Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto dai signori
Nicolo' AN De UA, AR DE TI, TO UD, LE AN, LE OZ, FA RA, IO EG, RA AT, DI RD, AO AR, RC ON, IC ER NI, FA MB, AR SO, RA IS e RA NA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Angelica Citossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
1. della nota M_D APN004 REG2024 0006360 recante data 24.06.2024 inviata dal Comandante del Comando Aeroporto Aviano dell’Aeronautica Militare, con la quale è stata data informazione ai ricorrenti che l’indennità di servizio aereo ex art. 16 del d.P.R. n. 56/2022 è stata corrisposta calcolando le ore effettuate per ciascun mese solare secondo la nota n. 0037177 del 21.06.2023 del Comando Squadra Aerea a partire dalle spettanze relative al mese di luglio 2023;
2. ove occorra dei cedolini nella parte relativa alle presenze dell’indennità di servizio aereo ex art. 16 del d.P.R. n. 56/2022 percepite dal mese di luglio 2023 ad oggi dagli odierni ricorrenti;
3. ove occorra della nota n. 0037177 del 21.06.2023 del Comando Squadra Aerea applicata nei cedolini nella parte relativa alle presenze dell’indennità di servizio aereo ex art. 16 del d.P.R. n. 56/2022 percepite dal mese di luglio 2023 ad oggi dagli odierni ricorrenti;
4. ove occorra della scheda “Allegato B” annessa alla citata nota n. 0037177 recante data 21.06.2023 applicata nei cedolini nella parte relativa alle presenze dell’indennità di servizio aereo ex art. 16 del d.P.R. n. 56/2022 percepite dal mese di luglio 2023 ad oggi dagli odierni ricorrenti;
5. di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto comunque connessi con quelli impugnati;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell''Aeronautica Militare di erogare ai ricorrenti, in quanto personale CTA (Controllore Traffico Aereo) in servizio presso il Comando Aeroporto di Aviano, l''indennità di servizio aereo ex art. 16 del d.P.R. n. 56/2022 ogni otto ore di “impiego cumulativo in turnazione operativa” così come sancito dall’art. 16, comma 2, del d.P.R. 56/2022 e non ogni otto ore di “impiego in posizione operativa”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa UE SI e uditi per i ricorrenti l’avvocato Angelica Citossi e per il Ministero intimato l’avvocato distrettuale dello Stato RC Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso collettivamente proposto, gli esponenti, dichiaratisi tutti controllori del traffico aereo in servizio presso l’Aeroporto militare di Aviano, hanno impugnato l’atto in data 24 giugno 2024 a firma del Comandante dell’Aeroporto e quelli ulteriori in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, la nota del 21 giugno 2023 a firma del Comandante Squadra Aerea dell’Aeroporto stesso, recante chiarimenti sull’attribuzione dell’indennità di servizio aereo di cui all’art. 16 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, cui l’atto impugnato in principalità rinvia.
1.1. Contestano, invero, la legittimità delle modalità di erogazione dell’indennità di servizio aereo ex art. 16 del d.P.R. n. 56/2022 osservate dall’Amministrazione intimata a seguito e in forza della citata nota del Comando Squadra Aerea a partire dalle retribuzioni relative al mese di luglio 2023 ovvero laddove alla locuzione “turno operativo” di cui al comma 2 della norma citata viene attribuito il significato di “posizione operativa”, vincolando, dunque, il riconoscimento e la corresponsione dell’indennità in questione all’effettivo svolgimento di un’attività con la quale il CTA (Controllore Traffico Aereo) o l’ATA (assistente al traffico aereo) opera ed influisce sul volo in fase esecutiva.
1.2. Segnatamente:
- con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione, falsa ed errata interpretazione della legge e principalmente dell'art. 16 del d.P.R. n. 56/2022, commi 1 e 2. Violazione, falsa ed errata interpretazione della legge e principalmente del Regolamento UE 923/2012. Eccesso di potere per contraddittorietà interna. Ingiustizia manifesta”, deducono che la lettura e l’applicazione della norma che qui rileva operata dall’Amministrazione intimata è priva di appiglio normativo ed apodittica, sottolineando, in particolare, che la pretesa di “corrispondere l’indennità solo quando un controllore siede in postazione in diretto collegamento con un aeromobile significa svilire la restante complessa attività svolta dai controllori (verifica dei piani di volo, addestramento, istruzione, valutazione e briefing) in aperta violazione di quanto sancito dal Regolamento UE 923 2012 SERA e dall’art. 16 del d.P.R. 56/2022”;
- con il secondo motivo, rubricato “Violazione, falsa ed errata interpretazione della legge e principalmente dell'art. 16 del d.P.R. n. 56/2022, commi 1 e 2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà interna e per violazione del principio di parità di trattamento sotto un duplice profilo. Ingiustizia manifesta” , deducono, invece, l’illegittimità dell’atto gravato sotto il profilo della disparità di trattamento da loro asseritamente subita per effetto dell’interpretazione restrittiva della norma in rubrica. Un tanto, in ragione del fatto che: - il personale militare che espleta le funzioni di controllore presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche (che hanno lo scopo di raccogliere e distribuire informazioni utili per la sicurezza e la regolarità della navigazione aerea), al quale parimenti viene erogata, non svolge attività di controllo effettivo dei veicoli; - il personale dirigente non contrattualizzato non soggiace all’applicazione della norma che qui rileva e continua a percepire l’indennità prevista dall’art. 4 del d.l. n. 511/1979, come convertito, secondo le modalità da sempre applicate, cioè in relazione alle presenze svolte nell’intero turno operativo e non solo in relazione alla “posizione operativa”.
1.3. Hanno, quindi, concluso, invocando l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento dell’obbligo dell'Aeronautica Militare di erogare in loro favore l'indennità di servizio aereo su indicata ogni otto ore di “impiego cumulativo in turnazione operativa”, così come sancito dall’art. 16, comma 2, del d.P.R. 56/2022, e non ogni otto ore di “impiego in posizione operativa”, come chiarito nel gravato atto del 21 giugno 2023.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con memoria di stile.
3. I ricorrenti hanno insistito con breve memoria nelle conclusioni già rassegnate.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 4 giugno 2025, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, ponendo il relativo onere a carico del Ministero intimato (ord. coll. n. 244/2025), che vi ha ottemperato con deposito documentale effettuato in data 21 luglio 2025.
4.1. Ha, inoltre, fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 5 novembre 2025, in vista della quale i ricorrenti hanno sostanzialmente insistito, sviluppandoli ulteriormente, negli assunti difensivi già svolti e concluso come nel ricorso introduttivo.
5. Celebrata l’udienza, l’affare è stato introitato per la decisione.
6. Il ricorso non è fondato.
7. Invero - oltre a ritrarsi utili e dirimenti elementi in tal senso dalla Relazione esplicativa dimessa in atti dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica in ottemperanza all’ordine istruttorio e dai ulteriori documenti acclusi a suo supporto, sì da potervi fare, dunque, rinvio – ad avviso del Collegio, l’interpretazione e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 16, comma 1, del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 (“A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a: (...) b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo”) operata dall’Amministrazione intimata e, segnatamente, della locuzione “turno operativo/turnazione operativa” intesa, per l’appunto, quale “posizione operativa” risulta, invero, corroborata non solo dal consistente maggiore importo previsto per ogni 8 (otto) ore di impiego cumulativo in turnazione operativa (vedesi comma 2) rispetto a quello della cd. indennità giornaliera di controllo aereo di cui all’art. 4, comma 11, del d.l. 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 1979, n. 635, precedentemente in godimento, ma anche e soprattutto dalla disposizione di cui al successivo comma 3 del citato art. 16.
7.1. Tale ultima disposizione - che stabilisce che “L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata nella misura di: a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000; b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000” – basta, infatti, di per sé ad avvalorare la correttezza dell’individuazione del presupposto applicativo dell’indennità che qui occupa nell’effettivo svolgimento di un’attività con la quale – ai fini che qui specificamente interessano - il CTA (Controllore Traffico Aereo) opera ed influisce sul volo in fase esecutiva ovvero, per l’appunto, quando si trova in “posizione operativa”.
7.1.1. E’, infatti, evidente che se la maggiorazione dell’indennità è correlata ad un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a quello minimo indicato dalla legge, il presupposto base è da individuarsi sempre nell’effettivo svolgimento di attività correlata al movimento di aeromobili ovvero quando il CTA è concretamente impiegato in posizione operativa.
7.2. DE resto, sono gli stessi ricorrenti a ricordare, alle pagg. 6 e 7 del ricorso introduttivo, che «... il legislatore del 2022 ha proposto un nuovo emolumento proporzionalmente rapportato al numero crescente di movimenti di aeromobili mensilmente gestito da ogni ente dei servizi del traffico aereo».
7.3. Sulla scorta delle considerazioni svolte e/o richiamate e delle ragioni sin qui esplicitate, il primo motivo di impugnazione va, dunque, disatteso.
8. A sorte analoga è destinato, in ogni caso, anche il secondo motivo.
8.1. Ad avviso del Collegio, quanto riferito dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica nella Relazione già dianzi richiamata basta, invero, ad escludere i profili di disparità di trattamento denunciati dai ricorrenti ovvero ad appalesare l’inconsistenza, prima ancora che l’infondatezza, del vizio lamentato.
8.1.1. In particolare, laddove:
- alla lett. d), nell’offrire evidenza delle modalità di calcolo ed attribuzione dell’indennità di servizio aereo di che trattasi a favore del personale militare che espleta le funzioni di controllore presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche ha partecipato che «nel calcolo delle 8 (otto) ore di servizio prestato in turnazione, utili all’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 56/2022, è computata esclusivamente l’attività espletata dal personale CTA e ATA “in posizione operativa”, ovvero l’attività effettivamente espletata per la fornitura di servizi operativi di assistenza del traffico aereo»;
- alla lett. e), esplicativa dell’indennità corrisposta per il servizio che qui rileva al personale dirigente e delle relative modalità di calcolo ed attribuzione ha opportunamente sottolineato che «l’indennità di servizio aereo di cui all’art. 16 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 non viene corrisposta al personale dirigente, atteso che il provvedimento di concertazione in oggetto è applicabile esclusivamente al personale in servizio permanente e parametrato (ovvero fino al grado di Capitano)» e che, come specificato alla precedente lett. a), «al personale dirigente, inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso aeroporti e centri interessati al traffico aereo civile, viene corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio, l’indennità giornaliera di controllo aereo».
9. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese di lite possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti, in ragione del fatto che il Ministero intimato ha resistito in giudizio con mera memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO