Art. 2.
Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non sieno previsti in bilancio o autorizzati nei modi di legge i fondi necessari.
In particolare, il contabile del portafoglio non puo' effettuare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle Amministrazioni dello Stato; e non puo' procedere ad acquisti di titoli se non nell'interesse di dette Amministrazioni o di Enti pubblici, che anticipino il versamento dell'importo relativo.
Quando si tratti della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza da essa amministrati, della Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno, e di altre Amministrazioni aventi conto corrente con il Tesoro, le operazioni di cui al comma precedente non possono avere corso che quando esista la necessaria disponibilita' nel conto corrente medesimo.
Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non sieno previsti in bilancio o autorizzati nei modi di legge i fondi necessari.
In particolare, il contabile del portafoglio non puo' effettuare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle Amministrazioni dello Stato; e non puo' procedere ad acquisti di titoli se non nell'interesse di dette Amministrazioni o di Enti pubblici, che anticipino il versamento dell'importo relativo.
Quando si tratti della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza da essa amministrati, della Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno, e di altre Amministrazioni aventi conto corrente con il Tesoro, le operazioni di cui al comma precedente non possono avere corso che quando esista la necessaria disponibilita' nel conto corrente medesimo.