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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1287 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 127 presso lo studio dell'avv.
Vetere Katia, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 16.12.2024; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Panebianco 498 scala A presso lo studio dell'avv. Orlando
Daniela, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.03.2025; convenuto
NONCHE'
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], quale CP_2 C.F._3 curatore speciale delle minori nata a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_1
, e , nata a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._4 Controparte_3
), giusta nomina di cui al decreto del 23.12.2024, rappresentata e difesa C.F._5 da sé medesima, in quanto esercente la professione di avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Lucido (Cs) alla via F. Giuliani n. 26, come indicato nella comparsa di costituzione depositata il 31.05.2025; curatore speciale
1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 16/12/2024, ha rilevato di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della quale sono Controparte_1 nate due figlie, il 4.03.2021 e il 4.03.2022. Essendo cessata tale relazione Per_1 CP_3 sentimentale, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1-disporre l'affido esclusivo/ superesclusivo alla madre dei minori nata a [...] il 4 marzo Persona_1
2021 e nata Cosenza il 4 marzo 2022; 2-emanare i provvedimenti previsti Controparte_3 dagli artt. 330 e 333 cc e di conseguenza dichiarare la decadenza e/o la sospensione del dalla potestà genitoriale nei confronti delle citate minori in quanto soggetto CP_4 avvezzo all'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, per le violenze usate anche in presenza delle minori e per il provvedimento di Divieto di avvicinamento nei riguardi delle figlie minori di età;
3-Come conseguenza dell'affido esclusivo e/o superesclusivo a favore della madre e della decadenza e/o sospensione della potestà genitoriale del padre, la responsabilità dei minori e la gestione, per la salute, la scuola e tutte le determinazioni nell'interesse dei figli siano assegnate solo alla madre e di sua esclusiva decisione che potrà assumere le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione in proprio.
4-Disporre che il collocamento delle figlie minori venga fatto presso la madre nell'abitazione di Albairate (MI) via San Giorgio n. 27 ovvero il domicilio presso la casa dei genitori della sig.ra sig.ri e , Pt_1 Parte_2 Persona_2 ove vivono già da tempo insieme alla ed ai nonni;
5-In considerazione dei Pt_1 provvedimenti cautelari tutt'oggi vigenti, consistenti nel Divieto di avvicinamento alle stesse, il diritto di visita del padre verso le figlie minori non è espletabile;
6-Imporre al sig. CP_1 un assegno di mantenimento per le figle minori di età pari ad Euro 600,00 mensili da versare entro il primo di ogni mese sul numero di conto IBAN [...] Banca
BPER Filiale di Amantea, intestato a oltre al 75 % delle spese straordinarie, Parte_1 giustificate con idonea documentazione ed entro 15 gg dalla richiesta. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 7.01.2025.
Con decreto del 23.12.2024, l'avv. è stata nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8, CP_2 comma 1, lett. a), c.p.c. curatore speciale delle minori e , avendo l'attrice chiesto Per_1 CP_3 la pronuncia della decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti delle medesime figlie minori. Quindi, si è costituita con comparsa depositata il
2 31.05.2025, con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre per le ragioni sopra esposte;
- Disporre un affidamento esclusivo o superesclusivo delle minori alla madre, con sospensione del diritto di visita fin quando permane il divieto di avvicinamento alla madre e alle minori e successivamente con diritto di visita del padre in modalità protetta alla presenza degli assistenti sociali e con l'ausilio di una psicologa infantile nell'eventuale percorso di ripresa del rapporto padre/figlie;
- Disporre un assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Paola”.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 20.03.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare, per tutti i motivi sopraesposti, le richieste di parte ricorrente sia per quanto riguarda l'affidamento esclusivo/superesclusivo in quanto non rispondente agli interessi delle minori sia per ciò che concerne la decadenza e/o sospensione del alla potestà genitoriale per carenza dei presupposti previsti dalla CP_1 legge. - Disporre che le minori siano affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, attesa la tenerissima età, e con frequentazione paterna ampia e che vorrà decidere nel dettaglio l'On. Tribunale. - In subordine, stabilire tramite apposita indagine psicologica - atta a valutare le competenze educative di entrambi i genitori - quale sia il genitore più idoneo al collocamento della prole e conseguentemente stabilire e regolamentare il diritto di visita e le modalità di incontro con il genitore non collocatario. - Disciplinare, secondo giustizia e tenendo in considerazione lo stato di disoccupazione del resistente, il mantenimento delle minori;
- Disporre che le spese straordinarie relative alle minori, concordate e debitamente documentate, seguendo le linee guida in materia, siano suddivise tra i genitori in misura del 50%. In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste e, quindi, in caso di affidamento esclusivo/superesclusivo delle minori alla madre, determinare le modalità, i giorni e gli orari di visita ed incontro tra le minori e il padre, manifestando sin da ora il consenso ad un percorso di sostegno alla bigenitorialità anche con mandato ai Servizi Sociali, qualora ritenuto opportuno”.
Acquisita una relazione trasmessa il 27.05.2025 dai Servizi Sociali del Comune di Albairate, all'udienza del 16.06.2025, le parti, comparse personalmente dinnanzi al Giudice relatore, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
quindi, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 17.06.2025, ha espresso parere favorevole.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori con l'omologa delle condizioni di seguito testualmente riportate: “affido “super esclusivo” delle due figlie minori alla madre, con collocamento presso di lei nell'abitazione sita in Albairate (Mi) alla via San Giorgio n. 27 dove già vivono, senza prevedere alcun diritto di visita delle medesime minori da parte del padre, stante la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta a carico dello stesso con l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di
Paola emessa il 26.09.2024, acquisita in atti;
- obbligo di di contribuire Controparte_1 al mantenimento delle due figlie minori mediante il versamento in favore di Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari a euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per le figlie minori, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse delle due figli minori.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1287/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 Controparte_3 il 4.03.2022), riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23/06/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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