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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2909/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2909/2022 promossa da:
(Codice Fiscale e (Codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
Fiscale , entrambe in qualità di eredi della loro ascendente attrice C.F._2 Per_1
(Codice Fiscale , deceduta il 2.3.2023), con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._3
RD VA, presso il cui Studio sito in Jesi (AN), C.so Matteotti n. 16, sono elettivamente domiciliate
INTERVENIENTI VOLONTARIE
Nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO IN presso il cui Studio sito in Pesaro, Via Giordani n. 7, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Nonché nei confronti di
Codice Fiscale ) Controparte_2 P.IVA_2
(Codice Fiscale ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per le parti intervenienti volontarie e in qualità di eredi dell'attrice Parte_1 Parte_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 22.5.2025): Persona_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale: ritenuta e dichiarata la totale ed esclusiva responsabilità del Sig. Controparte_3 conducente del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX di proprietà della , c.f. - così risultante dalle vicende successorie societarie e della Controparte_2 P.IVA_2 originaria denominazione iscritta nella carta di circolazione del veicolo OPEL CP_4
CORSA targato FZ010HX - nella causazione dell'incidente stradale del 26.10.21, in conseguenza del
pagina 1 di 12 quale derivavano gravi lesioni alla Sig.ra , condannarlo in solido con la Persona_1 CP_2
, e la , quest'ultima in qualità di Compagnia garante per la RCA
[...] Controparte_1 del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX e nei limiti del massimale assicurativo, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla Sig.ra , ed ora iure hereditatis spettanti alle Persona_1 intervenienti ed , nella misura di € 725.509,00, come risultante dal Parte_2 Parte_1 calcolo contenuto nell'offerta formulata dalla che si allega (Doc. 12) in base al grado di CP_1 lesione all'integrità psicofisica, detratto l'acconto già percepito come da autorizzazione del giudice tutelare, oltre spese tecniche sostenute nella fase stragiudiziale per l'assistenza e la relazione del Dott.
pari ad € 1.952,00 come da fattura allegata (Doc. 13); Persona_2 in via subordinata, ritenuta e dichiarata la prevalente responsabilità, ovvero paritetica, ai sensi dell'art. 2054 c.c., del Sig. , conducente del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX Controparte_3 di proprietà della , c.f. – così risultante dalle vicende successorie Controparte_2 P.IVA_2 societarie e della originaria denominazione iscritta nella carta di circolazione del CP_4 veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX - nella causazione dell'incidente stradale del 26.10.21, in conseguenza del quale sono derivate le gravi lesioni alla Sig.ra , condannarlo in Persona_1 solido con la , e la , quest'ultima in qualità di Controparte_2 Controparte_1
Compagnia garante per la RCA del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX e nei limiti del massimale assicurativo, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla Sig.ra , ed ora Persona_1 iure hereditatis spettanti alle intervenienti ed , nella misura ritenuta Parte_2 Parte_1 di giustizia proporzionale al grado di responsabilità ascrivibile al Sig. con Controparte_3 riferimento al valore di € 725.509,00 come risultante dal calcolo contenuto nell'offerta formulata dalla
che si allega (Doc. 12) in base al grado di lesione all'integrità psicofisica, detratto CP_1 l'acconto già percepito come da autorizzazione del giudice tutelare, oltre spese tecniche sostenute nella fase stragiudiziale per l'assistenza e la relazione del Dott. pari ad € Persona_2
1.952,00 come da fattura allegata (Doc. 13). In ogni caso condannare al pagamento delle spese stragiudiziali per l'assistenza del Dott.
[...]
per € 1.952,00 come da fattura allegata (Doc. 13), oltre spese di lite e compenso Persona_2 professionale sia per la fase stragiudiziale, sia per la fase giudiziale, ponendo a carico delle soccombenti, altresì, l'onorario liquidato in data 14.04.2025 per il TU in € 1.145,04 a titolo di onorario corrispondente a numero 78 vacazioni in luogo delle 199 richieste oltre alla prima, tenuto conto dei termini di deposito della relazione peritale, oltre IVA e Contr. Prof. sull'importo degli onorari se dovuto.”.
Per parte convenuta (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 22.5.2025):
“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare che la responsabilità dell'evento infortunistico è imputabile alla defunta Sig. e respingere le domande proposte dalle sue eredi Persona_1 odierne attrici.
In subordine, ove ritenuto il concorso di colpa del convenuto contumace , dichiarare Controparte_3 minimo il di lui contributo causale all'evento e tenuto conto della somma già corrisposta dall'assicuratore, respingere le domande delle attrici. Vittoria di spese”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona dell'amministratore di Persona_1
sostegno p.t. , ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro Parte_1 CP_3
pagina 2 di 12 la compagnia e la chiedendo l'accertamento CP_3 Controparte_1 Controparte_2
e la dichiarazione di esclusiva responsabilità del predetto convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 26.10.2021, quale conducente del veicolo coinvolto nell'occorso, di proprietà della con conseguente richiesta di condanna della compagnia assicurativa, della Controparte_2
società proprietaria del mezzo e del medesimo , in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti, al netto dell'acconto medio tempore ricevuto ante causam, come da conclusioni in epigrafe riportate.
A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato che nella predetta giornata del 26.10.2021, alle ore
14,30 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Panda, targata BP157VP, in località San Lorenzo in Campo (PU), Via Zara (ramo provinciale ex SS424), in direzione mare-monte, entrava in collisione frontale con l'autovettura Opel Corsa, targata FZ010HX, di proprietà di condotta nell'occasione da , la quale procedeva in direzione Controparte_2 Controparte_3 opposta;
a seguito dello scontro tra i veicoli, l'attrice riportava gravi lesioni, tali da rendere necessario l'intervento dei Sanitari e, in particolare, dell'eliambulanza che la trasportava, in codice rosso, presso l'Ospedale di Torrette.
Secondo quanto rappresentato dalla difesa attorea, a fronte della richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale da parte attrice, la compagnia assicurativa del mezzo condotto da aveva Controparte_3
provveduto al versamento della somma complessiva di € 105.000,00 sul presupposto della ritenuta corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro in misura pari all'80% con Persona_1 ulteriore abbattimento pari al 30% per l'omessa adozione delle cinture di sicurezza, così che quest'ultima – previa interlocuzione e autorizzazione da parte del giudice tutelare, in quanto beneficiaria della misura di amministrazione di sostegno – ritenendo detta somma non satisfattiva, accettava l'offerta solo a titolo di acconto sul maggior credito preteso. L'attrice ha Persona_1
così introdotto il presente giudizio, contestando la decurtazione del risarcimento ad ella ritenuto spettante operata dalla compagnia assicurativa nella parte in cui attribuiva all'attrice una corresponsabilità nella determinazione del sinistro, che riteneva essersi verificato per fatto imputabile esclusivamente e integralmente al convenuto e alla sua velocità di marcia. Controparte_3
Si è ritualmente costituita in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea in punto all'an debeatur: in particolare, la compagnia convenuta ha ritenuto la congruità della somma offerta in via stragiudiziale, deducendo il carattere indimostrato della responsabilità del sinistro in capo a a fronte, invece, della ritenuta prevalente Controparte_3 responsabilità nella sua verificazione da parte dell'attrice, per mancato rispetto del diritto di precedenza ai danni dell'autovettura condotta dal convenuto.
pagina 3 di 12 I convenuti e nonostante rituale notifica della citazione, non si Controparte_3 Controparte_2
sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
Medio tempore, nel corso del giudizio, precisamente in data 21.3.2023, si è verificato il decesso dell'attrice , sì che le eredi di quest'ultima, precisamente le figlie e Persona_1 Parte_1
hanno spiegato formale intervento volontario nell'odierno procedimento, ivi Parte_2
costituendosi e facendo propri tutti gli atti già depositati e compiuti dall'amministratore di sostegno della defunta attrice, dichiarando di voler proseguire la spiegata azione risarcitoria di merito a titolo iure hereditatis nei confronti dei convenuti.
Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio cinematica ricostruttiva della dinamica del sinistro e produzioni documentali;
depositata la relazione di consulenza e, quindi, terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti e , Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citati e non costituitisi nel presente giudizio.
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Le risultanze istruttorie acquisite hanno consentito di acclarare la concorrente responsabilità del sinistro in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo e, specificamente, il concorso di colpa anche di , in misura da ritenersi prevalente, nella verificazione Persona_1 dell'evento.
Ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, significativi elementi possono ricavarsi sia dal rapporto n. 4/2021 del sinistro redatto in data 15.12.2021 dagli ufficiali del Comando di Polizia
Municipale di Mondavio (v. doc. 6 fasc. att.) – verbale che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto atto pubblico redatto dagli organi di polizia, riveste rilevante valore probatorio avente efficacia di piena prova fino a querela di falso con riguardo alle dichiarazioni delle parti, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale è risultata al momento del loro intervento (Cass. Civ., n. 16713/2009; Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. civ., n.
9037/2019; Cass. Civ., n. 3282/2006) – sia dalla relazione di consulenza tecnica cinematica espletata pagina 4 di 12 nel corso dell'odierno giudizio, atta a ricostruire, in particolare, la dinamica dell'incidente e la velocità di marcia dei veicoli coinvolti.
Ciò premesso, partendo dall'esame del rapporto di incidente stradale sopra citato, ci si avvede che gli agenti verbalizzanti hanno ricostruito come segue la probabile dinamica del sinistro: “… Il veicolo A
Opel Corsa targato FZ010HX transitava sulla EX SS424 con direzione mare-monte. Nei medesimi istanti il veicolo B Fiat Panda targata BP157VP procedeva in opposta direzione;
approssimatasi all'intersezione con Via Zara, iniziava manovra di svolta a sinistra in direzione di quest'ultima, venendo così a violenta collisione frontale col veicolo A. A seguito dell'urto il veicolo A deviava verso destro, andando a impattare frontalmente col muro di recinzione in cemento dell'abitazione posta al civ. 28 di via Zara;
mentre il veicolo B effettuava una rotazione di circa 180°, durante la quale dapprima collideva con lo spigolo posteriore destro contro la fiancata sx del veicolo A, all'altezza del montante centrale, per poi schiantarsi violentemente contro il medesimo muro di cinta. L'urto principale fra i due veicoli si concretizzava fra il paraurti anteriore del veicolo A e lo spigolo anteriore destro del veicolo B;
da ciò se ne deduce che quest'ultimo si trovasse in posizione obliquata verso sx rispetto all'asse della carreggiata, posizione dovuta alla manovra di svolta a sx da essa intrapresa…” (v. rapporto di incidente stradale del 15.12.2021 sub doc. 6 fasc. att.).
Sulla scorta di quanto rilevato dagli agenti, è stato quindi disposto l'accertamento peritale da parte del
TU IN. , il quale ha eseguito i propri rilievi premettendo di poter espletare l'indagine Persona_3 solo con riguardo al posizionamento dei due mezzi “in posizione statica post urto”, data l'assenza di tracce a terra e in assenza del dato relativo alla “posizione primo urto” nei rilievi degli agenti, elementi tali da non consentire allo stesso di determinare il punto esatto in cui è avvenuto il primo urto tra i veicoli (v. pagg. 7 e 17 dell'elaborato peritale).
Il TU IN. , all'esito del proprio accertamento peritale e delle osservazioni formulate Persona_3
dai consulenti di parte – specificando che, in ogni caso, gli approfondimenti e i suggerimenti espressi in tale fase dal consulente delle eredi di in punto al posizionamento del veicolo Panda Persona_1 non determinavano “sostanziali modifiche nell'analisi, nella scelta dei parametri adottati e nei risultati”, già esplicitati nella conclusioni contenute nella bozza, a cui rimandava - ha così definitivamente concluso: “… Riepilogando si può affermare con certezza che la dinamica prevede una svolta a sinistra da parte della conducente della Fiat Panda, effettuata senza concedere la dovuta precedenza al conducente della che procedeva in direzione contraria e si trovava ormai a distanza ridotta. CP_5
La Panda, da quanto risulta dalle tracce lasciate dall'urto sul muro di cinta, dopo il primo urto con l'altra vettura, ha anticipato il punto di svolta rispetto alla corretta traiettoria. La sua velocità era moderata e coerente con la circostanza ed il tipo di svolta. La velocità all'urto della Opel, dai calcoli pagina 5 di 12 effettuati, risulta allineata con il limite di velocità in vigore nell'ambito urbano in cui è avvenuto il sinistro. Detti calcoli per loro natura e per l'indeterminatezza di alcuni parametri di calcolo (che si sono scelti con ragionevolezza, fornendone le relative giustificazioni), sono affetti da un certo margine di errore, pertanto non è possibile dire con esattezza se la vettura Opel rispettasse esattamente il limite di velocità e se lo superasse di un certo margine (moderato). Allo stesso modo non è possibile determinare se negli istanti precedenti l'urto, il conducente, avendo avvertito per tempo il pericolo derivante dall'errata manovra della Panda, sia riuscito a mettere in atto una frenata efficiente e sia riuscito a ridurre in modo apprezzabile la velocità. In ogni caso la vettura, era ampiamente visibile già da circa
100 metri prima del punto d'urto, quanto la distanza tra le due vetture era indicativamente superiore ai
130 metri almeno e vi sarebbe stato tutto il tempo per prendere visione della sua presenza e della relativa velocità” (v. pag. 43 dell'elaborato peritale).
Pertanto, il Perito d'ufficio:
i) ha confermato quanto già rilevato dagli agenti accertatori in punto alla condotta di guida di Per_1
e, per l'effetto, all'atto della sua svolta a sinistra, il mancato rispetto dell'obbligo di precedenza
[...]
ai danni del veicolo condotto dal convenuto proveniente dal senso opposto di marcia, Controparte_3
ulteriormente rilevando che la ridetta conducente, con ogni probabilità, avrebbe anticipato il punto di svolta rispetto alla corretta traiettoria (“… La presenza di tracce marcate (si vedano le frecce gialle sulle due figure precedenti) in prossimità dell'estremità della riga di arresto della traversa, dove il muro di cinta assume conformazione rettilinea e parallela alla via principale indica che la vettura vi sia giunta da una posizione molto prossima e a ridosso della ex SP424 che non della traversa, come se la conducente, avendo preso visione, del pericolo rappresentato dall'altra vettura, ormai molto prossima, abbia cercato di anticipare la svolta per cercare di evitare la collisione. Questa ipotesi sembra escludere il fatto che la signora prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra si sia arrestata in Per_1 prossimità della linea di mezzeria… La Panda, da quanto risulta dalle tracce lasciate dall'urto sul muro di cinta, dopo il primo urto con l'altra vettura, ha anticipato il punto di svolta rispetto alla corretta traiettoria…”, v. pagg. 21 e 43 dell'elaborato peritale);
ii) inoltre, rispetto alla condotta di guida tenuta dal convenuto , il TU ha affermato di Controparte_3
non poterla “censurare” dal punto di vista scientifico e tecnico in maniera certa (“… si può affermare
(quesito 1) con ampio margine di sicurezza che mentre la condotta scorretta da parte della conducente della Fiat Panda è assolutamente certa e inconfutabile, nulla di scientificamente e tecnicamente certo si può censurare in merito alla condotta del conducente della Opel Corsa. Se, infatti, la sua velocità era prossima al limite di velocità e probabilmente leggermente superiore ai 50 km/h (quesito 2), la sua presenza sulla strada e l'obbligo di concedergli la precedenza era evidente a qualunque conducente che pagina 6 di 12 si fosse trovato nella posizione della signora già da tempo e sarebbe bastato attendere 2-3 Per_1
secondi per avere la strada completamente libera senza incorrere in alcun tipo di pericolo…, v. pag. 32 dell'elaborato”), non potendo stabilire con esattezza la velocità di marcia del conducente e, quindi, il rispetto o meno del limite di velocità vigente nel luogo del sinistro, così come l'impossibilità di determinare se, effettivamente, il conducente del veicolo Opel si fosse tempestivamente accorto della manovra altrui, così ponendo in essere una frenata e/o una riduzione della propria velocità, tenuto conto del fatto che, sempre a detta della ricostruzione offerta dall'IN. , attesa la distanza tra Persona_3
le vetture, il convenuto ne avrebbe avuto tutto il tempo.
Le richiamate risultanze probatorie hanno, dunque, consentito di accertare il concorso causale della conducente nella determinazione del sinistro, nonché dell'ulteriore conducente Persona_1
, i comportamenti dei quali non possono reputarsi esenti da colpa, così che il sinistro Controparte_3
verificatosi deve ricondursi alla condotta colposa concorrente dei due soggetti coinvolti.
Tali conclusioni risultano ulteriormente avvalorate dal fatto che, all'esito dell'accertamento, come emerge dal relativo verbale agli atti, gli agenti verbalizzanti hanno ritenuto di irrogare sanzioni nei confronti di entrambi i conducenti. Invero, a è stata contestata la violazione di cui Persona_1 all'art. 145, comma secondo, C.d.S., il quale prescrive che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”, mentre, a carico di CP_3
è stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 141, comma terzo, C.d.S., a mente del quale
[...]
“In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. L'irrogazione di tali sanzioni risulta peraltro coerente con la ratio sottesa alle norme sulla circolazione stradale, le quali impongono severi doveri di prudenza e diligenza in capo a tutti gli utenti della strada per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, ciò a maggior ragione con riferimento alle disposizioni del codice di riferimento quivi ritenute violate, i.e. l'obbligo di concedere la precedenza (quanto all'art. 145 C.d.S.) e di adeguare la velocità alle concrete condizioni stradali
(quanto all'art. 141 C.d.S.). Inoltre, si osserva che a carico del conducente è stato Controparte_3 emesso anche decreto di citazione diretta a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 590-bis c.p., conclusosi con la richiesta di messa alla prova da parte dell'imputato (v. doc. 9 fasc. att.).
pagina 7 di 12 Ciò posto, richiamato in via generale l'art. 2054 c.c. in materia di sinistri stradali con scontro tra veicoli, nonché precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ciascuno dei conducenti ha l'onere di dimostrare di avere tenuto una condotta di guida corretta, prudente e diligente e di avere fatto tutto quanto possibile nei limiti dell'esigibile per evitare il sinistro (v. Cass. Civ., Sez.
Terza, n. 18941/2003 “In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza - anche se infruttuosa - per evitare il sinistro”), si ritiene che nel caso de quo la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via prevalente a , la quale non ha concesso Persona_1
la precedenza al veicolo condotto dal convenuto, presumibilmente omettendo anche di indossare le cinture di sicurezza (alla luce di quanto indicato degli agenti nel verbale, dal TU a pag. 33 del proprio elaborato, della tipologia e della sede delle lesioni) e, in via residuale, a , il quale, Controparte_3
sanzionato dagli agenti per aver tenuto una velocità reputata non idonea e prudenziale
(presumibilmente anche all'esito della verbalizzata dichiarazione resa dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, “… ho cercato di evitare l'urto ma è stato impossibile anche a causa dell'asfalto bagnato…”,
v. verbale sub doc. 6 fasc. att.), non ha provato, invece, il rispetto dei limiti di velocità, così come di aver posto in essere una frenata efficiente o una riduzione della velocità, o che la specifica dinamica del sinistro glielo abbia impedito, avendo il TU soltanto rilevato che “sembra chiaro che la Opel avesse accennato a svoltare verso destra, per allontanarsi dalla direzione da cui proveniva il sinistro” (v. p. 30 dell'elaborato peritale).
Raffrontate le rispettive sopra descritte condotte e l'incidenza causale di ciascuna, in considerazione di tutti gli elementi probatori e documentali acquisiti, le responsabilità possono essere graduate come segue: 80% a carico di e 20% a carico di . Persona_1 Controparte_3
Nell'individuazione delle suddette percentuali di responsabilità ritiene il giudicante che abbiano influito anche le seguenti risultanze dell'accertamento peritale condotto dall'IN. : i) da un Per_3 lato, l'affermazione del TU, riferita al conducente , secondo cui “un lieve eccesso di Controparte_3 velocità non si può infatti, ritenere causa del sinistro… Potrebbe, altresì, aver avuto una moderata influenza sulla gravità degli esiti…”; ii) dall'altro, quanto emerso nel corso del giudizio in punto al mancato utilizzo dei dispositivi di ritenzione da parte della conducente del veicolo Panda, poiché, a fronte della seguente dichiarazione contenuta nel verbale degli agenti accertatori, “Pretensionatore cintura di sicurezza del conducente, se presente, non bloccato”, gli accertamenti condotti dal TU hanno consentito a quest'ultimo di affermare in termini presuntivi che “… Potrebbe, altresì, (n.d.r.
pagina 8 di 12 nella ricostruzione offerta dal Perito d'Ufficio, il lieve eccesso di velocità di cui sopra del conducente della Opel) aver avuto una moderata influenza sulla gravità degli esiti, ma su questo si ritiene che molto di più ne abbia avuto il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenzione, che da quanto risulta dal verbale della Polizia Locale, dalle dichiarazioni del conducente della e dai danneggiamenti e tracce CP_5 ematiche all'interno della appare evidente che non siano state utilizzate. …” (v. pag. 33 Pt_3
dell'elaborato peritale).
Ne consegue che le odierne intervenienti, nella loro qualità di eredi della conducente del veicolo Panda coinvolto nel sinistro, , hanno diritto al risarcimento del danno patiti da quest'ultima Persona_1
nella misura del 20%.
Partendo così dalla valutazione medico-legale operata in fase stragiudiziale dalla compagnia assicurativa con missiva del 12.10.2022, non contestata da parte attrice in punto alla quantificazione complessiva del danno, non patrimoniale e patrimoniale – ma unicamente nella parte in cui prevedeva decurtazioni per ritenuta corresponsabilità di – ci si avvede che le lesioni riportate da Persona_1 quest'ultima a causa del sinistro hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale di 83 giorni (€ 8.300,00), esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psico-fisica quantificabili nella misura del 100% (478.006,00), con ulteriore incremento del 50% per la sofferenza morale patita dalla danneggiata (€ 239.003,00) e, da ultimo, spese documentate per € 200,00, per un totale complessivo di
€ 725.509,00 (v. doc. 12 fasc. att.).
Ritiene questo giudice di aderire a tale quantificazione – la quale, trattandosi di lesioni macro- permanenti, in mancanza di una tabella di liquidazione a norma dell'art. 138 cod. ass., è stata al tempo effettuata seguendo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano con le tabelle al tempo vigenti (2021) sulla base dell'età della defunta al tempo del sinistro (85 anni), come specificato dalla difesa della convenuta in sede di comparsa di costituzione - per l'appunto, non Controparte_1
specificatamente contestata da parte attrice ma, anzi, da questa espressamente accettata, avendo quest'ultima modulato la propria domanda risarcitoria con riferimento al valore totale di € 725.509,00, tanto con riguardo alla domanda principale quanto a quella subordinata, nonché tanto in relazione alla domanda originariamente proposta da in persona dell'amministratore di sostegno p.t., Persona_1
quanto poi a quella avanzata iure hereditatis dalle di lei figlie.
Pertanto, in ragione dell'accertata corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo, da attribuirsi in misura prevalente (per l'80%) alla conducente , le Persona_1
parti convenute dovranno essere condannate in solido tra loro al risarcimento in favore di Pt_2
e , quali eredi di , del 20% del danno come sopra
[...] Parte_1 Persona_1
pagina 9 di 12 complessivamente determinato, i.e. € 145.101,80, scorporando da tale importo quanto già versato ante causam dalla convenuta Controparte_1
Trattandosi di debito di valore, su tale somma al netto dell'acconto devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento ex tunc dell'equivalente pecuniario del bene perduto, determinati, secondo il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 1712/95), applicando il saggio di rendimento in misura legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro (26.10.2021) e successivamente rivalutato anno per anno, tenendo conto del pagamento parziale eseguito ante causam;
sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
In conclusiva sintesi, le parti intervenienti hanno quindi diritto al risarcimento iure hereditatis della complessiva somma di € 145.101,80; a tale importo va sottratto quanto già versato ante causam dalla convenuta a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese (€ Controparte_1
105.000,00), con conseguente determinazione del residuo ancora dovuto in € 40.101,80 alla cui corresponsione vengono condannate le parti convenute in solido tra loro, rispettivamente quale conducente del veicolo ( ), proprietaria del mezzo ( la quale, Controparte_3 Controparte_2
rimasta contumace nel giudizio, non ha offerto prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, ex art. 2054, comma terzo, c.c.) e compagnia assicurativa del mezzo ( Controparte_1
.
[...]
*******
Quanto alle spese di lite, la soccombenza delle parti intervenienti iure hereditatis in relazione sia alla domanda svolta dall'originaria attrice di accertamento della responsabilità totale ed esclusiva di nella causazione del sinistro in commento, sia alla domanda di accertamento della Controparte_3
prevalente o paritetica responsabilità del medesimo convenuto e il conseguente accoglimento della domanda attorea in misura inferiore a quanto richiesto, ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo, mentre i residui due terzi vengono posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, con liquidazione, come in dispositivo in ragione del criterio decisum e in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00), valori medi dei compensi.
Per quanto attiene poi alle spese stragiudiziali che la defunta attrice assume di aver sostenuto per l'espletamento di attività difensiva (in particolare, l'importo di € 1.952,00, giusta fattura n. 7/2022 del
16.2.2022, relativo all'attività effettuata dal consulente di parte dott. , sub Persona_2
doc. 13 fasc. att.), trattasi di compenso per la consulenza che ha richiesto, non Persona_1
essendo in possesso di nozioni tecniche, per poter gestire la vertenza in via stragiudiziale e, poi, per pagina 10 di 12 agire in giudizio. In merito, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., 20.11.2019, n. 30289; Cass.
Civ., n. 2280/2015; Cass. Civ., n. 84/2013), con la precisazione per cui, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano sia quelle già sostenute dalla parte vittoriosa, sia quelle ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore non ne sia stato ancora compiuto il pagamento [cfr. Cass. Civ., n. 1907/1984, pronuncia nel solco della quale si è posto un recente arresto della Suprema Corte a mente del quale si è ritenuto che la produzione della notula del c.t.p. “era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma indicata, salvo il controllo sulla sua eventuale eccessività” (Cass. Civ., Sez. Terza, ord. n. 26729/2024)].
Ciò precisato, anche con riguardo a esse, ritiene l'odierno giudicante di poter accogliere la predetta richiesta di rimborso, così che, seguendo la regolamentazione sopra esposta in punto spese processuali, le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro alla rifusione di tale importo nella misura di due terzi e, quindi, per € 1.301,33.
Analogamente, stante l'esito del giudizio, le spese della c.t.u. espletata, già liquidate con separato decreto, vengono poste per un terzo a carico delle parti intervenienti e per i restanti due terzi a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2909/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che il sinistro del 26.10.2021 per cui è causa si è verificato per colpa concorrente di per la quota dell'80% e di per la quota del 20%, Persona_1 Controparte_3 dichiara tenuti e condanna i convenuti , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento in favore di e quali eredi
[...] Parte_1 Parte_2 intervenute di , dei danni subiti da quest'ultima, che liquida in complessi € 40.101,80, Persona_1 oltre rivalutazione e interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, dato atto del pagamento ante causam da parte della convenuta
[...] della somma di € 105.000,00; Controparte_1
- dichiara tenute e condanna i convenuti , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti intervenienti delle spese Controparte_1 processuali per il presente giudizio che, dichiarate compensate nella misura di un terzo, si liquidano per i residui due terzi in € 5.077,33, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge, per compensi professionali, in € 1.142,00 per esborsi e in € 1.301,33 per spese di difesa;
pagina 11 di 12 - pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, per un terzo a carico delle parti intervenienti e per i residui due terzi a carico delle parti convenute, in solido tra loro.Il
Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
Pesaro, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2909/2022 promossa da:
(Codice Fiscale e (Codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
Fiscale , entrambe in qualità di eredi della loro ascendente attrice C.F._2 Per_1
(Codice Fiscale , deceduta il 2.3.2023), con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._3
RD VA, presso il cui Studio sito in Jesi (AN), C.so Matteotti n. 16, sono elettivamente domiciliate
INTERVENIENTI VOLONTARIE
Nei confronti di
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO IN presso il cui Studio sito in Pesaro, Via Giordani n. 7, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Nonché nei confronti di
Codice Fiscale ) Controparte_2 P.IVA_2
(Codice Fiscale ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per le parti intervenienti volontarie e in qualità di eredi dell'attrice Parte_1 Parte_2
(come da foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 22.5.2025): Persona_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale: ritenuta e dichiarata la totale ed esclusiva responsabilità del Sig. Controparte_3 conducente del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX di proprietà della , c.f. - così risultante dalle vicende successorie societarie e della Controparte_2 P.IVA_2 originaria denominazione iscritta nella carta di circolazione del veicolo OPEL CP_4
CORSA targato FZ010HX - nella causazione dell'incidente stradale del 26.10.21, in conseguenza del
pagina 1 di 12 quale derivavano gravi lesioni alla Sig.ra , condannarlo in solido con la Persona_1 CP_2
, e la , quest'ultima in qualità di Compagnia garante per la RCA
[...] Controparte_1 del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX e nei limiti del massimale assicurativo, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla Sig.ra , ed ora iure hereditatis spettanti alle Persona_1 intervenienti ed , nella misura di € 725.509,00, come risultante dal Parte_2 Parte_1 calcolo contenuto nell'offerta formulata dalla che si allega (Doc. 12) in base al grado di CP_1 lesione all'integrità psicofisica, detratto l'acconto già percepito come da autorizzazione del giudice tutelare, oltre spese tecniche sostenute nella fase stragiudiziale per l'assistenza e la relazione del Dott.
pari ad € 1.952,00 come da fattura allegata (Doc. 13); Persona_2 in via subordinata, ritenuta e dichiarata la prevalente responsabilità, ovvero paritetica, ai sensi dell'art. 2054 c.c., del Sig. , conducente del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX Controparte_3 di proprietà della , c.f. – così risultante dalle vicende successorie Controparte_2 P.IVA_2 societarie e della originaria denominazione iscritta nella carta di circolazione del CP_4 veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX - nella causazione dell'incidente stradale del 26.10.21, in conseguenza del quale sono derivate le gravi lesioni alla Sig.ra , condannarlo in Persona_1 solido con la , e la , quest'ultima in qualità di Controparte_2 Controparte_1
Compagnia garante per la RCA del veicolo OPEL CORSA targato FZ010HX e nei limiti del massimale assicurativo, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla Sig.ra , ed ora Persona_1 iure hereditatis spettanti alle intervenienti ed , nella misura ritenuta Parte_2 Parte_1 di giustizia proporzionale al grado di responsabilità ascrivibile al Sig. con Controparte_3 riferimento al valore di € 725.509,00 come risultante dal calcolo contenuto nell'offerta formulata dalla
che si allega (Doc. 12) in base al grado di lesione all'integrità psicofisica, detratto CP_1 l'acconto già percepito come da autorizzazione del giudice tutelare, oltre spese tecniche sostenute nella fase stragiudiziale per l'assistenza e la relazione del Dott. pari ad € Persona_2
1.952,00 come da fattura allegata (Doc. 13). In ogni caso condannare al pagamento delle spese stragiudiziali per l'assistenza del Dott.
[...]
per € 1.952,00 come da fattura allegata (Doc. 13), oltre spese di lite e compenso Persona_2 professionale sia per la fase stragiudiziale, sia per la fase giudiziale, ponendo a carico delle soccombenti, altresì, l'onorario liquidato in data 14.04.2025 per il TU in € 1.145,04 a titolo di onorario corrispondente a numero 78 vacazioni in luogo delle 199 richieste oltre alla prima, tenuto conto dei termini di deposito della relazione peritale, oltre IVA e Contr. Prof. sull'importo degli onorari se dovuto.”.
Per parte convenuta (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 22.5.2025):
“Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare che la responsabilità dell'evento infortunistico è imputabile alla defunta Sig. e respingere le domande proposte dalle sue eredi Persona_1 odierne attrici.
In subordine, ove ritenuto il concorso di colpa del convenuto contumace , dichiarare Controparte_3 minimo il di lui contributo causale all'evento e tenuto conto della somma già corrisposta dall'assicuratore, respingere le domande delle attrici. Vittoria di spese”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona dell'amministratore di Persona_1
sostegno p.t. , ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro Parte_1 CP_3
pagina 2 di 12 la compagnia e la chiedendo l'accertamento CP_3 Controparte_1 Controparte_2
e la dichiarazione di esclusiva responsabilità del predetto convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 26.10.2021, quale conducente del veicolo coinvolto nell'occorso, di proprietà della con conseguente richiesta di condanna della compagnia assicurativa, della Controparte_2
società proprietaria del mezzo e del medesimo , in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti, al netto dell'acconto medio tempore ricevuto ante causam, come da conclusioni in epigrafe riportate.
A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato che nella predetta giornata del 26.10.2021, alle ore
14,30 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Panda, targata BP157VP, in località San Lorenzo in Campo (PU), Via Zara (ramo provinciale ex SS424), in direzione mare-monte, entrava in collisione frontale con l'autovettura Opel Corsa, targata FZ010HX, di proprietà di condotta nell'occasione da , la quale procedeva in direzione Controparte_2 Controparte_3 opposta;
a seguito dello scontro tra i veicoli, l'attrice riportava gravi lesioni, tali da rendere necessario l'intervento dei Sanitari e, in particolare, dell'eliambulanza che la trasportava, in codice rosso, presso l'Ospedale di Torrette.
Secondo quanto rappresentato dalla difesa attorea, a fronte della richiesta risarcitoria formulata in via stragiudiziale da parte attrice, la compagnia assicurativa del mezzo condotto da aveva Controparte_3
provveduto al versamento della somma complessiva di € 105.000,00 sul presupposto della ritenuta corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro in misura pari all'80% con Persona_1 ulteriore abbattimento pari al 30% per l'omessa adozione delle cinture di sicurezza, così che quest'ultima – previa interlocuzione e autorizzazione da parte del giudice tutelare, in quanto beneficiaria della misura di amministrazione di sostegno – ritenendo detta somma non satisfattiva, accettava l'offerta solo a titolo di acconto sul maggior credito preteso. L'attrice ha Persona_1
così introdotto il presente giudizio, contestando la decurtazione del risarcimento ad ella ritenuto spettante operata dalla compagnia assicurativa nella parte in cui attribuiva all'attrice una corresponsabilità nella determinazione del sinistro, che riteneva essersi verificato per fatto imputabile esclusivamente e integralmente al convenuto e alla sua velocità di marcia. Controparte_3
Si è ritualmente costituita in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea in punto all'an debeatur: in particolare, la compagnia convenuta ha ritenuto la congruità della somma offerta in via stragiudiziale, deducendo il carattere indimostrato della responsabilità del sinistro in capo a a fronte, invece, della ritenuta prevalente Controparte_3 responsabilità nella sua verificazione da parte dell'attrice, per mancato rispetto del diritto di precedenza ai danni dell'autovettura condotta dal convenuto.
pagina 3 di 12 I convenuti e nonostante rituale notifica della citazione, non si Controparte_3 Controparte_2
sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
Medio tempore, nel corso del giudizio, precisamente in data 21.3.2023, si è verificato il decesso dell'attrice , sì che le eredi di quest'ultima, precisamente le figlie e Persona_1 Parte_1
hanno spiegato formale intervento volontario nell'odierno procedimento, ivi Parte_2
costituendosi e facendo propri tutti gli atti già depositati e compiuti dall'amministratore di sostegno della defunta attrice, dichiarando di voler proseguire la spiegata azione risarcitoria di merito a titolo iure hereditatis nei confronti dei convenuti.
Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio cinematica ricostruttiva della dinamica del sinistro e produzioni documentali;
depositata la relazione di consulenza e, quindi, terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti e , Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citati e non costituitisi nel presente giudizio.
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Le risultanze istruttorie acquisite hanno consentito di acclarare la concorrente responsabilità del sinistro in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo e, specificamente, il concorso di colpa anche di , in misura da ritenersi prevalente, nella verificazione Persona_1 dell'evento.
Ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, significativi elementi possono ricavarsi sia dal rapporto n. 4/2021 del sinistro redatto in data 15.12.2021 dagli ufficiali del Comando di Polizia
Municipale di Mondavio (v. doc. 6 fasc. att.) – verbale che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto atto pubblico redatto dagli organi di polizia, riveste rilevante valore probatorio avente efficacia di piena prova fino a querela di falso con riguardo alle dichiarazioni delle parti, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, nonché ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale è risultata al momento del loro intervento (Cass. Civ., n. 16713/2009; Cass. Civ., n. 7883/2018; Cass. civ., n.
9037/2019; Cass. Civ., n. 3282/2006) – sia dalla relazione di consulenza tecnica cinematica espletata pagina 4 di 12 nel corso dell'odierno giudizio, atta a ricostruire, in particolare, la dinamica dell'incidente e la velocità di marcia dei veicoli coinvolti.
Ciò premesso, partendo dall'esame del rapporto di incidente stradale sopra citato, ci si avvede che gli agenti verbalizzanti hanno ricostruito come segue la probabile dinamica del sinistro: “… Il veicolo A
Opel Corsa targato FZ010HX transitava sulla EX SS424 con direzione mare-monte. Nei medesimi istanti il veicolo B Fiat Panda targata BP157VP procedeva in opposta direzione;
approssimatasi all'intersezione con Via Zara, iniziava manovra di svolta a sinistra in direzione di quest'ultima, venendo così a violenta collisione frontale col veicolo A. A seguito dell'urto il veicolo A deviava verso destro, andando a impattare frontalmente col muro di recinzione in cemento dell'abitazione posta al civ. 28 di via Zara;
mentre il veicolo B effettuava una rotazione di circa 180°, durante la quale dapprima collideva con lo spigolo posteriore destro contro la fiancata sx del veicolo A, all'altezza del montante centrale, per poi schiantarsi violentemente contro il medesimo muro di cinta. L'urto principale fra i due veicoli si concretizzava fra il paraurti anteriore del veicolo A e lo spigolo anteriore destro del veicolo B;
da ciò se ne deduce che quest'ultimo si trovasse in posizione obliquata verso sx rispetto all'asse della carreggiata, posizione dovuta alla manovra di svolta a sx da essa intrapresa…” (v. rapporto di incidente stradale del 15.12.2021 sub doc. 6 fasc. att.).
Sulla scorta di quanto rilevato dagli agenti, è stato quindi disposto l'accertamento peritale da parte del
TU IN. , il quale ha eseguito i propri rilievi premettendo di poter espletare l'indagine Persona_3 solo con riguardo al posizionamento dei due mezzi “in posizione statica post urto”, data l'assenza di tracce a terra e in assenza del dato relativo alla “posizione primo urto” nei rilievi degli agenti, elementi tali da non consentire allo stesso di determinare il punto esatto in cui è avvenuto il primo urto tra i veicoli (v. pagg. 7 e 17 dell'elaborato peritale).
Il TU IN. , all'esito del proprio accertamento peritale e delle osservazioni formulate Persona_3
dai consulenti di parte – specificando che, in ogni caso, gli approfondimenti e i suggerimenti espressi in tale fase dal consulente delle eredi di in punto al posizionamento del veicolo Panda Persona_1 non determinavano “sostanziali modifiche nell'analisi, nella scelta dei parametri adottati e nei risultati”, già esplicitati nella conclusioni contenute nella bozza, a cui rimandava - ha così definitivamente concluso: “… Riepilogando si può affermare con certezza che la dinamica prevede una svolta a sinistra da parte della conducente della Fiat Panda, effettuata senza concedere la dovuta precedenza al conducente della che procedeva in direzione contraria e si trovava ormai a distanza ridotta. CP_5
La Panda, da quanto risulta dalle tracce lasciate dall'urto sul muro di cinta, dopo il primo urto con l'altra vettura, ha anticipato il punto di svolta rispetto alla corretta traiettoria. La sua velocità era moderata e coerente con la circostanza ed il tipo di svolta. La velocità all'urto della Opel, dai calcoli pagina 5 di 12 effettuati, risulta allineata con il limite di velocità in vigore nell'ambito urbano in cui è avvenuto il sinistro. Detti calcoli per loro natura e per l'indeterminatezza di alcuni parametri di calcolo (che si sono scelti con ragionevolezza, fornendone le relative giustificazioni), sono affetti da un certo margine di errore, pertanto non è possibile dire con esattezza se la vettura Opel rispettasse esattamente il limite di velocità e se lo superasse di un certo margine (moderato). Allo stesso modo non è possibile determinare se negli istanti precedenti l'urto, il conducente, avendo avvertito per tempo il pericolo derivante dall'errata manovra della Panda, sia riuscito a mettere in atto una frenata efficiente e sia riuscito a ridurre in modo apprezzabile la velocità. In ogni caso la vettura, era ampiamente visibile già da circa
100 metri prima del punto d'urto, quanto la distanza tra le due vetture era indicativamente superiore ai
130 metri almeno e vi sarebbe stato tutto il tempo per prendere visione della sua presenza e della relativa velocità” (v. pag. 43 dell'elaborato peritale).
Pertanto, il Perito d'ufficio:
i) ha confermato quanto già rilevato dagli agenti accertatori in punto alla condotta di guida di Per_1
e, per l'effetto, all'atto della sua svolta a sinistra, il mancato rispetto dell'obbligo di precedenza
[...]
ai danni del veicolo condotto dal convenuto proveniente dal senso opposto di marcia, Controparte_3
ulteriormente rilevando che la ridetta conducente, con ogni probabilità, avrebbe anticipato il punto di svolta rispetto alla corretta traiettoria (“… La presenza di tracce marcate (si vedano le frecce gialle sulle due figure precedenti) in prossimità dell'estremità della riga di arresto della traversa, dove il muro di cinta assume conformazione rettilinea e parallela alla via principale indica che la vettura vi sia giunta da una posizione molto prossima e a ridosso della ex SP424 che non della traversa, come se la conducente, avendo preso visione, del pericolo rappresentato dall'altra vettura, ormai molto prossima, abbia cercato di anticipare la svolta per cercare di evitare la collisione. Questa ipotesi sembra escludere il fatto che la signora prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra si sia arrestata in Per_1 prossimità della linea di mezzeria… La Panda, da quanto risulta dalle tracce lasciate dall'urto sul muro di cinta, dopo il primo urto con l'altra vettura, ha anticipato il punto di svolta rispetto alla corretta traiettoria…”, v. pagg. 21 e 43 dell'elaborato peritale);
ii) inoltre, rispetto alla condotta di guida tenuta dal convenuto , il TU ha affermato di Controparte_3
non poterla “censurare” dal punto di vista scientifico e tecnico in maniera certa (“… si può affermare
(quesito 1) con ampio margine di sicurezza che mentre la condotta scorretta da parte della conducente della Fiat Panda è assolutamente certa e inconfutabile, nulla di scientificamente e tecnicamente certo si può censurare in merito alla condotta del conducente della Opel Corsa. Se, infatti, la sua velocità era prossima al limite di velocità e probabilmente leggermente superiore ai 50 km/h (quesito 2), la sua presenza sulla strada e l'obbligo di concedergli la precedenza era evidente a qualunque conducente che pagina 6 di 12 si fosse trovato nella posizione della signora già da tempo e sarebbe bastato attendere 2-3 Per_1
secondi per avere la strada completamente libera senza incorrere in alcun tipo di pericolo…, v. pag. 32 dell'elaborato”), non potendo stabilire con esattezza la velocità di marcia del conducente e, quindi, il rispetto o meno del limite di velocità vigente nel luogo del sinistro, così come l'impossibilità di determinare se, effettivamente, il conducente del veicolo Opel si fosse tempestivamente accorto della manovra altrui, così ponendo in essere una frenata e/o una riduzione della propria velocità, tenuto conto del fatto che, sempre a detta della ricostruzione offerta dall'IN. , attesa la distanza tra Persona_3
le vetture, il convenuto ne avrebbe avuto tutto il tempo.
Le richiamate risultanze probatorie hanno, dunque, consentito di accertare il concorso causale della conducente nella determinazione del sinistro, nonché dell'ulteriore conducente Persona_1
, i comportamenti dei quali non possono reputarsi esenti da colpa, così che il sinistro Controparte_3
verificatosi deve ricondursi alla condotta colposa concorrente dei due soggetti coinvolti.
Tali conclusioni risultano ulteriormente avvalorate dal fatto che, all'esito dell'accertamento, come emerge dal relativo verbale agli atti, gli agenti verbalizzanti hanno ritenuto di irrogare sanzioni nei confronti di entrambi i conducenti. Invero, a è stata contestata la violazione di cui Persona_1 all'art. 145, comma secondo, C.d.S., il quale prescrive che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”, mentre, a carico di CP_3
è stata irrogata la sanzione per la violazione dell'art. 141, comma terzo, C.d.S., a mente del quale
[...]
“In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. L'irrogazione di tali sanzioni risulta peraltro coerente con la ratio sottesa alle norme sulla circolazione stradale, le quali impongono severi doveri di prudenza e diligenza in capo a tutti gli utenti della strada per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, ciò a maggior ragione con riferimento alle disposizioni del codice di riferimento quivi ritenute violate, i.e. l'obbligo di concedere la precedenza (quanto all'art. 145 C.d.S.) e di adeguare la velocità alle concrete condizioni stradali
(quanto all'art. 141 C.d.S.). Inoltre, si osserva che a carico del conducente è stato Controparte_3 emesso anche decreto di citazione diretta a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 590-bis c.p., conclusosi con la richiesta di messa alla prova da parte dell'imputato (v. doc. 9 fasc. att.).
pagina 7 di 12 Ciò posto, richiamato in via generale l'art. 2054 c.c. in materia di sinistri stradali con scontro tra veicoli, nonché precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ciascuno dei conducenti ha l'onere di dimostrare di avere tenuto una condotta di guida corretta, prudente e diligente e di avere fatto tutto quanto possibile nei limiti dell'esigibile per evitare il sinistro (v. Cass. Civ., Sez.
Terza, n. 18941/2003 “In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza - anche se infruttuosa - per evitare il sinistro”), si ritiene che nel caso de quo la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via prevalente a , la quale non ha concesso Persona_1
la precedenza al veicolo condotto dal convenuto, presumibilmente omettendo anche di indossare le cinture di sicurezza (alla luce di quanto indicato degli agenti nel verbale, dal TU a pag. 33 del proprio elaborato, della tipologia e della sede delle lesioni) e, in via residuale, a , il quale, Controparte_3
sanzionato dagli agenti per aver tenuto una velocità reputata non idonea e prudenziale
(presumibilmente anche all'esito della verbalizzata dichiarazione resa dallo stesso nell'immediatezza dei fatti, “… ho cercato di evitare l'urto ma è stato impossibile anche a causa dell'asfalto bagnato…”,
v. verbale sub doc. 6 fasc. att.), non ha provato, invece, il rispetto dei limiti di velocità, così come di aver posto in essere una frenata efficiente o una riduzione della velocità, o che la specifica dinamica del sinistro glielo abbia impedito, avendo il TU soltanto rilevato che “sembra chiaro che la Opel avesse accennato a svoltare verso destra, per allontanarsi dalla direzione da cui proveniva il sinistro” (v. p. 30 dell'elaborato peritale).
Raffrontate le rispettive sopra descritte condotte e l'incidenza causale di ciascuna, in considerazione di tutti gli elementi probatori e documentali acquisiti, le responsabilità possono essere graduate come segue: 80% a carico di e 20% a carico di . Persona_1 Controparte_3
Nell'individuazione delle suddette percentuali di responsabilità ritiene il giudicante che abbiano influito anche le seguenti risultanze dell'accertamento peritale condotto dall'IN. : i) da un Per_3 lato, l'affermazione del TU, riferita al conducente , secondo cui “un lieve eccesso di Controparte_3 velocità non si può infatti, ritenere causa del sinistro… Potrebbe, altresì, aver avuto una moderata influenza sulla gravità degli esiti…”; ii) dall'altro, quanto emerso nel corso del giudizio in punto al mancato utilizzo dei dispositivi di ritenzione da parte della conducente del veicolo Panda, poiché, a fronte della seguente dichiarazione contenuta nel verbale degli agenti accertatori, “Pretensionatore cintura di sicurezza del conducente, se presente, non bloccato”, gli accertamenti condotti dal TU hanno consentito a quest'ultimo di affermare in termini presuntivi che “… Potrebbe, altresì, (n.d.r.
pagina 8 di 12 nella ricostruzione offerta dal Perito d'Ufficio, il lieve eccesso di velocità di cui sopra del conducente della Opel) aver avuto una moderata influenza sulla gravità degli esiti, ma su questo si ritiene che molto di più ne abbia avuto il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenzione, che da quanto risulta dal verbale della Polizia Locale, dalle dichiarazioni del conducente della e dai danneggiamenti e tracce CP_5 ematiche all'interno della appare evidente che non siano state utilizzate. …” (v. pag. 33 Pt_3
dell'elaborato peritale).
