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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 27 novembre 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al N. 1764/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
nella sua qualità di titolare CP_1
della omonima ditta individuale
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, nella sua qualità CP_1
di titolare della omonima ditta individuale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 3.025,44, nonché per sentir accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/ineffica cia della sospensione unilaterale disposta dal 13.5.2025 e sentirlo condannare alla immediata riammissione in servizio, nonché al pagamento delle retribuzioni perdute dalla data della sospensione a quella della effettiva riammissione sulla base di una retribuzione mensile di € 2.130,97, tutto oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva essere stato assunto alle dipendenze del convenuto dal 9.12.2024 al
13.5.2025, con mansioni di autista autovettura NCC ed inquadramento al livello
3 CCNL autorimesse e noleggio automezzi, con orario a tempo pieno.
Il ricorrente riferiva di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base all'inquadramento attribuitogli, posto che la datrice di lavoro non aveva mai applicato l'aumento previsto dal rinnovo contrattuale del
15.12.2022, decorrente dall'1.9.2024 e rivendicava a tale titolo la somma complessiva di € 3.025,44.
Il ricorrente dava inoltre atto di essere stato sospeso unilateralmente in data
12.5.2025, aggiungendo di non essere stato riammesso in servizio nonostante le diverse offerte della prestazione lavorativa.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La parte convenuta, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, stato assunto alle dipendenze del convenuto dal 9.12.2024 al
13.5.2025, con mansioni di autista autovettura NCC ed inquadramento al livello
3 CCNL autorimesse e noleggio automezzi, con orario a tempo pieno (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
Il ricorrente risulta aver aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base all'inquadramento attribuitogli, posto che la datrice di lavoro non ha mai applicato l'aumento previsto dal rinnovo contrattuale del
15.12.2022, decorrente dall'1.9.2024 (v. doc.
5-6 fasc. ricorrente).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 3.025,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è pacifico che il rapporto è ancora in corso, ma il ricorrente risulta unilateralmente sospeso (v. doc. 3 e 7-9 fasc. ricorrente).
Il lavoratore, infatti, tramite l'associazione sindacale di appartenenza, a decorrere dal 14.5.2025, ha lamentato di essere stato sospeso dalla prestazione lavorativa, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative (v. doc.
7-9 fasc. ricorrente).
E' principio pacifico che in caso di sospensione unilaterale della prestazione lavorativa (come pure di riduzione unilaterale dell'orario di lavoro), il lavoratore può vantare il diritto alla retribuzione non percepita ove abbia messo in mora la datrice di lavoro, dichiarandosi disponibile a rendere la prestazione.
Ciò posto, stante la contumacia della convenuta, che non ha dedotto alcunchè in ordine alla sospensione del ricorrente, costui ha diritto ad essere riammesos in servizio (essendo il rapporto ancora in corso), nonché alle differenze retributive maturate dalla data della costituzione in mora, ovvero dal 14.5.2025 sino alla effettiva riammissione in servizio.
La retribuzione mensile spettante al Pt_1
può essere accertata in € 2.130,97, somma ritualmente dedotta e non contestata.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 1764/25 R.G.
1. condanna nella sua CP_1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
3.025,44 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. dichiara l'illegittimità della sospensione unilaterale disposta nei confronti di e per Parte_1
l'effetto condanna nella CP_1 sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, alla riammissione in servizio di ed Parte_1
pagamento, in favore dello stesso
[...]
, delle retribuzioni maturate Parte_1
dal 14.5.2025 alla data di effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna nella sua CP_1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1
liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 27 novembre 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al N. 1764/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
nella sua qualità di titolare CP_1
della omonima ditta individuale
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, nella sua qualità CP_1
di titolare della omonima ditta individuale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 3.025,44, nonché per sentir accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/ineffica cia della sospensione unilaterale disposta dal 13.5.2025 e sentirlo condannare alla immediata riammissione in servizio, nonché al pagamento delle retribuzioni perdute dalla data della sospensione a quella della effettiva riammissione sulla base di una retribuzione mensile di € 2.130,97, tutto oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva essere stato assunto alle dipendenze del convenuto dal 9.12.2024 al
13.5.2025, con mansioni di autista autovettura NCC ed inquadramento al livello
3 CCNL autorimesse e noleggio automezzi, con orario a tempo pieno.
Il ricorrente riferiva di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base all'inquadramento attribuitogli, posto che la datrice di lavoro non aveva mai applicato l'aumento previsto dal rinnovo contrattuale del
15.12.2022, decorrente dall'1.9.2024 e rivendicava a tale titolo la somma complessiva di € 3.025,44.
Il ricorrente dava inoltre atto di essere stato sospeso unilateralmente in data
12.5.2025, aggiungendo di non essere stato riammesso in servizio nonostante le diverse offerte della prestazione lavorativa.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La parte convenuta, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, stato assunto alle dipendenze del convenuto dal 9.12.2024 al
13.5.2025, con mansioni di autista autovettura NCC ed inquadramento al livello
3 CCNL autorimesse e noleggio automezzi, con orario a tempo pieno (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
Il ricorrente risulta aver aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in base all'inquadramento attribuitogli, posto che la datrice di lavoro non ha mai applicato l'aumento previsto dal rinnovo contrattuale del
15.12.2022, decorrente dall'1.9.2024 (v. doc.
5-6 fasc. ricorrente).
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 3.025,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è pacifico che il rapporto è ancora in corso, ma il ricorrente risulta unilateralmente sospeso (v. doc. 3 e 7-9 fasc. ricorrente).
Il lavoratore, infatti, tramite l'associazione sindacale di appartenenza, a decorrere dal 14.5.2025, ha lamentato di essere stato sospeso dalla prestazione lavorativa, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative (v. doc.
7-9 fasc. ricorrente).
E' principio pacifico che in caso di sospensione unilaterale della prestazione lavorativa (come pure di riduzione unilaterale dell'orario di lavoro), il lavoratore può vantare il diritto alla retribuzione non percepita ove abbia messo in mora la datrice di lavoro, dichiarandosi disponibile a rendere la prestazione.
Ciò posto, stante la contumacia della convenuta, che non ha dedotto alcunchè in ordine alla sospensione del ricorrente, costui ha diritto ad essere riammesos in servizio (essendo il rapporto ancora in corso), nonché alle differenze retributive maturate dalla data della costituzione in mora, ovvero dal 14.5.2025 sino alla effettiva riammissione in servizio.
La retribuzione mensile spettante al Pt_1
può essere accertata in € 2.130,97, somma ritualmente dedotta e non contestata.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 1764/25 R.G.
1. condanna nella sua CP_1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
3.025,44 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. dichiara l'illegittimità della sospensione unilaterale disposta nei confronti di e per Parte_1
l'effetto condanna nella CP_1 sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, alla riammissione in servizio di ed Parte_1
pagamento, in favore dello stesso
[...]
, delle retribuzioni maturate Parte_1
dal 14.5.2025 alla data di effettiva riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna nella sua CP_1
qualità di titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1
liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini