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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2025, n. 33639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33639 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA RI LM CC - 18/09/2025 R.G.N. 20522/2025 RA OR SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Di IO FA, nata a [...] il giorno 5/2/1965 rappresentata ed assistita dall’avv. Massimo Procaccini avverso la sentenza in data 22 ottobre 2024 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputata, Avv. Procaccini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 ottobre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di FA Di IO avverso la sentenza in data 10 gennaio 2024 della Corte di appello di Roma che aveva ritenuto la stessa responsabile, in veste di intermediaria, di un episodio di corruzione attiva propria commesso da tale IO Quadrino, medico psichiatra in servizio presso il Centro di Salute Mentale della ASL di Latina, volto a far conseguire al soggetto interessato (AU Di IO) un falso certificato psichiatrico al prezzo di 100,00 euro (artt. 110, 319, 321, 479, 61 n. 2 cod. pen. – capo 23 della rubrica delle imputazioni) e del concorso nel rilascio di più certificati falsi da parte del Quadrino in favore di un altro beneficiario (artt. 110, 479, 61 n. 2, cod. pen. – capo 24), con riduzione della pena riportata in primo grado per effetto dell’assoluzione intervenuta con riguardo ad altro reato (capo 25).
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputata, deducendo:
2.1. Errore ex art. 625-bis cod. proc. pen. in ordine all’impedimento alle parti di comparire, discutere ed illustrare nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2024 le ragioni addotte a sostegno del motivo di impugnazione con conseguente compromissione del diritto alla difesa. Rappresenta, al riguardo, la difesa della ricorrente che in vista dell’udienza del 24 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33639 Anno 2025 Presidente: AN RG Relatore: LM MA RI Data Udienza: 18/09/2025 ottobre 2024 innanzi alla Corte di cassazione era stato notificato ad esso difensore un avviso dal testuale contenuto: “avverso sentenza in data 10/1/2024 della Corte di appello di Roma è fissata udienza di pubblica udienza collegio 1 del giorno 22/10/2024 alle ore 10.00”. Detta formulazione dell’avviso, unitamente al fatto che l’art. 611 cod. proc. pen. prevede la possibilità per la Corte di disporre anche d’ufficio (ex art. 611, comma 1-quater, cod. proc. pen.) la trattazione della causa in udienza pubblica partecipata, aveva portato il difensore a ritenere che fosse già stata fissata la “pubblica udienza” e che, di conseguenza, non fosse necessaria la presentazione da parte dello stesso difensore di una autonoma istanza di udienza pubblica. La situazione sopra descritta avrebbe quindi determinato una incolpevole decadenza della difesa a richiedere la trattazione del procedimento in forma partecipata e imporrebbe, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2.2. Errore di fatto nel dichiarare l’inammissibilità di entrambi i motivi dedotti nel ricorso per cassazione. Osserva, al riguardo, la difesa della ricorrente che sarebbe incorsa in errore la Corte di cassazione allorquando ha testualmente affermato che «Entrambi i motivi dedotti da detta ricorrente risultano geneticamente inammissibili, da un lato perché, pur astrattamente evocando delle violazioni di legge, non erano stati previamente dedotti con l'atto di appello (v. pag. 25-26 sent.) in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro perché risultano comunque preclusi — atteso il relativo contenuto concernente una pretesa incompletezza del compendio probatorio - dalla scelta del rito abbreviato nel primo grado del giudizio (art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.)», ciò in quanto i motivi riguardanti i capi 23 e 24 erano stati dedotti nell’atto di appello (pagg. 6, 8, 13, 14, 15 e 16) oltre che essere stati richiamati anche nella sentenza di appello (pag. 26). Aggiunge, poi, la difesa dalla ricorrente che la Corte di cassazione ha comunque errato nel ritenere che detti motivi vertenti sulla mancata acquisizione dei certificati ritenuti oggetto di falsificazione erano preclusi di deduzione per effetto della scelta del rito abbreviato. Inoltre, evidenzia parte ricorrente, di aver dedotto nell’atto di appello sia la diversa qualificazione del reato in contestazione al capo 24 in quanto la condotta ivi descritta doveva essere ricondotta nell’alveo di cui all’art. 481 cod. pen., sia il fatto