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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/06/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA RD Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 544/2024
all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Ester Ferrari Morandi appellante E
CP_1
Avv. Clotilde Mazza appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6469/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.1.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' affinché, accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione della CP_1 pensione di vecchiaia anticipata, l' venisse condannato al pagamento della CP_2 somma di euro 6.819,27 illegittimamente trattenuta in sede di liquidazione della pensione, nonché al pagamento delle spese di precetto notificato in data 15.9.2020.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha esposto che con sent. n. 6815/2019 il Tribunale di Roma condannava l'Istituto alla corresponsione della pensione di vecchiaia con la decorrenza e le modalità di legge;
di aver notificato allo stesso, in data 15.9.2020, atto di precetto con il quale intimava il pagamento di euro 54.493,50, oltre spese di precetto e di aver successivamente notificato, in data 20.10.2020, atto di pignoramento presso terzi, con conseguente iscrizione del procedimento esecutivo al Ruolo Esecuzioni del Tribunale di Roma;
che l' aveva proposto opposizione e CP_1 che con ordinanza del 27.10.2021 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione, avendo l' estinto il credito, erogando la somma netta di euro 32.609,48 CP_1 antecedentemente alla data della notifica dell'atto di pignoramento;
che l' aveva CP_1 operato una trattenuta di euro 6.819,27 sulla liquidazione della pensione a conguaglio dell'indebito venutosi a creare sulla prestazione di invalidità civile. Ha pertanto rassegnato le conclusioni prima esposte.
2. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio l' contestando nel merito le avverse pretese. In particolare, ha evidenziato di CP_1 aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma e che, in sede di gravame, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, riconoscendo il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia a far data dal 1.4.2018; che con provvedimento del 24.9.2020, inoltre, aveva proceduto alla riliquidazione d'ufficio della prestazione di invalidità civile già percepita dal ricorrente e non più spettante in virtù del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia e del conseguente godimento di redditi eccedenti il limite massimo annuale previsto per tale tipologia di prestazione assistenziale, azzerandone l'importo dovuto dal mese di gennaio 2019. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Il primo giudice, preliminarmente, precisava che la materia del contendere riguardava il pagamento, rivendicato dal ricorrente, della somma trattenuta dall' CP_1 in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia (a titolo di compensazione dell'indebito percepito per sopravvenuta incompatibilità della stessa con altra prestazione di invalidità civile percepita dal ricorrente), nonché delle spese del precetto notificato all' a seguito dell'emanazione della sentenza n. 6815/2019 CP_2
(con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l alla corresponsione della CP_1 pensione di vecchiaia in favore del . Pt_1
Riteneva il Tribunale che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l'istituto della cd. compensazione impropria nella regolazione del rapporto di dare e avere fra le parti e che, pertanto, legittimamente l' avesse operato la trattenuta CP_1 oggetto di causa;
affermava inoltre che parte ricorrente, per poter formare un atto di precetto valido, avrebbe dovuto procedere alla quantificazione della somma dovuta mediante procedimento monitorio e solo allora, sulla base dell'eventuale decreto
2 ingiuntivo rilasciato, idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 c.c., avrebbe potuto emanare un atto di precetto volto ad intimare il pagamento correttamente determinato. Di conseguenza riteneva non dovute dall' CP_2 convenuto le spese del precetto notificatogli dal ricorrente.
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello e, Parte_1 insistendone per la riforma con reiterazione delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado, articola i seguenti motivi di gravame:
1. sulla illegittimità della trattenuta operata in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia;
2. sul diritto a procedere esecutivamente con conseguente richiesta di pagamento delle spese di precetto.
5. Costituitosi ritualmente in giudizio, l appellato contesta le pretese CP_2 attoree, concludendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
8. Va preliminarmente rilevato che, con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce, per la prima volta nel presente grado di appello, che il credito posto in compensazione dall' difetta del requisito della certezza. CP_1
Tale allegazione è assolutamente nuova, in quanto nel giudizio di primo grado il non aveva contestato la debenza e l'ammontare della somma trattenuta Pt_1 dall' ; conseguentemente, non può ammettersi tale deduzione, tardivamente CP_2 formulata, stante il divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che impedisce che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. Il motivo va comunque disatteso nel resto, dovendo convenirsi con il primo giudice che, nel caso di specie, ben può trovare applicazione l'istituto della compensazione impropria, trattandosi di rapporti di dare e avere intercorrenti fra le parti in ragione di due prestazioni erogate dall (assegno mensile di assistenza CP_1 ex art. 13 legge 118/1971 e pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 D.Lgs.
503/1992) che hanno entrambe quale presupposto lo stato di invalidità dell'odierno
3 appellante, dovendo trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.30220/2019).
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il Muratore non potesse procedere esecutivamente, negandogli il pagamento delle spese di precetto. Al riguardo, sostiene che il precetto non può essere dichiarato nullo per genericità, laddove gli atti del giudizio possono integrare la sentenza utilizzata come titolo esecutivo, arrivando alla precisa determinazione del credito controverso. Il motivo è destituito di fondamento. Si richiama in proposito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (v. Cass. n.14154/2019).
Orbene, nessuna allegazione è svolta dall'odierno appellante in merito agli eventuali elementi processuali, sulla base dei quali può pervenirsi alla quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto.
10. Per quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Non ricorre infatti l'ipotesi di esonero dal pagamento delle spese di giudizio, non risultando in atti alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente secondo le modalità previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli (vedi, per tutte, Cass. 40400/2021).
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€1.984,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 27 giugno 2025
La Presidente est.
VA RD
5
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA RD Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 544/2024
all'udienza del 27 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Ester Ferrari Morandi appellante E
CP_1
Avv. Clotilde Mazza appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6469/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.1.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' affinché, accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione della CP_1 pensione di vecchiaia anticipata, l' venisse condannato al pagamento della CP_2 somma di euro 6.819,27 illegittimamente trattenuta in sede di liquidazione della pensione, nonché al pagamento delle spese di precetto notificato in data 15.9.2020.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha esposto che con sent. n. 6815/2019 il Tribunale di Roma condannava l'Istituto alla corresponsione della pensione di vecchiaia con la decorrenza e le modalità di legge;
di aver notificato allo stesso, in data 15.9.2020, atto di precetto con il quale intimava il pagamento di euro 54.493,50, oltre spese di precetto e di aver successivamente notificato, in data 20.10.2020, atto di pignoramento presso terzi, con conseguente iscrizione del procedimento esecutivo al Ruolo Esecuzioni del Tribunale di Roma;
che l' aveva proposto opposizione e CP_1 che con ordinanza del 27.10.2021 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione, avendo l' estinto il credito, erogando la somma netta di euro 32.609,48 CP_1 antecedentemente alla data della notifica dell'atto di pignoramento;
che l' aveva CP_1 operato una trattenuta di euro 6.819,27 sulla liquidazione della pensione a conguaglio dell'indebito venutosi a creare sulla prestazione di invalidità civile. Ha pertanto rassegnato le conclusioni prima esposte.
2. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio l' contestando nel merito le avverse pretese. In particolare, ha evidenziato di CP_1 aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma e che, in sede di gravame, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, riconoscendo il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia a far data dal 1.4.2018; che con provvedimento del 24.9.2020, inoltre, aveva proceduto alla riliquidazione d'ufficio della prestazione di invalidità civile già percepita dal ricorrente e non più spettante in virtù del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia e del conseguente godimento di redditi eccedenti il limite massimo annuale previsto per tale tipologia di prestazione assistenziale, azzerandone l'importo dovuto dal mese di gennaio 2019. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Il primo giudice, preliminarmente, precisava che la materia del contendere riguardava il pagamento, rivendicato dal ricorrente, della somma trattenuta dall' CP_1 in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia (a titolo di compensazione dell'indebito percepito per sopravvenuta incompatibilità della stessa con altra prestazione di invalidità civile percepita dal ricorrente), nonché delle spese del precetto notificato all' a seguito dell'emanazione della sentenza n. 6815/2019 CP_2
(con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l alla corresponsione della CP_1 pensione di vecchiaia in favore del . Pt_1
Riteneva il Tribunale che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l'istituto della cd. compensazione impropria nella regolazione del rapporto di dare e avere fra le parti e che, pertanto, legittimamente l' avesse operato la trattenuta CP_1 oggetto di causa;
affermava inoltre che parte ricorrente, per poter formare un atto di precetto valido, avrebbe dovuto procedere alla quantificazione della somma dovuta mediante procedimento monitorio e solo allora, sulla base dell'eventuale decreto
2 ingiuntivo rilasciato, idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 c.c., avrebbe potuto emanare un atto di precetto volto ad intimare il pagamento correttamente determinato. Di conseguenza riteneva non dovute dall' CP_2 convenuto le spese del precetto notificatogli dal ricorrente.
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello e, Parte_1 insistendone per la riforma con reiterazione delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado, articola i seguenti motivi di gravame:
1. sulla illegittimità della trattenuta operata in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia;
2. sul diritto a procedere esecutivamente con conseguente richiesta di pagamento delle spese di precetto.
5. Costituitosi ritualmente in giudizio, l appellato contesta le pretese CP_2 attoree, concludendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
8. Va preliminarmente rilevato che, con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce, per la prima volta nel presente grado di appello, che il credito posto in compensazione dall' difetta del requisito della certezza. CP_1
Tale allegazione è assolutamente nuova, in quanto nel giudizio di primo grado il non aveva contestato la debenza e l'ammontare della somma trattenuta Pt_1 dall' ; conseguentemente, non può ammettersi tale deduzione, tardivamente CP_2 formulata, stante il divieto dello ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c., che impedisce che possano essere prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che (sent. n. 4854 del 2014) “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. Il motivo va comunque disatteso nel resto, dovendo convenirsi con il primo giudice che, nel caso di specie, ben può trovare applicazione l'istituto della compensazione impropria, trattandosi di rapporti di dare e avere intercorrenti fra le parti in ragione di due prestazioni erogate dall (assegno mensile di assistenza CP_1 ex art. 13 legge 118/1971 e pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 D.Lgs.
503/1992) che hanno entrambe quale presupposto lo stato di invalidità dell'odierno
3 appellante, dovendo trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.30220/2019).
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il Muratore non potesse procedere esecutivamente, negandogli il pagamento delle spese di precetto. Al riguardo, sostiene che il precetto non può essere dichiarato nullo per genericità, laddove gli atti del giudizio possono integrare la sentenza utilizzata come titolo esecutivo, arrivando alla precisa determinazione del credito controverso. Il motivo è destituito di fondamento. Si richiama in proposito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (v. Cass. n.14154/2019).
Orbene, nessuna allegazione è svolta dall'odierno appellante in merito agli eventuali elementi processuali, sulla base dei quali può pervenirsi alla quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto.
10. Per quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Non ricorre infatti l'ipotesi di esonero dal pagamento delle spese di giudizio, non risultando in atti alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente secondo le modalità previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli (vedi, per tutte, Cass. 40400/2021).
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello;
4 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€1.984,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 27 giugno 2025
La Presidente est.
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