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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 80 /2024 , promossa da:
con l'Avv. PICCHI SERGIO e con L'Avv. GIORGIO LEONCINI Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. TOGO DOMENICA Controparte_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., ritualmente notificato parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti Conclusioni:
1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'a.s. 2018- Controparte_1
2019 e sopra specificati, e per l'effetto, condannare il , in persona del pro-tempore (C.F.: Controparte_1 CP_2
), al pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 1.198,32 ovvero nella P.IVA_1 somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione del la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma
121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023 e precedentemente specificati e, per l'effetto, condannare il (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 2.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
3- accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti relativamente agli anni scolastici 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come sopra specificati, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come sopra specificati, determinato in conformità ai criteri stabiliti dalla legge in una indennità omnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le domande proposte da controparte.
Nel merito contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto nulla era dovuto a parte ricorrente in merito ai benefici richiesti
La domanda è fondata
In ordine all'eccezione di prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione, si evidenzia che con diffida del
04/10/2023 (cfr. Doc n. 9 allegato al ricorso), parte ricorrente provvedeva a rivendicare il bonus della carta docente, la retribuzione e professionale docente e il danno subito per la illegittima reiterazione dei contratti. In pratica, trattasi di emolumenti che rientrano pacificamente nel quinquennio antecedente alla diffida sopra menzionata. Ne discende, pertanto, la manifesta infondatezza dell'eccezione di merito in commento sollevata dalla resistente amministrazione
In ordine all'eccezione relativa alla asserita non debenza della carta docente per l'anno scolastico 2018-2019
Con la sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che il diritto alla Carta docente 2025 spetta anche ai docenti precari con contratti brevi, inclusi quelli assegnati tramite Graduatoria d'Istituto.
Questa decisione ha ribaltato l'orientamento precedente della Corte di Cassazione, che invece aveva escluso i supplenti brevi dal beneficio del bonus di 500 euro.
Il giudice europeo ha chiarito che la Carta docente 2025 non deve essere riservata solo ai docenti con incarichi annuali o fino al 30 giugno. Anche chi ha lavorato con supplenze brevi e saltuarie ha diritto a ricevere il bonus, correggendo così un'ingiustizia che penalizzava molti insegnanti.
Secondo la sentenza C-268/2024 del luglio 2025, la clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato vieta qualsiasi discriminazione ingiustificata tra docenti a tempo indeterminato e supplenti, imponendo la parità di trattamento nelle condizioni di impiego.
La Corte ha chiarito che «il solo fatto che l'attività di un supplente breve non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva per negargli il beneficio».
Per tali motivi, l'eccezione avversaria non può trovare accoglimento.
Ciò premesso il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.
1.comma 121 L.n.107/2015. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il , nel dare attuazione alla predetta legge istitutiva della Controparte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.
1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Il ha emanato la nota prot. N.15219 del 15 ottobre 2015la quale, al punto Controparte_1
2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno)
è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto". L'art. 63 del successivo CCNL del
Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Il Consiglio di
Stato sez VII con sentenza n.1842/22, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere
- come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato)
e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale". In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica
è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell,art. 1 comma 121 L.n.107/2015 alla Controparte_1 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle
"condizioni di impiego" rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. Secondo la
Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato "come rientrante tra le
"condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" in quanto "tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del DL CP_1
n.22/2020, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
"condizione di impiego"".
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di "ragioni oggettive", ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto "il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro". La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per ciascuna anno di assunzione con contratto a tempo determinato, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il va, dunque, condannato ad attribuire Controparte_1 al ricorrente, per ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107
In ordine all'eccezione relativa alla non debenza dell'importo rivendicato
a titolo di retribuzione professionale docente
Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza della domanda fin dal 2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità (segnatamente cfr. Cass. Ord.
N. 20015/2018 cui sono seguite Cass. Ord. n. 6293/2020 e da ultimo Cass. Ord.
n.12303/2024) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito.
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato rispetto al personale di ruolo, salva la ricorrenza di ragioni obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che tuttavia nella specie non ricorrono.Per quanto riguarda il quantum, il conteggio in atti non è stato minimamente contestato da controparte, cosicché, lo stesso, può essere preso come riferimento per la decisione finale.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti al 31 agosto
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. Att. cpc, le condivisibili argomentazioni svolte dalla Corte di Appello di Firenze (si veda sentenza n.130/2021) che, per chiarezza espositiva, si ritiene di dover riprodurre nei suoi passaggi argomentativi essenziali. La Corte così si esprime: “Al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. or. N.207/2013);
CGCU 26 novembre 2014, M.; Corte Cost. n.187/2016), la Corte di Cassazione con più sentenze (per tutte n. 22552/2016 e n. 22558/2016), ha enunciato i seguenti principi: a) il corpo normativo che regola le assunzioni del personale scolastico (docente e A.) è norma speciale rispetto al L.Lgs
n.368/2001, e lo era anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b) le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine delle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano una esauriente previsione ex ante dei casi di autorizzazione del contratto a tempo determinato;
c) tuttavia l'abuso del tipo contrattuale deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva e ciò a partire dal luglio
2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a termine;
d) non vi è però abuso nei casi di supplenze temporanee e, salvo particolari condizioni, nel caso di supplenze fino al termine delle attività didattiche;
e) nel caso di supplenze annuali, al contrario, si ha abuso quando nel complesso siano durate più di 36 mesi, salvo che non vi sia stata assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui allaL.n.107 /2015; f) riscontrato l'abuso, la sanzione è il risarcimento cd comunitario di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016; g) nella irrilevanza della eventuale illegittimità del termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Così enunciata in estrema sintesi la disciplina dell'insegnamento precario, quanto occorre ora verificare è se essa possa essere mutuata anche per regolare la fattispecie di causa. In altri termini, se anche per gli insegnanti di religione possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso del tipo contrattuale ai sensi della Direttiva
1999/70/UE. Infatti, sulla base degli sviluppi giurisprudenziali ora detti, può darsi per acquisito che nel nostro ordinamento, il contratto a tempo determinato nel settore pubblico possa essere utilizzato purché la sua reiterazione non si risolva in un rapporto di durata superiore a tre anni - regola questa confermata anche dai più recenti interventi in materia di contratto a tempo determinato nel lavoro privato (L. n. 78 del 2014).
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione - sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla L. n.186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. La stessa legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30% dei posti) da assegnare 'mediante contratto di incarico annuale', qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio (il che, secondo il appellato, avvicina sensibilmente la categoria degli CP_1 assunti per incarico a quella degli assunti in ruolo).
Le ragioni che giustificano quella 'riserva' di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta legate, come è noto, all'indice di natalità ingenerale ed alla scelta familiare di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Tuttavia, la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del nostro settore. La sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero dei docenti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento Dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale - potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Ma anche questa circostanza, sulla quale molto insiste l'Avvocatura pubblica, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa.
Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione). Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine, ma non l'abuso.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi).
Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla C. (sentenza 26 novembre 2014, M.).
In tal senso la disposizioni esaminate vanno lette secondo il criterio della c.d. interpretazione conforme (per una simile individuazione dei limiti dell'interpretazione conforme Corte di Giustizia
C378/07 aprile 2009, punti da 197 a 200 secondo la quale' nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme delle disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi ... trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli della certezza del diritto e dell'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale
... Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima'.
Che la durata del precariato debba essere limitata a tre anni e, soprattutto, che l'aver prestato l'attività per tre anni nella medesima struttura scolastica coincida con la presunzione di stabilità del posto, si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative delD.Lgs n.368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazione (ad esempio, le varie ipotesi di stabilizzazione: negli enti locali, art.1 comma 558 L.n. 296/2006; dei dipendenti della loc. ult. Pt_2 cit., comma 519; del Ministero dell'interno per gli addetti allo sportello per l'immigrazione; dei Vigili del Fuoco;
vedi anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
Se, allora, la specificità (anche rispetto alla disciplina generale dell'insegnamento pubblico) consente l'uso del contratto a tempo determinato, la stessa non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori avvenga l'abuso dello stesso tipo contrattuale. E ciò in quanto, come si è visto, la durata del rapporto ulteriore rispetto ai tre anni denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) della ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (art. 2 L. n. 186 del 2003).
Né può sostenersi che in definitiva lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (in sostanza la progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo. Da un lato, perché, come si è visto in premessa, anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, e dall'altro lato, perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento dell'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline (L. n.
186 del 2003 cit.); possibilità quest'ultima esclusa per gli insegnanti a termine.
