Articolo 79 del Codice della navigazione
Articolo 78Articolo 80
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21 aprile 1942
Art. 79.
(Pesca nei porti).

Nei porti e nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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