Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4220
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di effettivo esame dei motivi di appello

    Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con i principi giurisprudenziali che regolano la valutazione delle richieste di assoluzione nel merito a fronte di una causa di estinzione del reato (prescrizione). La richiesta di valutazione sulla tenuta logica della motivazione implica un confronto che va oltre la mera constatazione dell'evidenza della prova di innocenza.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine semestrale

    Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con i principi giurisprudenziali che regolano la valutazione delle richieste di assoluzione nel merito a fronte di una causa di estinzione del reato (prescrizione). La richiesta di valutazione sulla tenuta logica della motivazione implica un confronto che va oltre la mera constatazione dell'evidenza della prova di innocenza.

  • Rigettato
    Contestazione della valutazione delle risultanze probatorie

    Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con i principi giurisprudenziali che regolano la valutazione delle richieste di assoluzione nel merito a fronte di una causa di estinzione del reato (prescrizione). La richiesta di valutazione sulla tenuta logica della motivazione implica un confronto che va oltre la mera constatazione dell'evidenza della prova di innocenza.

  • Rigettato
    Esclusione della commissione del reato di truffa per lacune motivazionali

    Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con i principi giurisprudenziali che regolano la valutazione delle richieste di assoluzione nel merito a fronte di una causa di estinzione del reato (prescrizione). La richiesta di valutazione sulla tenuta logica della motivazione implica un confronto che va oltre la mera constatazione dell'evidenza della prova di innocenza.

  • Rigettato
    Esclusione dell'elemento soggettivo ed oggettivo della truffa

    Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con i principi giurisprudenziali che regolano la valutazione delle richieste di assoluzione nel merito a fronte di una causa di estinzione del reato (prescrizione). La richiesta di valutazione sulla tenuta logica della motivazione implica un confronto che va oltre la mera constatazione dell'evidenza della prova di innocenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4220
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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