Non vale neppure affermare che l'abuso sia escluso dalla previsione della norma primaria che non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo 'automatico' di anno in anno per gli insegnanti precari. Il non aver previsto un limite, infatti, non preclude l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (v. per tutte la pronuncia M. cit.) ed al complessivo sistema dell'ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione del contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni.
Quanto, infine, al rapporto fra la normativa primaria nazionale (L. n. 186 del 2003) e le fonti di rango costituzionale (art 7 Cost) richiamate dall'Avvocatura pubblica, il Collegio osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa Cattolica per quanto riguarda la garanzia della presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, la garanzia del gradimento dell'Autorità religiosa e la garanzia della istituzione di un 'ruolo' pubblico di insegnanti specialisti (a livello di singole diocesi).
Se, tuttavia, la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, su un piano del tutto diverso si pone la questione della eventuale durata del precariato (fenomeno del tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984), qui trattandosi di parametrare la disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali dell'ordinamento interno”.
Venendo al caso di specie, si rileva che MI è rimasto contumace.
Secondo i principi generali ricadeva sul l'onere probatorio di dimostrare che i conferimenti CP_1 di incarichi annuali su organico di diritto a favore della ricorrente rientrano esclusivamente nella quota, asseritamente legittima, del 30% del fabbisogno di personale docente di religione cattolica previsto dalla specifica normativa di settore, come confermato dai recenti pronunciamenti della S.C. secondo cui: “è onere del datore di lavoro convenuto in giudizio dimostrare la sussistenza nel caso concreto della causale apposta al contratto a termine, la quale può anche essere legittima in astratto.
Deve essere dimostrato che il lavoratore assunto a termine sia stato effettivamente destinato a mansioni direttamente riconducibili all'attività indicata nel contratto individuale e non anche ad attività ordinarie espletate dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato” (cfr., ex plurimis, Core Cassazione Sezione Lavoro n.5512/2018).
È documentalmente provato che la parte ricorrente è stata titolare di contratti a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2009/2010 sino all'anno scolastico in corso e che, per ogni a.s., la parte
è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto (fino al 31 agosto dei rispettivi anni).
Non si pone pertanto il problema dell'applicabilità dei principi in materia appena espressi alle supplenze su “organico di fatto” e alle supplenze temporanee, che, nel caso di specie, non vengono in rilievo.
Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, le
Sezioni Unite nella nota sentenza del 15.3.2016 n. 5072 afferma: “la verifica di una disciplina comunitariamente adeguata va ricercata - e, se rinvenuta, non c'è necessità di sollevare la questione di costituzionalità che risulterebbe altrimenti inammissibile - in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoroL.20 maggio 1970 n.300 ex art.18, né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione L. n.604/1966 ex art.8 e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica ( L.n.92/2012 art.1 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, D.Lgs
n.23/2015 art.3)
L'ipotesi del licenziamento evoca la perdita del posto di lavoro che, nella fattispecie del lavoro pubblico contrattualizzato - per quanto sopra diffusamente argomentato -, è esclusa in radice dalla legge ordinaria (D.Lgs n.165/2001 art36), in ottemperanza di un precetto costituzionale sull'agire della pubblica amministrazione (art.97 Cost) in stretta connessione con il principio di eguaglianza. Il dipendente pubblico che subisce la precarizzazione per effetto di una successione di contratti a termine connotata da abusività non perde alcun posto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica per la quale ha lavorato ed al quale non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile.
Il danno per il dipendente pubblico - come già rilevato - è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti.
Ma l'esigenza di conformità alla cit. direttiva del 1999 richiede di differenziare. In questo secondo caso - di abuso nella reiterazione dei contratti a termine - occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale, però, non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perché questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all'opposto, esclude in radice che ci sia il mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall'obbligo del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego.
La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è, invece, quella della cit.L.183/2010 art.32 comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. n.604/1966 art.8” (in tal senso già Cass.n.19371/19371).
La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo”.