dell’omessa visione delle intercettazioni (audio-video) che riproducono per intero l’intercettazione del 14 aprile 2018 intercorsa tra le parti e che avrebbe dovuto portare ad una diversa ricostruzione dei fatti. Infine, evidenzia parte ricorrente che sarebbe caduta in errore la Corte di cassazione allorquando ha ritenuto che la difesa abbia eccepito l’incompletezza del compendio probatorio, ciò in quanto la doglianza verteva sui contrasti tra le trascrizioni operate dalla P.G. ed il dato reale emergente dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, contrasti la cui esistenza non può ritenersi preclusa dalla scelta del rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. L’art. 610 cod. proc. pen. al comma 5 stabilisce nella versione attuale che «Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza». Peraltro tale disposizione si applica solo ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024 dato che tale comma è stato modificato dal d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con 2 modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120 in quanto il testo previgente, applicabile al caso qui in esame poiché relativo ad un ricorso datato 21 maggio 2024, così recitava: «Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio». Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il successivo art. 611 cod. proc. pen. che, dopo aver dettato al comma primo i principi generali in forza dei quali «La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio … Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori», al comma 1-bis così si esprime: «Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 [come è il caso qui in esame – ndr.] il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza». Analoga possibilità è contenuta nel medesimo comma con riguardo ai procedimenti in camera di consiglio in relazione ad alcuni casi specificamente indicati nei quali le parti possono chiedere la partecipazione alla discussione in camera di consiglio. Il successivo comma 1-ter stabilisce, poi, che: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 …». Infine, il comma 1-quater, dispone che «Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza». Nel caso in esame non risulta che sia stato comunicato espressamente alle parti che la trattazione del ricorso in pubblica udienza è avvenuta a seguito di provvedimento adottato ai sensi del comma 5-bis dell’art. 611 cod. proc. pen. Ne consegue che il richiamo al concetto di “pubblica udienza” contenuto nell’avviso notificato alle parti è da ritenersi frutto solo di una distinzione formale che consente di tenere distinta tale udienza da quella camerale. Pertanto, l'avviso di cancelleria al difensore con il quale gli si comunica che si procederà con trattazione in pubblica udienza non significa affatto che si procederà in presenza di parti chiamate a discutere: significa solo che, se allo stesso seguirà rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale (da parte del difensore o del Procuratore generale), si procederà in udienza con la partecipazione delle parti (l'inerzia non trasforma mai il rito, salva l'ipotesi di cui si è detto in cui la Corte ritenga - d'ufficio - di fissare la trattazione orale per rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame). Sul piano concreto, infatti, rimane fermo il principio generale secondo il quale la “pubblica udienza” non richiede la partecipazione necessaria delle parti, le quali avranno tuttavia la possibilità, qualora lo ritengano, di richiedere nel termine perentorio di legge che si proceda con la trattazione orale così trasformando la pubblica udienza in una udienza “partecipata”. A ciò si deve aggiungere che non si può neppure ritenere che dal contenuto dell’avviso notificatogli il difensore sia stato in qualche modo indotto in errore in ordine 3 all’assenza di necessità di richiedere la trattazione orale del procedimento dato che allo stesso venne successivamente comunicato il contenuto della requisitoria scritta del Procuratore generale – alla quale la difesa fece seguire il deposito di una memoria – requisitoria nella cui intestazione era dato testualmente leggere che detto atto era da «Intendersi come memoria in caso di discussione orale», elemento anche questo che rendeva evidente che nessuna trattazione orale era allo stato prevista se non in caso di espressa richiesta della difesa. Ne consegue che nessuna violazione di legge processuale è ravvisabile nel caso in esame con riguardo alle modalità di celebrazione dell’udienza del 22 ottobre 2024 innanzi alla Corte di cassazione.
