TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/11/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1756 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1756 /2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 16.9.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GASPARRE ANNALISA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II n. 14
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LINO MARCO ANDREA e Controparte_1 C.F._2 con domicilio eletto in Saronno, Via Legnani, 15/C
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le parti hanno concordemente chiesto che sia pronunciata la loro separazione personale con sentenza non definitiva e rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata rimessa al Collegio per la sola pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Nel caso di specie sussistono le condizioni per la pronuncia della separazione, in quanto deve ritenersi, alla luce degli atti depositati e delle dichiarazioni rese dalle parti, che i coniugi non siano attualmente nella condizione di riprendere la vita coniugale. Le altre questioni verranno decise con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza parti e causa devono quindi essere rimesse sul ruolo davanti al Giudice delegato per la continuazione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso Parte_1 depositato il 07/05/2025 e notificato a così decide: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in Mortara il 25/05/2005 (atto n. 6, parte I, anno 2005);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune suddetto di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1756 /2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 16.9.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GASPARRE ANNALISA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II n. 14
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LINO MARCO ANDREA e Controparte_1 C.F._2 con domicilio eletto in Saronno, Via Legnani, 15/C
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le parti hanno concordemente chiesto che sia pronunciata la loro separazione personale con sentenza non definitiva e rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata rimessa al Collegio per la sola pronuncia della sentenza parziale di separazione.
Nel caso di specie sussistono le condizioni per la pronuncia della separazione, in quanto deve ritenersi, alla luce degli atti depositati e delle dichiarazioni rese dalle parti, che i coniugi non siano attualmente nella condizione di riprendere la vita coniugale. Le altre questioni verranno decise con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza parti e causa devono quindi essere rimesse sul ruolo davanti al Giudice delegato per la continuazione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso Parte_1 depositato il 07/05/2025 e notificato a così decide: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in Mortara il 25/05/2005 (atto n. 6, parte I, anno 2005);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune suddetto di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)