove afferma che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione, quantunque eseguita clandestinamente, ma costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234, cod. proc. pen., enuncia un principio di ordine generale, non limitato alle captazioni così eseguite da operatori di polizia giudiziaria in corso d'indagini. Nello specifico, poi, la circostanza per cui i colloqui registrati da MI sarebbero avvenuti nell'ufficio dell'imputato e nella cucina del ristorante da lui gestito è una pura asserzione difensiva;
e, comunque, in quanto entrambi ambienti destinati all'esercizio di attività lavorativa da parte di una pluralità di persone, essi costituiscono luoghi aperti al pubblico, in ragione della possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi" (Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Calabrò, Rv. 284470). Di conseguenza, ed altresì perché non si tratta della documentazione di comportamenti non comunicativi, non possono trovare applicazione nel caso in esame i limiti di utilizzabilità delineati dalla "sentenza Prisco" della Sezioni unite di questa Corte (n. 26795 del 28 marzo 2006, Rv. 234267) e dalla conforme giurisprudenza di legittimità successiva richiamata in ricorso. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod_ proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO L Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di IU EM per il delitto di cui all'art. 371, cod. nen., perché, rendendo giuramento decisorio nel processo civile che lo vedeva contrpposto ad NI MI, aveva falsamente dichiarato di non aver conferito a quest'ultimo un incarico professionale, i cui compensi costituivano l'oggetto di quel giudizio. 2. Avverso tale decisione ricorre i'imputato, con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi. cí Penale Sent. Sez. 6 Num. 9253 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 12/02/2025 2.1. Il primo consiste nella nullità derivata della sentenza impugnata, per effetto di quella del decreto penale di condanna originariamente emesso e di tutti gli atti conseguenti. Tale decreto, infatti, non sarebbe stato notificato all'imputato, ma solo al suo difensore nel processo civile, erroneamente indicato in quell'atto come difensore di fiducia nel processo penale, tuttavia in assenza di alcun mandato, né potendo essere considerato difensore d'ufficio, in quanto, non essendo iscritto al relativo albo, non avrebbe potuto essere investito di quell'incarico. All'imputato, poi, non sarebbe stato notificato nemmeno il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, a seguito dell'opposizione al decreto penale, non avendo, perciò, egli avuto conoscenza del processo e non avendo fino ad allora formalizzato nomina fiduciaria in favore del difensore ritualmente avvisato del giudizio. 12. Con il secondo motivo, si denunciano la mancata assunzione di prove decisive e vizi di motivazione. 2.2,1. Non sono stati acquisiti al fascicolo processuale gli atti del procedimento civile presupposto, non potendo perciò ritenersi dimostrate - si deduce - l'esistenza di quest'ultimo, la natura decisoria o suppletoria del giuramento, la falsità delle relative dichiarazioni, né se tale giudizio sia stato definito o meno con sentenza irrevocabile, con la conseguente possibilità per l'imputato di andare esente da pena qualora ritratti, a norma del secondo comma dell'art. 371, cod. pen.. 2.2.2. Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate da! MI di alcuni suoi colloqui con l'imputato, che i giudici di merito hanno ritenuto confermativi delle accuse. Si tratterebbe, infatti, di registrazioni clandestine, effettuate all'interno di luoghi di privata dimora (l'ufficio e la cucina del ristorante dell'imputato) e, quindi, in violazione dell'art. 615-bis, cod. pen., oltre che dell'art. 13, Cost.; non pertinente, poi, sarebbe il riferimento a quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36747 del 2003, operato dai giudici di merito per disattendere la relativa eccezione difensiva, trattandosi di decisione relativa a registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria. 3. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 2. Il primo è puramente reiterativo dell'eccezione già rassegnata dall'imputato con i motivi d'appello e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'eventuale invalidità della notificazione all'imputato del decreto penale di condanna deve intendersi sanata dalla relativa opposizione per lui presentata dal suo difensore, da ciò dovendo dedursi, quanto meno, l'assenza di un suo interesse alla rilevazione del vizio. Semmai proposta per iniziativa esclusiva di un difensore privo di mandato, infatti, l'opposizione sarebbe stata inesistente e l'imputato avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far dichiarare l'irrevocabilità del decreto penale. 2.2. Quanto, poi, all'asserita mancanza di nomina in favore del difensore opponente, si deve rilevare che il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell'interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario (Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, Petrazzi, Rv. 287331): e, nello specifico, la circostanza per cui l'avvocato che ha proposto l'opposizione fosse, già prima, il difensore dei EM nel giudizio civile in cui egli aveva reso il giuramento e, successivamente, sia stato da lui nominato pure nel processo penale conseguente all'opposizione, costituisce indiscutibilmente comportamento univocamente sintomatico di un mandato difensivo fiduciario conferito, seppur senza particolari formalità, anche per la presentazione di quell'atto. In ogni caso, pur in assenza, cioè, di una nomina fiduciaria, quella effettuata d'ufficio con il decreto penale poi opposto sarebbe stata valida ed efficace, benché l'avvocato designato non fosse iscritto agli albi dei difensori d'ufficio, non prevedendo la legge di rito, per tale ipotesi, alcuna sanzione processuale. 2.3. Da ultimo, per quel che riguarda la notificazione all'imputato dei decreto di citazione a giudizio, la stessa è stata ritualmente effettuata: la sentenza impugnata lo afferma espressamente e ne dà gli estremi, mentre il ricorso semplicemente ripropone l'eccezione, senza nulla obiettare. 3. Analoghi limiti presenta pure il secondo motivo di ricorso, in relazione alle due doglianze con esso proposte. 3.1. La prima, con cui s'intendono revocare in dubbio vari aspetti dei processo civile presupposto, consta di pure asserzioni, relative a circostanze della cui esistenza, o inesistenza, la difesa avrebbe potuto dar conto in modo estremamente agevole, così neutralizzando le univoche e concludenti prove a carico. Peraltro, che il giuramento deferito al EM avesse natura decisoria, lo dice espressamente la sentenza di primo grado (pag. 3): ed il ricorrente si limita ad esprimere perplessità sul punto, quando invece, se di giuramento suppletorio e non decisorio si fosse trattato, gli sarebbe stato sufficiente produrre il relativo verbale del processo civile, certamente nella disponibilità sua e del suo difensore o, comunque, da essi agevolmente recuperabile. 3.2. La seconda censura, in tema d'inutilizzabilità delle registrazioni compiute dalla persona offesa, è manifestamente infondata. La "sentenza Torcasio" delle Sezioni unite di questa Corte (n. 36747 del 28 maggio 2003, Rv. 225465, 225466), là dove afferma che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione, quantunque eseguita clandestinamente, ma costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234, cod. proc. pen., enuncia un principio di ordine generale, non limitato alle captazioni così eseguite da operatori di polizia giudiziaria in corso d'indagini. Nello specifico, poi, la circostanza per cui i colloqui registrati da MI sarebbero avvenuti nell'ufficio dell'imputato e nella cucina del ristorante da lui gestito è una pura asserzione difensiva;
e, comunque, in quanto entrambi ambienti destinati all'esercizio di attività lavorativa da parte di una pluralità di persone, essi costituiscono luoghi aperti al pubblico, in ragione della possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi" (Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Calabrò, Rv. 284470). Di conseguenza, ed altresì perché non si tratta della documentazione di comportamenti non comunicativi, non possono trovare applicazione nel caso in esame i limiti di utilizzabilità delineati dalla "sentenza Prisco" della Sezioni unite di questa Corte (n. 26795 del 28 marzo 2006, Rv. 234267) e dalla conforme giurisprudenza di legittimità successiva richiamata in ricorso. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod_ proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.