Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 3
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. occorre che l'imputato sia gravato da un provvedimento coercitivo (mandato o ordine di arresto o di cattura o di carcerazione), che si sia sottratto all'esecuzione di tale provvedimento e che tale sottrazione sia volontaria, occorrendo che egli abbia la consapevolezza di poter essere ricercato.
E' configurabile la partecipazione ad una associazione a delinquere anche nel caso in cui l'associato venga pagato di volta in volta, allorquando i reati-fine vengano a perfezionamento, essendo questo il momento tipico della ripartizione dei proventi illeciti.
L'abuso di relazioni di prestazione d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11, cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di "facere", purché si tratti di rapporti lecitamente instaurati, ai quali segua la consumazione del reato, facilitata dal rapporto fiduciario già esistente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante poiché lo stesso rapporto contrattuale tra le parti era stato artificiosamente creato a fini illeciti dall'imputato, facendo credere alle persone offese di essere il referente di ditte di autotrasporto realmente operanti e di svolgere attività di vettore di merci, in realtà non esercitata).
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- 1. Truffa: se la vittima è diversa dal danneggiato, tra loro deve esserci almeno un rapporto negozialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , …
Leggi di più… - 2. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2019, n. 49523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49523 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
49523-1 0 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.3072 Presidente - Domenico Gallo Luciano Imperiali UP 29/11/2019- R.G.N. 36788/2019 Marco Maria Alma Relatore - Vincenzo Tutinelli Antonio Saraco ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NC UR, nato a [...] il [...] PO AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato NC, avv. Ilaria Conte in sostituzione dell'avv. Alessandro Asaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ai motivi del quale si è riportato;
udito il difensore dell'imputato PO, avv. Flavio Santoro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ai motivi del quale si è riportato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 marzo 2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 20 giugno 2018, per la E parte che in questa sede interessa, ha revocato nei confronti di UR NC la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto la condanna dello stesso NC e di AL PO in relazione ai reati di associazione per delinquere nonché di concorso in sostituzione di persona e truffa aggravata. In estrema sintesi, si contesta agli imputati di avere fatto parte (il PO con il ruolo di capo e promotore ed il NC con il ruolo di mero partecipe) di una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica (tra gli altri truffa e sostituzione di persona) con un modus operandi consistito nel sostituirsi a referenziate ditte realmente operanti sul territorio nazionale di trasporto su gomma di merci, nel proporre le proprie prestazioni a vettori interessati a subappaltare l'esecuzione di ingenti spedizioni di merci con carico in Italia e destinazione finale in altre nazioni europee, nel condurre invece le merci in depositi previamente individuati ove le stesse venivano stoccate in attesa di essere rivendute a terzi ricettatori (capo A della rubrica delle imputazioni). Agli stessi imputati sono poi contestati i singoli reati-fine consumati in concorso con altri (NO AF, SE IA, UI IA e NO US le posizioni dei quali sono state separate avendo gli stessi "patteggiato" le rispettive condanne): per PO capi B, C, D, E, F, G, H, I, J, KL, M, N, O, P e Q e per NC i medesimi capi fatta eccezione di quelli Be C della rubrica delle imputazioni. I fatti-reato sono contestati come consumati in un arco temporale ricompreso tra il settembre 2016 ed il febbraio 2017. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per PO:
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. con riguardo alla non organicità dell'organizzazione criminale, alla non consapevolezza della partecipazione ad un sodalizio criminoso ed al travisamento delle risultanze processuali con riferimento alla ritenuta confessione dell'imputato. Rileva la difesa del ricorrente che il fatto che l'imputato abbia ammesso di aver partecipato nelle operazioni truffaldine procacciando all'originario coimputato AF, attraverso l'utilizzo di e-mail ed utenze telefoniche a lui riferibili, i carichi di merci poi materialmente sottratti dal coimputato non consentirebbe di affermare una responsabilità del PO in relazione al reato associativo contestato. Difetterebbero nel caso in esame gli elementi idonei a 2 configurare il predetto reato e, in particolare, la consapevolezza da parte dell'odierno ricorrente di far parte unitamente ad altri soggetti del sodalizio criminoso in quanto è emerso che il PO non conosceva i correi diversi dal AF che si occupavano della fase finale dell'attività criminosa e le sue dichiarazioni sul punto sarebbero state travisate dai Giudici di merito non essendo sufficiente la circostanza ammessa dall'imputato circa il fatto di aver presunto che con il AF operassero altre persone per ritenerlo partecipe del reato associativo. In sostanza la condotta del PO sarebbe consistita esclusivamente nell'attività di procacciamento dei contatti di cui si è detto e costituirebbe esclusivamente un antecedente rispetto a quella degli altri associati, con la conseguenza che si sarebbe trattato di un soggetto "esterno" rispetto all'associazione che percepiva dal AF il pagamento del "servizio" reso in relazione ad ogni operazione truffaldina che era andata a buon fine. Errato sempre secondo la difesa del ricorrente sarebbe poi stato attribuire al PO il ruolo di capo e promotore del sodalizio criminale e ciò sempre in relazione all'attività effettivamente dallo stesso posta in essere e sopra indicata. Lo stesso tenore del capo A della rubrica delle imputazioni riguardante il reato associativo delinea uno stacco logico-funzionale tra l'attività del PO e quella degli altri imputati e non consente di ritenere sulla base di quali elementi lo stesso può essere ritenuto soggetto di vertice del sodalizio criminale. Non basterebbe, poi, a dare conforto alla tesi accusatoria il contenuto di una telefonata indicata a pag. 54 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari relativa a lamentele espresse dal PO al AF con riguardo al ritardo dell'arrivo di un camion così da mettere a rischio il perfezionamento dell'attività delittuosa programmata, perché essa nulla aggiungerebbe al quadro probatorio circa il ruolo rivestito dall'odierno ricorrente nella sola fase preliminare alla consegna della merce della cui natura l'imputato non era neppure a conoscenza. La già citata circostanza che PO venisse pagato per l'attività svolta in relazione ad ogni carico e non fosse stabilmente retribuito dai sodali sarebbe secondo la difesa del ricorrente chiaramente dimostrativa della non intraneità dello stesso al sodalizio criminale.
2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. Rileva la difesa del ricorrente che il PO non era a conoscenza della pendenza a suo carico di un provvedimento restrittivo della libertà personale e 3 che la misura cautelare non detentiva applicata dall'Autorità Giudiziaria straniera sarebbe irrilevante ai fini dell'applicazione della predetta circostanza aggravante. Secondo la difesa del ricorrente i Giudici avrebbero operato un'illegittima applicazione analogica del disposto dell'art. 61 n. 6 cod. pen. che fa riferimento ad "un ordine di arresto, di cattura o di carcerazione" spedito per un precedente reato. Inoltre, sarebbe stata effettuata una erronea lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio il quale si era semplicemente riferito ad un provvedimento relativo a "questioni familiari" emesso dell'Autorità Giudiziaria spagnola mentre risiedeva a Palma de Maiorca e non alla consapevolezza di essersi sottratto ad una misura cautelare dell'Autorità Giudiziaria italiana del quale non era consapevole, tanto è vero che il ricorrente è stato arrestato all'atto del suo rientro in Italia ove giunse a bordo di un regolare volo di linea.
2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. in assenza di un rapporto di prestazione d'opera del ricorrente. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che i Giudici del merito avrebbero erroneamente riconosciuto in capo all'imputato la predetta circostanza aggravante ritenendo irrilevante il fatto che il rapporto contrattuale di trasporto fosse in realtà inesistente ed artificiosamente creato al solo fine di commettere le truffe, mentre per l'applicazione di detta circostanza aggravante è necessario trovarsi in presenza di un rapporto di prestazione d'opera effettivamente esistente e non creato attraverso artifizi e raggiri e con riguardo ad inesistenti società vettrici o di trasporto.
2.1.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. Si duole innanzitutto la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento al proprio assistito delle circostanze attenuanti generiche nonostante la piena collaborazione offerta dall'imputato anche attraverso la confessione dallo stesso resa. In secondo luogo, rileva la difesa del ricorrente l'eccessività degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati ex art. 81 cpv. cod. pen. e, più in generale, del trattamento sanzionatorio in quanto i Giudici di merito non avrebbero fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. omettendo di valutare elementi diversi dal curriculum criminale del prevenuto. Vi sarebbe poi stata una sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello riservato ai coimputati che hanno "patteggiato" la pena ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. 4 2.1.5. Violazioni di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. Si duole la difesa del ricorrente della mancata esclusione della contestata recidiva tuttavia non espressamente richiamata nel capo A della rubrica delle imputazioni con riguardo al PO. Non ci si troverebbe in presenza di un mero errore materiale come rilevato dalla Corte territoriale in quanto la mancata contestazione di una aggravante comunque ritenuta comporta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. A ciò si aggiunge il rilievo che anche qualora la recidiva fosse stata ritenuta ritualmente contestata, non ricorrevano comunque le condizioni per l'applicazione della predetta circostanza aggravante stante la risalenza nel tempo dei precedenti penali del PO ed il fatto che lo stesso aveva dimostrato segni di ravvedimento al punto che il Tribunale di sorveglianza in relazione a precedenti condanne lo aveva ammesso al regime di affidamento in prova ai servizi sociali.
2.2. per NC:
2.2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i fatti di cui ai capi A, D ed O della rubrica delle imputazioni. Sulle premesse che il capannone utilizzato dal sodalizio come principale luogo di deposito delle merci sottratte non era in uso al NC bensì alla società C.L. S.r.l. e che, come emerge dagli atti di polizia giudiziaria e sulla base delle conversazioni intercettate, l'imputato è stato localizzato nel luogo di scarico di merce "10 volte su 16", rileva la difesa del ricorrente che essendo emerso che il ruolo del NC era solo quello di trovare i canali di destinazione della merce di provenienza illecita è errato affermare, come hanno fatto i Giudici di merito, che l'imputato era costantemente presente al momento di arrivo delle merci e quindi sostenere che lo stesso fosse stabilmente inserito nel sodalizio criminale. Quanto poi ai fatti di cui al capo D della rubrica delle imputazioni la difesa aveva contestato in una memoria che l'imputato si era trovato all'interno del capannone per ultimare il trasloco dei beni della propria azienda che fino al mese precedente aveva operato nei predetti locali e che non esiste alcuna prova che l'imputato abbia avuto la disponibilità dei beni sottratti alla società Vefer S.p.a. vittima del predetto reato. Quanto ai fatti di cui al capo O della rubrica delle imputazioni rileva la difesa del ricorrente che ci si troverebbe in presenza di una motivazione meramente apparente avendo la Corte di appello dato atto solo della presenza di intercettazioni nelle quali si parla di denaro ricollegandole, poi, ai fatti di cui a 5 گا detto capo di imputazione senza peraltro indicare alcuno specifico elemento individualizzante riguardo ai corpi di reato provento dell'attività truffaldina.
2.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. circa la ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati di cui ai capi F, G, H, I, J K, L, M, N, P ed O della rubrica delle imputazioni. Rileva la difesa del ricorrente che nella sentenza impugnata i restanti reati- fine non sono mai stati tratteggiati nella motivazione in modo compiuto ma sono stati unicamente inglobati in un discorso complessivo di massima. Sarebbero poi del tutto inadeguati ad affermare la responsabilità del NC i richiami contenuti nella motivazione della sentenza impugnata a conversazioni telefoniche intervenute tra NC, SE IA e NO AF relativi ad accordi circa consegne di somme di denaro e che sono state interpretate come prova che effettivamente la vendita delle merci era avvenuta indipendentemente dalla individuazione dei singoli ricettatori ed in assenza di qualsivoglia riferimento ai beni oggetto dei capi di imputazione richiamati.
2.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Rileva la difesa del ricorrente che generica sarebbe stata la determinazione della pena-base per il reato associativo e che la corte di appello avrebbe risposto alla relativa doglianza sollevata con l'atto di appello con una motivazione meramente apparente.
2.2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. con riguardo ai reati di cui ai capi F, Je K della rubrica delle imputazioni trattandosi di capi in relazione ai quali la figura del NC non è stata neppure evidenziata nella sentenza. La Corte di appello non avrebbe in alcun modo affrontato le questioni che la difesa dell'imputato aveva formulato sul punto.
2.2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche non avendo i Giudici di merito tenuto conto dell'atteggiamento processuale di natura collaborante assunto dall'imputato allorquando nel corso dell'interrogatorio di garanzia ebbe ad assumersi le proprie responsabilità in relazione ai fatti di cui al capo E della rubrica delle imputazioni oltre a descrivere le dinamiche relative ai rapporti con gli altri imputati. Erroneamente la Corte di appello avrebbe quindi ritenuto tali condotte prive di rilevanza.
2.3. Per tutte le ragioni sopra indicate le difese dei ricorrenti chiedono l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. 6 も CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, innanzitutto, essere ribadito il principio certamente applicabile anche in questa sede secondo il quale «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). È, inoltre, giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187). Del resto, questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). 7 Infine, deve essere ricordato che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a - fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Nell'ambito dei suddetti principi e limiti si muoverà quindi la decisione di cui alla presente sentenza.
2. Appare doveroso prendere le mosse dalle contestazioni relative al reato associativo di cui al capo A della rubrica delle imputazioni e dai motivi di ricorso degli imputati PO e NC riassunti ai superiori paragrafi 2.1.1 e 2.2.1 che appaiono meritevoli di trattazione congiunta. Va detto subito che le difese degli imputati di fatto non contestano la sussistenza di un sodalizio criminale che peraltro risulta pacifica dalle - emergenze procedimentali ricostruite dai Giudici di merito che hanno ben delineato i requisiti del numero delle persone, dell'indeterminatezza del programma delittuoso e dell'effettiva realizzazione dello stesso mediante la consumazione di una pluralità di reati-fine, della stabilità nel tempo, della ripartizione dei ruoli tra i compartecipi nonché della stabile organizzazione di mezzi e strumenti (camion per il trasporto delle merci e luoghi di stoccaggio delle merci provento delle truffe in attesa di vendita ai ricettatori) - ma solo la ritenuta partecipazione degli stessi sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo al sodalizio stesso. 8 2.1. Quanto alla posizione dell'imputato AL PO rileva l'odierno Collegio la manifesta infondatezza delle doglianze difensive formulate al riguardo. Le sentenze di merito con motivazione congrua e logica nonché totalmente esente da qualsivoglia travisamento dei dati probatori raccolti nella fase delle indagini preliminari e pienamente utilizzabili per effetto dell'accesso dell'imputato al rito abbreviato, descrivono dettagliatamente il ruolo del PO nelle vicende de quibus. L'imputato confesso in relazione a tutti i reati-fine (truffe e sostituzioni di persona) realizzati attraverso l'organizzazione di uomini e mezzi di cui all'indicato sodalizio criminale. Lo stesso, pur avendo dichiarato di avere intrattenuto rapporti con il solo ex coimputato AF, inoltre ha anche sostanzialmente ammesso di essere consapevole che per la realizzazione dei reati-fine era necessario un apporto non solo di quest'ultimo ma di altri soggetti. Del resto osserva l'odierno Collegio - è di palmare evidenza che per la realizzazione dei reati-fine come quelli riassunti nelle imputazioni è necessaria un organizzazione di uomini e mezzi a partire da chi contatta le potenziali vittime, per passare alla predisposizione di mezzi per il ritiro delle merci, al rinvenimento di luoghi dove depositarle in attesa della successiva vendita fino al reperimento dei ricettatori con i quali perfezionare le ulteriori attività di cessione delle merci stesse. Contrario alla logica è semmai ritenere che l'imputato non si sia prospettato l'esistenza di una simile organizzazione "a valle" del AF con il quale intratteneva direttamente i rapporti, oltretutto ben essendo a conoscenza che le truffe erano andate a buon fine dato che di volta in volta percepiva parte dei proventi che ne erano derivati a titolo di compenso del "servizio" che aveva reso. Questa Corte di legittimità con riguardo all'elemento soggettivo necessario ad integrare il reato di associazione per delinquere ha, poi, chiarito che «Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo>> (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257845). Ma contro il PO vi è molto di più! I Giudici del merito hanno, infatti, chiarito, anche in questo caso con motivazione congrua ed esente da vizi logici, le ragioni per le quali il ruolo del PO nell'associazione di cui trattasi è andato ben al di là della mera partecipazione ed ha raggiunto quello di capo e promotore, e ciò perché il ruolo 9 di detto imputato era "vitale per la stessa esistenza ed operatività dell'associazione" essendo emerso che lo stesso individuava le ditte potenziali vittime dell'attività criminosa del gruppo, conduceva le trattative commerciali con le stesse utilizzando le varie utenze di cui disponeva, raggiungeva gli accordi economici per il trasporto all'estero di merci di vario tipo e dava quindi l'input iniziale alle attività finalizzate al perseguimento degli illeciti scopi dell'associazione, affidando poi al AF il perfezionamento degli ulteriori passaggi per raggiungere gli illeciti risultati prefissati. Il Giudice di primo grado (v. pagg. 53 e 54 della relativa sentenza) ha esemplarmente riassunto una serie di elementi che pacificamente consentono di ricondurre la figura del PO a quella di "capo e promotore" dell'organizzazione evidenziando non solo le attività di cui si è detto ma anche ulteriori emergenze probatorie quali le intercettazioni telefoniche che hanno delineato un quadro di accordi tra lo stesso ed il Saffiori, che hanno evidenziato che il PO era ben conosciuto anche da altri sodali, si è costantemente informato circa l'esito dei "carichi" e, persino in occasione del sequestro dei capannoni siti in Orzivecchi e Travagliato e dopo la contestuale rottura dell'autoarticolato destinato al trasporto delle merci, ha pianificato con il AF le future attività per riprendere l'attività criminosa del sodalizio. In un simile quadro probatorio il fatto che il PO è risultato in contatto diretto con il solo AF non assume alcuna rilevanza essendo tipica di alcuni sodalizi delinquenziali la compartimentazione a livello dei ruoli e, comunque come detto avendo lo stesso imputato evidenziato di non ignorare il fatto che le attività delittuose programmate non potevano che essere poste in essere con la compartecipazione di altri soggetti. Del tutto priva di pregio è, poi, l'osservazione difensiva nella quale si è rilevato che l'imputato percepiva di volta in volta il corrispettivo per i servizi resi ai fini del perfezionamento delle condotte illecite e non era stabilmente retribuito dai sodali: sul punto è sufficiente rilevare che rientra nella normalità e comunque non è certo elemento contrario alla logica e tale da rafforzare la tesi dell'esclusione alla partecipazione al sodalizio criminale il fatto che un partecipe ad una associazione per delinquere sia pagato di volta in volta allorquando i reati-fine vengono a perfezionamento perché questo è il momento tipico della "ripartizione dei proventi illeciti" non essendo di certo necessario che il sodale sia altrimenti stipendiato. -2.2. Quanto alla posizione dell'imputato UR NC al quale è stato attribuito il ruolo di mero partecipe al sodalizio criminale il discorso non è - molto diverso. 10 Anche in questo caso ci troviamo in presenza di motivazioni congrue e logiche nella quali sono state ricostruite condotte dell'imputato tali da attribuirgli il ruolo di soggetto preposto alla tenuta dei contatti con i canali dei ricettatori e che teneva anche i rapporti con gli altri sodali. In particolare, la presenza del NC all'atto degli scarichi delle merci è stata logicamente ritenuta come finalizzata a consentire allo stesso di effettuare una valutazione delle merci pervenute così da adeguatamente proporle in vendita ai ricettatori. Si tratta di un ruolo anche in questo caso di rilevante importanza al fine del perseguimento degli illeciti scopi del sodalizio e che costituisce un preciso tassello nell'impalcatura strutturale della stessa associazione. Il fatto che il NC, come accertato in fatto nel corso delle indagini, sia stato presente in occasione dello scarico delle merci solo dieci delle sedici volte in cui tali operazioni sono state effettuate, così come il fatto che il capannone dove venivano scaricate le merci non era a lui intestato sono circostanze che come hanno osservato i giudici di merito non consentono di escludere la partecipazione dello stesso al complessivo piano delittuoso. Sulla base di tali elementi i Giudici di merito hanno anche correttamente evidenziato che non è necessaria al fine dell'attribuzione di un ruolo nel sodalizio criminale la presenza di ogni correo ad ogni singola fase dell'azione criminosa essendo sufficiente che il ruolo del singolo sia previsto nell'economia di tale attività. Non fondato è quindi anche il motivo di ricorso del NC in punto di ritenuta partecipazione dello stesso alla associazione per delinquere di cui al capo A della rubrica delle imputazioni.
3. Quanto al motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato PO e riassunto al superiore paragrafo 2.1.2 nel quale si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. osserva l'odierno Collegio che lo stesso è fondato. Il Giudice per le indagini preliminari nella motivazione della propria sentenza (pag. 58) si era limitato ad affermare la ricorrenza della circostanza aggravante de qua "atteso che è provato che, in costanza di attività investigativa, peraltro coincidente con la sussistenza del sodalizio, l'indagato fosse latitante in Spagna" poi aggiungendo il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il quale non è necessaria la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione essendo sufficiente che lo stesso sia consapevole di essere ricercato. La Corte di appello nel respingere la richiesta di esclusione della circostanza aggravante de qua ha osservato (pag. 12) che l'imputato era latitante in Spagna ed era ben consapevole di non potersi muovere da tale Paese perché come da 11 کار lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio sottoposto a misura cautelare e che è del tutto ininfluente il fatto che il provvedimento cautelare fosse stato emesso dall'Autorità spagnola in luogo di quella italiana che aveva comunque emesso un provvedimento di cumulo per esecuzione di pene nei confronti dello stesso. In realtà la Corte di appello, con la propria motivazione non risulta avere fatto luce su detta circostanza, non essendo neppure chiare le dichiarazioni dell'imputato sul punto (il cui testo è riportato anche a pag. 30 della sentenza di primo grado). L'imputato ha: a) ammesso solo di essere gravato da una misura cautelare per problemi con la propria ex compagna, ma non è chiaro se si tratta di provvedimento emesso dalla Autorità Giudiziaria spagnola (come sostenuto dalla difesa del ricorrente e sostanzialmente affermato anche dalla stessa Corte di appello) e soprattutto quale fosse la natura di tale misura cautelare e se il PO si è volontariamente sottratto alla stessa;
b) quanto all'ordine di esecuzione emesso in Italia l'imputato non ha affermato di esserne a conoscenza. Detti profili sono tutt'altro che irrilevanti in quanto affinché sia configurabile detta circostanza aggravante è necessario: a) che ci si trovi in presenza di una misura coercitiva ("mandato od ordine di arresto o di cattura o di carcerazione") mentre, come detto, non emerge dalle sentenze di quale natura fosse il provvedimento cautelare che impediva all'imputato di allontanarsi dalla Spagna;
b) che il soggetto si sia sottratto all'esecuzione di tale provvedimento mentre nel caso in esame non è dato sapere se il PO si era "sottratto" all'esecuzione del provvedimento che si è ipotizzato essere stato emesso dalla Autorità Giudiziaria spagnola oppure se era in esecuzione nei suoi confronti un provvedimento diverso da quelli indicati al punto che precede;
c) che tale sottrazione sia stata "volontaria": è pertanto richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di essere ricercato (se del caso anche solo per effetto del provvedimento emesso dalla Autorità Giudiziaria italiana) e poiché il testo dell'art. 61 n. 6 cod. pen. replica sul punto della volontarietà il contenuto dell'art. 296 cod. proc. pen. è applicabile anche in questo caso il principio giurisprudenziale secondo il quale «ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità "sapendo" che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti >> 12 も (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174), evenienza che però deve essere positivamente apprezzata con provvedimento del giudice. Essendo di fatto la sentenza impugnata silence sotto tale profilo, si impone l'annullamento della stessa in parte qua con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio sul punto.
4. Quanto al motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato PO e riassunto al superiore paragrafo 2.1.3 nel quale si contesta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. osserva l'odierno Collegio che anche lo stesso è fondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado non emerge motivazione in relazione alla circostanza aggravante de qua che sembrerebbe addirittura essere stata esclusa non essendo menzionata nel paragrafo relativo alla determinazione della pena (pag. 59) atteso che per il PO si fa riferimento alla aggravante " "a lui specificamente contestata" (da intendersi all'evidenza quella di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen.) e non anche di quella di cui all'art. 61 n. 11, peraltro comunque non esclusa nel dispositivo. La Corte di appello ha dato pacificamente per ritenuta detta circostanza aggravante e nel respingere la richiesta difensiva che ne mirava all'esclusione ha rilevato (pag. 13) che "tutti i reati sono stati commessi avvalendosi di un rapporto contrattuale effettivamente costituito con le persone offese ed abusando di tale rapporto di prestazione d'opera". Non ritiene l'odierno Collegio di condividere il ragionamento giuridico della Corte di appello. Come è noto l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11, cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di "facere" (Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, Rv. 276060). Non deve però trattarsi di rapporti meramente occasionali od estemporanei e la funzione di detta aggravante risiede nel punire più gravemente l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro. Presupposto della ricorrenza di tale aggravante è però che ci si trovi in presenza di un rapporto lecitamente instaurato tra le parti al quale segue, poi, la consumazione del reato che trova facilitata la sua realizzazione proprio nel rapporto fiduciario di cui si è detto. 13 t Ben diversa è, invece, la situazione qui in esame nella quale il rapporto tra le parti nasce fin dall'origine con la finalità illecita dell'agente che fa credere alla persona offesa di essere chi in realtà non è e di svolgere una attività che in realtà non svolge. Non deve quindi trattarsi di un rapporto come quelli che - hanno dato luogo alle truffe oggetto del presente procedimento - già instaurato mediante artifizi e raggiri. Del resto, ragionando a contrario si giungerebbe al paradosso di ritenere sempre configurata la predetta circostanza aggravante in tutte le truffe contrattuali che prevedono un obbligo di facere. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta configurabilità della predetta circostanza aggravante. Rilevato peraltro che nel caso in esame ci si trova in presenza di una circostanza aggravante non fondata esclusivamente su motivi personali, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. ne deriva l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione anche al coimputato UR NC, che non aveva formulato specifico motivo di gravame sul punto.
5. Non fondato è il quinto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato PO riguardante la ritenuta configurabilità a carico dello stesso della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99 cod. pen. Nessuna violazione è innanzitutto rilevabile sotto il profilo dell'art. 522 cod. proc. pen. La Corte di appello ha chiarito che all'imputato era stata ritualmente contestata la predetta circostanza aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale in quanto la relativa contestazione era correttamente riportata sia nell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. che nella richiesta di rinvio a giudizio, tanto è vero che nel corso dell'udienza preliminare tale contestazione era a tal punto nota che il difensore ne richiedeva l'esclusione nel corso della discussione finale. Il fatto che l'indicazione della predetta circostanza aggravante, per evidente errore materiale, non sia stata inserita nell'intestazione della sentenza di primo grado, non assume quindi alcun rilievo e non risulta avere in alcun modo inciso sul diritto di difesa dell'imputato sul punto, diritto che è stato esercitato senza alcun pregiudizio in tutte le fasi del procedimento ivi compresa la presente. La Corte di appello risulta poi avere adeguatamente motivato circa la ritenuta sussistenza della predetta circostanza aggravante osservando come ne ricorrono tutti i presupposti in presenza di una situazione indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato. 14 6. Non fondati sono poi i motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato NC così come riassunti ai superiori paragrafi 2.2.1 (per i reati diversi da quelli di cui al capo A della rubrica delle imputazioni), 2.2.2 e 2.2.4 relativi al ritenuto concorso dello stesso negli episodi di truffa allo stesso contestati. L'imputato risulta avere reso confessione in relazione al solo reato di cui al capo E. Rileva l'odierno Collegio che dalle congrue e logiche motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito come detto da considerarsi unitariamente che a loro volta richiamano risultanze degli att: investigativi compiuti dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, siano chiaramente evincibili elementi che hanno portato alla corretta affermazione della penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso in ordine a tutti i reati allo stesso contestati. Non sfugge che la difesa del ricorrente pone sul punto inammissibili questioni di merito circa la valutazione del compendio probatorio, ma come evidenziato al superiore paragrafo 1, trattasi di situazioni non emendabili da parte di questa Corte di legittimità in presenza di un apparato motivazionale non apparente, non manifestamente illogico e tantomeno contraddittorio.
7. Non fondati sono, poi i motivi di ricorso, formulati nell'interesse di entrambi gli imputati così come riassunti ai superiori paragrafi 2.1.4 e 2.2.5 relativi al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di appello chiarito (pag. 17) il fatto che tutti gli imputati sono gravati da precedenti penali, che gli stessi hanno commesso una pluralità di reati in un ristretto ambito temporale, ciò anche tenuto conto della gravità dei fatti e non essendo rilevanti le parziali ammissioni del NC intervenute in un momento in relazione al quale il quadro probatorio nei confronti dello stesso era già consolidato. Di fatto emerge poi che con riguardo alla condotta (anche in questo caso solo parzialmente) confessoria del PO si è tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio non emergendo elementi per il riconoscimento allo stesso anche delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere innanzitutto evidenziato che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più 7 15 incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). In sostanza, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore degli imputati su elementi che di fatto non emergono nel caso in esame. A ciò si aggiunge fatto che la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata sul punto e questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
8. Manifestamente infondato è, infine, anche il motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato NC riassunto al superiore paragrafo 2.2.3 relativo, in particolare, alla determinazione della pena base relativa al reato associativo. La motivazione relativa al trattamento sanzionatorio riservato a detto imputato è tutt'altro che apparente e, in ogni caso anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio relativo a detto imputato che per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. si è attestato sul medio della sanzione edittale - i Giudici del merito risultano avere adeguatamente preso in considerazione gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Sul punto non può che essere richiamato il principio secondo il quale «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
9. Le ulteriori questioni relative al trattamento sanzionatorio riservato al PO sono invece da ritenersi assorbite nelle decisioni di cui ai superiori paragrafi 3 e 4 in quanto le nuove valutazioni che il Giudicie di rinvio sarà chiamato a fare circa la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. e l'intervenuto annullamento nella sentenza impugnata in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. impongono 16 una rivalutazione finale del trattamento sanzionatorio nei confronti del predetto imputato oltre che nei confronti del NC limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. 10. Per tutte le ragioni sopra indicate, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nonché l'annullamento (con rinvio) della sentenza medesima nei confronti di PO AL limitatamente all'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. Il rinvio deve essere effettuato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche per la rideterminazione della pena nei confronti di entrambi i ricorrenti. I ricorsi degli imputati devono essere rigettati nel resto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine a tutti i fatti- reato agii stessi rispettivamente ascritti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PO AL limitatamente all'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena nei confronti di entrambi i ricorrenti. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i reati loro ascritti. Così deciso il 29/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Maria Alma DomenicoDomenico GalloGN Gallo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 DIC 2019 IL17 CANCELLERE E R Claudia Planelli P J