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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 577/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2023 e promossa DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cirto Milanese ed elett.te dom.ta in Parte_1 Bologna, Via Masi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Victoria Tirapani. Appellante CONTRO
e , nella qualità di genitori esercenti Controparte_1 Controparte_2 la potestà sulla figlia minore , con l'Avv. Francesco Groppi e l'Avv. Persona_1 Alessandra Zinelli, elett.te dom.ti in Bologna, Via Rizzoli n. 7, presso lo studio dell'Avv. Andrea Scrimieri. Appellato avverso la sentenza n. 290/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 10.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, e , in veste di genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , evocavano in giudizio Persona_1 il (da qui , chiedendo al Tribunale che la convenuta fosse Parte_1 Pt_1 condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla figlia in conseguenza della caduta occorsale allorquando, in data 17.9.2017, era caduta da una struttura per arrampicata presente nell'area giochi per bambini di proprietà del ed ubicata all'interno Pt_1 del Parco Cittadella. Lamentava infatti parte attrice che, in conseguenza della caduta, la giovane
[...]
, di anni sei, avesse riportato una frattura diafisaria del femore destro, a seguito Per_1 della quale era stata costretta a sottoporsi ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodi Ten. A seguito di tale intervento, la bambina aveva quindi subito un'ulteriore chirurgia volta a rimuovere i mezzi di sintesi, trovandosi perciò impossibilitata a frequentare personalmente il primo anno di scuola elementare nel periodo tra il 18.9.2017 e il 6.11.2017, per poi intraprendere l'inserimento scolastico dovendosi servire di sedia a rotelle (nel periodo tra l'8.11.2017 e il 23.12.2017), e, successivamente, di stampelle (tra il 24.12.2017 e 23.3.2018). Parte attrice domandava ergo che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., in quanto il risultava essere ente proprietario nonché custode dell'area Pt_1 pubblica nella quale si era verificato l'incidente.
-Si costituiva il negando ogni propria responsabilità e deducendo l'infondatezza della Pt_1 pretesa attorea.
-Il Tribunale accertava la responsabilità della convenuta rispetto all'occorso, osservando come il gioco dal quale la era caduta (struttura denominata “Climbing Structure 06”, Per_1 codice 6.51006, prodotta dalla Società di Frasdorf), presentasse Controparte_3 significative difformità rispetto agli schemi di montaggio riportati nelle schede della casa produttrice, le quali avevano comportato che la struttura, in corrispondenza della trave dalla quale era caduta la , raggiungesse un'altezza di 2.20 m, maggiore di 90 cm rispetto a Per_1 quella prevista dalle istruzioni di montaggio. Peraltro, il era venuto meno all'obbligo previsto dalla normativa di riferimento, detta Pt_1 UNI 1176-1-2008, di conservare archivi contenenti le risultanze delle ispezioni obbligatorie effettuate sulle attrezzature per aree da gioco, e riportanti le indicazioni relative alle modalità e periodicità di svolgimento dei controlli, nonché gli esiti degli interventi manutentivi. Le verifiche svolte dal CTU, inoltre, sebbene di circa un anno e mezzo successive all'occorso, avevano dimostrato come lo spessore del materassino anticaduta soggiacente al gioco fosse insufficiente rispetto a quello richiesto dalla normativa, e pari a 30 cm in luogo dei 40 cm previsti ex lege. Considerando perciò l'esito della CTU medica, che aveva riconosciuto la sussistenza in capo alla di un danno biologico permanente pari al 6-7%, nonché che ella avesse subito un Per_1 danno biologico temporaneo nella misura del 100% per giorni 3, del 75% per 60 giorni, del 50% per 60 giorni e del 25% per altri 60 giorni, il Giudice di primo grado condannava il a versare Pt_1 a parte attrice la somma pari a € 12.053,00 per il danno permanente alla persona, e di € 9.207,00 a titolo di risarcimento per il danno temporaneo, nonché di € 7000,00 per le future chirurgie alle quali la si sarebbe sottoposta. Disponeva, poi, un incremento per personalizzazione Per_1 della quota di danno permanente per la percentuale del 40%, e il versamento delle spese per CTU pari a € 9943,22.
-Avverso tale decisione proponeva appello il per i seguenti motivi. Pt_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure avesse mancato di accertare concretamente la sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla Per_1 in considerazione della caduta dalla struttura di arrampicata, e le difformità del gioco rispetto agli schemi riportati nelle schede della casa produttrice. Secondo il le istruzioni di Pt_1 montaggio chiarivano infatti come la struttura per arrampicata costituisse una “costruzione individuale”, che poteva essere configurata e assemblata in modi diversi, purché la sua altezza complessiva non superasse i 3 m indicati come massimale dalla normativa UNI 1176-1-2008.
-2) Con il secondo motivo asseriva l'appellante che fosse stato accertato, sia dai CTP che dal CTU, come lo spessore del materassino di corteccia con funzione di ammortizzazione delle cadute rispettasse lo spessore minimo di 30 cm previsto ex lege.
-3) Con il terzo motivo osservava il come il Giudice avesse mancato di accertare il fatto Pt_1 che l'occorso si fosse verificato, a dire dell'appellante, secondo le modalità del caso fortuito, come previsto ai sensi dell'art. 2051 c.c., configuratosi in virtù della colpa esclusiva - o tutt'al più concorrente - della madre della . Ella infatti, pur sapendo che la figlia aveva da Per_1 poco compiuto i sei anni – età a partire dalla quale veniva ammesso l'accesso alla struttura per arrampicata, come previsto dal regolamento esposto al pubblico su un cartello adiacente alla stessa -
, non si era premurata di sorvegliarla opportunamente durante le attività di gioco. La mancata attiva sorveglianza della madre, secondo il avrebbe determinato l'interruzione del nesso Pt_1 causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità dell'appellante. -4) Con il quarto motivo asseriva infine il come non fossero da ritenersi presenti i Pt_1 presupposti per la personalizzazione del danno, essendosi trattato di danno di lieve entità, ed avendo il Giudice suppostamente fondato la propria valutazione, in relazione a questo profilo, su elementi connotati da infondatezza ed insussistenza.
- Si costituiva l'appellata, domandando che fosse confermata l'impugnata sentenza in ogni sua parte, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) In merito all'accertamento circa la presenza del nesso causale tra le modalità nelle quali il ha provveduto all'installazione della struttura, e il danno derivato dall'incidente occorso Pt_1 alla , il Collegio ne ritiene provata la sussistenza. Per_1 Come rappresentato dalla dettagliata consulenza depositata dall'Ingegnere la struttura da Per_2 gioco messa a disposizione nel parco della Cittadella, gestito dal presentava infatti Pt_1 significative difformità rispetto alle indicazioni di montaggio fornite dalla casa madre. Questi scostamenti, secondo le risultanze della CTU, apparivano di tale palese evidenza, da dover non solo risultare lampanti agli stessi montatori, ma da essere anche sufficienti a ritenere che l'entità del danno subito dalla sia stata cagionata dalle stesse difformità nel montaggio Per_1 dell'attrezzatura. Del resto, la caduta della piccola si è verificata quando ella si trovava in Per_1 corrispondenza delle travi montate difformemente rispetto alle istruzioni, e poste a un'altezza significativa per una bambina di soli anni sei, e specificatamente pari a 2,20 m, di ben 90 cm più elevata rispetto a quella prevista dalla casa produttrice, e senza che il si premurasse di Pt_1 installare una rete anticaduta al di sotto delle stesse travi. Peraltro, è certamente vero che le illustrazioni fornite dalla casa produttrice in relazione alla struttura riconoscessero come si trattasse di un'“individual construction”, ma tale asserzione era inserita, all'interno del manuale illustrativo, nel contesto in cui la casa madre intendeva chiarire come l'acquirente fosse chiamato ad installare la struttura di arrampicata autonomamente ed individualmente, tramite il supporto di compagnie autorizzate dalla stessa casa produttrice, e come l'attrezzatura venisse fornita solo parzialmente pre-assemblata. Lo stesso documento esplicitava successivamente, invero, il fatto che solamente “small deviations” sarebbero state possibili nell'installazione della struttura, e tali minime variazioni, come chiarisce la CTU, sarebbero state eventualmente da ricondursi alle caratteristiche differenziali di ogni trave fornita dalla casa produttrice, trattandosi di legno naturale. Non può invece considerarsi una variazione di entità minima la modifica della struttura geometrica del gioco, operazione innovativa de facto condotta dal nel caso di specie. Pt_1 Il Giudice di primo grado aveva peraltro correttamente ricostruito la disciplina normativa applicabile al caso de quo, e lo stesso quadro giurisprudenziale ad essa connesso, osservando come in ipotesi comprese nella disciplina dell'art. 2051 c.c., riguardanti i danni generati da cose in custodia, il custode, secondo una presunzione iuris tantum, sia da ritenersi responsabile dal danno cagionato dalla res. Spetta ad egli, infatti, l'onere di vigilare sul bene, e di accertarsi che in virtù del dinamismo eventualmente connaturato alla res, o di possibili agenti esterni, questa non versi in condizione tale da poter arrecare danno a terzi, essendo il custode tenuto ad adottare cautele sufficienti ad evitare il verificarsi di siffatto danno (si veda Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 347 del 1992). Nel caso de quo, in assenza della documentazione relativa alle attività di supervisione e manutenzione sulle attrezzature da gioco che il avrebbe dovuto conservare, non solo Pt_1 risulta impossibile accertare che l'appellante abbia adeguatamente adempiuto ai propri doveri di custodia, ma soprattutto appare evidente come il danno subito dalla , e la sua Per_1 entità, siano da imputarsi alle modalità con le quali il ha provveduto al montaggio del Pt_1 gioco per arrampicata. -B) Circa l'eventuale presenza di un materassino anticaduta di spessore sufficiente e conforme alla normativa di riferimento UNI 1176-1-2008, è ad oggi impossibile, come asserito in sede di CTU, nonché dagli stessi CTP, ricostruire la consistenza del materassino al momento della caduta della
, considerando che parte appellante ha mancato di conservare appositi registri Per_1 dove, ai sensi della normativa menzionata ut supra, sarebbe stata tenuta a conservare dettagliate informazioni relative alla periodicità e alle modalità di intervento dei manutentori sulle attrezzature da gioco per bambini. L'assenza di tale documentazione, pur costituendo una significativa inadempienza da parte dell'appellante, non consente certo di asserire che il materassino non fosse conforme agli standard previsti dalla normativa. Tuttavia, gli esiti di tutte le ispezioni in loco eseguite tanto dai CTP quanto dal CTU, sebbene svolte a distanza di tempo rispetto alla caduta della , hanno confermato come lo Per_1 spessore del materassino risultasse di soli 30 cm, in luogo di 40 cm. Ai sensi della normativa UNI 1176-1-2008, nonché della normativa UNI EN 1777, nell'ipotesi in cui il materassino ammortizzante sia composto da elementi sfusi (come nel caso di specie, trattandosi di corteccia di pino), si impone che vengano o effettuate prove d'urto ai fini di verificare concretamente quale debba essere lo spessore del materassino in considerazione della possibilità di spostamento e dispersione delle sue componenti a fronte dell'impiego del gioco da parte dei bambini, o, in alternativa, si prescrive che il materassino debba avere un'altezza di almeno 40 cm, proprio in considerazione della possibilità di movimentazione del materiale particellare sfuso. Nel caso di specie, sebbene in una dichiarazione di molto successiva all'incidente, e datata al 14.1.2021, il subappaltatore del servizio di manutenzione delle attrezzature da gioco del Pt_1 abbia dichiarato di aver provveduto a ricaricare la corteccia lignea in data 29.8.2017 (19 giorni prima dell'incidente), considerando che il materassino è risultato ai periti nominati da ambo le parti, nonché al CTU, sempre pari a 30 cm, e quindi insufficiente, pare ragionevole ritenere che sia “più probabile che non” che la corteccia lignea avesse uno spessore inferiore ai 40 cm previsti ex lege anche al momento della caduta della . Per_1 Tale circostanza potrebbe essersi verificata anche in considerazione del fatto che il materiale ammortizzante sia particolarmente soggetto a dispersione, a discapito degli interventi manutentivi comunali. Tuttavia, l'adeguato operato del sarebbe stato verificabile esclusivamente se Pt_1 questi avesse regolarmente annotato gli interventi e controlli effettuati sulle attrezzature di gioco, i quali, come previsto ex lege, dovrebbero essere effettuati con maggiore frequenza in specifiche circostanze, quali quella della particolare movimentazione del materiale di ammortizzamento delle cadute. Una semplice dichiarazione scritta del subappaltatore, successiva di più di tre anni all'occorso, non appare un'evidenza sufficiente a vincere le ben tre concordi risultanze dei CTP e del CTU, le quali, sebbene tardive rispetto all'occorso, hanno convenuto sull'inadeguatezza dello spessore del materassino, consentendo di applicare una valutazione probabilistica anche rispetto alla sua inidoneità al momento della caduta della . Per_1
-C) In merito alla presunta colpevolezza della madre della in relazione al Per_1 verificarsi dell'occorso, che avrebbe escluso, secondo l'appellante, la sussistenza del nesso causale in virtù del quale sarebbe possibile imputare al in qualità di custode della struttura per Pt_1 arrampicata, la responsabilità per il danno generato dalla caduta alla giovane , il Per_1 Giudice di prime cure ha correttamente accertato come non potesse ritenersi ragionevole la pretesa a che la madre esercitasse una sorveglianza inesigibile sulla figlia per impedirne la caduta dal gioco. Del resto, come ha attestato la giurisprudenza della Suprema Corte riportata dalla stessa appellante:
“Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile ad essere prevista e superata attraverso l'adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
[…]” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6034 del 2018). Nel caso di specie, come hanno confermato anche le testimonianze delle testi e Testimone_1
la madre della era presente sul luogo dell'occorso, vigilando sulla Testimone_2 Per_1 figlia. Il cartello indicante le precauzioni di accesso alla struttura, inoltre, come nuovamente indicato dalle testi, nulla menzionava in relazione all'eventuale accentuata pericolosità della struttura, generando nei genitori la legittima presunzione a che non sussistessero particolari pericoli per i bambini che, compiuti i sei anni (circostanza positivamente provata dalla ), accedessero alla Per_1 struttura, e comportando un comprensibile affidamento circa il fatto che il gioco non si caratterizzasse per la presenza di forme di rischio diverse da quelle alle quali i bambini sono quotidianamente sottoposti nell'esercizio di attività ludiche ed esperienziali controllate che consentono il loro corretto sviluppo ed apprendimento. Non si poteva, come riconosciuto dal Giudice di prime cure, evidentemente pretendere che la madre seguisse la figlia in ogni suo movimento per afferrarla in caso di caduta da 2.20 m d'altezza, né che, priva di ogni autorità in tal senso, la madre potesse impedire ad altri bambini di accedere alla struttura. Il tutto, peraltro, in considerazione di mancanze nella manutenzione del materassino anticaduta e di uno scorretto montaggio della struttura da gioco che la non poteva CP_2 certo immaginare. La Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 20415 del 2009) è stata infatti chiara nell'affermare che: “per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 c.c., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa -
che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale, sì da essere imprevedibile e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione […]”. Nel caso di specie, l'occorso pare essere stato cagionato in toto dall'imperizia e imprudenza del che non ha provveduto a svolgere le corrette manutenzioni dell'attrezzatura presente Pt_1 nell'area da gioco, della quale già aveva provveduto ad effettuare un montaggio non conforme alle indicazioni della casa produttrice. Da tali circostanze può dirsi essersi prodotto l'incidente occorso alla , il cui verificarsi poteva ben essere previsto ed evitato dal ma non Per_1 Pt_1 può essere certo imputato alla madre della . Per_1
-D) In merito alla quantificazione del danno, alcuna contestazione è stata mossa in relazione alla condanna in primo grado dell'odierno appellante al versamento delle somme pari ad € 12.053,00 per il danno biologico permanente patito dalla , ad € 9.207,00 a titolo di danno Per_1 biologico temporaneo, nonché di € 9.943,22 per le spese relative alle CTU, e di € 7000,00 per le future chirurgie alle quali la si sottoporrà per la correzione delle cicatrici generate Per_1 dall'occorso e dai successivi interventi. L'appellante ha invece lamentato che fosse stata erroneamente riconosciuta la personalizzazione del danno, pari al 40% dell'ammontare del danno biologico permanente. Il Giudice di primo grado ha opportunamente rilevato come la circostanza per la quale l'incidente ha coinvolto un soggetto di tenera età, in procinto di avviarsi alla scolarizzazione, in una fase anagrafica in cui risulta pressoché impossibile per la vittima la razionale spiegazione e accettazione di un simile occorso, che incide, peraltro, nei rapporti sociali in un momento di particolare delicatezza per lo sviluppo dell'individuo, abbia costituito elemento che ha reso “il danno concreto più grave”, in virtù di “circostanze 'specifiche ed eccezionali'” (Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza n. 7513 del 2018). Tuttavia, l'appellante ha appropriatamente eccepito come il danno subito dalla sia Per_1 da ritenersi di lieve entità, in quanto inferiore alla misura del 9% del danno biologico permanente, essendo stato quantificato nella misura del 6-7% da parte del CTU. L'art. 139 del Codice delle assicurazioni private impone, invero, un tetto massimo nella personalizzazione del danno biologico permanente di lieve entità, pari ad un aumento massimo del 20% calcolato sulla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente, in ipotesi nelle quali la
“menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. Dunque, in parziale modifica della sentenza di primo grado, rideterminata la somma da liquidare a titolo di personalizzazione nella misura predetta, il va dichiarato tenuto al pagamento a Pt_1 titolo di risarcimento nei confronti di parte appellata della complessiva somma di €.40.613,60 con gli interessi legali come nella impugnata sentenza.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di e , nella qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà sulla figlia minore , avverso la sentenza n. 290/2023 Persona_1 del Tribunale di Parma, e depositata il 4.3.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata della somma di € 40.613,60, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
C) condanna l'appellante soccombente sostanziale a rifondere all'appellata tre quarti delle spese del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge, compensate di un quarto. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18.11.2025.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 577/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2023 e promossa DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cirto Milanese ed elett.te dom.ta in Parte_1 Bologna, Via Masi n. 21, presso lo studio dell'Avv. Victoria Tirapani. Appellante CONTRO
e , nella qualità di genitori esercenti Controparte_1 Controparte_2 la potestà sulla figlia minore , con l'Avv. Francesco Groppi e l'Avv. Persona_1 Alessandra Zinelli, elett.te dom.ti in Bologna, Via Rizzoli n. 7, presso lo studio dell'Avv. Andrea Scrimieri. Appellato avverso la sentenza n. 290/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 10.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, e , in veste di genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , evocavano in giudizio Persona_1 il (da qui , chiedendo al Tribunale che la convenuta fosse Parte_1 Pt_1 condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla figlia in conseguenza della caduta occorsale allorquando, in data 17.9.2017, era caduta da una struttura per arrampicata presente nell'area giochi per bambini di proprietà del ed ubicata all'interno Pt_1 del Parco Cittadella. Lamentava infatti parte attrice che, in conseguenza della caduta, la giovane
[...]
, di anni sei, avesse riportato una frattura diafisaria del femore destro, a seguito Per_1 della quale era stata costretta a sottoporsi ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodi Ten. A seguito di tale intervento, la bambina aveva quindi subito un'ulteriore chirurgia volta a rimuovere i mezzi di sintesi, trovandosi perciò impossibilitata a frequentare personalmente il primo anno di scuola elementare nel periodo tra il 18.9.2017 e il 6.11.2017, per poi intraprendere l'inserimento scolastico dovendosi servire di sedia a rotelle (nel periodo tra l'8.11.2017 e il 23.12.2017), e, successivamente, di stampelle (tra il 24.12.2017 e 23.3.2018). Parte attrice domandava ergo che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., in quanto il risultava essere ente proprietario nonché custode dell'area Pt_1 pubblica nella quale si era verificato l'incidente.
-Si costituiva il negando ogni propria responsabilità e deducendo l'infondatezza della Pt_1 pretesa attorea.
-Il Tribunale accertava la responsabilità della convenuta rispetto all'occorso, osservando come il gioco dal quale la era caduta (struttura denominata “Climbing Structure 06”, Per_1 codice 6.51006, prodotta dalla Società di Frasdorf), presentasse Controparte_3 significative difformità rispetto agli schemi di montaggio riportati nelle schede della casa produttrice, le quali avevano comportato che la struttura, in corrispondenza della trave dalla quale era caduta la , raggiungesse un'altezza di 2.20 m, maggiore di 90 cm rispetto a Per_1 quella prevista dalle istruzioni di montaggio. Peraltro, il era venuto meno all'obbligo previsto dalla normativa di riferimento, detta Pt_1 UNI 1176-1-2008, di conservare archivi contenenti le risultanze delle ispezioni obbligatorie effettuate sulle attrezzature per aree da gioco, e riportanti le indicazioni relative alle modalità e periodicità di svolgimento dei controlli, nonché gli esiti degli interventi manutentivi. Le verifiche svolte dal CTU, inoltre, sebbene di circa un anno e mezzo successive all'occorso, avevano dimostrato come lo spessore del materassino anticaduta soggiacente al gioco fosse insufficiente rispetto a quello richiesto dalla normativa, e pari a 30 cm in luogo dei 40 cm previsti ex lege. Considerando perciò l'esito della CTU medica, che aveva riconosciuto la sussistenza in capo alla di un danno biologico permanente pari al 6-7%, nonché che ella avesse subito un Per_1 danno biologico temporaneo nella misura del 100% per giorni 3, del 75% per 60 giorni, del 50% per 60 giorni e del 25% per altri 60 giorni, il Giudice di primo grado condannava il a versare Pt_1 a parte attrice la somma pari a € 12.053,00 per il danno permanente alla persona, e di € 9.207,00 a titolo di risarcimento per il danno temporaneo, nonché di € 7000,00 per le future chirurgie alle quali la si sarebbe sottoposta. Disponeva, poi, un incremento per personalizzazione Per_1 della quota di danno permanente per la percentuale del 40%, e il versamento delle spese per CTU pari a € 9943,22.
-Avverso tale decisione proponeva appello il per i seguenti motivi. Pt_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure avesse mancato di accertare concretamente la sussistenza del nesso causale tra il danno subito dalla Per_1 in considerazione della caduta dalla struttura di arrampicata, e le difformità del gioco rispetto agli schemi riportati nelle schede della casa produttrice. Secondo il le istruzioni di Pt_1 montaggio chiarivano infatti come la struttura per arrampicata costituisse una “costruzione individuale”, che poteva essere configurata e assemblata in modi diversi, purché la sua altezza complessiva non superasse i 3 m indicati come massimale dalla normativa UNI 1176-1-2008.
-2) Con il secondo motivo asseriva l'appellante che fosse stato accertato, sia dai CTP che dal CTU, come lo spessore del materassino di corteccia con funzione di ammortizzazione delle cadute rispettasse lo spessore minimo di 30 cm previsto ex lege.
-3) Con il terzo motivo osservava il come il Giudice avesse mancato di accertare il fatto Pt_1 che l'occorso si fosse verificato, a dire dell'appellante, secondo le modalità del caso fortuito, come previsto ai sensi dell'art. 2051 c.c., configuratosi in virtù della colpa esclusiva - o tutt'al più concorrente - della madre della . Ella infatti, pur sapendo che la figlia aveva da Per_1 poco compiuto i sei anni – età a partire dalla quale veniva ammesso l'accesso alla struttura per arrampicata, come previsto dal regolamento esposto al pubblico su un cartello adiacente alla stessa -
, non si era premurata di sorvegliarla opportunamente durante le attività di gioco. La mancata attiva sorveglianza della madre, secondo il avrebbe determinato l'interruzione del nesso Pt_1 causale tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità dell'appellante. -4) Con il quarto motivo asseriva infine il come non fossero da ritenersi presenti i Pt_1 presupposti per la personalizzazione del danno, essendosi trattato di danno di lieve entità, ed avendo il Giudice suppostamente fondato la propria valutazione, in relazione a questo profilo, su elementi connotati da infondatezza ed insussistenza.
- Si costituiva l'appellata, domandando che fosse confermata l'impugnata sentenza in ogni sua parte, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) In merito all'accertamento circa la presenza del nesso causale tra le modalità nelle quali il ha provveduto all'installazione della struttura, e il danno derivato dall'incidente occorso Pt_1 alla , il Collegio ne ritiene provata la sussistenza. Per_1 Come rappresentato dalla dettagliata consulenza depositata dall'Ingegnere la struttura da Per_2 gioco messa a disposizione nel parco della Cittadella, gestito dal presentava infatti Pt_1 significative difformità rispetto alle indicazioni di montaggio fornite dalla casa madre. Questi scostamenti, secondo le risultanze della CTU, apparivano di tale palese evidenza, da dover non solo risultare lampanti agli stessi montatori, ma da essere anche sufficienti a ritenere che l'entità del danno subito dalla sia stata cagionata dalle stesse difformità nel montaggio Per_1 dell'attrezzatura. Del resto, la caduta della piccola si è verificata quando ella si trovava in Per_1 corrispondenza delle travi montate difformemente rispetto alle istruzioni, e poste a un'altezza significativa per una bambina di soli anni sei, e specificatamente pari a 2,20 m, di ben 90 cm più elevata rispetto a quella prevista dalla casa produttrice, e senza che il si premurasse di Pt_1 installare una rete anticaduta al di sotto delle stesse travi. Peraltro, è certamente vero che le illustrazioni fornite dalla casa produttrice in relazione alla struttura riconoscessero come si trattasse di un'“individual construction”, ma tale asserzione era inserita, all'interno del manuale illustrativo, nel contesto in cui la casa madre intendeva chiarire come l'acquirente fosse chiamato ad installare la struttura di arrampicata autonomamente ed individualmente, tramite il supporto di compagnie autorizzate dalla stessa casa produttrice, e come l'attrezzatura venisse fornita solo parzialmente pre-assemblata. Lo stesso documento esplicitava successivamente, invero, il fatto che solamente “small deviations” sarebbero state possibili nell'installazione della struttura, e tali minime variazioni, come chiarisce la CTU, sarebbero state eventualmente da ricondursi alle caratteristiche differenziali di ogni trave fornita dalla casa produttrice, trattandosi di legno naturale. Non può invece considerarsi una variazione di entità minima la modifica della struttura geometrica del gioco, operazione innovativa de facto condotta dal nel caso di specie. Pt_1 Il Giudice di primo grado aveva peraltro correttamente ricostruito la disciplina normativa applicabile al caso de quo, e lo stesso quadro giurisprudenziale ad essa connesso, osservando come in ipotesi comprese nella disciplina dell'art. 2051 c.c., riguardanti i danni generati da cose in custodia, il custode, secondo una presunzione iuris tantum, sia da ritenersi responsabile dal danno cagionato dalla res. Spetta ad egli, infatti, l'onere di vigilare sul bene, e di accertarsi che in virtù del dinamismo eventualmente connaturato alla res, o di possibili agenti esterni, questa non versi in condizione tale da poter arrecare danno a terzi, essendo il custode tenuto ad adottare cautele sufficienti ad evitare il verificarsi di siffatto danno (si veda Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 347 del 1992). Nel caso de quo, in assenza della documentazione relativa alle attività di supervisione e manutenzione sulle attrezzature da gioco che il avrebbe dovuto conservare, non solo Pt_1 risulta impossibile accertare che l'appellante abbia adeguatamente adempiuto ai propri doveri di custodia, ma soprattutto appare evidente come il danno subito dalla , e la sua Per_1 entità, siano da imputarsi alle modalità con le quali il ha provveduto al montaggio del Pt_1 gioco per arrampicata. -B) Circa l'eventuale presenza di un materassino anticaduta di spessore sufficiente e conforme alla normativa di riferimento UNI 1176-1-2008, è ad oggi impossibile, come asserito in sede di CTU, nonché dagli stessi CTP, ricostruire la consistenza del materassino al momento della caduta della
, considerando che parte appellante ha mancato di conservare appositi registri Per_1 dove, ai sensi della normativa menzionata ut supra, sarebbe stata tenuta a conservare dettagliate informazioni relative alla periodicità e alle modalità di intervento dei manutentori sulle attrezzature da gioco per bambini. L'assenza di tale documentazione, pur costituendo una significativa inadempienza da parte dell'appellante, non consente certo di asserire che il materassino non fosse conforme agli standard previsti dalla normativa. Tuttavia, gli esiti di tutte le ispezioni in loco eseguite tanto dai CTP quanto dal CTU, sebbene svolte a distanza di tempo rispetto alla caduta della , hanno confermato come lo Per_1 spessore del materassino risultasse di soli 30 cm, in luogo di 40 cm. Ai sensi della normativa UNI 1176-1-2008, nonché della normativa UNI EN 1777, nell'ipotesi in cui il materassino ammortizzante sia composto da elementi sfusi (come nel caso di specie, trattandosi di corteccia di pino), si impone che vengano o effettuate prove d'urto ai fini di verificare concretamente quale debba essere lo spessore del materassino in considerazione della possibilità di spostamento e dispersione delle sue componenti a fronte dell'impiego del gioco da parte dei bambini, o, in alternativa, si prescrive che il materassino debba avere un'altezza di almeno 40 cm, proprio in considerazione della possibilità di movimentazione del materiale particellare sfuso. Nel caso di specie, sebbene in una dichiarazione di molto successiva all'incidente, e datata al 14.1.2021, il subappaltatore del servizio di manutenzione delle attrezzature da gioco del Pt_1 abbia dichiarato di aver provveduto a ricaricare la corteccia lignea in data 29.8.2017 (19 giorni prima dell'incidente), considerando che il materassino è risultato ai periti nominati da ambo le parti, nonché al CTU, sempre pari a 30 cm, e quindi insufficiente, pare ragionevole ritenere che sia “più probabile che non” che la corteccia lignea avesse uno spessore inferiore ai 40 cm previsti ex lege anche al momento della caduta della . Per_1 Tale circostanza potrebbe essersi verificata anche in considerazione del fatto che il materiale ammortizzante sia particolarmente soggetto a dispersione, a discapito degli interventi manutentivi comunali. Tuttavia, l'adeguato operato del sarebbe stato verificabile esclusivamente se Pt_1 questi avesse regolarmente annotato gli interventi e controlli effettuati sulle attrezzature di gioco, i quali, come previsto ex lege, dovrebbero essere effettuati con maggiore frequenza in specifiche circostanze, quali quella della particolare movimentazione del materiale di ammortizzamento delle cadute. Una semplice dichiarazione scritta del subappaltatore, successiva di più di tre anni all'occorso, non appare un'evidenza sufficiente a vincere le ben tre concordi risultanze dei CTP e del CTU, le quali, sebbene tardive rispetto all'occorso, hanno convenuto sull'inadeguatezza dello spessore del materassino, consentendo di applicare una valutazione probabilistica anche rispetto alla sua inidoneità al momento della caduta della . Per_1
-C) In merito alla presunta colpevolezza della madre della in relazione al Per_1 verificarsi dell'occorso, che avrebbe escluso, secondo l'appellante, la sussistenza del nesso causale in virtù del quale sarebbe possibile imputare al in qualità di custode della struttura per Pt_1 arrampicata, la responsabilità per il danno generato dalla caduta alla giovane , il Per_1 Giudice di prime cure ha correttamente accertato come non potesse ritenersi ragionevole la pretesa a che la madre esercitasse una sorveglianza inesigibile sulla figlia per impedirne la caduta dal gioco. Del resto, come ha attestato la giurisprudenza della Suprema Corte riportata dalla stessa appellante:
“Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile ad essere prevista e superata attraverso l'adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
[…]” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6034 del 2018). Nel caso di specie, come hanno confermato anche le testimonianze delle testi e Testimone_1
la madre della era presente sul luogo dell'occorso, vigilando sulla Testimone_2 Per_1 figlia. Il cartello indicante le precauzioni di accesso alla struttura, inoltre, come nuovamente indicato dalle testi, nulla menzionava in relazione all'eventuale accentuata pericolosità della struttura, generando nei genitori la legittima presunzione a che non sussistessero particolari pericoli per i bambini che, compiuti i sei anni (circostanza positivamente provata dalla ), accedessero alla Per_1 struttura, e comportando un comprensibile affidamento circa il fatto che il gioco non si caratterizzasse per la presenza di forme di rischio diverse da quelle alle quali i bambini sono quotidianamente sottoposti nell'esercizio di attività ludiche ed esperienziali controllate che consentono il loro corretto sviluppo ed apprendimento. Non si poteva, come riconosciuto dal Giudice di prime cure, evidentemente pretendere che la madre seguisse la figlia in ogni suo movimento per afferrarla in caso di caduta da 2.20 m d'altezza, né che, priva di ogni autorità in tal senso, la madre potesse impedire ad altri bambini di accedere alla struttura. Il tutto, peraltro, in considerazione di mancanze nella manutenzione del materassino anticaduta e di uno scorretto montaggio della struttura da gioco che la non poteva CP_2 certo immaginare. La Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 20415 del 2009) è stata infatti chiara nell'affermare che: “per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 c.c., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa -
che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale, sì da essere imprevedibile e perciò inevitabile. Pertanto, non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perché se invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione […]”. Nel caso di specie, l'occorso pare essere stato cagionato in toto dall'imperizia e imprudenza del che non ha provveduto a svolgere le corrette manutenzioni dell'attrezzatura presente Pt_1 nell'area da gioco, della quale già aveva provveduto ad effettuare un montaggio non conforme alle indicazioni della casa produttrice. Da tali circostanze può dirsi essersi prodotto l'incidente occorso alla , il cui verificarsi poteva ben essere previsto ed evitato dal ma non Per_1 Pt_1 può essere certo imputato alla madre della . Per_1
-D) In merito alla quantificazione del danno, alcuna contestazione è stata mossa in relazione alla condanna in primo grado dell'odierno appellante al versamento delle somme pari ad € 12.053,00 per il danno biologico permanente patito dalla , ad € 9.207,00 a titolo di danno Per_1 biologico temporaneo, nonché di € 9.943,22 per le spese relative alle CTU, e di € 7000,00 per le future chirurgie alle quali la si sottoporrà per la correzione delle cicatrici generate Per_1 dall'occorso e dai successivi interventi. L'appellante ha invece lamentato che fosse stata erroneamente riconosciuta la personalizzazione del danno, pari al 40% dell'ammontare del danno biologico permanente. Il Giudice di primo grado ha opportunamente rilevato come la circostanza per la quale l'incidente ha coinvolto un soggetto di tenera età, in procinto di avviarsi alla scolarizzazione, in una fase anagrafica in cui risulta pressoché impossibile per la vittima la razionale spiegazione e accettazione di un simile occorso, che incide, peraltro, nei rapporti sociali in un momento di particolare delicatezza per lo sviluppo dell'individuo, abbia costituito elemento che ha reso “il danno concreto più grave”, in virtù di “circostanze 'specifiche ed eccezionali'” (Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza n. 7513 del 2018). Tuttavia, l'appellante ha appropriatamente eccepito come il danno subito dalla sia Per_1 da ritenersi di lieve entità, in quanto inferiore alla misura del 9% del danno biologico permanente, essendo stato quantificato nella misura del 6-7% da parte del CTU. L'art. 139 del Codice delle assicurazioni private impone, invero, un tetto massimo nella personalizzazione del danno biologico permanente di lieve entità, pari ad un aumento massimo del 20% calcolato sulla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente, in ipotesi nelle quali la
“menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. Dunque, in parziale modifica della sentenza di primo grado, rideterminata la somma da liquidare a titolo di personalizzazione nella misura predetta, il va dichiarato tenuto al pagamento a Pt_1 titolo di risarcimento nei confronti di parte appellata della complessiva somma di €.40.613,60 con gli interessi legali come nella impugnata sentenza.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di e , nella qualità di genitori Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà sulla figlia minore , avverso la sentenza n. 290/2023 Persona_1 del Tribunale di Parma, e depositata il 4.3.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata della somma di € 40.613,60, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
C) condanna l'appellante soccombente sostanziale a rifondere all'appellata tre quarti delle spese del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge, compensate di un quarto. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18.11.2025.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)