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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120031128590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064316679000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160069349502000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180018822964000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190010783101000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058189292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in proprio, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229015660377, notificata il 15/03/2024, con la quale l'Agente della riscossione ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.708,30 portata dalle sei cartelle di pagamento in epigrafe, limitatamente ai carichi tributari iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Catania – e dalla Camera di Commercio di Catania. Ne ha chiesto l'annullamento, lamentando omessa preventiva notifica di atti prodromici e prescrizione. Si è costituita AD che eccepisce inammissibilità per tardività del ricorso e documenta le relate di notifica degli atti prodromici, in tesi mai portati a conoscenza del contribuente, che nulla contro deduce. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento dell'eccezione di AD il ricorso è inammissibile atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata al contribuente il 15/03/2024 (foliario AD, doc. 1), ed il ricorso, invece, è stato proposto il 23/05/2024, oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica sancito dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/92. Tale statuizione è assorbente anche rispetto ad eventuali integrazioni del contraddittorio, da cui si prescinde per economia processuale. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore delle resistenti in euro 250 cadauno, oltre accessori in misura di legge se dovuti. Catania, 12/01/2026 firma digitale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120031128590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064316679000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160069349502000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180018822964000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190010783101000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058189292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in proprio, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229015660377, notificata il 15/03/2024, con la quale l'Agente della riscossione ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.708,30 portata dalle sei cartelle di pagamento in epigrafe, limitatamente ai carichi tributari iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Catania – e dalla Camera di Commercio di Catania. Ne ha chiesto l'annullamento, lamentando omessa preventiva notifica di atti prodromici e prescrizione. Si è costituita AD che eccepisce inammissibilità per tardività del ricorso e documenta le relate di notifica degli atti prodromici, in tesi mai portati a conoscenza del contribuente, che nulla contro deduce. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento dell'eccezione di AD il ricorso è inammissibile atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata al contribuente il 15/03/2024 (foliario AD, doc. 1), ed il ricorso, invece, è stato proposto il 23/05/2024, oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica sancito dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/92. Tale statuizione è assorbente anche rispetto ad eventuali integrazioni del contraddittorio, da cui si prescinde per economia processuale. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore delle resistenti in euro 250 cadauno, oltre accessori in misura di legge se dovuti. Catania, 12/01/2026 firma digitale