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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/08/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.7.2025, tenuta con le modalità ex art. 127 ter
c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 620/2024 tra
, (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 4/11/1970 e residente a [...] ed elettivamente domiciliato a Sulmona (AQ), in Viale Giovanni XXIII, 64/d, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Mastrogiovanni (PEC ) che Email_1 lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino dell'ufficio legale interno, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Rep. n. 57001, Racc. Persona_1
n. 16791, registrato a Roma in data 13.11.2024, allegata in atti, elettivamente domiciliata in Pescara via Potenza n.7 cap 65122 presso la Filiale di Controparte_2
(Pec:
[...] Email_2
Resistente
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: come da note depositate all'udienza del 9.7.2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2024, ha convenuto in Parte_2 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni “ nel merito: Controparte_1
1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, è tenuta a rimborsare al Sig.
[...]
, i seguenti buoni postali fruttiferi sottoscritti ed emessi dall'ufficio Parte_1 postale di Scanno in data 5/03/2002: serie 00000007038510508 – importo €
10.000,00; serie 00000007038410531 – importo € 10.000,00; serie
0000000876509910306 – importo € 2.500,00; serie 0000000703810576 – importo
€ 10.000,00; serie 00000007037710506 – importo € 10.000,00; serie
00000007037610529 –importo € 10.000,00; serie 00000007037510552 – importo €
10.000,00; serie 00000007038110507 – importo € 10.000,00; serie
00000007038010530 – importo € 10.000,00; serie 00000007037910553 – importo
€ 10.000,00; serie 00000007037410575 – importo € 10.000,00; serie
00000007037310505 – importo € 10.000,00; serie 00000007038610578 – importo
€ 10.000,00; serie 00000007038310554 – importo € 10.000,00; serie
00000007038210577 – importo € 10.000,00 (importo complessivo di sorte capitale di € 142.500,00), secondo tassi di fruttuosità previsti per i buoni a termine;
2) condannare, di conseguenza e per i motivi di cui in premessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, a rimborsare al Sig.
[...] la complessiva somma di € 192.375,00 Parte_1
(centonavantuduemilatrecentosettantacinque/00), di cui € 142.500,00 per sorte capitale di cui ai buoni fruttiferi elencati al precedente punto 1) ed € 49.875,00 per tasso di fruttuosità alle condizioni previste per i buoni fruttiferi postali a termine alla data del 5/03/2002, o quella maggior o minor somma dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi anche ex art. 1283 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare, in via subordinata, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, a danno del Sig. 4) Parte_1 condannare, di conseguenza, per i motivi di cui in premessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, a risarcire il Sig. Parte_1 per la complessiva somma di € 192.375,00
[...]
pag. 2/16 (centonavantuduemilatrecentosettantacinque/00), di cui € 142.500,00 per sorte capitale di cui ai buoni fruttiferi elencati al precedente punto 1) ed € 49.875,00 per tasso di fruttuosità alle condizioni previste per i buoni fruttiferi postali a termine alla data del 5/03/2002, o quella maggior o minor somma dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi anche ex art. 1283 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
5) condannare, per i motivi di cui in premessa, sempre e comunque, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite oltre rimborso forfettario 15% e Cassa Avvocati 4% in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno delle stesse ha affermato:
- di essere cointestatario, assieme al padre – deceduto il 12.11.2021 Persona_2
– dei buoni postali fruttiferi a termine, indicati nel ricorso, emessi dall'ufficio postale di Scanno per l'importo complessivo di € 142.500,00 di sola sorte capitale;
- che ha lasciato unico erede l'odierno istante, il quale, di Persona_2 conseguenza, è da ritenersi il solo ed esclusivo avente diritto sui predetti buoni postali;
- che, all'atto della sottoscrizione dei ridetti titoli, i contraenti ricevettero dall'addetto dell'ufficio postale interessato anche il foglio informativo analitico - di seguito FIA – (doc. 19.pdf ) delle principali caratteristiche riguardanti il rapporto bancario de quo;
- che dalla lettura di tale documento (nella parte relativa alla scadenza), risulta testualmente che: “i buoni sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo anno successivo alla data di sottoscrizione”;
- che sui buoni fruttiferi non erano riportate le condizioni economiche e i termini di scadenza, quindi, il ricorrente confidava legittimamente sul fatto che i controversi titoli sarebbero scaduti il giorno 5/03/2022, ovvero al ventesimo anno dalla sottoscrizione;
- di essersi recato, nel mese di aprile 2024, presso l'agenzia di Controparte_1 di Scanno per procedere alla richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi, allorquando il personale dell'ufficio negava l'adempimento sulla scorta del fatto che gli stessi avevano scadenza settennale e non ventennale, e che, pertanto in data 5/03/2020, era spirato il termine prescrizionale;
- che con la consegna di un FIA riferito ad altri titoli e non a Controparte_1 quelli in esame, ha indotto palesemente in errore il ricorrente, violando così lo pag. 3/16 specifico obbligo di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito di un rapporto contrattuale;
- che entrambi i contraenti non avevano gli strumenti formativi per rilevare che il
FIA non era quello esattamente riferibile ai buoni fruttiferi sottoscritti. Del resto, sia i buoni stessi che il documento, ictu oculi, non hanno elementi distintivi tali da poter evidentemente indurre a qualsivoglia esitazione di sorta;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del D.M. 19/12/2000, l'obbligo di corretta informazione andava esercitato, esclusivamente, mediante la consegna del FIA (nel caso di specie del FIA corretto);
- che appare evidente, da un lato, l'indubbia sussistenza dell'impedimento giuridico alla decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2935 C.c. e dall'altro il grave inadempimento imputabile, in via esclusiva, a parte resistente;
- che laddove ometta di allegare e dimostrare l'avvenuta Controparte_1 consegna del foglio informativo (nel caso che ci occupa del foglio informativo rispondente ai titoli emessi al ricorrente) e considerata l'obbligatorietà di tale prestazione, la relativa omissione può essere ricompresa nelle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 C.c., oltreché a costituire un grave inadempimento;
- oltre che ai fini della prescrizione e/o della exceptio doli, l'inadempimento dell'intermediario resistente incide anche sulla responsabilità extracontrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento del danno in favore del ricorrente, secondo le regole generali;
- che la violazione informativa va ritenuta la causa unica e diretta della mancata richiesta di liquidazione dei buoni fruttiferi nei termini previsti ex lege;
- che, v'è certezza sul fatto che non si possa dubitare sul nesso causale tra il grave inadempimento imputabile a e il danno patito dal Controparte_1 ricorrente ovvero la perdita dei risparmi di una vita;
- che il risarcimento del danno non può essere sottostimato al di sotto della somma recata sui buoni postali in applicazione delle condizioni di fruttuosità pattuite.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha insistito per il Controparte_1 rigetto della domanda per i motivi qui appresso esposti e, in particolare:
pag. 4/16 - l'intervenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali indicati nel ricorso;
- l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno a qualunque titolo fosse stato richiesto;
- che la ricostruzione “dei fatti” è alquanto generica e senza alcun fondamento/prova fornita dal ricorrente non essendo stato indicato con quale operatore gli stessi avrebbero parlato e non essendo stato provato che non avessero avuto dal medesimo tutte le informazioni sui buoni fruttiferi postali;
che non è provato che sia stato consegnato un foglio informativo riguardante una diversa tipologia di buoni;
che è chiara l'intestazione “Buono fruttifero postale ORDINARIO SERIE A3” , mentre è altrettanto evidente che su tutti i
Buoni fruttiferi Postali sottoscritti dal medesimo, appare la dicitura “ A
TERMINE” , con data di emissione;
- che le incongruenze erano facilmente riscontrabili dovuto perlomeno far sorgere il dubbio;
- che anche in ragione dell'indicazione “A Termine”, quindi, controparte avrebbe potuto richiedere ogni informazione in merito successivamente alla data d'emissione così da verificare la raggiunta infruttuosità e poter esercitare il relativo diritto al rimborso”;
- che la disciplina di riferimento di tali buoni è quella contenuta nel Decreto
Ministeriale 19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000 n.300) il cui articolo 8 dispone che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- che l'impossibilità di far valere un diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza;
- che all'epoca, l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali veniva effettuata per
“serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale – e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il pag. 5/16 risparmiatore - ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario;
- che non è, allora, possibile sostenere che il sottoscrittore del buono non fosse stato posto in condizione di conoscere i termini entro i quali attivarsi per evitare la prescrizione del titolo, né che un presunto deficit informativo circa la data di scadenza del buono abbia costituito ostacolo rilevante alla decorrenza della prescrizione, atteso che l'appartenenza dei buoni postali alle tipologie termine risulta dai titoli stessi;
- che, comunque, contrariamente a quanto ex adverso affermato, la consegna del foglio informativo non costituisce una modalità che incide sulla validità del negozio, ma è solo una delle tante modalità informative che riporta semplicemente un riassunto delle norme contenute nei D.M;
- anche se nel caso di specie non fosse stato consegnato il foglio informativo,
l'onere della prova dell'omessa informativa in ordine alla scadenza del titolo ricade sulla parte ricorrente in base al principio per cui l'onere probatorio gravante a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi” quando questi hanno carattere costitutivo (Cass. n. 14854/2013);
- che al titolare dei buoni fruttiferi postali non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori (v. Cass. Sez. Unite
n. 3963/2019);
- che, relativamente al quantum, si sottolinea che gli interessi si sono sicuramente interrotti dalla scadenza e pertanto, alcun “capitale maggiorato del rendimento maturato” potrà essere riconosciuto in capo a controparte;
1.2. All'udienza del 12.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.7.2025, dovendosi, dal punto di vista processuale evidenziare che l'udienza si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda deve essere accolta nei limiti indicati in motivazione.
2.1. Non è in contestazione che il ricorrente, unitamente al defunto padre (di cui non è contestata la qualità di erede) abbia acquistato i buoni postali a termine cui al ricorso introduttivo e quindi:
- serie 00000007038510508 – importo € 10.000,00 (doc.
2.pdf);
- serie 00000007038410531 – importo € 10.000,00 (doc.
3.pdf);
pag. 6/16 - serie 0000000876509910306 – importo € 2.500,00 (doc.
4.pdf);
- serie 0000000703810576 – importo € 10.000,00 (doc.
5.pdf);
- serie 00000007037710506 – importo € 10.000,00 ( doc.
6.pdf );
- serie 00000007037610529 – importo € 10.000,00 ( doc.
7.pdf );
- serie 00000007037510552 – importo € 10.000,00 ( doc.
8.pdf );
- serie 00000007038110507 – importo € 10.000,00 ( doc.
9.pdf );
- serie 00000007038010530 – importo € 10.000,00 ( doc. 10.pdf );
- serie 00000007037910553 – importo € 10.000,00 ( doc. 11.pdf);
- serie 00000007037410575 – importo € 10.000,00 ( doc. 12.pdf );
- serie 00000007037310505 – importo € 10.000,00 (doc. 13.pdf );
- serie 00000007038610578 – importo € 10.000,00 ( doc. 14.pdf);
- serie 00000007038310554 – importo € 10.000,00 ( doc. 15.pdf);
- serie 00000007038210577 – importo € 10.000,00 ( doc. 16.pdf).
Tutti i buoni sopra elencati sono stati emessi il 5/03/2002 e contengono, tutti, una indicazione leggibile sul fronte “A TERMINE” e sul retro è contenuta analoga indicazione “BUONO POSTALE FRUTTIFERO A TERMINE”.
Sul retro del titolo, ciascun buono riporta la seguente dicitura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato. Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali. Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto su presente buono.
L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Ai sensi della vigente normativa il buono può essere duplicato in caso di smarrimento sottrazione o distruzione”.
I buoni in atti non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri o etichette, circa la serie del buono, la durata e il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 stabilisce in dieci anni da tale data.
È incontestato tra le parti e comunque provato documentalmente, che i buoni oggetto della presente controversia sono buoni fruttiferi postali della serie AA3 con una durata dall'emissione di 7 anni, come evincibile dal documento allegato n. 6 alla comparsa di pag. 7/16 costituzione di , e garantiscono un rendimento del 35% lordo del capitale CP_1 sottoscritto, cui deve essere sottratta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.
2.2. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, si impone subito una precisazione.
La prescrizione è un istituto legato al decorso del tempo che comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale.
La scadenza, viceversa, rappresenta il termine ultime oltre il quale il diritto non produce più effetti perché, appunto, scaduto.
In relazione ai buoni postali fruttiferi deve rilevarsi che dalla scadenza il buono diventa infruttifero e, quindi, non produce più interessi.
La prescrizione importa, invece, l'estinzione del diritto ad ottenerne il rimborso.
Dal giorno successivo alla scadenza, i buoni diventano quindi infruttiferi, perché scaduti, mentre trascorsi altri dieci anni dalla scadenza, essi si prescrivono tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19/12/2000.
L'art. 8 comma 1 del citato decreto (prodotto da parte resistente) prevede, infatti, che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono, a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale, circostanza, quest'ultima, non sussistente nel caso di specie.
Dunque, per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, bisogna verificare la data di scadenza del titolo. Successivamente, a questo periodo vanno aggiunti dieci anni, ottenendo così il tempo della prescrizione.
Nel caso di specie non è in contestazione né la circostanza che i buoni emessi siano effettivamente di durata settennale né che tali buoni avessero scadenza il 5.3.2009 e che, dunque, dal 6.3.2009 sarebbero diventati infruttiferi. Da ciò ne consegue che l'ultimo giorno utile per ottenere il rimborso fosse quella del 5.3.2019, prescrivendosi il giorno seguente.
2.3. Ciò che il ricorrente contesta è l'operatività della prescrizione a causa del mancato corretto adempimento degli obblighi informativi, attribuendo a tale condotta sia l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935
c.c. sia quello di sospenderne il decorso per effetto della condotta della resistente ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
pag. 8/16 2.3.1 Tale difesa non è condivisibile, dovendosi rilevare l'oramai definitiva prescrizione dei titoli sottoscritti e ciò per i seguenti motivi.
Il D.M. 19.12.2000, all'art. 3 prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. Al successivo art. 6 è stabilito che, nei propri locali aperti al pubblico, espone un avviso con le condizioni praticate, rinviando ai Controparte_1 fogli informativi – che devono essere consegnati ai sottoscrittori – la descrizione dettagliata dei buoni sottoscritti.
Quanto alla prescrizione, l'art. 8 del medesimo D.M. prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Quanto alla qualificazione giuridica, i buoni fruttiferi postali, per costante giurisprudenza (v. Cass, da ultimo 33631/2024), sono qualificati come titoli di legittimazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2002 c.c. e, come tali, privi dei requisiti di autonomina, letteralità ed astrattezza. Non sono, quindi, equiparabili ai titoli di credito.
I decreti ministeriali che li regolano hanno valore cogente e integrano, ex art. 1339 c.c., il buono postale.
Quanto alla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, deve rilevarsi che la carenza di una precisa indicazione della scadenza, sul buono fruttifero, non impedisce il decorso della stessa, operando, come noto, oggettivamente.
2.3.2. L'art. 2935 c.c. nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti, in quanto l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il decorso della prescrizione.
pag. 9/16 Nel nostro ordinamento non vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ma, piuttosto, da quando tale diritto può essere effettivamente esercitato, indipendentemente da impedimenti soggettivi che ne ostacolino l'esercizio, come l'ignoranza, quantunque incolpevole, del titolare (cfr., tra le più recenti Cass., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 996 del 14/01/2022, Rv. 663568 – 01, cit.; Sez. L, Sentenza n. 22072 del
11/09/2018, Rv. 650555 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018, Rv. 649733 –
01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015, Rv. 635661 - 01).
L'ignoranza del in relazione all'effettiva scadenza dei buoni sottoscritti è Pt_1 dunque irrilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Se così è, quanto ai buoni postali fruttiferi, come già sopra rilevato, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia dunque a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono.
Ciò trova ampia conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Cass. civ., sez. I, 7/7/2023, n. 19243, nonché Cass. civ., ord., 13/6/2024), per cui “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” e “da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”.
2.3.3. Nel caso di specie, dunque, il diritto si è prescritto in data 6.3.2019 e non risultano atti interruttivi compiuti entro tale termine. Lo stesso ricorrente, nel ricorso, ha dato atto di aver richiesto il rimborso solo nell'aprile del 2024.
Posta, infatti, la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e il decorso del termine previsto per l'estinzione del diritto, sta infatti al creditore dimostrare di averlo tempestivamente esercitato, interrompendo la prescrizione, circostanza non avveratasi nel caso di specie.
2.4. Quanto alla invocata rilevanza del n. 8 dell'art. 2941 c.c., reputa il giudicante che lo stesso non possa concretamente venire in rilievo.
Le cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. sono specifiche e tassative sicché alle stesse deve attribuirsi un significato restrittivo, non potendo operare un'applicazione analogica della norma.
Attraverso la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il legislatore ha voluto tutelare esclusivamente la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dal pag. 10/16 volontario occultamento dell'esistenza del credito, escludendo le ipotesi di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidenti sull'esistenza del credito non impediscono in termini gravi ed assoluti la sua soddisfazione. La condotta ingannatrice e fraudolenta deve essere tale da comportare per il cliente una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (si veda da ultimo, Cass., ord. 5413 del 2020, secondo cui “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione”).
Nel caso di specie, non essendo ignota l'esistenza del credito, il difetto di informazione del cliente in merito all'esatto termine di prescrizione poteva essere superato dallo stesso ponendo in atto dei comportamenti attivi, quali interlocuzione con l'ufficio postale o la consultazione del D.M. di emissione.
3. Sotto diversa prospettiva, il ricorrente ha richiesto le somme investite, oltre agli interessi maturati, a titolo di risarcimento del danno, invocando quale fatto costitutivo della pretesa la violazione degli obblighi informativi sopra indicati.
Tale assunto è meritevole di favorevole considerazione.
3.1. Il ricorrente invoca, nel corpo dell'atto, una responsabilità di natura extracontrattuale della resistente , salvo poi nelle conclusioni rassegnate CP_1 chiedere il risarcimento del danno a titolo, alternativamente, di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Sul punto deve rilevarsi che, in generale, il rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente è un rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione dei titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il Controparte_1 capitale con gli interessi.
Il rapporto che consegue alla sottoscrizione ha natura contrattuale e la responsabilità che ne discende è anch'essa di natura contrattuale, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina anche processuale e quindi di onere della prova.
3.2. Deve innanzitutto rilevarsi che dal punto di vista normativo il D.M. 19.12.2000, all'art. 3, prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
pag. 11/16 Le stesse comunicazioni che devono essere esposte nei locali di , la cui Controparte_1 presenza nel caso di specie non è stata provata, rinviano per il dettaglio ai fogli informativi di cui all'articolo 6 del D.M. sopracitato, attesa la genericità del contenuto.
Solo il foglio informativo c.d. FIA consegnato al risparmiatore garantisce l'informazione effettiva e completa in ordine: all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale, al termine di prescrizione.
Tali informazioni sono presenti sul foglio informativo prodotto in giudizio da parte resistente (allegato n. 1) di cui però non vi è prova dell'effettiva consegna CP_1 ai sottoscrittori.
Tenuto conto del contesto normativo di riferimento risultante dal D.M. citato in apertura, è parere di questo giudice che fosse tenuta ex lege alla Controparte_1 consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dovendosi inoltre trattare del foglio informativo pertinente ai buoni fruttiferi postali sottoscritti.
Nel caso in decisione tale adempimento non risulta essere stato assolto nel modo corretto, non avendo provato di aver consegnato il foglio informatico Controparte_1 analitico relativo ai buoni sottoscritti da parte resistente, incombendo sulla stessa e non sul ricorrente la prova dell'adempimento.
Deve inoltre rilevarsi che parte resistente non ha neppure allegato la circostanza che il documento informativo che parte ricorrente ritiene essergli stato consegnato al momento della sottoscrizione non fosse nella disponibilità degli uffici postali al tempo della sottoscrizione dei buoni perché relativo a serie di buoni emesse in un tempo antecedente o successivo.
Contrariamente a quanto deduce parte resistente, allegando cospicua giurisprudenza di merito, questo giudice non ritiene che l'obbligo, prescritto all'ente, di consegna del foglio informativo possa essere sostituito dalla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che non può ritenersi adempimento equipollente (v. in tal senso Corte D'Appello di Milano 3175/2024).
Tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale richiamato, si ritiene che la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvano a funzioni diverse.
Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo sottoscrittore e l'ho messa consegna, così come l'omessa consegna di un foglio informativo pertinente, rileva sul piano della pag. 12/16 condotta potendo essere quindi fonte di risarcimento del danno per violazione di uno specifico obbligo di condotta normativamente posto a carico di e che Controparte_1 la stessa è dunque tenuta a rispettare.
Il secondo adempimento ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, invece appare operare sul piano della disciplina applicabile al buono anche in tema di prescrizione.
Una diversa interpretazione, oltre ad essere elusiva della prescrizione prevista all'articolo 3 del D.M. 19.12.2000, non appare inoltre adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore in considerazione delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e , la cui sussistenza nel caso di specie è stata Controparte_1 denunciata da parte ricorrente e non contestata da . Controparte_1
Sebbene non sia applicabile la disciplina consumeristica, deve rilevarsi che proprio al fine di superare eventuali difficoltà di comprensione date da tecnicismi propri dei titoli sottoscritti, è stato previsto l'onere di informazione mediante la consegna di un foglio informativo contenente le informazioni maggiormente rilevanti relativi al buono sottoscritto e tra gli altri la scadenza del buono e quindi la prescrizione del diritto al rimborso.
L'imposizione di una comunicazione personalizzata e scritta dimostra, dunque che la finalità della stessa non è solo quella di assicurare una consapevole determinazione all'investimento, ma anche quella di permettere l'agevole verifica nel futuro dei termini temporali che assicurano la fruttuosità del titolo, consentendo quindi al risparmiatore di attivarsi positivamente e tempestivamente per ottenere il rimborso del titolo sottoscritto ed evitare quindi l'estinzione del suo credito per prescrizione.
Nel caso di specie, come detto, non ha provato di aver correttamente Controparte_1 adempiuto al proprio obbligo consegnano il FIA relativo ai buoni sottoscritti, dovendosi dunque ritenere processualmente provato che al sia stato consegnato un Pt_1 foglio informativo relativo a buoni diversi della serie A3, ingenerando nel sottoscrittore la convinzione di poter richiederne il rimborso dopo i venti anni dalla sottoscrizione, come deducibile dal documento prodotto.
Non sono condivisibili, inoltre, le difese di nella parte in cui addossa Controparte_1
l'onere informativo al sottoscrittore, il quale avrebbe dovuto accorgersi della discrasia tra la dicitura “A TERMINE” riportata sul buono e il foglio informativo che il ricorrente ritiene essergli stato consegnato e prodotto in atti - relativo a buoni ordinari con scadenza ventennale - e quindi attivarsi chiedendo informazioni all'ufficio postale o consultando il decreto ministeriale di emissione.
pag. 13/16 Tenuto sempre in debito conto l'esistenza di un divario di conoscenze tra le parti, deve rilevarsi che la dicitura “A TERMINE” non accompagnata da altre informazioni è elemento equivoco. Anche i buoni ordinari hanno un termine di scadenza e, dunque, tale dato non è sufficiente per escludere la sussistenza di un obbligo informativo a carico di ed escludere la sua responsabilità. Controparte_1
Nei buoni cartacei prodotti in giudizio, non è riportata neppure la relativa serie ne è apposta una etichetta contenente le indicazioni relative alla scadenza e prescrizione, sicché il reperimento di informazioni era nel caso specifico evidentemente difficoltoso.
4. In conclusione, dunque, sì è resa inadempiente all'obbligo Controparte_1 informativo su di lei gravante, conseguendone dunque una responsabilità risarcitoria.
4.1. In relazione a suddetta domanda va disattesa l'eccezione di prescrizione genericamente avanzata dalla resistente.
Va osservato, infatti, che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale» (cfr Cass.
29328/2024).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che solo nell'aprile del 2024 il resistente ha avuto contezza della avvenuta prescrizione dei buoni sottoscritti e solo da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto.
Inoltre, deve rilevarsi, che «In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità».
Nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte resistente che si è limitata ad argomentazione generiche.
4.2. Oltre all'inadempimento deve altresì ritenersi provato il nesso di causalità tra il danno evento e il danno conseguenza, dovendosi sul punto fare delle precisazioni.
Il solo successivamente al termine della ritenuta scadenza dei buoni Pt_1 sottoscritti, e successivamente al decesso del padre, si è recato presso l'ufficio postale per ottenerne il rimborso, salvo sentirsi opporre la prescrizione del titolo.
pag. 14/16 Quanto al danno, tenuto conto della domanda svolta, deve sicuramente ricomprendersi tra le conseguenze dannose sofferte la perdita del capitale investito quale voce di danno emergente.
In relazione, invece alla richiesta di risarcimento del lucro cessante dato dagli interessi maturati, si devono richiamare le decisioni dell'ABF di Roma n. 11045/2020 e n.
6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo.
Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. Deve inoltre rilevarsi che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha espresso il criterio di determinazione del quantum richiesto a titolo di danno da lucro cessante, se non per relazione alle condizioni dei buoni sottoscritti che però non ha riportato nel corpo dell'atto sicché, anche alla luce della contestazione operata da parte convenuta, non può riconoscersi l'importo richiesto quale lucro cessante.
4.3. Ciò posto va, quindi, affermato l'obbligo della resistente di risarcire il danno subito dalla ricorrente, quantificato in € 142.500,00, pari al valore nominale dei buoni fruttiferi postali acquistati il 5.3.2002, versato all'atto di sottoscrizione dei buoni.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo rivalutato annualmente secondo gli indici FOI, vanno applicati gli interessi al tasso legale dal 6.3.2019, quale momento in cui si è verificato il danno (essendosi prescritto il diritto al rimborso del capitale) sino alla data odierna;
oltre interessi legali successivamente maturandi fino all'effettivo soddisfo.
La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi costituiscono, dunque, una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass. sez. un. 17.2.1995 n.
1712). (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 19995/2016, n. 26374/2014, n. 20943/2009)
e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi, ove non espressamente esclusi, devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria (Corte d'Appello
Napoli n. 1770/2019; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II,
30 marzo 2012, n. 5144).
5. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla materia devoluta impone la compensazione integrale delle spese tra le parti.
pag. 15/16
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda svolta da , Parte_1 accertato l'inadempimento contrattuale di , condanna Controparte_1 quest'ultima al risarcimento del danno a favore di Parte_1 della somma pari ad € 142.500,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato in base agli indici FOI, dal 6.3.2019 sino alla data odierna, oltre interessi legali maturandi dal deposito della motivazione sino all'effettivo soddisfo.
➢ Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 22.8.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.7.2025, tenuta con le modalità ex art. 127 ter
c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 620/2024 tra
, (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 4/11/1970 e residente a [...] ed elettivamente domiciliato a Sulmona (AQ), in Viale Giovanni XXIII, 64/d, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Mastrogiovanni (PEC ) che Email_1 lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto introduttivo del giudizio;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino dell'ufficio legale interno, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Rep. n. 57001, Racc. Persona_1
n. 16791, registrato a Roma in data 13.11.2024, allegata in atti, elettivamente domiciliata in Pescara via Potenza n.7 cap 65122 presso la Filiale di Controparte_2
(Pec:
[...] Email_2
Resistente
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: come da note depositate all'udienza del 9.7.2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2024, ha convenuto in Parte_2 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni “ nel merito: Controparte_1
1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, è tenuta a rimborsare al Sig.
[...]
, i seguenti buoni postali fruttiferi sottoscritti ed emessi dall'ufficio Parte_1 postale di Scanno in data 5/03/2002: serie 00000007038510508 – importo €
10.000,00; serie 00000007038410531 – importo € 10.000,00; serie
0000000876509910306 – importo € 2.500,00; serie 0000000703810576 – importo
€ 10.000,00; serie 00000007037710506 – importo € 10.000,00; serie
00000007037610529 –importo € 10.000,00; serie 00000007037510552 – importo €
10.000,00; serie 00000007038110507 – importo € 10.000,00; serie
00000007038010530 – importo € 10.000,00; serie 00000007037910553 – importo
€ 10.000,00; serie 00000007037410575 – importo € 10.000,00; serie
00000007037310505 – importo € 10.000,00; serie 00000007038610578 – importo
€ 10.000,00; serie 00000007038310554 – importo € 10.000,00; serie
00000007038210577 – importo € 10.000,00 (importo complessivo di sorte capitale di € 142.500,00), secondo tassi di fruttuosità previsti per i buoni a termine;
2) condannare, di conseguenza e per i motivi di cui in premessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, a rimborsare al Sig.
[...] la complessiva somma di € 192.375,00 Parte_1
(centonavantuduemilatrecentosettantacinque/00), di cui € 142.500,00 per sorte capitale di cui ai buoni fruttiferi elencati al precedente punto 1) ed € 49.875,00 per tasso di fruttuosità alle condizioni previste per i buoni fruttiferi postali a termine alla data del 5/03/2002, o quella maggior o minor somma dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi anche ex art. 1283 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare, in via subordinata, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, a danno del Sig. 4) Parte_1 condannare, di conseguenza, per i motivi di cui in premessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, a risarcire il Sig. Parte_1 per la complessiva somma di € 192.375,00
[...]
pag. 2/16 (centonavantuduemilatrecentosettantacinque/00), di cui € 142.500,00 per sorte capitale di cui ai buoni fruttiferi elencati al precedente punto 1) ed € 49.875,00 per tasso di fruttuosità alle condizioni previste per i buoni fruttiferi postali a termine alla data del 5/03/2002, o quella maggior o minor somma dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi anche ex art. 1283 c.c. dal dovuto sino al soddisfo;
5) condannare, per i motivi di cui in premessa, sempre e comunque, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite oltre rimborso forfettario 15% e Cassa Avvocati 4% in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno delle stesse ha affermato:
- di essere cointestatario, assieme al padre – deceduto il 12.11.2021 Persona_2
– dei buoni postali fruttiferi a termine, indicati nel ricorso, emessi dall'ufficio postale di Scanno per l'importo complessivo di € 142.500,00 di sola sorte capitale;
- che ha lasciato unico erede l'odierno istante, il quale, di Persona_2 conseguenza, è da ritenersi il solo ed esclusivo avente diritto sui predetti buoni postali;
- che, all'atto della sottoscrizione dei ridetti titoli, i contraenti ricevettero dall'addetto dell'ufficio postale interessato anche il foglio informativo analitico - di seguito FIA – (doc. 19.pdf ) delle principali caratteristiche riguardanti il rapporto bancario de quo;
- che dalla lettura di tale documento (nella parte relativa alla scadenza), risulta testualmente che: “i buoni sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo anno successivo alla data di sottoscrizione”;
- che sui buoni fruttiferi non erano riportate le condizioni economiche e i termini di scadenza, quindi, il ricorrente confidava legittimamente sul fatto che i controversi titoli sarebbero scaduti il giorno 5/03/2022, ovvero al ventesimo anno dalla sottoscrizione;
- di essersi recato, nel mese di aprile 2024, presso l'agenzia di Controparte_1 di Scanno per procedere alla richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi, allorquando il personale dell'ufficio negava l'adempimento sulla scorta del fatto che gli stessi avevano scadenza settennale e non ventennale, e che, pertanto in data 5/03/2020, era spirato il termine prescrizionale;
- che con la consegna di un FIA riferito ad altri titoli e non a Controparte_1 quelli in esame, ha indotto palesemente in errore il ricorrente, violando così lo pag. 3/16 specifico obbligo di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito di un rapporto contrattuale;
- che entrambi i contraenti non avevano gli strumenti formativi per rilevare che il
FIA non era quello esattamente riferibile ai buoni fruttiferi sottoscritti. Del resto, sia i buoni stessi che il documento, ictu oculi, non hanno elementi distintivi tali da poter evidentemente indurre a qualsivoglia esitazione di sorta;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del D.M. 19/12/2000, l'obbligo di corretta informazione andava esercitato, esclusivamente, mediante la consegna del FIA (nel caso di specie del FIA corretto);
- che appare evidente, da un lato, l'indubbia sussistenza dell'impedimento giuridico alla decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2935 C.c. e dall'altro il grave inadempimento imputabile, in via esclusiva, a parte resistente;
- che laddove ometta di allegare e dimostrare l'avvenuta Controparte_1 consegna del foglio informativo (nel caso che ci occupa del foglio informativo rispondente ai titoli emessi al ricorrente) e considerata l'obbligatorietà di tale prestazione, la relativa omissione può essere ricompresa nelle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 C.c., oltreché a costituire un grave inadempimento;
- oltre che ai fini della prescrizione e/o della exceptio doli, l'inadempimento dell'intermediario resistente incide anche sulla responsabilità extracontrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento del danno in favore del ricorrente, secondo le regole generali;
- che la violazione informativa va ritenuta la causa unica e diretta della mancata richiesta di liquidazione dei buoni fruttiferi nei termini previsti ex lege;
- che, v'è certezza sul fatto che non si possa dubitare sul nesso causale tra il grave inadempimento imputabile a e il danno patito dal Controparte_1 ricorrente ovvero la perdita dei risparmi di una vita;
- che il risarcimento del danno non può essere sottostimato al di sotto della somma recata sui buoni postali in applicazione delle condizioni di fruttuosità pattuite.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha insistito per il Controparte_1 rigetto della domanda per i motivi qui appresso esposti e, in particolare:
pag. 4/16 - l'intervenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali indicati nel ricorso;
- l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno a qualunque titolo fosse stato richiesto;
- che la ricostruzione “dei fatti” è alquanto generica e senza alcun fondamento/prova fornita dal ricorrente non essendo stato indicato con quale operatore gli stessi avrebbero parlato e non essendo stato provato che non avessero avuto dal medesimo tutte le informazioni sui buoni fruttiferi postali;
che non è provato che sia stato consegnato un foglio informativo riguardante una diversa tipologia di buoni;
che è chiara l'intestazione “Buono fruttifero postale ORDINARIO SERIE A3” , mentre è altrettanto evidente che su tutti i
Buoni fruttiferi Postali sottoscritti dal medesimo, appare la dicitura “ A
TERMINE” , con data di emissione;
- che le incongruenze erano facilmente riscontrabili dovuto perlomeno far sorgere il dubbio;
- che anche in ragione dell'indicazione “A Termine”, quindi, controparte avrebbe potuto richiedere ogni informazione in merito successivamente alla data d'emissione così da verificare la raggiunta infruttuosità e poter esercitare il relativo diritto al rimborso”;
- che la disciplina di riferimento di tali buoni è quella contenuta nel Decreto
Ministeriale 19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000 n.300) il cui articolo 8 dispone che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- che l'impossibilità di far valere un diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza;
- che all'epoca, l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali veniva effettuata per
“serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale – e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il pag. 5/16 risparmiatore - ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario;
- che non è, allora, possibile sostenere che il sottoscrittore del buono non fosse stato posto in condizione di conoscere i termini entro i quali attivarsi per evitare la prescrizione del titolo, né che un presunto deficit informativo circa la data di scadenza del buono abbia costituito ostacolo rilevante alla decorrenza della prescrizione, atteso che l'appartenenza dei buoni postali alle tipologie termine risulta dai titoli stessi;
- che, comunque, contrariamente a quanto ex adverso affermato, la consegna del foglio informativo non costituisce una modalità che incide sulla validità del negozio, ma è solo una delle tante modalità informative che riporta semplicemente un riassunto delle norme contenute nei D.M;
- anche se nel caso di specie non fosse stato consegnato il foglio informativo,
l'onere della prova dell'omessa informativa in ordine alla scadenza del titolo ricade sulla parte ricorrente in base al principio per cui l'onere probatorio gravante a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi” quando questi hanno carattere costitutivo (Cass. n. 14854/2013);
- che al titolare dei buoni fruttiferi postali non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori (v. Cass. Sez. Unite
n. 3963/2019);
- che, relativamente al quantum, si sottolinea che gli interessi si sono sicuramente interrotti dalla scadenza e pertanto, alcun “capitale maggiorato del rendimento maturato” potrà essere riconosciuto in capo a controparte;
1.2. All'udienza del 12.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.7.2025, dovendosi, dal punto di vista processuale evidenziare che l'udienza si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda deve essere accolta nei limiti indicati in motivazione.
2.1. Non è in contestazione che il ricorrente, unitamente al defunto padre (di cui non è contestata la qualità di erede) abbia acquistato i buoni postali a termine cui al ricorso introduttivo e quindi:
- serie 00000007038510508 – importo € 10.000,00 (doc.
2.pdf);
- serie 00000007038410531 – importo € 10.000,00 (doc.
3.pdf);
pag. 6/16 - serie 0000000876509910306 – importo € 2.500,00 (doc.
4.pdf);
- serie 0000000703810576 – importo € 10.000,00 (doc.
5.pdf);
- serie 00000007037710506 – importo € 10.000,00 ( doc.
6.pdf );
- serie 00000007037610529 – importo € 10.000,00 ( doc.
7.pdf );
- serie 00000007037510552 – importo € 10.000,00 ( doc.
8.pdf );
- serie 00000007038110507 – importo € 10.000,00 ( doc.
9.pdf );
- serie 00000007038010530 – importo € 10.000,00 ( doc. 10.pdf );
- serie 00000007037910553 – importo € 10.000,00 ( doc. 11.pdf);
- serie 00000007037410575 – importo € 10.000,00 ( doc. 12.pdf );
- serie 00000007037310505 – importo € 10.000,00 (doc. 13.pdf );
- serie 00000007038610578 – importo € 10.000,00 ( doc. 14.pdf);
- serie 00000007038310554 – importo € 10.000,00 ( doc. 15.pdf);
- serie 00000007038210577 – importo € 10.000,00 ( doc. 16.pdf).
Tutti i buoni sopra elencati sono stati emessi il 5/03/2002 e contengono, tutti, una indicazione leggibile sul fronte “A TERMINE” e sul retro è contenuta analoga indicazione “BUONO POSTALE FRUTTIFERO A TERMINE”.
Sul retro del titolo, ciascun buono riporta la seguente dicitura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato. Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali. Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto su presente buono.
L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Ai sensi della vigente normativa il buono può essere duplicato in caso di smarrimento sottrazione o distruzione”.
I buoni in atti non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri o etichette, circa la serie del buono, la durata e il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 stabilisce in dieci anni da tale data.
È incontestato tra le parti e comunque provato documentalmente, che i buoni oggetto della presente controversia sono buoni fruttiferi postali della serie AA3 con una durata dall'emissione di 7 anni, come evincibile dal documento allegato n. 6 alla comparsa di pag. 7/16 costituzione di , e garantiscono un rendimento del 35% lordo del capitale CP_1 sottoscritto, cui deve essere sottratta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.
2.2. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, si impone subito una precisazione.
La prescrizione è un istituto legato al decorso del tempo che comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto decorso un certo lasso temporale.
La scadenza, viceversa, rappresenta il termine ultime oltre il quale il diritto non produce più effetti perché, appunto, scaduto.
In relazione ai buoni postali fruttiferi deve rilevarsi che dalla scadenza il buono diventa infruttifero e, quindi, non produce più interessi.
La prescrizione importa, invece, l'estinzione del diritto ad ottenerne il rimborso.
Dal giorno successivo alla scadenza, i buoni diventano quindi infruttiferi, perché scaduti, mentre trascorsi altri dieci anni dalla scadenza, essi si prescrivono tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19/12/2000.
L'art. 8 comma 1 del citato decreto (prodotto da parte resistente) prevede, infatti, che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono, a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale, circostanza, quest'ultima, non sussistente nel caso di specie.
Dunque, per individuare la data a partire dalla quale il buono postale fruttifero cade in prescrizione, bisogna verificare la data di scadenza del titolo. Successivamente, a questo periodo vanno aggiunti dieci anni, ottenendo così il tempo della prescrizione.
Nel caso di specie non è in contestazione né la circostanza che i buoni emessi siano effettivamente di durata settennale né che tali buoni avessero scadenza il 5.3.2009 e che, dunque, dal 6.3.2009 sarebbero diventati infruttiferi. Da ciò ne consegue che l'ultimo giorno utile per ottenere il rimborso fosse quella del 5.3.2019, prescrivendosi il giorno seguente.
2.3. Ciò che il ricorrente contesta è l'operatività della prescrizione a causa del mancato corretto adempimento degli obblighi informativi, attribuendo a tale condotta sia l'effetto di impedire alla prescrizione di iniziare il proprio corso ai sensi dell'art. 2935
c.c. sia quello di sospenderne il decorso per effetto della condotta della resistente ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
pag. 8/16 2.3.1 Tale difesa non è condivisibile, dovendosi rilevare l'oramai definitiva prescrizione dei titoli sottoscritti e ciò per i seguenti motivi.
Il D.M. 19.12.2000, all'art. 3 prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. Al successivo art. 6 è stabilito che, nei propri locali aperti al pubblico, espone un avviso con le condizioni praticate, rinviando ai Controparte_1 fogli informativi – che devono essere consegnati ai sottoscrittori – la descrizione dettagliata dei buoni sottoscritti.
Quanto alla prescrizione, l'art. 8 del medesimo D.M. prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Quanto alla qualificazione giuridica, i buoni fruttiferi postali, per costante giurisprudenza (v. Cass, da ultimo 33631/2024), sono qualificati come titoli di legittimazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2002 c.c. e, come tali, privi dei requisiti di autonomina, letteralità ed astrattezza. Non sono, quindi, equiparabili ai titoli di credito.
I decreti ministeriali che li regolano hanno valore cogente e integrano, ex art. 1339 c.c., il buono postale.
Quanto alla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, deve rilevarsi che la carenza di una precisa indicazione della scadenza, sul buono fruttifero, non impedisce il decorso della stessa, operando, come noto, oggettivamente.
2.3.2. L'art. 2935 c.c. nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti, in quanto l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il decorso della prescrizione.
pag. 9/16 Nel nostro ordinamento non vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ma, piuttosto, da quando tale diritto può essere effettivamente esercitato, indipendentemente da impedimenti soggettivi che ne ostacolino l'esercizio, come l'ignoranza, quantunque incolpevole, del titolare (cfr., tra le più recenti Cass., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 996 del 14/01/2022, Rv. 663568 – 01, cit.; Sez. L, Sentenza n. 22072 del
11/09/2018, Rv. 650555 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018, Rv. 649733 –
01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10828 del 26/05/2015, Rv. 635661 - 01).
L'ignoranza del in relazione all'effettiva scadenza dei buoni sottoscritti è Pt_1 dunque irrilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Se così è, quanto ai buoni postali fruttiferi, come già sopra rilevato, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia dunque a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono.
Ciò trova ampia conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Cass. civ., sez. I, 7/7/2023, n. 19243, nonché Cass. civ., ord., 13/6/2024), per cui “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” e “da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”.
2.3.3. Nel caso di specie, dunque, il diritto si è prescritto in data 6.3.2019 e non risultano atti interruttivi compiuti entro tale termine. Lo stesso ricorrente, nel ricorso, ha dato atto di aver richiesto il rimborso solo nell'aprile del 2024.
Posta, infatti, la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e il decorso del termine previsto per l'estinzione del diritto, sta infatti al creditore dimostrare di averlo tempestivamente esercitato, interrompendo la prescrizione, circostanza non avveratasi nel caso di specie.
2.4. Quanto alla invocata rilevanza del n. 8 dell'art. 2941 c.c., reputa il giudicante che lo stesso non possa concretamente venire in rilievo.
Le cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. sono specifiche e tassative sicché alle stesse deve attribuirsi un significato restrittivo, non potendo operare un'applicazione analogica della norma.
Attraverso la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il legislatore ha voluto tutelare esclusivamente la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dal pag. 10/16 volontario occultamento dell'esistenza del credito, escludendo le ipotesi di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidenti sull'esistenza del credito non impediscono in termini gravi ed assoluti la sua soddisfazione. La condotta ingannatrice e fraudolenta deve essere tale da comportare per il cliente una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (si veda da ultimo, Cass., ord. 5413 del 2020, secondo cui “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione”).
Nel caso di specie, non essendo ignota l'esistenza del credito, il difetto di informazione del cliente in merito all'esatto termine di prescrizione poteva essere superato dallo stesso ponendo in atto dei comportamenti attivi, quali interlocuzione con l'ufficio postale o la consultazione del D.M. di emissione.
3. Sotto diversa prospettiva, il ricorrente ha richiesto le somme investite, oltre agli interessi maturati, a titolo di risarcimento del danno, invocando quale fatto costitutivo della pretesa la violazione degli obblighi informativi sopra indicati.
Tale assunto è meritevole di favorevole considerazione.
3.1. Il ricorrente invoca, nel corpo dell'atto, una responsabilità di natura extracontrattuale della resistente , salvo poi nelle conclusioni rassegnate CP_1 chiedere il risarcimento del danno a titolo, alternativamente, di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Sul punto deve rilevarsi che, in generale, il rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente è un rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione dei titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il Controparte_1 capitale con gli interessi.
Il rapporto che consegue alla sottoscrizione ha natura contrattuale e la responsabilità che ne discende è anch'essa di natura contrattuale, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina anche processuale e quindi di onere della prova.
3.2. Deve innanzitutto rilevarsi che dal punto di vista normativo il D.M. 19.12.2000, all'art. 3, prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
pag. 11/16 Le stesse comunicazioni che devono essere esposte nei locali di , la cui Controparte_1 presenza nel caso di specie non è stata provata, rinviano per il dettaglio ai fogli informativi di cui all'articolo 6 del D.M. sopracitato, attesa la genericità del contenuto.
Solo il foglio informativo c.d. FIA consegnato al risparmiatore garantisce l'informazione effettiva e completa in ordine: all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale, al termine di prescrizione.
Tali informazioni sono presenti sul foglio informativo prodotto in giudizio da parte resistente (allegato n. 1) di cui però non vi è prova dell'effettiva consegna CP_1 ai sottoscrittori.
Tenuto conto del contesto normativo di riferimento risultante dal D.M. citato in apertura, è parere di questo giudice che fosse tenuta ex lege alla Controparte_1 consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dovendosi inoltre trattare del foglio informativo pertinente ai buoni fruttiferi postali sottoscritti.
Nel caso in decisione tale adempimento non risulta essere stato assolto nel modo corretto, non avendo provato di aver consegnato il foglio informatico Controparte_1 analitico relativo ai buoni sottoscritti da parte resistente, incombendo sulla stessa e non sul ricorrente la prova dell'adempimento.
Deve inoltre rilevarsi che parte resistente non ha neppure allegato la circostanza che il documento informativo che parte ricorrente ritiene essergli stato consegnato al momento della sottoscrizione non fosse nella disponibilità degli uffici postali al tempo della sottoscrizione dei buoni perché relativo a serie di buoni emesse in un tempo antecedente o successivo.
Contrariamente a quanto deduce parte resistente, allegando cospicua giurisprudenza di merito, questo giudice non ritiene che l'obbligo, prescritto all'ente, di consegna del foglio informativo possa essere sostituito dalla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che non può ritenersi adempimento equipollente (v. in tal senso Corte D'Appello di Milano 3175/2024).
Tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale richiamato, si ritiene che la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvano a funzioni diverse.
Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo sottoscrittore e l'ho messa consegna, così come l'omessa consegna di un foglio informativo pertinente, rileva sul piano della pag. 12/16 condotta potendo essere quindi fonte di risarcimento del danno per violazione di uno specifico obbligo di condotta normativamente posto a carico di e che Controparte_1 la stessa è dunque tenuta a rispettare.
Il secondo adempimento ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, invece appare operare sul piano della disciplina applicabile al buono anche in tema di prescrizione.
Una diversa interpretazione, oltre ad essere elusiva della prescrizione prevista all'articolo 3 del D.M. 19.12.2000, non appare inoltre adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore in considerazione delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e , la cui sussistenza nel caso di specie è stata Controparte_1 denunciata da parte ricorrente e non contestata da . Controparte_1
Sebbene non sia applicabile la disciplina consumeristica, deve rilevarsi che proprio al fine di superare eventuali difficoltà di comprensione date da tecnicismi propri dei titoli sottoscritti, è stato previsto l'onere di informazione mediante la consegna di un foglio informativo contenente le informazioni maggiormente rilevanti relativi al buono sottoscritto e tra gli altri la scadenza del buono e quindi la prescrizione del diritto al rimborso.
L'imposizione di una comunicazione personalizzata e scritta dimostra, dunque che la finalità della stessa non è solo quella di assicurare una consapevole determinazione all'investimento, ma anche quella di permettere l'agevole verifica nel futuro dei termini temporali che assicurano la fruttuosità del titolo, consentendo quindi al risparmiatore di attivarsi positivamente e tempestivamente per ottenere il rimborso del titolo sottoscritto ed evitare quindi l'estinzione del suo credito per prescrizione.
Nel caso di specie, come detto, non ha provato di aver correttamente Controparte_1 adempiuto al proprio obbligo consegnano il FIA relativo ai buoni sottoscritti, dovendosi dunque ritenere processualmente provato che al sia stato consegnato un Pt_1 foglio informativo relativo a buoni diversi della serie A3, ingenerando nel sottoscrittore la convinzione di poter richiederne il rimborso dopo i venti anni dalla sottoscrizione, come deducibile dal documento prodotto.
Non sono condivisibili, inoltre, le difese di nella parte in cui addossa Controparte_1
l'onere informativo al sottoscrittore, il quale avrebbe dovuto accorgersi della discrasia tra la dicitura “A TERMINE” riportata sul buono e il foglio informativo che il ricorrente ritiene essergli stato consegnato e prodotto in atti - relativo a buoni ordinari con scadenza ventennale - e quindi attivarsi chiedendo informazioni all'ufficio postale o consultando il decreto ministeriale di emissione.
pag. 13/16 Tenuto sempre in debito conto l'esistenza di un divario di conoscenze tra le parti, deve rilevarsi che la dicitura “A TERMINE” non accompagnata da altre informazioni è elemento equivoco. Anche i buoni ordinari hanno un termine di scadenza e, dunque, tale dato non è sufficiente per escludere la sussistenza di un obbligo informativo a carico di ed escludere la sua responsabilità. Controparte_1
Nei buoni cartacei prodotti in giudizio, non è riportata neppure la relativa serie ne è apposta una etichetta contenente le indicazioni relative alla scadenza e prescrizione, sicché il reperimento di informazioni era nel caso specifico evidentemente difficoltoso.
4. In conclusione, dunque, sì è resa inadempiente all'obbligo Controparte_1 informativo su di lei gravante, conseguendone dunque una responsabilità risarcitoria.
4.1. In relazione a suddetta domanda va disattesa l'eccezione di prescrizione genericamente avanzata dalla resistente.
Va osservato, infatti, che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale» (cfr Cass.
29328/2024).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che solo nell'aprile del 2024 il resistente ha avuto contezza della avvenuta prescrizione dei buoni sottoscritti e solo da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto.
Inoltre, deve rilevarsi, che «In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità».
Nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte resistente che si è limitata ad argomentazione generiche.
4.2. Oltre all'inadempimento deve altresì ritenersi provato il nesso di causalità tra il danno evento e il danno conseguenza, dovendosi sul punto fare delle precisazioni.
Il solo successivamente al termine della ritenuta scadenza dei buoni Pt_1 sottoscritti, e successivamente al decesso del padre, si è recato presso l'ufficio postale per ottenerne il rimborso, salvo sentirsi opporre la prescrizione del titolo.
pag. 14/16 Quanto al danno, tenuto conto della domanda svolta, deve sicuramente ricomprendersi tra le conseguenze dannose sofferte la perdita del capitale investito quale voce di danno emergente.
In relazione, invece alla richiesta di risarcimento del lucro cessante dato dagli interessi maturati, si devono richiamare le decisioni dell'ABF di Roma n. 11045/2020 e n.
6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo.
Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. Deve inoltre rilevarsi che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha espresso il criterio di determinazione del quantum richiesto a titolo di danno da lucro cessante, se non per relazione alle condizioni dei buoni sottoscritti che però non ha riportato nel corpo dell'atto sicché, anche alla luce della contestazione operata da parte convenuta, non può riconoscersi l'importo richiesto quale lucro cessante.
4.3. Ciò posto va, quindi, affermato l'obbligo della resistente di risarcire il danno subito dalla ricorrente, quantificato in € 142.500,00, pari al valore nominale dei buoni fruttiferi postali acquistati il 5.3.2002, versato all'atto di sottoscrizione dei buoni.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo rivalutato annualmente secondo gli indici FOI, vanno applicati gli interessi al tasso legale dal 6.3.2019, quale momento in cui si è verificato il danno (essendosi prescritto il diritto al rimborso del capitale) sino alla data odierna;
oltre interessi legali successivamente maturandi fino all'effettivo soddisfo.
La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi costituiscono, dunque, una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno (Cass. sez. un. 17.2.1995 n.
1712). (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 19995/2016, n. 26374/2014, n. 20943/2009)
e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi, ove non espressamente esclusi, devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria (Corte d'Appello
Napoli n. 1770/2019; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II,
30 marzo 2012, n. 5144).
5. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla materia devoluta impone la compensazione integrale delle spese tra le parti.
pag. 15/16
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda svolta da , Parte_1 accertato l'inadempimento contrattuale di , condanna Controparte_1 quest'ultima al risarcimento del danno a favore di Parte_1 della somma pari ad € 142.500,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato in base agli indici FOI, dal 6.3.2019 sino alla data odierna, oltre interessi legali maturandi dal deposito della motivazione sino all'effettivo soddisfo.
➢ Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 22.8.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
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