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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3577/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALCAGNI Controparte_1
FLAVIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 16/05/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01/08/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Statte in data 13/07/2007 con CP_1 , che dalla loro unione era nato il figlio in data
[...] Persona_1
02/09/2009 e che in data 09/12/2019 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 31/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le partichiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 12077/2019 del 09/12/2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato con note scritte per l'udienza cartolare del 5.5.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 01/08/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
13/07/2007 in Statte (TA) da , nata a [...] il Parte_1
26/08/1980, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Statte dell'anno 2007, parte 2, serie A, numero 24;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni da costoro concordate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Statte per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
5. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la trasmissione dell'accordo di trasformazione e della presente sentenza al Servizio Sociale di
Statte.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3577/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALCAGNI Controparte_1
FLAVIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 16/05/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01/08/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Statte in data 13/07/2007 con CP_1 , che dalla loro unione era nato il figlio in data
[...] Persona_1
02/09/2009 e che in data 09/12/2019 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 31/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le partichiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto n. 12077/2019 del 09/12/2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato con note scritte per l'udienza cartolare del 5.5.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 01/08/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
13/07/2007 in Statte (TA) da , nata a [...] il Parte_1
26/08/1980, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Statte dell'anno 2007, parte 2, serie A, numero 24;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni da costoro concordate, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Statte per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
5. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la trasmissione dell'accordo di trasformazione e della presente sentenza al Servizio Sociale di
Statte.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara