Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 49 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CERCHIARA EMILIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SCALETTA ZANCLEA (ME) il
25/10/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie
A;
- che dall'unione era nata, il 16/04/1996, la figlia Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, ciascuno fissando, ove ritiene, la propria residenza, domicilio o dimora, e dichiarano di acconsentire al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Scaletta LE, via Grotte n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane alla stessa assegnata unitamente ad arredi. mobili Parte_1
e suppellettili, impegnandosi il sig. a trasferirsi in altro immobile Parte_3
entro il 31 dicembre 2024. 3. I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti in quanto titolari di reddito autonomo e proprietari, il sig. di un immobile sito Persona_1
in Itala Marina, via Roma n. 345, piano T, e la sig.ra dell'immobile sito in Scaletta Pt_1
LE , via Grotte n. 3, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
4. I coniugi assumono reciproco e solenne impegno all'osservanza diligente ed improntata a buona fede delle superiori condizioni, che dichiarano di avere consapevolmente concordato globalmente ed in ogni loro singolo aspetto, ben consci del loro significato giuridico e morale.
5. I coniugi si impegnano altresì al mutuo rispetto ed a prestare la massima collaborazione nei rapporti con la figlia”.
All'udienza del 21/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
a ITALA il 05/09/1959, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SCALETTA ZANCLEA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/10/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.