Art. 5.
La liquidazione degli indennizzi, concordati con il Governo jugoslavo, agli aventi diritto sara' deliberata da una Commissione interministeriale che verra' nominata con decreto del Ministro per il tesoro e che sara' cosi' composta:
un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente;
un magistrato di grado non inferiore al quinto, vice presidente; un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto;
quattro rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero degli affari esteri, tra i cittadini italiani gia' residenti nell'attuale territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.
A segretario della Commissione e' nominato un funzionario di grado non inferiore al nono - gruppo A - in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.
La Commissione deliberera' a maggioranza assoluta ed, in caso di parita' di voti, prevarra' il voto del presidente.
Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione predetta le Amministrazioni interessate provvederanno a designare altresi' i rappresentanti supplenti.
Potranno essere chiamati a far parte della Commissione stessa - per l'esame di particolari casi - funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto di voto.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.
La relativa spesa fara' carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
La liquidazione degli indennizzi, concordati con il Governo jugoslavo, agli aventi diritto sara' deliberata da una Commissione interministeriale che verra' nominata con decreto del Ministro per il tesoro e che sara' cosi' composta:
un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente;
un magistrato di grado non inferiore al quinto, vice presidente; un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto;
quattro rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero degli affari esteri, tra i cittadini italiani gia' residenti nell'attuale territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.
A segretario della Commissione e' nominato un funzionario di grado non inferiore al nono - gruppo A - in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.
La Commissione deliberera' a maggioranza assoluta ed, in caso di parita' di voti, prevarra' il voto del presidente.
Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione predetta le Amministrazioni interessate provvederanno a designare altresi' i rappresentanti supplenti.
Potranno essere chiamati a far parte della Commissione stessa - per l'esame di particolari casi - funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto di voto.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.
La relativa spesa fara' carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.