Art. 79.
(Pesca nei porti).
Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
(Pesca nei porti).
Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.