Ebbene, tale interpretazione adeguatrice dell'art.36 D.Lgs n.165/2001 comma 5, cit. assegna al danno in questione la valenza di un danno presunto (sottratto pertanto all'ordinario regime di ripartizione dell'onere della prova per cui spetterebbe al lavoratore ex art. 1223 c.c. provare la sussistenza del danno da abusivo ricorso alla contrattazione a termine) già definito della stessa Corte
(si veda Cass. N.27481/2014 e n.13655/2015) “danno comunitario” proprio per indicare la primaria esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria ed in particolare alla clausola 5. In sostanza tale interpretazione appare necessitata dalla esigenza di superare, proprio con riferimento all'ipotesi dell'abuso, che costituisce una illegittimità, come ha chiarito la S.C., qualificata, il dato testuale dell'art 36 D.Lgs n.165/2001 5 comma cit. che, altrimenti, imporrebbe una prova del danno
(essenzialmente da perdita di chance) in capo al lavoratore eccessivamente onerosa tanto da non assicurare, alla luce della pienamente legittima esclusione della sanzione della conversione, applicabile invece nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, quella pienezza ed effettività di tutela del lavoratore in ordine alla quale il monito della Corte di giustizia è quanto mai chiaro.
Lo scostamento dai principi regolatori della materia in punto di ripartizione degli oneri probatori è funzionale proprio alla valorizzazione della portata punitivo sanzionatoria, tradizionalmente estranea al sistema risarcitorio interno, del risarcimento del danno, trattandosi di una misura di tutela avverso l'abusivo utilizzo della contrattazione a termine nel p.i. contrattualizzato che deve esser particolarmente pregnante (o, come afferma la Corte di Giustizia, “energica”) proprio per la mancata giustapposizione, a differenza di quanto avviene nel settore privato, della rilevante funzione deterrente e sanzionatoria della conversione del rapporto.
Posta, allora, tale connotazione del danno quale danno presunto, in ordine, poi, alla concreta misura
(forfettizzata) della sanzione risarcitoria, la Corte ritiene di doversi fare riferimento all'art.32
L.n.183/2010 comma 5, cit. che, appunto, riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine.
Afferma, infatti, la Corte: “Deve aggiungersi che solo apparentemente può sembrare che il lavoratore privato consegue - in termini di tutela approntata dall'ordinamento - qualcosa di più (la conversione del rapporto e, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro oltre all'indennità risarcitoria ex art. 32
L. n.183/2010, comma 5, cit.) rispetto al lavoratore pubblico (al quale è riconosciuto solo il risarcimento del danno da quantificarsi innanzi tutto nella misura della stessa indennità risarcitoria).
In realtà così non è.
L'indennità risarcitoria ex art 32 L. n.183/2010, comma 5, cit. ha una diversa valenza secondo che sia collegata, o no, alla conversione del rapporto.
Per il lavoratore privato, l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è in chiave di contenimento del danno risarcibile per essere - o poter essere - l'indennizzo meno del danno che potrebbe conseguire il lavoratore secondo i criteri ordinari;
contenimento che è risultato essere compatibile con i parametri costituzionali degli artt. 3,4 e 24 Cost. ( Corte Cost. n.303/2011). Per il lavoratore pubblico, invece, l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato. In sostanza, il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.
Invece, il lavoratore privato non ha questa possibilità e questa restrizione è stata ritenuta costituzionalmente non illegittima ( Corte Cost. n.303/2011) considerandosi che egli ha, comunque, diritto alla conversione del rapporto.
In conformità al dictum della S. C. occorre, pertanto, da un lato, applicare il principio di diritto secondo cui il lavoratore pubblico, in ordine al danno conseguente all'illegittima reiterazione di contratti a termine, è sollevato dal relativo onere probatorio e, dall'altro, determinare la misura del suddetto risarcimento del danno (presunto) o sanzione ex lege alla luce dell'art 32 comma 5 L.
n.183 del 2010, secondo cui “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L.
n.604/1966 art. 8”.
Va rilevato, pertanto, che, per quanto precedentemente detto, avendo riguardo agli anni di prestazione resa su organico di diritto, appare equo liquidare alla parte ricorrente tale indennità nella misura di 12 mensilità
In ordine alla richiesta di riunione
In ordine alla richiesta di riunione avanzata da controparte, merita evidenziare che il Giudice del Tribunale di Pisa si è già espresso sul punto non accogliendo tale richiesta.
In buona sintesi, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenendo che ogni ricorso in materia presenti delle particolarità legate alla parte attrice che non consentano la riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Pisa i, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'a.s. 2018-2019, e per Controparte_1
l'effetto, condanna il , in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_2 pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 1.198,32, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 CP_2 corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di €
2.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, relativamente agli anni scolastici 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, determinato in conformità ai criteri stabiliti dalla legge in una indennità omnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori come per legge oltre al CU
Pisa, 23 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone