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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/06/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 153/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Castagna
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), assistito e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Cilento
- CONVENUTO - e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
”Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia accogliere le seguenti conclusioni:
1. che il figlio minorenne nato a [...] il [...], cf Persona_1 C.F._3 venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa. Pertanto è rimesso ad entrambi i
[...] genitori il diritto/dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
2. che il figlio abiti con la madre nella abitazione dove attualmente risiedono in Sarzana Via
Falcinello, 11;-
3. che il padre, potrà vedere il figlio due giorni a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 oltre due domeniche al mese dalle 12 alle 18, escluso il pernottamento dato che il padre non è attualmente idoneo per tale incombente in quanto non ha attualmente un immobile adatto per tale incombente. Da quanto il padre reperirà un immobile idoneo per sé e per il minore, potrà tenere il bimbo anche una notte la settimana (tendenzialmente il sabato sera quando lo preleverà alle 18 dalla madre e lo riporterà la mattina seguente presso la residenza materna).- 4. che le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con i genitori. Le vacanze estive saranno trascorse col padre per massimo 5 giorni consecutivi, sempre senza pernottamento e senza che il minore venga portato all'estero senza il consenso scritto della madre,-
5. che gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute siano disposte così come indicate nel piano genitoriale allegato;
6. che corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio minore pari CP_1 ad Euro 350,00 mensili o altra somma superiore che il Tribunale ravviserà, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento Istat annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie nelle forme e modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia,-
7. che l'assegno unico di circa € 220,00 debba continuare ad essere versato totalmente alla madre;
8. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del minore, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni (con i nonni paterni mediante videochiamate dato che vivono in Romania); le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 25.01.2024, deducendo: di aver Pt_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierno convenuto dalla quale è nato il figlio _1 in data 20.08.2021, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
che successivamente
[...] sono insorti contrasti tali da rendere non più sostenibile la prosecuzione della convivenza;
di essere titolare di una ditta edile attualmente inattiva;
che, da quando la relazione è terminata, il padre, sebbene svolga attività lavorativa, non avrebbe mai provveduto a contribuire al mantenimento di limitandosi ad acquistare alcuni beni alimentari e a recarsi a far visita al figlio alcuni Persona_1 giorni a settimana.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti fra le parti ed il figlio _1 prevedendo l'affidamento condiviso, la collocazione del minore presso di sé, un calendario
[...] delle visite paterne e un contributo di mantenimento da porre a carico del convenuto di 350,00 euro al mese.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. si è costituito aderendo alle condizioni rassegnate da nell'atto introduttivo ed al piano CP_1 Pt_1 genitoriale dalla stessa depositato. A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti, sono state depositate note di trattazione scritta, come autorizzate, contenenti le conclusioni congiunte di cui in epigrafe, ove, tra le altre cose, rispetto alle condizioni originarie formulate dalla ricorrente e in particolare al punto 3 è stato precisato che il pernottamento del minore presso il padre è escluso solo momentaneamente ( attualmente CP_1 vivendo presso una sua conoscente), ma sarà attuato dal momento in cui l'odierno convenuto si trasferirà in un'autonoma abitazione, idonea ad ospitare il figlio. Venendo, dunque, a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Si dispone, pertanto, in conformità.
Spese compensate.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone sull'affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti, prevedendo:
1. che il figlio minorenne nato a [...] il [...], cf Persona_1 C.F._3 venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa. Pertanto è rimesso ad entrambi i
[...] genitori il diritto/dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
2. che il figlio abiti con la madre nella abitazione dove attualmente risiedono in Sarzana Via Falcinello, 11;
3. che il padre, potrà vedere il figlio due giorni a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 oltre due domeniche al mese dalle 12 alle 18, escluso il pernottamento dato che il padre non è attualmente idoneo per tale incombente in quanto non ha attualmente un immobile adatto per tale incombente. Da quanto il padre reperirà un immobile idoneo per sé e per il minore, potrà tenere il bimbo anche una notte la settimana (tendenzialmente il sabato sera quando lo preleverà alle 18 dalla madre e lo riporterà la mattina seguente presso la residenza materna).
4. che le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con i genitori. Le vacanze estive saranno trascorse col padre per massimo 5 giorni consecutivi, sempre senza pernottamento e senza che il minore venga portato all'estero senza il consenso scritto della madre,
5. che gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute siano disposte così come indicate nel piano genitoriale allegato;
6. che corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio minore pari CP_1 ad Euro 350,00 mensili o altra somma superiore che il Tribunale ravviserà, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento Istat annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie nelle forme e modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia,
7. che l'assegno unico di circa € 220,00 debba continuare ad essere versato totalmente alla madre;
8. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del minore, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni (con i nonni paterni mediante videochiamate dato che vivono in
Romania); le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi. La Spezia, 13.06.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 153/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Castagna
- RICORRENTE -
nei confronti di:
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), assistito e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Cilento
- CONVENUTO - e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti:
”Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia accogliere le seguenti conclusioni:
1. che il figlio minorenne nato a [...] il [...], cf Persona_1 C.F._3 venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa. Pertanto è rimesso ad entrambi i
[...] genitori il diritto/dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
2. che il figlio abiti con la madre nella abitazione dove attualmente risiedono in Sarzana Via
Falcinello, 11;-
3. che il padre, potrà vedere il figlio due giorni a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 oltre due domeniche al mese dalle 12 alle 18, escluso il pernottamento dato che il padre non è attualmente idoneo per tale incombente in quanto non ha attualmente un immobile adatto per tale incombente. Da quanto il padre reperirà un immobile idoneo per sé e per il minore, potrà tenere il bimbo anche una notte la settimana (tendenzialmente il sabato sera quando lo preleverà alle 18 dalla madre e lo riporterà la mattina seguente presso la residenza materna).- 4. che le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con i genitori. Le vacanze estive saranno trascorse col padre per massimo 5 giorni consecutivi, sempre senza pernottamento e senza che il minore venga portato all'estero senza il consenso scritto della madre,-
5. che gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute siano disposte così come indicate nel piano genitoriale allegato;
6. che corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio minore pari CP_1 ad Euro 350,00 mensili o altra somma superiore che il Tribunale ravviserà, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento Istat annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie nelle forme e modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia,-
7. che l'assegno unico di circa € 220,00 debba continuare ad essere versato totalmente alla madre;
8. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del minore, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni (con i nonni paterni mediante videochiamate dato che vivono in Romania); le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 25.01.2024, deducendo: di aver Pt_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierno convenuto dalla quale è nato il figlio _1 in data 20.08.2021, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
che successivamente
[...] sono insorti contrasti tali da rendere non più sostenibile la prosecuzione della convivenza;
di essere titolare di una ditta edile attualmente inattiva;
che, da quando la relazione è terminata, il padre, sebbene svolga attività lavorativa, non avrebbe mai provveduto a contribuire al mantenimento di limitandosi ad acquistare alcuni beni alimentari e a recarsi a far visita al figlio alcuni Persona_1 giorni a settimana.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti fra le parti ed il figlio _1 prevedendo l'affidamento condiviso, la collocazione del minore presso di sé, un calendario
[...] delle visite paterne e un contributo di mantenimento da porre a carico del convenuto di 350,00 euro al mese.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. si è costituito aderendo alle condizioni rassegnate da nell'atto introduttivo ed al piano CP_1 Pt_1 genitoriale dalla stessa depositato. A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti, sono state depositate note di trattazione scritta, come autorizzate, contenenti le conclusioni congiunte di cui in epigrafe, ove, tra le altre cose, rispetto alle condizioni originarie formulate dalla ricorrente e in particolare al punto 3 è stato precisato che il pernottamento del minore presso il padre è escluso solo momentaneamente ( attualmente CP_1 vivendo presso una sua conoscente), ma sarà attuato dal momento in cui l'odierno convenuto si trasferirà in un'autonoma abitazione, idonea ad ospitare il figlio. Venendo, dunque, a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Si dispone, pertanto, in conformità.
Spese compensate.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone sull'affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti, prevedendo:
1. che il figlio minorenne nato a [...] il [...], cf Persona_1 C.F._3 venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa. Pertanto è rimesso ad entrambi i
[...] genitori il diritto/dovere di educare, istruire e mantenere il minore;
2. che il figlio abiti con la madre nella abitazione dove attualmente risiedono in Sarzana Via Falcinello, 11;
3. che il padre, potrà vedere il figlio due giorni a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 oltre due domeniche al mese dalle 12 alle 18, escluso il pernottamento dato che il padre non è attualmente idoneo per tale incombente in quanto non ha attualmente un immobile adatto per tale incombente. Da quanto il padre reperirà un immobile idoneo per sé e per il minore, potrà tenere il bimbo anche una notte la settimana (tendenzialmente il sabato sera quando lo preleverà alle 18 dalla madre e lo riporterà la mattina seguente presso la residenza materna).
4. che le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con i genitori. Le vacanze estive saranno trascorse col padre per massimo 5 giorni consecutivi, sempre senza pernottamento e senza che il minore venga portato all'estero senza il consenso scritto della madre,
5. che gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute siano disposte così come indicate nel piano genitoriale allegato;
6. che corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio minore pari CP_1 ad Euro 350,00 mensili o altra somma superiore che il Tribunale ravviserà, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento Istat annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie nelle forme e modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia,
7. che l'assegno unico di circa € 220,00 debba continuare ad essere versato totalmente alla madre;
8. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del minore, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni (con i nonni paterni mediante videochiamate dato che vivono in
Romania); le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi. La Spezia, 13.06.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI