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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
IN ME, Relatore
PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Email 1 - CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3712/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022MI0319171 2022MI0317933 CATASTO-RENDITA
CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2396/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: n riforma integrale della Sentenza impugnata, venga accolto il presente appello e nello specifico chiede: In via principale di annullare l'avviso di accertamento notificato per tutti i motivi espressi nel ricorso di primo grado e nel presente appello. Di confermare il classamento e la rendita catastale proposta con CF del 21/04/2021, prot.n. MI0113352, con refusione delle spese e degli onorari di causa a carico di controparte. In subordine di rideterminare un classamento ed una rendita catastale prossima a quella proposta con CF del contribuente, con refusione delle spese e degli onorari di causa a carico di controparte.
Appellato: in via principale rigettare l'appello e tutte le domande in esso contenute e, dunque, confermare l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante alle spese di giudizio, liquidate come da separata nota
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attiene all'avviso di accertamento catastale n. 2022MI0317933 con il quale il
Catasto di Milano ha determinato in relazione al negozio sito nel Comune di Milano alla Indirizzo_1 con angolo Indirizzo_2, la classe catastale n. 16 in luogo della classe catastale n. 10 proposta dalla contribuente Ricorrente_1 s.p.a. con CF del 21.4.21.
Tale rettifica ha comportata un aumento della rendita catastale da €. 9.808,86 ad € 21.290,94.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso della contribuente sul rilievo sia dell'adeguatezza della motivazione trattandosi di procedura CF riguardo ai cui presupposti fattuali l'Ufficio non era andato di contrario avviso - sia della correttezza dell'accertamento tenuto conto dell'ottima ubicazione dell'immobile adibito a negozio nella centralissima Via Torino di
Milano. L'appello della società fa leva sull'errata conclusione circa la ritenuta adeguatezza motivazionale dell'atto per avere i primi giudici fatto riferimento a precedenti giurisprudenziale coerenti con la metodologia di stima diretta laddove nel caso odierno il valore consegue alla comparazione con beni similari - sia quanto alle caratteristiche intrinseche ossia proprie del fabbricato che a quelle estrinseche legate al contesto di inserimento - sì da risultare del tutto carente siffatto profilo.
Ha altresì censurato l'erroneità della conclusione per avere la stessa omesso di considerare sia che il raffronto con l'allegata documentazione riscontra che la media dei classamenti nel medesimo ambito territoriale (foglio n. 388) presenta una netta prevalenza di classi inferiori sia che le caratteristiche intrinseche del fabbricato portano ad escluderne l'attribuzione della classe 16.
Si è costituito l'Ufficio chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa che l'appello privo di fondamento.
quanto alla ritenuta erroneità della pronuncia per avere la stessa qualificato Preliminarmente
come motivato l'avviso di accertamento – si rileva che la sentenza, sia pur sinteticamente, ha reso piena
-
applicazione del principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – peraltro ripetutamente espresso da questa Corte in controversie di analogo tenore secondo cui, poiché la CF si sostanzia in una dichiarazione resa dalla parte che contiene in sé tutti gli elementi fattuali idonei ad identificare il bene, l'adeguatezza motivazionale del provvedimento di accertamento non può prescindere da tale dato.
In sostanza, atteso che il procedimento nel suo complesso presenta una marcata struttura partecipativa ne deriva che l'indicazione, sia pur sintetica, dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe di conseguenza attribuita, vale a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con la dichiarazione, di cogliere il nucleo del provvedimento ed apprestare la propria tutela nella sede opportuna. Ciò semprechè, come nel caso in esame, non siano stati disattesi i dati fattuali riportati dal contribuente sì da qualificarsi la stima effettuata dall'Ufficio come inerente la valutazione squisitamente tecnica.
Il principio richiamato presenta valenza generale e, difformemente da quanto esposto dall'appellante, è applicabile in modo uniforme a tutte le categorie catastali. Quanto all'attendibilità della rendita accertata e, segnatamente, alla contestata assenza di similarità con i beni assunti a riferimento, è bene evidenziare che a far data dall'anno 2011 l'immobile è stato riportato nella banca dati in categoria C/1 di classe 16° ossia la medesima classe attribuita con l'avviso impugnato e che il nuovo classamento è stato richiesto per una diversa distribuzione degli spazi interni.
La valuta effettuata dall'Ufficio ha inteso condivisibilmente attribuire rilievo alle caratteristiche estrinseche del bene e, segnatamente, all'ubicazione dello stesso considerata di elevata appetibilità in quanto relativa ad una zona caratterizzata da un'elevata concentrazione di attività commerciali.
Secondo quanto documentato dall'Ufficio, il foglio catastale di riferimento ossia il nr. 388 ricade nella microzona "4" del Comune di Milano e la classe ordinaria per le unità immobiliari in categoria C/1 inerente alla microzona è proprio quella attribuita dall'Ufficio. Inoltre, circoscrivendo l'ambito dell'indagine alla specifica via di ubicazione (Indirizzo_1) il classamento contestato risulta pienamente coerente con le altre unità della zona.
Né a diverse conclusioni può approdarsi sulla base della distribuzione interna dei locali e delle criticità evidenziate dall'appellante. E' pacifico che tali caratteristiche - cui l'Ufficio ha dato comunque rilievo quantificato la superficie utile in ragione del 25% in luogo del 50% proposto dalla contribuente - in sede di attribuzione della classe presentano valenza recessiva rispetto a quelle estrinseche.
Quanto evidenziato conduce la Corte ad escludere che l'Ufficio sia incorso in errore.
Consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello della contribuente Ricorrente_1 spa e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Ufficio delle spese del presente grado pari ad euro 5.500,00 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025
Il giudice estensore
RM LI
Il presidente
VA TT RO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
IN ME, Relatore
PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Email 1 - CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3712/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022MI0319171 2022MI0317933 CATASTO-RENDITA
CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2396/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: n riforma integrale della Sentenza impugnata, venga accolto il presente appello e nello specifico chiede: In via principale di annullare l'avviso di accertamento notificato per tutti i motivi espressi nel ricorso di primo grado e nel presente appello. Di confermare il classamento e la rendita catastale proposta con CF del 21/04/2021, prot.n. MI0113352, con refusione delle spese e degli onorari di causa a carico di controparte. In subordine di rideterminare un classamento ed una rendita catastale prossima a quella proposta con CF del contribuente, con refusione delle spese e degli onorari di causa a carico di controparte.
Appellato: in via principale rigettare l'appello e tutte le domande in esso contenute e, dunque, confermare l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante alle spese di giudizio, liquidate come da separata nota
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attiene all'avviso di accertamento catastale n. 2022MI0317933 con il quale il
Catasto di Milano ha determinato in relazione al negozio sito nel Comune di Milano alla Indirizzo_1 con angolo Indirizzo_2, la classe catastale n. 16 in luogo della classe catastale n. 10 proposta dalla contribuente Ricorrente_1 s.p.a. con CF del 21.4.21.
Tale rettifica ha comportata un aumento della rendita catastale da €. 9.808,86 ad € 21.290,94.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha respinto il ricorso della contribuente sul rilievo sia dell'adeguatezza della motivazione trattandosi di procedura CF riguardo ai cui presupposti fattuali l'Ufficio non era andato di contrario avviso - sia della correttezza dell'accertamento tenuto conto dell'ottima ubicazione dell'immobile adibito a negozio nella centralissima Via Torino di
Milano. L'appello della società fa leva sull'errata conclusione circa la ritenuta adeguatezza motivazionale dell'atto per avere i primi giudici fatto riferimento a precedenti giurisprudenziale coerenti con la metodologia di stima diretta laddove nel caso odierno il valore consegue alla comparazione con beni similari - sia quanto alle caratteristiche intrinseche ossia proprie del fabbricato che a quelle estrinseche legate al contesto di inserimento - sì da risultare del tutto carente siffatto profilo.
Ha altresì censurato l'erroneità della conclusione per avere la stessa omesso di considerare sia che il raffronto con l'allegata documentazione riscontra che la media dei classamenti nel medesimo ambito territoriale (foglio n. 388) presenta una netta prevalenza di classi inferiori sia che le caratteristiche intrinseche del fabbricato portano ad escluderne l'attribuzione della classe 16.
Si è costituito l'Ufficio chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa che l'appello privo di fondamento.
quanto alla ritenuta erroneità della pronuncia per avere la stessa qualificato Preliminarmente
come motivato l'avviso di accertamento – si rileva che la sentenza, sia pur sinteticamente, ha reso piena
-
applicazione del principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – peraltro ripetutamente espresso da questa Corte in controversie di analogo tenore secondo cui, poiché la CF si sostanzia in una dichiarazione resa dalla parte che contiene in sé tutti gli elementi fattuali idonei ad identificare il bene, l'adeguatezza motivazionale del provvedimento di accertamento non può prescindere da tale dato.
In sostanza, atteso che il procedimento nel suo complesso presenta una marcata struttura partecipativa ne deriva che l'indicazione, sia pur sintetica, dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe di conseguenza attribuita, vale a consentire al contribuente, attraverso il raffronto con la dichiarazione, di cogliere il nucleo del provvedimento ed apprestare la propria tutela nella sede opportuna. Ciò semprechè, come nel caso in esame, non siano stati disattesi i dati fattuali riportati dal contribuente sì da qualificarsi la stima effettuata dall'Ufficio come inerente la valutazione squisitamente tecnica.
Il principio richiamato presenta valenza generale e, difformemente da quanto esposto dall'appellante, è applicabile in modo uniforme a tutte le categorie catastali. Quanto all'attendibilità della rendita accertata e, segnatamente, alla contestata assenza di similarità con i beni assunti a riferimento, è bene evidenziare che a far data dall'anno 2011 l'immobile è stato riportato nella banca dati in categoria C/1 di classe 16° ossia la medesima classe attribuita con l'avviso impugnato e che il nuovo classamento è stato richiesto per una diversa distribuzione degli spazi interni.
La valuta effettuata dall'Ufficio ha inteso condivisibilmente attribuire rilievo alle caratteristiche estrinseche del bene e, segnatamente, all'ubicazione dello stesso considerata di elevata appetibilità in quanto relativa ad una zona caratterizzata da un'elevata concentrazione di attività commerciali.
Secondo quanto documentato dall'Ufficio, il foglio catastale di riferimento ossia il nr. 388 ricade nella microzona "4" del Comune di Milano e la classe ordinaria per le unità immobiliari in categoria C/1 inerente alla microzona è proprio quella attribuita dall'Ufficio. Inoltre, circoscrivendo l'ambito dell'indagine alla specifica via di ubicazione (Indirizzo_1) il classamento contestato risulta pienamente coerente con le altre unità della zona.
Né a diverse conclusioni può approdarsi sulla base della distribuzione interna dei locali e delle criticità evidenziate dall'appellante. E' pacifico che tali caratteristiche - cui l'Ufficio ha dato comunque rilievo quantificato la superficie utile in ragione del 25% in luogo del 50% proposto dalla contribuente - in sede di attribuzione della classe presentano valenza recessiva rispetto a quelle estrinseche.
Quanto evidenziato conduce la Corte ad escludere che l'Ufficio sia incorso in errore.
Consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello della contribuente Ricorrente_1 spa e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Ufficio delle spese del presente grado pari ad euro 5.500,00 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025
Il giudice estensore
RM LI
Il presidente
VA TT RO