2. Non fondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza avverso la quale è stato presentato il ricorso qui in esame sono stati dapprima riassunti i motivi di ricorso come segue: a) erronea applicazione degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e omessa applicazione degli artt. 235 e 253 cod. proc. pen. in relazione alla ribadita condanna per il reato di cui al capo 23 (concorso in corruzione), riguardo al quale la falsa certificazione psichiatrica relativa al paziente AU Di IO, figlio della beneficiaria indicata in contestazione, non è stata in realtà mai acquisita agli atti, pur costituendo corpo del reato, dal momento che la prova del fatto è stata ricavata esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate, tra l'altro non integralmente riportate nella sentenza di primo grado;
b) erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. e omessa applicazione degli artt. 235 e 253 cod. proc. pen. in relazione alla ribadita condanna per il reato di cui al capo 24 (concorso in falsità ideologica continuata); anche in questo caso le false certificazioni non sono state acquisite agli atti, benché costituenti corpo del distinto reato di cui all'art. 481 cod. pen., che oltre tutto non consente l'esecuzione di intercettazioni e rende inutilizzabili quelle effettuate. Indi la Corte ha sinteticamente rilevato che «Entrambi i motivi dedotti da detta ricorrente risultano geneticamente inammissibili, da un lato perché, pur astrattamente evocando delle violazioni di legge, non erano stati previamente dedotti con l'atto di appello (v. pag. 25-26 sent.) in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro perché risultano comunque preclusi — atteso il relativo contenuto concernente una pretesa incompletezza del compendio probatorio - dalla scelta del rito abbreviato nel primo grado del giudizio (art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.)». Rileva l'odierno Collegio che il riassunto dei motivi dell’originario ricorso per cassazione si presenta del tutto corretto avendo la difesa dell’imputata dedotto in relazione al capo 23: a) la mancata acquisizione della falsa certificazione (pag. 5 del ricorso); b) la non corretta interpretazione da parte dei giudici di merito delle conversazioni intercettate e l’omissione di trascrizione di elementi da ritenersi rilevanti (pagg. da 6 a 15 del ricorso); c) la non fondatezza del reato di falso in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. alla luce sempre del contenuto delle conversazioni intercettate avendo il dr. Quadrino redatto la certificazione non sulla base delle indicazioni fornite dalla Di IO ma sulla base di test certificati oltre da un colloquio effettuato con il paziente da altro specialista (il dr. Coletta). Con riguardo al capo 24 della rubrica delle imputazioni, nell’originario ricorso per cassazione la difesa della ricorrente aveva dedotto: a) l’assenza della qualità di Pubblico Ufficiale del dr. Quadrino e quindi di atto 4 pubblico dell’atto incriminato avendo il predetto medico agito come privato, il tutto con gli effetti relativi alla non corretta qualificazione della violazione di cui all’art. 479 cod. pen., condotta che, pertanto, al più potrebbe essere ricondotta nell’alveo di cui all’art. 481 cod. pen.; b) l’assenza di utilizzo dei certificati ritenuti falsi;
c) che se il reato ravvisabile è quello di cui all’art. 481 cod. pen. l’intercettazione ambientale del 14 aprile 2018 sulla quale in principalità di fonda l’impianto accusatorio diviene inutilizzabile alla luce del superamento dei limiti di cui all’art. 266 cod. proc. pen. e di quanto è stato stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite “Cavallo”. Al fine di verificare se la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. occorre a questo punto doverosamente verificare se le questioni proposte in sede di legittimità erano state proposte nei termini di legge in sede di appello. Dalla lettura del relativo atto di gravame datato 1 luglio 2021 risultano formalmente dedotte, per la parte qui di interesse, le seguenti questioni (pag. 4 e seguenti): a) generali vizi di carenza di motivazione in relazione alla ricostruzione delle condotte contestate sia con riguardo alle condotte contestate che con riguardo alle richieste formulate dalla difesa;
b) impossibilità di validare l’assunto accusatorio circa la falsità del certificato medico relativo al capo 23 della rubrica delle imputazioni;
c) ricostruzione diversa delle vicende alla luce della corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate;
d) omessa acquisizione dei certificati che si assumono falsi con riguardo al capo 24. Risulta, altresì, dalla lettura dell’atto di appello (pag. 13 e segg.) che è stata genericamente dedotta anche l’erronea qualificazione in relazione al capo 24 della condotta come violazione dell’art. 479 cod. pen. alla luce del fatto che il medico avrebbe operato come privato, con conseguente riqualificazione della condotta nell’alveo di cui all’art. 481 cod. proc. pen. Si rende solo necessario aggiungere che nell’atto di appello (pag. 4) si fa menzione della questione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato di cui all’art. 494 cod. pen. in quello di cui all’art. 481 cod. pen. e si dice che la questione era stata sollevata “durante la discussione” (all’evidenza innanzi al G.u.p.) ma la stessa non risulta formalmente riproposta come specifico motivo di gravame innanzi alla Corte di appello. Alla luce di quanto fin qui esposto si deve quindi, innanzitutto, rilevare nel raffronto tra i motivi di appello e quelli dedotti con il ricorso innanzi alla Corte di cassazione che la questione della mancata acquisizione dei certificati era stata dedotta sia in sede di appello che in sede di legittimità e che la Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata l’ha esaminata e vi ha dato risposta richiamando il fatto che trattandosi di giudizio allo stato degli atti scelto dall’interessata. Nessun errore di fatto deducibile ex art. 625-bis cod. proc. pen. risulta quindi ravvisabile sul punto da parte della Corte di cassazione. Del resto, come è stato chiarito anche dai Giudici di merito, la falsità delle certificazioni è emersa con palese evidenza dal contenuto delle conversazioni intercettate al punto da non rendere necessaria l’acquisizione dei relativi documenti. Altrettanto è a dirsi della questione relativa alla inutilizzabilità dell’intercettazione in relazione ai reati di falso che la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha correttamente rilevato non essere stata dedotta in sede di appello con la conseguente 5 inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. Non fondata e, poi, anche la doglianza difensiva relativa alla questione della erronea omessa valutazione della richiesta di derubricazione del contestato reato di cui all’art. 479 cod. pen. in quello di cui all’art. 481 cod. pen. Si è già sopra accennato che la questione non era stata devoluta nell’atto di appello con la dovuta specificità, il che già di per sé avrebbe dovuto portare alla sua declaratoria di inammissibilità. A ciò si aggiunge che se è ben vero che la Corte di cassazione nella sentenza impugnata non ha prodotto motivazione in ordine a tale punto, è altrettanto vero che nel ricorso originario innanzi ai Giudici di legittimità la difesa ha sostanzialmente cercato di ricondurre l’errore sulla corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione al capo 24 della rubrica delle imputazioni a vizi di motivazione legati ad elementi circostanziali in quanto non si sarebbe tenuto conto che il medico in occasione del rilascio delle certificazioni operava come un soggetto privato indipendentemente dal fatto che si trovava fisicamente presso una struttura pubblica. In proposito va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). In ogni caso nessun errore di diritto è ravvisabile nella qualificazione giuridica della condotta in esame. Occorre prendere le mosse dal fatto che la Corte di appello aveva dato atto (pag. 26) che nei motivi di gravame la difesa dell’imputata aveva dedotto che non è dato sapere a quale titolo ed in quale veste il Quadrino aveva formato i certificati ed aveva sostenuto che semmai la condotta addebitata poteva integrare il reato di cui all’art. 481 cod. pen. e che, nella motivazione della relativa sentenza (pag. 32 e seguenti), si è chiarito (pag. 36) che la Di IO era consapevole dell’inquadramento reale del dr. Quadrino all’interno dell’ASL tanto è vero che i suoi clienti pagavano dopo la visita il ticket sanitario, come è normale dopo una prestazione in una struttura pubblica. Risulta, poi, pacificamente quanto incontestatamente dalla conforme sentenza del G.u.p. che il dr. Quadrino era all’epoca dei fatti un medico psichiatra in servizio presso il Centro di Salute Mentale dell’ASL di Latina e che la vicenda processuale ha avuto origine da un’indagine svolta da personale del N.A.S. dei Carabinieri sulla corretta erogazione di visite ambulatoriali in forza al predetto Centro. Lo stesso G.u.p. aveva poi chiarito che non può essere posta in dubbio la qualifica professionale del dr. Quadrino, dirigente medico e dipendente a tempo indeterminato dall’ASL di Latina, in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Fondi come Pubblico Ufficiale, trattandosi di soggetto che svolgeva la propria attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione che si estrinsecavano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche. Ha correttamente evidenziato il G.u.p. che le certificazioni psichiatriche rilasciate dal Quadrino rappresentano un atto pubblico avente fede privilegiata, perché dotate di rilevanza giuridica esterna. Le diagnosi in esse indicate hanno, infatti, rilievo giuridico esterno e 6 rappresentano il risultato di un'apprensione diretta da parte del medico che attesta lo stato di salute del paziente. Ritiene, pertanto, il Collegio che alla luce degli elementi sopra descritti correttamente sia configurabile nel caso in esame il reato di cui all’art. 479 cod. pen. essendo il dr. Quadrino un medico operante in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, che ivi riceveva i propri pazienti e che rilasciava false certificazioni psichiatriche sulla base delle indicazioni fornite e concordate con l’odierna ricorrente (come emerso in forma palese dalle conversazioni intercettate riportate o richiamate nelle sentenze di merito) e addirittura senza neppure procedere a visitare il paziente (v. capo 24 della rubrica delle imputazioni).
3. Il mancato accoglimento della richiesta derubricazione della contestazione dei fatti di cui al capo 24 nella violazione dell’art. 481 cod. pen. determina la piena ammissibilità ed utilizzabilità processuale delle conversazioni intercettate e rende, di conseguenza, non fondata la relativa questione, peraltro e come detto, neppure espressamente dedotta nei motivi di appello e non consente di affermare che anche in ordine a tale conseguente profilo la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RI LM RG AN 7
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputata, Avv. Procaccini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 ottobre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di FA Di IO avverso la sentenza in data 10 gennaio 2024 della Corte di appello di Roma che aveva ritenuto la stessa responsabile, in veste di intermediaria, di un episodio di corruzione attiva propria commesso da tale IO Quadrino, medico psichiatra in servizio presso il Centro di Salute Mentale della ASL di Latina, volto a far conseguire al soggetto interessato (AU Di IO) un falso certificato psichiatrico al prezzo di 100,00 euro (artt. 110, 319, 321, 479, 61 n. 2 cod. pen. – capo 23 della rubrica delle imputazioni) e del concorso nel rilascio di più certificati falsi da parte del Quadrino in favore di un altro beneficiario (artt. 110, 479, 61 n. 2, cod. pen. – capo 24), con riduzione della pena riportata in primo grado per effetto dell’assoluzione intervenuta con riguardo ad altro reato (capo 25).
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputata, deducendo:
2.1. Errore ex art. 625-bis cod. proc. pen. in ordine all’impedimento alle parti di comparire, discutere ed illustrare nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2024 le ragioni addotte a sostegno del motivo di impugnazione con conseguente compromissione del diritto alla difesa. Rappresenta, al riguardo, la difesa della ricorrente che in vista dell’udienza del 24 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33639 Anno 2025 Presidente: AN RG Relatore: LM MA RI Data Udienza: 18/09/2025 ottobre 2024 innanzi alla Corte di cassazione era stato notificato ad esso difensore un avviso dal testuale contenuto: “avverso sentenza in data 10/1/2024 della Corte di appello di Roma è fissata udienza di pubblica udienza collegio 1 del giorno 22/10/2024 alle ore 10.00”. Detta formulazione dell’avviso, unitamente al fatto che l’art. 611 cod. proc. pen. prevede la possibilità per la Corte di disporre anche d’ufficio (ex art. 611, comma 1-quater, cod. proc. pen.) la trattazione della causa in udienza pubblica partecipata, aveva portato il difensore a ritenere che fosse già stata fissata la “pubblica udienza” e che, di conseguenza, non fosse necessaria la presentazione da parte dello stesso difensore di una autonoma istanza di udienza pubblica. La situazione sopra descritta avrebbe quindi determinato una incolpevole decadenza della difesa a richiedere la trattazione del procedimento in forma partecipata e imporrebbe, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2.2. Errore di fatto nel dichiarare l’inammissibilità di entrambi i motivi dedotti nel ricorso per cassazione. Osserva, al riguardo, la difesa della ricorrente che sarebbe incorsa in errore la Corte di cassazione allorquando ha testualmente affermato che «Entrambi i motivi dedotti da detta ricorrente risultano geneticamente inammissibili, da un lato perché, pur astrattamente evocando delle violazioni di legge, non erano stati previamente dedotti con l'atto di appello (v. pag. 25-26 sent.) in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro perché risultano comunque preclusi — atteso il relativo contenuto concernente una pretesa incompletezza del compendio probatorio - dalla scelta del rito abbreviato nel primo grado del giudizio (art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.)», ciò in quanto i motivi riguardanti i capi 23 e 24 erano stati dedotti nell’atto di appello (pagg. 6, 8, 13, 14, 15 e 16) oltre che essere stati richiamati anche nella sentenza di appello (pag. 26). Aggiunge, poi, la difesa dalla ricorrente che la Corte di cassazione ha comunque errato nel ritenere che detti motivi vertenti sulla mancata acquisizione dei certificati ritenuti oggetto di falsificazione erano preclusi di deduzione per effetto della scelta del rito abbreviato. Inoltre, evidenzia parte ricorrente, di aver dedotto nell’atto di appello sia la diversa qualificazione del reato in contestazione al capo 24 in quanto la condotta ivi descritta doveva essere ricondotta nell’alveo di cui all’art. 481 cod. pen., sia il fatto dell’omessa visione delle intercettazioni (audio-video) che riproducono per intero l’intercettazione del 14 aprile 2018 intercorsa tra le parti e che avrebbe dovuto portare ad una diversa ricostruzione dei fatti. Infine, evidenzia parte ricorrente che sarebbe caduta in errore la Corte di cassazione allorquando ha ritenuto che la difesa abbia eccepito l’incompletezza del compendio probatorio, ciò in quanto la doglianza verteva sui contrasti tra le trascrizioni operate dalla P.G. ed il dato reale emergente dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, contrasti la cui esistenza non può ritenersi preclusa dalla scelta del rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. L’art. 610 cod. proc. pen. al comma 5 stabilisce nella versione attuale che «Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza». Peraltro tale disposizione si applica solo ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024 dato che tale comma è stato modificato dal d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con 2 modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120 in quanto il testo previgente, applicabile al caso qui in esame poiché relativo ad un ricorso datato 21 maggio 2024, così recitava: «Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio». Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il successivo art. 611 cod. proc. pen. che, dopo aver dettato al comma primo i principi generali in forza dei quali «La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio … Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori», al comma 1-bis così si esprime: «Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 [come è il caso qui in esame – ndr.] il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza». Analoga possibilità è contenuta nel medesimo comma con riguardo ai procedimenti in camera di consiglio in relazione ad alcuni casi specificamente indicati nei quali le parti possono chiedere la partecipazione alla discussione in camera di consiglio. Il successivo comma 1-ter stabilisce, poi, che: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 …». Infine, il comma 1-quater, dispone che «Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza». Nel caso in esame non risulta che sia stato comunicato espressamente alle parti che la trattazione del ricorso in pubblica udienza è avvenuta a seguito di provvedimento adottato ai sensi del comma 5-bis dell’art. 611 cod. proc. pen. Ne consegue che il richiamo al concetto di “pubblica udienza” contenuto nell’avviso notificato alle parti è da ritenersi frutto solo di una distinzione formale che consente di tenere distinta tale udienza da quella camerale. Pertanto, l'avviso di cancelleria al difensore con il quale gli si comunica che si procederà con trattazione in pubblica udienza non significa affatto che si procederà in presenza di parti chiamate a discutere: significa solo che, se allo stesso seguirà rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale (da parte del difensore o del Procuratore generale), si procederà in udienza con la partecipazione delle parti (l'inerzia non trasforma mai il rito, salva l'ipotesi di cui si è detto in cui la Corte ritenga - d'ufficio - di fissare la trattazione orale per rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame). Sul piano concreto, infatti, rimane fermo il principio generale secondo il quale la “pubblica udienza” non richiede la partecipazione necessaria delle parti, le quali avranno tuttavia la possibilità, qualora lo ritengano, di richiedere nel termine perentorio di legge che si proceda con la trattazione orale così trasformando la pubblica udienza in una udienza “partecipata”. A ciò si deve aggiungere che non si può neppure ritenere che dal contenuto dell’avviso notificatogli il difensore sia stato in qualche modo indotto in errore in ordine 3 all’assenza di necessità di richiedere la trattazione orale del procedimento dato che allo stesso venne successivamente comunicato il contenuto della requisitoria scritta del Procuratore generale – alla quale la difesa fece seguire il deposito di una memoria – requisitoria nella cui intestazione era dato testualmente leggere che detto atto era da «Intendersi come memoria in caso di discussione orale», elemento anche questo che rendeva evidente che nessuna trattazione orale era allo stato prevista se non in caso di espressa richiesta della difesa. Ne consegue che nessuna violazione di legge processuale è ravvisabile nel caso in esame con riguardo alle modalità di celebrazione dell’udienza del 22 ottobre 2024 innanzi alla Corte di cassazione.
