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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
614/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...], c.f Parte_1
e residente ivi in via Publio Marone Virgilio n. 69, e nata C.F._1 Parte_2 il 25/12/1958 a Castellammare di Stabia (NA) e residente ivi in via Publio Marone Virgilio n. 69,
c.f. rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Lombardi e IG Amodio C.F._2 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia (NA), al C.so Vittorio
Emanuele n. 17, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025, i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Castellammare di Stabia in data 13.08.1983, nel corso del quale sono nati i figli IG (n. 11.04.1984) ed (n. 17.06.1988); che, essendo venuta meno la comunione Per_1 materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Con decreto del 24.03.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi;
pertanto, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito in udienza la volontà di non riconciliarsi.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, le condizioni stabilite in ricorso possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) l'abitazione coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla via Publio Marone Virgilio n.
69 di proprietà della moglie viene assegnata alla stessa, secondo le norme che regolano la proprietà;
3) nulla da stabilire in merito ai figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
5) ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura patrimoniale e non è già stato regolato fra le parti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 234 parte II, serie A, dei registri di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 1983);
C. nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...], c.f Parte_1
e residente ivi in via Publio Marone Virgilio n. 69, e nata C.F._1 Parte_2 il 25/12/1958 a Castellammare di Stabia (NA) e residente ivi in via Publio Marone Virgilio n. 69,
c.f. rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Lombardi e IG Amodio C.F._2 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia (NA), al C.so Vittorio
Emanuele n. 17, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025, i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Castellammare di Stabia in data 13.08.1983, nel corso del quale sono nati i figli IG (n. 11.04.1984) ed (n. 17.06.1988); che, essendo venuta meno la comunione Per_1 materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Con decreto del 24.03.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi;
pertanto, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito in udienza la volontà di non riconciliarsi.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, le condizioni stabilite in ricorso possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) l'abitazione coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla via Publio Marone Virgilio n.
69 di proprietà della moglie viene assegnata alla stessa, secondo le norme che regolano la proprietà;
3) nulla da stabilire in merito ai figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
5) ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura patrimoniale e non è già stato regolato fra le parti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 234 parte II, serie A, dei registri di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 1983);
C. nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato