Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2025, proposto da
F.I.S.I.A.L. e NURSING UP A.O. Papardo di Messina, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota del 27 marzo 2025, con cui l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha rigettato l’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. 07/SP/25 del 9 marzo 2025, le organizzazioni sindacali F.I.S.I.A.L. e NURSING UP A.O. Papardo di Messina hanno chiesto l’esibizione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, della relazione prot. n. 5409 del 19 febbraio 2025, redatta dallo S.P.R.E.S.A.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’A.S.P. di Messina, riguardante l’indagine ispettiva svolta presso le unità operative di dermatologia, reumatologia ed endocrinologia su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali per verificare le condizioni di sicurezza ambientali di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Con provvedimento del 27 marzo 2025, l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha negato l’ostensione della relazione in quanto lo S.P.R.E.S.A.L., in qualità di controinteressato, si è opposto “ atteso che la documentazione richiesta “(…) non è suscettibile di accesso agli atti, in quanto rientrante tra le condizioni per cui è previsto il diniego riportate nell’art. 5 bis, comma 1, lettere f) e g), D.lgs. n. 97/16 di seguito elencate: f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive ”.
Avverso il suddetto diniego propongono ricorso, ritualmente notificato e depositato, le predette organizzazioni sindacali, chiedendo l’accertamento e la declaratoria del loro diritto ad accedere agli atti di cui l’Azienda Ospedaliera ha negato l’ostensione.
Resiste al ricorso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, deducendone l’infondatezza nel merito.
L’A.S.P. di Messina, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 3702 del 22 dicembre 2025, questo Tribunale ha chiesto all’A.S.P. di Messina - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro “ chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali è stata ritenuta non ostensibile la relazione ispettiva prot. n. 5409 del 19 febbraio 2025, con particolare riguardo al pericolo di pregiudizio per gli interessi tutelati ex art. 5 bis, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. n. 33/2013, e alla possibilità di mettere a disposizione la relazione previo oscuramento dei dati che possono recare pregiudizio agli interessi medesimi ”.
In adempimento alla suddetta richiesta istruttoria, l’A.S.P. di Messina ha ribadito che “ si è sempre ritenuto che la documentazione in nostro possesso non è suscettibile di accesso agli atti, in quanto rientrante tra le condizioni per cui è previsto il diniego riportate nell’art. 5 bis, comma 1, lettere f) e g), D. lgs. n. 97/16 di seguito elencate: - - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive ”, precisando che “ tutti gli atti risultanti da attività ispettive non possano essere rilasciati in quanto il personale operante all’interno del Servizio riveste la qualifica di U.P.G. (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) e secondo quanto previsto dall’art. 64 del D.P.R. 303/56 …. “gli ispettori devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio” ”.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina in quanto l’istanza di ostensione può legittimamente essere formulata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento amministrativo richiesto.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Innanzitutto, “ va escluso che l’Amministrazione possa legittimamente assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati ” (da ultimo, T.A.R. Catania Sicilia sez. V, 4 aprile 2025, n. 1145).
Nel caso di specie, l’Azienda Ospedaliera si è, invece, limitata ad aderire all’opposizione dell’A.S.P. di Messina, senza effettuare alcun bilanciamento con l’interesse qualificato che parte ricorrente ha dimostrato di avere in relazione alla conoscenza alla relazione di cui ha chiesto l’accesso, attinente al rispetto nei luoghi di lavoro delle condizioni di sicurezza ambientali di cui al d.lgs. n. 81/2008.
In secondo luogo, l’art. 5- bis del d.lgs. n. 33/2013 individua i limiti all’accesso civico generalizzato, disponendo che:
“ 1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b)la sicurezza nazionale; c)la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ”.
Le eccezioni, previste dall’art. 5- bis del d.lgs. n. 33/2013, sono state classificate in “assolute” e “relative” e al loro ricorrere le Amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l’accesso.
Le eccezioni “assolute” al diritto di accesso generalizzato sono quelle individuate all’art. 5- bis , comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990), mentre quelle “relative” sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Nel caso delle eccezioni relative, “ nelle Linee guida Anac, adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (recanti le indicazioni operative e le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato), è stato chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle Amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall’ordinamento.
L’Amministrazione deve pertanto verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore ” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1117).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la motivazione al diniego opposto dall’Amministrazione sia del tutto generica.
Ritiene il Collegio che non sia sufficiente l’attinenza della relazione ad “ indagini ” e “ attività ispettive ”, posto che “ il pregiudizio idoneo a limitare l’accesso “deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà: a) indicare chiaramente quale - tra gli interessi elencati all’art. 5, co. 1 e 2 - viene pregiudicato; b) dimostrare che il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta; c) dimostrare che il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile ” (cfr. “ Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" emanate dall’A.N.A.C. )” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 25 novembre 2024, n. 21109).
Si tratta di valutazioni che, nel caso di specie, anche a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da questo Tribunale, l’Amministrazione non ha compiuto.
In conseguenza, il ricorso merita accoglimento, con conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente alla ostensione della documentazione richiesta e condanna dell’Amministrazione resistente a consentirne l’accesso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura dell’interessato se anteriore, della presente sentenza.
In caso di mancata esibizione, su istanza di parte debitamente notificata a controparte, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione con oneri a carico di quest’ultima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad accedere alla relazione di cui all’istanza prot. n. 07/SP/25 del 9 marzo 2025;
2) ordina all’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina di consentire alla parte ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e di estrarne copia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
3) condanna l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA GI, Presidente
AN CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | PA GI |
IL SEGRETARIO