2. Non fondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza avverso la quale è stato presentato il ricorso qui in esame sono stati dapprima riassunti i motivi di ricorso come segue: a) erronea applicazione degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e omessa applicazione degli artt. 235 e 253 cod. proc. pen. in relazione alla ribadita condanna per il reato di cui al capo 23 (concorso in corruzione), riguardo al quale la falsa certificazione psichiatrica relativa al paziente AU Di IO, figlio della beneficiaria indicata in contestazione, non è stata in realtà mai acquisita agli atti, pur costituendo corpo del reato, dal momento che la prova del fatto è stata ricavata esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate, tra l'altro non integralmente riportate nella sentenza di primo grado;
b) erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. e omessa applicazione degli artt. 235 e 253 cod. proc. pen. in relazione alla ribadita condanna per il reato di cui al capo 24 (concorso in falsità ideologica continuata); anche in questo caso le false certificazioni non sono state acquisite agli atti, benché costituenti corpo del distinto reato di cui all'art. 481 cod. pen., che oltre tutto non consente l'esecuzione di intercettazioni e rende inutilizzabili quelle effettuate. Indi la Corte ha sinteticamente rilevato che «Entrambi i motivi dedotti da detta ricorrente risultano geneticamente inammissibili, da un lato perché, pur astrattamente evocando delle violazioni di legge, non erano stati previamente dedotti con l'atto di appello (v. pag. 25-26 sent.) in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro perché risultano comunque preclusi — atteso il relativo contenuto concernente una pretesa incompletezza del compendio probatorio - dalla scelta del rito abbreviato nel primo grado del giudizio (art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.)». Rileva l'odierno Collegio che il riassunto dei motivi dell’originario ricorso per cassazione si presenta del tutto corretto avendo la difesa dell’imputata dedotto in relazione al capo 23: a) la mancata acquisizione della falsa certificazione (pag. 5 del ricorso); b) la non corretta interpretazione da parte dei giudici di merito delle conversazioni intercettate e l’omissione di trascrizione di elementi da ritenersi rilevanti (pagg. da 6 a 15 del ricorso); c) la non fondatezza del reato di falso in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. alla luce sempre del contenuto delle conversazioni intercettate avendo il dr. Quadrino redatto la certificazione non sulla base delle indicazioni fornite dalla Di IO ma sulla base di test certificati oltre da un colloquio effettuato con il paziente da altro specialista (il dr. Coletta). Con riguardo al capo 24 della rubrica delle imputazioni, nell’originario ricorso per cassazione la difesa della ricorrente aveva dedotto: a) l’assenza della qualità di Pubblico Ufficiale del dr. Quadrino e quindi di atto 4 pubblico dell’atto incriminato avendo il predetto medico agito come privato, il tutto con gli effetti relativi alla non corretta qualificazione della violazione di cui all’art. 479 cod. pen., condotta che, pertanto, al più potrebbe essere ricondotta nell’alveo di cui all’art. 481 cod. pen.; b) l’assenza di utilizzo dei certificati ritenuti falsi;
c) che se il reato ravvisabile è quello di cui all’art. 481 cod. pen. l’intercettazione ambientale del 14 aprile 2018 sulla quale in principalità di fonda l’impianto accusatorio diviene inutilizzabile alla luce del superamento dei limiti di cui all’art. 266 cod. proc. pen. e di quanto è stato stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite “Cavallo”. Al fine di verificare se la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. occorre a questo punto doverosamente verificare se le questioni proposte in sede di legittimità erano state proposte nei termini di legge in sede di appello. Dalla lettura del relativo atto di gravame datato 1 luglio 2021 risultano formalmente dedotte, per la parte qui di interesse, le seguenti questioni (pag. 4 e seguenti): a) generali vizi di carenza di motivazione in relazione alla ricostruzione delle condotte contestate sia con riguardo alle condotte contestate che con riguardo alle richieste formulate dalla difesa;
b) impossibilità di validare l’assunto accusatorio circa la falsità del certificato medico relativo al capo 23 della rubrica delle imputazioni;
c) ricostruzione diversa delle vicende alla luce della corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate;
d) omessa acquisizione dei certificati che si assumono falsi con riguardo al capo 24. Risulta, altresì, dalla lettura dell’atto di appello (pag. 13 e segg.) che è stata genericamente dedotta anche l’erronea qualificazione in relazione al capo 24 della condotta come violazione dell’art. 479 cod. pen. alla luce del fatto che il medico avrebbe operato come privato, con conseguente riqualificazione della condotta nell’alveo di cui all’art. 481 cod. proc. pen. Si rende solo necessario aggiungere che nell’atto di appello (pag. 4) si fa menzione della questione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato di cui all’art. 494 cod. pen. in quello di cui all’art. 481 cod. pen. e si dice che la questione era stata sollevata “durante la discussione” (all’evidenza innanzi al G.u.p.) ma la stessa non risulta formalmente riproposta come specifico motivo di gravame innanzi alla Corte di appello. Alla luce di quanto fin qui esposto si deve quindi, innanzitutto, rilevare nel raffronto tra i motivi di appello e quelli dedotti con il ricorso innanzi alla Corte di cassazione che la questione della mancata acquisizione dei certificati era stata dedotta sia in sede di appello che in sede di legittimità e che la Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata l’ha esaminata e vi ha dato risposta richiamando il fatto che trattandosi di giudizio allo stato degli atti scelto dall’interessata. Nessun errore di fatto deducibile ex art. 625-bis cod. proc. pen. risulta quindi ravvisabile sul punto da parte della Corte di cassazione. Del resto, come è stato chiarito anche dai Giudici di merito, la falsità delle certificazioni è emersa con palese evidenza dal contenuto delle conversazioni intercettate al punto da non rendere necessaria l’acquisizione dei relativi documenti. Altrettanto è a dirsi della questione relativa alla inutilizzabilità dell’intercettazione in relazione ai reati di falso che la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha correttamente rilevato non essere stata dedotta in sede di appello con la conseguente 5 inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. Non fondata e, poi, anche la doglianza difensiva relativa alla questione della erronea omessa valutazione della richiesta di derubricazione del contestato reato di cui all’art. 479 cod. pen. in quello di cui all’art. 481 cod. pen. Si è già sopra accennato che la questione non era stata devoluta nell’atto di appello con la dovuta specificità, il che già di per sé avrebbe dovuto portare alla sua declaratoria di inammissibilità. A ciò si aggiunge che se è ben vero che la Corte di cassazione nella sentenza impugnata non ha prodotto motivazione in ordine a tale punto, è altrettanto vero che nel ricorso originario innanzi ai Giudici di legittimità la difesa ha sostanzialmente cercato di ricondurre l’errore sulla corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione al capo 24 della rubrica delle imputazioni a vizi di motivazione legati ad elementi circostanziali in quanto non si sarebbe tenuto conto che il medico in occasione del rilascio delle certificazioni operava come un soggetto privato indipendentemente dal fatto che si trovava fisicamente presso una struttura pubblica. In proposito va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). In ogni caso nessun errore di diritto è ravvisabile nella qualificazione giuridica della condotta in esame. Occorre prendere le mosse dal fatto che la Corte di appello aveva dato atto (pag. 26) che nei motivi di gravame la difesa dell’imputata aveva dedotto che non è dato sapere a quale titolo ed in quale veste il Quadrino aveva formato i certificati ed aveva sostenuto che semmai la condotta addebitata poteva integrare il reato di cui all’art. 481 cod. pen. e che, nella motivazione della relativa sentenza (pag. 32 e seguenti), si è chiarito (pag. 36) che la Di IO era consapevole dell’inquadramento reale del dr. Quadrino all’interno dell’ASL tanto è vero che i suoi clienti pagavano dopo la visita il ticket sanitario, come è normale dopo una prestazione in una struttura pubblica. Risulta, poi, pacificamente quanto incontestatamente dalla conforme sentenza del G.u.p. che il dr. Quadrino era all’epoca dei fatti un medico psichiatra in servizio presso il Centro di Salute Mentale dell’ASL di Latina e che la vicenda processuale ha avuto origine da un’indagine svolta da personale del N.A.S. dei Carabinieri sulla corretta erogazione di visite ambulatoriali in forza al predetto Centro. Lo stesso G.u.p. aveva poi chiarito che non può essere posta in dubbio la qualifica professionale del dr. Quadrino, dirigente medico e dipendente a tempo indeterminato dall’ASL di Latina, in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Fondi come Pubblico Ufficiale, trattandosi di soggetto che svolgeva la propria attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione che si estrinsecavano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche. Ha correttamente evidenziato il G.u.p. che le certificazioni psichiatriche rilasciate dal Quadrino rappresentano un atto pubblico avente fede privilegiata, perché dotate di rilevanza giuridica esterna. Le diagnosi in esse indicate hanno, infatti, rilievo giuridico esterno e 6 rappresentano il risultato di un'apprensione diretta da parte del medico che attesta lo stato di salute del paziente. Ritiene, pertanto, il Collegio che alla luce degli elementi sopra descritti correttamente sia configurabile nel caso in esame il reato di cui all’art. 479 cod. pen. essendo il dr. Quadrino un medico operante in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, che ivi riceveva i propri pazienti e che rilasciava false certificazioni psichiatriche sulla base delle indicazioni fornite e concordate con l’odierna ricorrente (come emerso in forma palese dalle conversazioni intercettate riportate o richiamate nelle sentenze di merito) e addirittura senza neppure procedere a visitare il paziente (v. capo 24 della rubrica delle imputazioni).
3. Il mancato accoglimento della richiesta derubricazione della contestazione dei fatti di cui al capo 24 nella violazione dell’art. 481 cod. pen. determina la piena ammissibilità ed utilizzabilità processuale delle conversazioni intercettate e rende, di conseguenza, non fondata la relativa questione, peraltro e come detto, neppure espressamente dedotta nei motivi di appello e non consente di affermare che anche in ordine a tale conseguente profilo la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RI LM RG AN 7