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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3610 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigino Vuono;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio il giudicante dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.
L'istante, con procedimento per ATP n. 3795/2023, aveva richiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex Legge
104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e documentati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione non rilevando criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di
Accertamento Tecnico Preventivo né ponendo in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott.
. Persona_1
Difatti, l'operare il riferimento alle patologie reputandole gravi, senza nulla aggiungere in merito ad eventuali vizi dell'elaborato (mancata valutazione di patologie concorrenti;
errata applicazione dei codici di cui al DM ministeriale;
errata applicazione e/o erroneità nel calcolo riduzionistico, ecc.); o l'operare il riferimento alla CTU di parte versata in atti, redatta successivamente al procedimento per ATP e poco prima del deposito del ricorso di merito;
o, ancor più, all'erronea valutazione della Commissione medica, senza evidenziare gli abbagli in cui sarebbe incorso la predetta e/o il Dott. , CTU del Per_1
procedimento per ATP presupposto del presente giudizio, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione.
Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio. A ciò si aggiunga che le osservazioni proposte dal consulente di parte ricorrente sono state sufficientemente e adeguatamente controdedotte e motivate dal CTU nella fase per ATP, presupposta del presente giudizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3795/23.
Nulla per le spese processuali attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara inammissibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 27 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3610 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigino Vuono;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite. In data odierna, dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio il giudicante dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.
L'istante, con procedimento per ATP n. 3795/2023, aveva richiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex Legge
104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e documentati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione non rilevando criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di
Accertamento Tecnico Preventivo né ponendo in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott.
. Persona_1
Difatti, l'operare il riferimento alle patologie reputandole gravi, senza nulla aggiungere in merito ad eventuali vizi dell'elaborato (mancata valutazione di patologie concorrenti;
errata applicazione dei codici di cui al DM ministeriale;
errata applicazione e/o erroneità nel calcolo riduzionistico, ecc.); o l'operare il riferimento alla CTU di parte versata in atti, redatta successivamente al procedimento per ATP e poco prima del deposito del ricorso di merito;
o, ancor più, all'erronea valutazione della Commissione medica, senza evidenziare gli abbagli in cui sarebbe incorso la predetta e/o il Dott. , CTU del Per_1
procedimento per ATP presupposto del presente giudizio, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione.
Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio. A ciò si aggiunga che le osservazioni proposte dal consulente di parte ricorrente sono state sufficientemente e adeguatamente controdedotte e motivate dal CTU nella fase per ATP, presupposta del presente giudizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3795/23.
Nulla per le spese processuali attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede:
a) dichiara inammissibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 27 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari