CASS
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/08/2025, n. 29553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29553 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE NN ER Sent. n. sez. 1361/2025 CC - 10/07/2025 R.G.N. 17746/2025 ES IZ ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal RITENUTO IN FATTO Sarebbe altresì illogico il frazionamento delle condotte dei còrrei, dato che per l’altro coindagato NI LL la misura è stata confermata anche per la rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 29553 Anno 2025 Presidente: ER NN Relatore: IZ ES Data Udienza: 10/07/2025 c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Il Giudice del rinvio – che si individua nel Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame delle misure cautelari, in diversa composizione – nel procedere ad un nuovo esame della istanza di riesame, terrà conto dei consolidati approdi ermeneutici sopra richiamati – che ancorano il concorso anomalo alla “prevedibilità in concreto”, sulla base degli specifici elementi ricavabili dalla situazione di fatto in cui è avvenuta la deviazione dall’originario programma criminoso e dalle modalità esecutive effettivamente concordate dai compartecipi – e verificherà, secondo lo standard cognitivo della gravità indiziaria che governa il presente procedimento incidentale, la sussistenza del dolo di concorso, sia pure quale dolo eventuale, ovvero del concorso ex art. 116 cod. pen., ovvero ancora il difetto dell’elemento soggettivo.
6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES IZ NN ER 4
6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES IZ NN ER 4