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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 10767/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 12.31 innanzi al dott. Alice Zorzi, sono comparsi: per l'avv. ON ROBERTA Parte_1 per nessuno Parte_2
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice si riporta alle istanze e alle conclusioni come formulate in atti ritenendo provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento ed insiste per la liquidazione delle spese di lite come da nota spese dimessa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti alle ore 12.35
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa iscritta al N. 10767/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre, Via Miranese n. 241/B,
giusta procura in atti;
attrice contro
(c.f. Parte_2 C.F._2
Convenuto contumace
In punto: accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, incardinava il presente Parte_1
giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'accettazione tacita da parte del fratello dell'eredità di ricomprendente anche l'immobile Parte_2 Persona_1
di Venezia-Mestre, via Rubicone 21, piano secondo (così identificato al Catasto
Fabbricati del predetto comune: foglio 135, part. 4217 sub. 23; rendita Euro 371,85,
zona censuaria 9, cat. A/4, classe 3, consistenza 6,0 vani;
superficie totale 91 m2).
Parte attrice deduceva, in sintesi, che: nata a [...] il Persona_1
19.08.1951, genitrice di entrambe le parti, è deceduta a Venezia in data 08.02.2018;
ha occupato fin dal ricovero della madre, nell'agosto 2015, ed Parte_2
ancora occupa nell'attualità, comportandosi quale proprietario, l'abitazione di via
Rubicone 21, caduta in successione;
con sentenza n. 830/2024 del 13.03.2024,
pronunciata nei confronti di entrambe le parti del presente giudizio e passata in giudicato, il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di tra e , Persona_1 Parte_1 Parte_2
disponendo con separata ordinanza la vendita del predetto immobile, caduto in successione per la quota di ½ a favore di ciascuno dei coeredi;
per mezzo di tale sentenza, accertata l'effettiva occupazione da parte di dell'immobile Parte_2
medesimo, costui è stato condannato al pagamento, in favore della sorella,
dell'importo mensile ivi indicato a titolo di indennità d'occupazione; in data
11.02.2025 l'attrice ha provveduto a formalizzare l'accettazione dell'eredità materna a mezzo di dichiarazione ricevuta dal Notaio dott.ssa di Venezia-Mestre Persona_2
pagina 3 di 7 (rep. n. 15959, racc. n. 12921); in assenza di un formale atto di accettazione da parte del fratello, è necessario - al fine di addivenire alla vendita dell'immobile ereditato -
l'accertamento giudiziale dell'avvenuta accettazione dell'eredità anche da parte del fratello.
L'attrice chiedeva pertanto l'accertamento dell'accettazione tacita da parte di
[...]
nonché della qualità di erede dello stesso, avendo questi, successivamente Parte_2
alla morte della madre, abitato nell'immobile caduto in successione, comportandosi come proprietario, senza provvedere alla redazione di inventario ai sensi dell'art. 485
c.c. nel termine di tre mesi dall'apertura della successione.
, pur ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio, onde il Parte_2
Giudice ne dichiarava la contumacia con provvedimento del 24.10.2025 e fissava udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La causa viene ora decisa come segue.
2. La domanda di parte attrice viene accolta in quanto fondata.
La documentazione in atti consente di affermare che è stato nel Parte_2
possesso dei beni ereditari successivamente alla morte della madre Persona_1
ed, in particolare, come emerge dalla sentenza n. 830/2024 di questo Tribunale (doc.
23 fasc. attoreo), è stato condannato al pagamento dell'indennità di Parte_2
occupazione del bene immobile anzidetto.
Nel corso del procedimento rubricato, di cui alla sentenza passata in giudicato richiamata, la prova testimoniale ha messo in evidenza che ha Parte_2
occupato l'appartamento di Mestre, via Rubicone 21, sin dall'agosto 2015 (cfr. doc. 23
pagina 4 di 7 pag. 3) e che lo stesso ha mantenuto il possesso dell'immobile anche successivamente alla data della morte della madre (08.02.2018).
Per mezzo della produzione di tale sentenza può ritenersi accertato che l'odierno convenuto, figlio della de cuius e dunque chiamato all'eredità ai sensi dell'art. 565
c.c., è stato nel possesso di un bene ereditario - l'appartamento di via Rubicone 21 -
successivamente all'apertura della successione e, in particolare, dal giorno 08.02.2018.
Si aggiunga che dal doc. 21 emerge che non risulta essere stato redatto l'inventario del compendio ereditario, né richiesta proroga del termine trimestrale di cui al primo comma dell'art. 485 c.c., da intendersi dunque spirato a far data dal giorno
08.05.2018, corrispondente allo scadere del terzo mese successivo alla morte della de
cuius.
Sul punto appare pacifica la posizione della Suprema Corte laddove afferma che
“(omissis) il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo
bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal
giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non
coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce
letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a
qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il
possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla
norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il
compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal
momento di inizio del possesso, (Cass. n. 1438/2020). Trascorso invano tale termine il
pagina 5 di 7 chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.).” (cass.civ.
15690/2020).
Alla luce di quanto esposto risulta accertato che ha accettato Parte_2
l'eredita della madre (docc. 23 e 13 fasc. attoreo). Persona_1
Superflua invece allo stato la dichiarazione di apertura della successione in considerazione dell'attività concretamente posta in essere dall'attrice sia giudiziale sia stragiudiziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza che è totale in capo a e, in Parte_2
applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento (controversie aventi valore indeterminato, complessità bassa), secondo i valori minimi stante l'attività svolta sia per le fasi introduttiva che di studio che decisionale, nulla per la fase istruttoria non celebrata, vanno liquidate in una somma pari ad € 2.938,00 oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre spese vive ed esborsi pari ad € 604,05, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
ACCERTA l'intervenuta accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1 [...]
, ricomprendente anche la quota a quest'ultimo riferita pari a ½ dell'immobile sito a Parte_2
Venezia-Mestre, via Rubicone 21, piano secondo, e così distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune (L736): foglio 135, part. 4217 sub. 23;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 Parte_1
liquidate nella somma complessiva di € 2.938,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%,
oltre spese vive ed esborsi pari ad € 604,05, oltre accessori come per legge.
pagina 6 di 7 ORDINA al Conservatore dei registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
Venezia, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alice Zorzi
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alice Zorzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro
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