Ne consegue che le odierne intervenienti, nella loro qualità di eredi della conducente del veicolo Panda coinvolto nel sinistro, , hanno diritto al risarcimento del danno patiti da quest'ultima Persona_1
nella misura del 20%.
Partendo così dalla valutazione medico-legale operata in fase stragiudiziale dalla compagnia assicurativa con missiva del 12.10.2022, non contestata da parte attrice in punto alla quantificazione complessiva del danno, non patrimoniale e patrimoniale – ma unicamente nella parte in cui prevedeva decurtazioni per ritenuta corresponsabilità di – ci si avvede che le lesioni riportate da Persona_1 quest'ultima a causa del sinistro hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale di 83 giorni (€ 8.300,00), esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psico-fisica quantificabili nella misura del 100% (478.006,00), con ulteriore incremento del 50% per la sofferenza morale patita dalla danneggiata (€ 239.003,00) e, da ultimo, spese documentate per € 200,00, per un totale complessivo di
€ 725.509,00 (v. doc. 12 fasc. att.).
Ritiene questo giudice di aderire a tale quantificazione – la quale, trattandosi di lesioni macro- permanenti, in mancanza di una tabella di liquidazione a norma dell'art. 138 cod. ass., è stata al tempo effettuata seguendo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano con le tabelle al tempo vigenti (2021) sulla base dell'età della defunta al tempo del sinistro (85 anni), come specificato dalla difesa della convenuta in sede di comparsa di costituzione - per l'appunto, non Controparte_1
specificatamente contestata da parte attrice ma, anzi, da questa espressamente accettata, avendo quest'ultima modulato la propria domanda risarcitoria con riferimento al valore totale di € 725.509,00, tanto con riguardo alla domanda principale quanto a quella subordinata, nonché tanto in relazione alla domanda originariamente proposta da in persona dell'amministratore di sostegno p.t., Persona_1
quanto poi a quella avanzata iure hereditatis dalle di lei figlie.
Pertanto, in ragione dell'accertata corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo, da attribuirsi in misura prevalente (per l'80%) alla conducente , le Persona_1
parti convenute dovranno essere condannate in solido tra loro al risarcimento in favore di Pt_2
e , quali eredi di , del 20% del danno come sopra
[...] Parte_1 Persona_1
pagina 9 di 12 complessivamente determinato, i.e. € 145.101,80, scorporando da tale importo quanto già versato ante causam dalla convenuta Controparte_1
Trattandosi di debito di valore, su tale somma al netto dell'acconto devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento ex tunc dell'equivalente pecuniario del bene perduto, determinati, secondo il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 1712/95), applicando il saggio di rendimento in misura legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro (26.10.2021) e successivamente rivalutato anno per anno, tenendo conto del pagamento parziale eseguito ante causam;
sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi come per legge dalla presente pronuncia al saldo.
In conclusiva sintesi, le parti intervenienti hanno quindi diritto al risarcimento iure hereditatis della complessiva somma di € 145.101,80; a tale importo va sottratto quanto già versato ante causam dalla convenuta a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese (€ Controparte_1
105.000,00), con conseguente determinazione del residuo ancora dovuto in € 40.101,80 alla cui corresponsione vengono condannate le parti convenute in solido tra loro, rispettivamente quale conducente del veicolo ( ), proprietaria del mezzo ( la quale, Controparte_3 Controparte_2
rimasta contumace nel giudizio, non ha offerto prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, ex art. 2054, comma terzo, c.c.) e compagnia assicurativa del mezzo ( Controparte_1
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[...]
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Quanto alle spese di lite, la soccombenza delle parti intervenienti iure hereditatis in relazione sia alla domanda svolta dall'originaria attrice di accertamento della responsabilità totale ed esclusiva di nella causazione del sinistro in commento, sia alla domanda di accertamento della Controparte_3
prevalente o paritetica responsabilità del medesimo convenuto e il conseguente accoglimento della domanda attorea in misura inferiore a quanto richiesto, ne giustifica la compensazione nella misura di un terzo, mentre i residui due terzi vengono posti a carico delle parti convenute in solido tra loro, con liquidazione, come in dispositivo in ragione del criterio decisum e in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00), valori medi dei compensi.
Per quanto attiene poi alle spese stragiudiziali che la defunta attrice assume di aver sostenuto per l'espletamento di attività difensiva (in particolare, l'importo di € 1.952,00, giusta fattura n. 7/2022 del
16.2.2022, relativo all'attività effettuata dal consulente di parte dott. , sub Persona_2
doc. 13 fasc. att.), trattasi di compenso per la consulenza che ha richiesto, non Persona_1
essendo in possesso di nozioni tecniche, per poter gestire la vertenza in via stragiudiziale e, poi, per pagina 10 di 12 agire in giudizio. In merito, appare opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “tra le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ., 20.11.2019, n. 30289; Cass.
Civ., n. 2280/2015; Cass. Civ., n. 84/2013), con la precisazione per cui, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano sia quelle già sostenute dalla parte vittoriosa, sia quelle ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore non ne sia stato ancora compiuto il pagamento [cfr. Cass. Civ., n. 1907/1984, pronuncia nel solco della quale si è posto un recente arresto della Suprema Corte a mente del quale si è ritenuto che la produzione della notula del c.t.p. “era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma indicata, salvo il controllo sulla sua eventuale eccessività” (Cass. Civ., Sez. Terza, ord. n. 26729/2024)].
Ciò precisato, anche con riguardo a esse, ritiene l'odierno giudicante di poter accogliere la predetta richiesta di rimborso, così che, seguendo la regolamentazione sopra esposta in punto spese processuali, le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro alla rifusione di tale importo nella misura di due terzi e, quindi, per € 1.301,33.
Analogamente, stante l'esito del giudizio, le spese della c.t.u. espletata, già liquidate con separato decreto, vengono poste per un terzo a carico delle parti intervenienti e per i restanti due terzi a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2909/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato che il sinistro del 26.10.2021 per cui è causa si è verificato per colpa concorrente di per la quota dell'80% e di per la quota del 20%, Persona_1 Controparte_3 dichiara tenuti e condanna i convenuti , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento in favore di e quali eredi
[...] Parte_1 Parte_2 intervenute di , dei danni subiti da quest'ultima, che liquida in complessi € 40.101,80, Persona_1 oltre rivalutazione e interessi come per legge e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, dato atto del pagamento ante causam da parte della convenuta
[...] della somma di € 105.000,00; Controparte_1
- dichiara tenute e condanna i convenuti , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti intervenienti delle spese Controparte_1 processuali per il presente giudizio che, dichiarate compensate nella misura di un terzo, si liquidano per i residui due terzi in € 5.077,33, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge, per compensi professionali, in € 1.142,00 per esborsi e in € 1.301,33 per spese di difesa;
pagina 11 di 12 - pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, per un terzo a carico delle parti intervenienti e per i residui due terzi a carico delle parti convenute, in solido tra loro.Il
Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
Pesaro, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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