Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2025, proposto da
SA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato in relazione al completamento del procedimento di acquisizione sanante attivato dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gargallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. VO IO RO CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il fondo sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR), identificato in Catasto del Comune di Priolo Gargallo (SR), Sezione Terreni, Foglio 79 - p.lle: 1589, 1590, 1591, 1594, 1595 (già 855), al tempo dei fatti successivamente narrati di proprietà del signor AL AV, in assenza della emissione di decreto di esproprio, nonché di tutte le formalità amministrative preliminari all’avvio della procedura espropriativa immobiliare per pubblica utilità, è stato irrimediabilmente trasformato dal Comune di Priolo Gargallo nei termini che seguono:
1) una porzione della detta particella 855, pari alla superficie di mq 341, è stata indebitamente annessa dal suddetto Comune alla particella contigua 1592 (ex p.lla 17 dello stesso foglio 79) ed utilizzata e destinata alla erezione di porzione degli edifici pubblici ivi insistenti e loro pertinenze;
2) altre porzioni della particella originaria 855, per una superficie totale di mq 449, sono state indebitamente occupate e trasformate e irreversibilmente destinate alla pubblica utilità quale viabilità urbana e indebitamente frazionate come particelle numeri 1590, 1591, 1594, 1595, ed intestate – a fronte del titolo di proprietà della (poi) ricorrente, tuttora valido ed opponibile – al Comune di Priolo Gargallo.
Il sig. AL AV è poi deceduto in data 30 maggio 2005, lasciando come propria unica erede – dopo gli atti di rinuncia all’eredità degli eredi sig.ri AV IO e AV AL – la Sig.ra SA RA. Quest’ultima, con diffida dell’11 agosto 2025, ha sollecitato il Comune di Priolo Gargallo:
“ (…) - ad attivare e a concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001 in relazione ai terreni ut supra richiamati ed individuati;
- nonché a corrisponderle:
1. le somme dovute a titolo di indennizzo dovuto in conseguenza della perdita (definitiva) della proprietà dei terreni in oggetto, illegittimamente occupati ed irreversibilmente trasformati, da quantificarsi nella misura pari al valore venale dei terreni medesimi, ai sensi dell’art. 42bis comma 3 del D.P.R. n. 327/2001;
2. le somme dovute a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subìto, da quantificarsi nella misura del 10% del valore venale ai sensi dell’art. 42bis comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
3. oltre alle somme dovute a titolo di indennità per illegittima occupazione e per il conseguente danno connesso alla mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) con riferimento a tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio dell’occupazione dei terreni e la perdita e/o abdicazione del diritto di proprietà, da quantificarsi nella misura del 5% annuo per il periodo di occupazione sine titulo sino alla data di cessazione dell’occupazione medesima, ai sensi dell’art. 42bis comma 3 del D.P.R, n. 327/2001;
4. oltre al risarcimento dei maggiori danni subiti e subendi e degli interessi maturati e maturandi (…)”.
Il Comune di Priolo Gargallo, in data posteriore alla diffida, si è limitato a rappresentare, con PEC del 12 settembre 2025 del Responsabile del suo Settore X, di non avere “ alcun riscontro documentale rispetto a quanto da voi richiesto ”.
La sig.ra SA RA, non ritenendo che un tale atto – in quanto meramente interlocutorio – facesse venire meno il silenzio-inadempimento del Comune di Priolo Gargallo sulla propria diffida dell’11 agosto 2025, agiva a norma dell’art. 117 c.p.a. con un ricorso notificato il 10/10/2025.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Priolo Gargallo, dapprima con il patrocinio dell’Avv. Teresa Starvaggi, e poi con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Carpino – ma in ambedue i casi con memoria di mera forma.
Soltanto nella successiva memoria depositata in segreteria il 02/04/2026 tale Comune ha esposto argomenti che avrebbero potuto giustificare un diniego opposto alla diffida dell’11 agosto 2025, in particolare perché:
a) la solidità del titolo di proprietà del Comune di Priolo Gargallo è costituita da una catena dominicale ininterrotta e documentata;
b) con riguardo ai titoli di acquisto del dante causa della ricorrente, sussisterebbero invece contraddizioni documentali (perché le visure storiche dimostrano che le particelle attuali originano dalla 1504, e prima ancora dalla 17. Non vi è alcun collegamento documentale con la particella 855) e contraddizioni cronologiche e logiche (perché la ER ZI avrebbe venduto nel 1990 al sig. AV dei terreni che, originando dalla particella 17, erano già di proprietà del Comune di Priolo Gargallo sin dal 1985 - ovvero un bene di cui non era più proprietaria, o che la particella 855 identificava un’area diversa da quella oggi in contestazione. Con la conseguenza che, in entrambi i casi, l’atto del 1990 è inefficace nei confronti del vero proprietario);
c) insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001. .
Sono state altresì proposte eccezioni in rito di difetto di legittimazione processuale attiva (della ricorrente), di legittimazione processuale passiva (del Comune intimato), di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e incertezza dell’oggetto della domanda, derivante dalla palese contraddittorietà tra il petitum (i beni rivendicati) e la causa petendi (il titolo su cui si fonda la pretesa), di inammissibilità del rito speciale avverso il silenzio per insussistenza del presupposto dell’inerzia e di mancata evocazione in giudizio di un contraddittore necessario (perchè la particella 1592 (su cui insiste la caserma) e la particella 1595 (su cui insiste la relativa pensilina di copertura), sono utilizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza di una convenzione trentennale stipulata tra il Comune di Priolo Gargallo e il Ministero dell’Interno in data 19 novembre 2020).
In data 18 dicembre 2025 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe.
Cominciando dall’esame delle eccezioni in rito, il Collegio rileva innanzitutto un esiziale errore prospettico che tutte le inficia. La ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha infatti chiesto al giudice adito di “ accertare l’illegittimità del silenzio e statuire l’obbligo dell’Amministrazione Resistente di provvedere in relazione al completamento del procedimento di acquisizione sanante attivato dal ricorrente ”. Ella non ha dunque rivendicato alcunchè, ma soltanto chiesto di far cessare un silenzio antigiuridico e ritenuto a sé pregiudizievole per l’occupazione, da parte del Comune di Priolo Gargallo, di beni (ritenuti dalla ricorrente, ed in questa sede poco importa se a torto o a ragione) propri. Non vi era dunque alcuna necessità di evocare in giudizio in qualità di contraddittore necessario alcun altro soggetto che avesse titolo per occupare le particelle nn. 1592 e 1595. Non sussiste poi alcun difetto di legittimazione attiva o passiva, perché quella che fonda la legittimazione processuale attiva della ricorrente è esclusivamente la diffida dell’11 agosto 2025, mentre quella che fonda la legittimazione processuale passiva del Comune di Priolo Gargallo è unicamente il fatto della avvenuta ricezione di quella missiva: mentre tutte le ragioni prospettate dal Comune intimate attengono, a ben vedere, a motivi che avrebbero potuto trovare espressione in un provvedimento - piuttosto che in un atto meramente interlocutorio quale la PEC del 12 settembre 2025, inidoneo a giudizio del Collegio a determinare inammissibilità del rito speciale avverso il silenzio per insussistenza del presupposto dell’inerzia – di rigetto della diffida, che invece non è mai stato positivamente adottato.
In data 18 dicembre 2025 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe.
Passando quindi al merito, con nota priva di numero di protocollo e data – ma che la ricorrente, senza specifiche contestazioni sul punto da parte del Comune intimato costituitosi in giudizio, afferma esserle stata comunicata con PEC del 12 settembre 2025 -, l’Arch. Quattropani Cristina, Responsabile del Settore X - Nuove Opere, comunicava che “ tra le consegne de! patrimonio immobiliare, avvenuto a codesto Settore nell'anno 2024, lo stesso non ha alcun riscontro documentale rispetto a quanto da Voi richiesto. Per tale ragione, sono in atto le verifiche di ufficio occorrenti ”.
E’ quindi palese che nessuna concreta risposta è stata data alla diffida della (poi) ricorrente dell’11 agosto 2025. Quanto poi alle menzionate “ verifiche di ufficio occorrenti ”, esse possono tutt’al più integrare gli estremi della richiesta al diffidante di un termine congruo per l’avvio di una attività istruttoria interna da parte dell’Amministrazione intimata. Ma che quel termine fosse già scaduto alla data di proposizione del gravame è altrettanto palese, essendo trascorsi 59 giorni dalla comunicazione alla (poi) ricorrente di quella nota – ovvero quasi il doppio di quello massimo previsto per la conclusione di procedimenti amministrativi ex art. 2, secondo comma, della L.n. 241/1990 e 2, secondo comma, della L.R. n. 7/2019. Mentre le considerazioni di cui alla memoria depositata in segreteria dal Comune di Priolo Gargallo il 02/04/2026 avrebbero tutt’al più costituire la base di un provvedimento di diniego che, ove positivamente adottato, avrebbe senz’altro determinato la cessazione della materia del contendere in un giudizio sul silenzio-inadempimento della P.A.; ma che allo stato rimangono invece un mero flatus voci , che non fa cessare la antigiuridicità dell’inerzia imputabile al Comune intimato.
Per contro, esiste consolidata - e dal Collegio condivisa - giurisprudenza circa l’obbligo della P.A. di pronunciarsi su istanza del tipo di quella formulata dalla ricorrente con il proprio atto di diffida dell’11 agosto 2025.
Infatti “" la giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla p.a. affinché avvii il procedimento di acquisizione; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a." (cfr. Cons. St., Sez. IV, 15/9/2014, n. 4696).
6.2. - Un obbligo giuridico a pronunciarsi, positivizzato in generale dall'art. 2, della L. n. 241 del 1990, sussiste infatti ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, e rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali, come nella specie, ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4996/2014; Id, Sez. VI, n. 4014/2015). L'obbligo di provvedere può discendere, in sostanza, non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, allorquando cioè emergano specifiche ragioni di giustizia e di equità che impongano l'adozione di provvedimenti espliciti, alla stregua dei generali obblighi di correttezza e di buona amministrazione gravanti in capo alla parte pubblica, cui fa da speculare contraltare il legittimo affidamento del privato all'ottenimento di una celere, chiara ed esaustiva risposta, quale che ne sia il segno (T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/08/2023, n.4771).
6.3. - L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è, d'altro canto, una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino e la P.A. - in ossequio a ragioni di giustizia e di buona amministrazione, come detto senz'altro riscontrabili nel caso di specie - deve riscontrare siffatta richiesta, eventualmente anche soltanto per dichiararne l'insussistenza dei relativi presupposti ”(T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, sentenza 28 marzo 2024, n. 2077).
Il Collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune intimato di rispondere con atto formale alla diffida della ricorrente dell’11 agosto 2025 entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune intimato di rispondere con atto formale alla diffida della ricorrente dell’11 agosto 2025 entro il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida nell’importo di 1.300,00 (milletrecento/00) euro, più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI CH, Presidente
VO IO RO CU, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VO IO RO CU | NI CH |
IL SEGRETARIO