Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2019, n. 49523
CASS
Sentenza 5 dicembre 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. occorre che l'imputato sia gravato da un provvedimento coercitivo (mandato o ordine di arresto o di cattura o di carcerazione), che si sia sottratto all'esecuzione di tale provvedimento e che tale sottrazione sia volontaria, occorrendo che egli abbia la consapevolezza di poter essere ricercato.

E' configurabile la partecipazione ad una associazione a delinquere anche nel caso in cui l'associato venga pagato di volta in volta, allorquando i reati-fine vengano a perfezionamento, essendo questo il momento tipico della ripartizione dei proventi illeciti.

L'abuso di relazioni di prestazione d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11, cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di "facere", purché si tratti di rapporti lecitamente instaurati, ai quali segua la consumazione del reato, facilitata dal rapporto fiduciario già esistente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante poiché lo stesso rapporto contrattuale tra le parti era stato artificiosamente creato a fini illeciti dall'imputato, facendo credere alle persone offese di essere il referente di ditte di autotrasporto realmente operanti e di svolgere attività di vettore di merci, in realtà non esercitata).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2019, n. 49523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49523
Data del deposito : 5 dicembre 2019

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