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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/07/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 iscritta al n. 655 del 2025 Ruolo Cont. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. dom. Piero Gallimberti
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. dom. Marco Dal Zotto
RESISTENTE
(c.f. e CP_2 CodiceFiscale_3 Pt_1
(c.f. , rappresenti e difesi dagli avv.ti
[...] CodiceFiscale_4 dom. Antonio Braccio e Caterina Braccio
RESISTENTI
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_4
- P.I. ), e P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore don comprendente anche le attività benefiche di Parte_3 assistenza delle persone in stato di bisogno svolte sotto il nome di “
[...]
”, ora “ (C.F. ), CP_5 Controparte_6 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. dom. Marco Burighel
RESISTENTI
(c.f. ) e Controparte_7 C.F._5 CP_8
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._6 dom. Claudia Ranzato
RESISTENTI
, , Controparte_9 CP_10
CP_11 Controparte_12 CP_13
, , CP_14 CP_15 CP_16 P_
, e
[...] Controparte_18 CP_19 _2
, tutti contumaci
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a provvedimento di liquidazione in favore dell'ausiliario del magistrato
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, disporre l'annullamento del decreto 6.03.2025, pubblicato in data 10.03.2025 nel giudizio n.529/2022 Rg, già pendente avanti a questa Corte di Appello e la sua integrale riforma, con determinazione del compenso al C.T.U. dott.
[...] in una somma non superiore ad € 3.123,30 + 4% cassa € Parte_4
124,93 + 22% i.v.a € 714,61 nonché ad € 300,00 per spese con un totale di € 4.262,84. Con addebito del costo della predetta liquidazione a carico delle parti che avevano richiesto la nuova (ed inutile) C.T.U. ovvero delle altre parti costituite, ad eccezione dell'arch. Parte_1
pag. 2/13 CONCLUSIONI DI dichiarare inammissibile e/o CP_1 comunque rigettare l'opposizione promossa da ai sensi Parte_1 degli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 nelle forme dell'art. 281 decies c.p.c. per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 06.03.2025. Condannare il ricorrente ex art.96 c.p.c. al pagamento della somma di €3.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, con contestuale impegno del dott. CP_1
a devolvere l'intero importo in beneficenza ad Via
[...] CP_21
Nomentana, 1367, 00137 - Roma. Spese rifuse
CONCLUSIONI DI E : Voglia l'Ill.ma CP_8 Controparte_7
Corte d'Appello adita:
1. Respingere per tutti i motivi esposti la domanda dell'Arch. che chiede l'addebito del costo della CTU svoltasi nel Pt_1 procedimento R.G. 529/2022 in capo “delle parti che avevano richiesto la nuova (ed inutile) C.T.U. ovvero delle altre parti costituite, ad eccezione dell'arch. ”, e quindi anche dei Sig.ri Parte_1 CP_8
e ;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del
[...] CP_7 presente procedimento
CONCLUSIONI DELL'ASSOCIAZIONE CASA E Controparte_3
DELLA PARROCCHIA DI SAN BELLINO VESCOVO E MARTIRE:
1. rigettarsi la domanda svolta dal ricorrente di addebito della CTU a carico delle sole parti che ne avevano fatto richiesta in quanto inammissibile in questa sede e comunque infondata;
2. spese di lite integralmente rifuse
CONCLUSIONI DI E : Rigettare il CP_2 Parte_1 ricorso ex art.lo 170 DPR n. 115/2020, 281 decies e ss. CPC e 15 D.LVO
150/2011 in quanto infondato. Spese di lite rifuse pag. 3/13 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 9 aprile 2025 l'arch. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto 10.3.2025 n. 393/2025, che ha liquidato al CTU dott. agr. nel giudizio di rinvio n. 529/2022 RG App. CP_1 la somma di euro 12.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre iva e cassa previdenziale, ponendo l'importo a carico “delle parti in solido”. Il Collegio ha ritenuto che la prestazione dovesse essere liquidata sulla base di parametri di cui agli artt. 3, 5, 12 e 13 del d.m.
30.5.2002 e che l'onorario potesse essere liquidato in misura prossima alla somma richiesta prendendo come riferimento i valori medi indicati nella notula (nella notula per gli onorari era stato indicato: valore minimo euro 5.205,00; valore massimo euro 18.496,00 e valore medio euro 11.850,50).
Il quesito oggetto della relazione 27.11.2024 di 131 pagine era il seguente: loro consulenti, effettuati i sopralluoghi, effettuato ogni necessario accertamento e rilievo, acquisiti presso pubblici uffici o studi notarili ulteriori documenti eventualmente necessari ai fini di dare risposta al quesito, nonché tenuto conto di quanto si ricava dalla pregressa attività peritale (c.t.u. Morbiato dep. 7.4.1998, c.t.u. dep. 14.10.2002; Pt_5
c.t.u. dep. 13.1.2004), tentata preliminarmente (e, in caso di Pt_5 esito negativo, ulteriormente prima del deposito della bozza della relazione) la conciliazione tra le parti:
a) il c.t.u. individui i beni immobili donati (atto 10.11.1972) e relitti dalla de cuius Persona_1
b) indichi, sulla base del criterio più idoneo e nei termini più attendibili consentiti dal tempo trascorso, il valore dei predetti beni alla data di apertura della successione (25.8.1975);
pag. 4/13 c) effettui quindi le operazioni richieste ai fini della collazione per imputazione, secondo le indicazioni di cui alla sentenza n. 1062/22 della
Corte di cassazione (v. più ampiamente Cass. nn. 17409/23 e
17755/23);
d) tenuto conto dell'esito delle operazioni sub c, determini - allo stato senza considerare gli effetti dell'eventuale accoglimento delle ulteriori pretese economiche del (di cui al terzo motivo del ricorso per Pt_1 cassazione: onere testamentario e credito verso la comunione), della cui esistenza potrà comunque tenere conto al fine dello svolgimento del tentativo di conciliazione – i valori spettanti agli eredi di
[...]
Per_1
e) predisponga un progetto divisionale con eventuali conguagli tra i coeredi della de cuius o loro successori mortis causa, mantenendo, se e nei limiti del possibile, le assegnazioni degli immobili come prospettate nel progetto divisionale n. 3 della c.t.u. dep. il 13.1.2004; nella Pt_5 ricognizione dei successori in morte di e dei definitivi Persona_1 assegnatari degli immobili, per la quale dovrà verificare le ulteriori successioni a titolo universale e particolare frattanto intervenute, considererà modificabile ove in concreto errata l'individuazione dei successori e delle quote di successione come espressa nella sentenza definitiva n. 1410/2012 resa il 28.10.2011 dal Tribunale di Padova, solo nei limiti in cui la stessa individuazione sia stata oggetto di ricorso per cassazione da parte di ed egli abbia interesse ad una Parte_1 modificazione di quanto ivi disposto (dovendo la stessa per il resto considerarsi intangibile in assenza di impugnazioni della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 1414/16 diverse dal ricorso per cassazione proposto da )>>. Parte_1
pag. 5/13 2. Con il ricorso l'arch. critica sotto diversi profili Parte_1
l'attività del consulente nel corso delle operazioni peritali e il successivo decreto di liquidazione. Il difensore riassume i motivi di doglianza nei seguenti punti:
2.1 nessuno dei quesiti posti al c.t.u. dott. richiedeva di CP_1 attribuire al relictum il valore al 2024, essendo chiaro in relazione agli atti di causa, sia pure implicitamente, la necessità di operare il progetto divisionale sulla base dei valori al 13.1.2004 della relazione del c.t.u. ing. ; Pt_5
2.2 sulla base dei valori attribuiti al relictum dal consulente, esposti in totali euro 424.000,00 il Collegio avrebbe dovuto applicare soltanto l'art. 13 del d.m. 30.5.2002 anche perché la giurisprudenza di legittimità non consente l'applicazione congiunta degli artt. 3, 5, 12 e
52 e il frazionamento dell'importo totale attribuito ai beni;
2.3 quand'anche il Collegio avesse chiesto al consulente di attribuire al relictum anche il valore al 2024, l'importo totale stimato dal c.t.u. sarebbe stato di euro 438.550,00 e avrebbe dovuto applicarsi soltanto l'art. 13, nel rispetto dell'art. 29 del D.M. 30.5.2002, con un compenso pari a euro 3.123,30, oltre accessori e spese. Il consulente ha invece fatto riferimento a cinque articoli del d.m. 30.5.2002 e scomposto in dieci voci i propri compensi;
2.4 che la nuova consulenza era stata chiesta soltanto dalla difesa dagli aventi causa di uno degli originari condividenti ) e CP_22 cioè i due Enti Religiosi costituiti, sicché la relativa spesa deve essere in ogni caso addebitata a questi ultimi e, in ogni caso, non al ricorrente.
3. Il consulente dott. ha premesso che la causa aveva a CP_1 oggetto la successione ereditaria della de cuius Persona_1 deceduta il 25.8.1975, e per il momento definita in sede di rinvio con la pag. 6/13 sentenza della Corte d'appello, sez. 1, 24.4.2025, n. 1617. Alle considerazioni del ricorrente ha replicato:
3.1 che il Collegio non aveva chiesto al consulente di dare per presupposta la consulenza dell'ing. risalente 2004 bensì di Pt_5 considerarla ai soli fini dell'assegnazione degli immobili e solo nei limiti del possibile. La sentenza che ha deciso la causa riconosce a pag. 12 la correttezza della valutazione compiuta: “si rinvia alla c.t.u. per
l'approfondita ricognizione dei beni, le indagini di mercato e le stime, proposte in termini perfettamente condivisibili. Per queste ultime il
c.t.u. si è avvalso, con metodo ineccepibile e nel contraddittorio delle parti, di ogni elemento fattuale, documentale e tecnico-scientifico a disposizione ed ha risposto in modo ampio e convincente tutte le osservazioni dell'arch. ”. Non è il giudizio di opposizione Parte_1 la sede per contestare il contenuto della relazione, peraltro condiviso dal giudice che ha deciso la causa. Il Collegio aveva chiesto d'indicare nei termini più attendibili il valore dei beni immobili donati e relitti alla data di apertura della successione. È lo stesso Collegio a pag. 10 della sentenza a criticare la precedente relazione dell'ing. perché Pt_5 offriva <<… una rivisitazione dei predetti valori limitatamente ai terreni, fondata sulla tabella dei valori attribuiti ai terreni da parte della
Commissione Provinciale per la determinazione dell'Indennità di
Espropriazione, peraltro evidenziando, sulla base della discrasia tra i pochi dati così raccolti, che il risultato che se ne ricava “è sicuramente non possibile, anche se formalmente e matematicamente corretto”>>.
La scarsa trasparenza del mercato immobiliare negli anni '70 e il tempo trascorso hanno reso il lavoro di ricerca e calcolo molto complesso. Un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che il momento della divisione, al quale si parametra la valutazione dei beni, coincida con il pag. 7/13 momento della decisione e non già con quello della domanda. Il relictum doveva essere valutato all'attualità;
3.2 che, nonostante le complesse ricerche di mercato e della schedatura delle compravendite, il compenso è stato calcolato secondo parametri medi. In presenza di una pluralità d'indagini non interdipendenti, come in via esemplificativa nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro, è riconoscibile una liquidazione autonoma del compenso;
3.3 che sono applicabili l'art. 5 d.m. 30.5.2002 (inventari e rendiconti) perché in una causa divisionale è necessario individuare quote ereditarie, eredi e legati;
l'art. 13 d.m. cit. (estimo) perché era necessaria una valutazione dei beni all'attualità dovendosi predisporre un progetto divisionale;
l'art. 3 d.m. cit. (valutazione di patrimoni) perché anche il giudice del rinvio ha considerato errato il precedente progetto divisionale e dovevano eseguirsi le operazioni di collazione per imputazione prendendo in considerazione il valore dei beni al momento di apertura della successione;
l'art. 12, comma 2, d.m. cit., per la necessità di eseguire rilievi scanner, non essendo stato possibile accedere ai luoghi d'interesse; l'art. 12, comma 2, d.m. cit. (verifiche catastali e urbanistiche) perché per tre lotti le verifiche si sono rese necessarie per la valutazione dei beni all'apertura della successione
(collazione per imputazione) e all'attualità (progetto divisionale).
4. Nonostante la regolare notifica del ricorso-decreto a tutte le parti della causa successoria, si sono costituiti unicamente e CP_2
(solo omonimo del ricorrente), l' Parte_1 [...]
nonché Controparte_23
e . Le parti costituite hanno Controparte_8 Controparte_7 chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che le questioni ulteriori pag. 8/13 rispetto al quantum liquidato non possono essere fatte valere nel presente giudizio. Le altre parti resistenti, anch'esse litisconsorti necessari, devono essere dichiarate contumaci. La causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. In assenza di opposizione,
l'udienza di discussione, come consentito dall'art. 128 c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione al decreto di liquidazione prevista dall'art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002 non può riguardare i soggetti a cui carico sono poste le spese di CTU sia perché trattasi di una decisione provvisoria sempre modificabile con la sentenza che definisce il giudizio (nel caso in esame il decreto impugnato pone l'onorario “a carico delle parti in solido” mentre la successiva sentenza n. 1617/2025 lo pone a carico di
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Controparte_24 CP_2 Parte_1 CP_10 pro quota) sia perché la decisione sul punto contenuta nella sentenza
(non nel decreto di liquidazione) deve essere eventualmente impugnata con i rimedi esperibili avverso la sentenza. È esclusivamente il giudice della causa principale che, tenuto conto del suo esito, può individuare sulla base del principio della soccombenza o comunque di altri criteri applicabili in via residuale, come quello dell'utilità dell'elaborato ai fini della decisione, i soggetti su cui deve gravare il costo processuale della consulenza.
6. Posto che il CTU non ha sicuramente esorbitato dai limiti del quesito peritale, come peraltro espressamente riconosciuto dal giudice della causa n. 529/2022 RG App. con la sentenza n. 1617/2025, tutte le critiche sull'attività del consulente e sul contenuto dell'elaborato pag. 9/13 (mancata adeguata valorizzazione della CTU dell'ing. ai fini del Pt_5 progetto divisionale;
valore da riconoscersi ai beni immobili e ai lotti e modalità della collazione per imputazione) si risolvono in una critica della sentenza che ne ha recepito le conclusioni, ritenendole condivisibili. Anche tutte tali doglianze fuoriescono dal perimetro del giudizio di opposizione al decreto di pagamento dell'ausiliario e possono farsi valere solo gli ordinari mezzi d'impugnazione della sentenza.
L'opposizione non è la sede per contestare il quesito conferito dal giudice, la metodologia utilizzata per adempiere all'incarico e il risultato raggiunto.
7. Il consulente è stato chiamato a rispondere a un quesito complesso, suddiviso in molteplici parti. Gli è stato chiesto di compiere distinte attività non riducibili a una sola delle tabelle allegate al d.m.
30.5.2002 : a) individuazione dei beni donati e di quelli relitti;
b) individuazione del valore dei beni alla data di apertura della successione;
c) applicazione, nel rispetto delle attuali regole giurisprudenziali, della collazione per imputazione;
d) determinazione dei valori spettanti agli eredi del de cuius; e) predisposizione del progetto divisionale con eventuali conguagli, tenendo conto di ulteriori successioni nel frattempo intervenute e controllo delle quote di successione. Dal confronto fra la notula del consulente 25.2.2025 e il decreto di liquidazione, considerando l'espresso riferimento a valori medi e il mancato richiamo all'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002, si evince inoltre I) che nell'applicazione dei valori tabellari sono stati scelti parametri medi;
II) che non è stato applicato l'aumento per le operazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
pag. 10/13 8. Dopo aver ricordato alcuni precedenti giurisprudenziali, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicarsi unicamente l'art. 13
d.m. 30.5.2002 sulla consulenza tecnica in materia di estimo, che il compenso non avrebbe dovuto essere frazionato in dieci voci e che l'onorario deve essere ridotto a meno di 1/3 rispetto a quello liquidato.
8.1 Il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30.5.2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano strumentali all'accertamento tecnico. Non si estende ai casi di pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità d'incarichi di natura differente (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 22779 del 2014 nonché Cass., sez. 3, sent, n. 7174 del 2010 che ha ritenuto che incarichi che comportano la richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e attività di stima dei beni dall'altro, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, consentano una liquidazione autonoma). L'accertamento richiesto dal giudice non può interpretarsi in senso riduttivo, come se fosse stata affidata esclusivamente una consulenza in materia di estimo.
Data l'ampiezza del quesito e considerando i chiarimenti forniti dal consulente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 13 s.) nel caso in esame risultano giustificati:
- l'onorario dell'art. 3 d.m. cit. sulle consulenze in tema di patrimoni per le valutazioni indispensabili ai fini della collazione per imputazione
(prime tre voci della notula);
- l'onorario dell'art. 5 d.m. cit. sugli inventari perché il consulente doveva necessariamente ricostruire anche le quote ereditarie (quarta voce della notula);
- l'onorario dell'art. 12, commi 1 e 2, d.m. cit. rispettivamente per le verifiche catastali e urbanistiche di alcuni lotti e per i rilievi scanner pag. 11/13 resisi necessari per certi immobili (quinta, settima, ottava, nona e decima voce della notula);
- l'onorario dell'art. 13, comma 1, d.m. cit. per la stima di ciascun lotto del relictum (sesta voce della notula).
8.2 L'onorario a scaglioni per l'art. 13, comma 1, d.m. 30.5.2002 deve però essere calcolato considerando il valore complessivo dei tre lotti, indicato dal consulente in euro 424.000,00. Distinguendo fra loro i lotti (prima, seconda e terza voce della notula), l'onorario a percentuale non viene calcolato correttamente perché si ripetono più volte i primi più elevati scaglioni. L'onorario per tale voce deve essere ridotto da euro 4.991,00 (euro 1.693,50 + euro 935,00 + euro 1,332,50) a euro
1.638,23.
8.3 L'onorario dell'art. 12, comma 1, d.m. 30.5.2002 per le verifiche catastali e edilizie viene ripetuto quattro volte (settima, ottava, nona e decima voce della notula) facendo riferimento ai tre lotti e al lotto donato mentre può essere conteggiato una volta. Le voci della notula depositata dal consulente si riducono da dieci a cinque e l'onorario deve essere rideterminato in euro 1.638,23 (art. 13, comma 1) + euro pag. 12/13 557,50 (art. 5) + euro 557,50 (art. 12, comma 2) + euro 3.514,50 (art. 3) + euro 557,50 (art. 12, comma 1), per complessivi euro 6.825,23.
9. In parziale accoglimento dell'opposizione l'onorario va ridotto da euro 12.00,00 a euro 6.825,23, mentre rimangono ferme le spese di euro 300,00. Il parziale accoglimento del ricorso esclude che vi siano i presupposti dell'art. 93, comma 3, c.p.c. per una condanna per lite temeraria di . Stante la soccombenza reciproca, le spese Parte_1 del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, dichiarata la contumacia dei resistenti
[...]
, , Controparte_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15
,
[...] CP_16 P_ Controparte_18
e , definitivamente decidendo CP_19 _2 sull'opposizione avverso il decreto della Corte d'Appello 10 marzo 2025
n. 393/2025 nella causa di rinvio n. 529/2022 R.G., in parziale riforma del decreto, che per il resto conferma, ridetermina l'onorario nella somma di euro 6.825,23, oltre iva e cassa previdenza. Spese processuali del giudizio di opposizione interamente compensate fra le parti.
Venezia, 10.7.2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 iscritta al n. 655 del 2025 Ruolo Cont. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. dom. Piero Gallimberti
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. dom. Marco Dal Zotto
RESISTENTE
(c.f. e CP_2 CodiceFiscale_3 Pt_1
(c.f. , rappresenti e difesi dagli avv.ti
[...] CodiceFiscale_4 dom. Antonio Braccio e Caterina Braccio
RESISTENTI
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_4
- P.I. ), e P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore don comprendente anche le attività benefiche di Parte_3 assistenza delle persone in stato di bisogno svolte sotto il nome di “
[...]
”, ora “ (C.F. ), CP_5 Controparte_6 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. dom. Marco Burighel
RESISTENTI
(c.f. ) e Controparte_7 C.F._5 CP_8
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._6 dom. Claudia Ranzato
RESISTENTI
, , Controparte_9 CP_10
CP_11 Controparte_12 CP_13
, , CP_14 CP_15 CP_16 P_
, e
[...] Controparte_18 CP_19 _2
, tutti contumaci
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a provvedimento di liquidazione in favore dell'ausiliario del magistrato
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, disporre l'annullamento del decreto 6.03.2025, pubblicato in data 10.03.2025 nel giudizio n.529/2022 Rg, già pendente avanti a questa Corte di Appello e la sua integrale riforma, con determinazione del compenso al C.T.U. dott.
[...] in una somma non superiore ad € 3.123,30 + 4% cassa € Parte_4
124,93 + 22% i.v.a € 714,61 nonché ad € 300,00 per spese con un totale di € 4.262,84. Con addebito del costo della predetta liquidazione a carico delle parti che avevano richiesto la nuova (ed inutile) C.T.U. ovvero delle altre parti costituite, ad eccezione dell'arch. Parte_1
pag. 2/13 CONCLUSIONI DI dichiarare inammissibile e/o CP_1 comunque rigettare l'opposizione promossa da ai sensi Parte_1 degli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 nelle forme dell'art. 281 decies c.p.c. per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 06.03.2025. Condannare il ricorrente ex art.96 c.p.c. al pagamento della somma di €3.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, con contestuale impegno del dott. CP_1
a devolvere l'intero importo in beneficenza ad Via
[...] CP_21
Nomentana, 1367, 00137 - Roma. Spese rifuse
CONCLUSIONI DI E : Voglia l'Ill.ma CP_8 Controparte_7
Corte d'Appello adita:
1. Respingere per tutti i motivi esposti la domanda dell'Arch. che chiede l'addebito del costo della CTU svoltasi nel Pt_1 procedimento R.G. 529/2022 in capo “delle parti che avevano richiesto la nuova (ed inutile) C.T.U. ovvero delle altre parti costituite, ad eccezione dell'arch. ”, e quindi anche dei Sig.ri Parte_1 CP_8
e ;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del
[...] CP_7 presente procedimento
CONCLUSIONI DELL'ASSOCIAZIONE CASA E Controparte_3
DELLA PARROCCHIA DI SAN BELLINO VESCOVO E MARTIRE:
1. rigettarsi la domanda svolta dal ricorrente di addebito della CTU a carico delle sole parti che ne avevano fatto richiesta in quanto inammissibile in questa sede e comunque infondata;
2. spese di lite integralmente rifuse
CONCLUSIONI DI E : Rigettare il CP_2 Parte_1 ricorso ex art.lo 170 DPR n. 115/2020, 281 decies e ss. CPC e 15 D.LVO
150/2011 in quanto infondato. Spese di lite rifuse pag. 3/13 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 9 aprile 2025 l'arch. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto 10.3.2025 n. 393/2025, che ha liquidato al CTU dott. agr. nel giudizio di rinvio n. 529/2022 RG App. CP_1 la somma di euro 12.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre iva e cassa previdenziale, ponendo l'importo a carico “delle parti in solido”. Il Collegio ha ritenuto che la prestazione dovesse essere liquidata sulla base di parametri di cui agli artt. 3, 5, 12 e 13 del d.m.
30.5.2002 e che l'onorario potesse essere liquidato in misura prossima alla somma richiesta prendendo come riferimento i valori medi indicati nella notula (nella notula per gli onorari era stato indicato: valore minimo euro 5.205,00; valore massimo euro 18.496,00 e valore medio euro 11.850,50).
Il quesito oggetto della relazione 27.11.2024 di 131 pagine era il seguente: loro consulenti, effettuati i sopralluoghi, effettuato ogni necessario accertamento e rilievo, acquisiti presso pubblici uffici o studi notarili ulteriori documenti eventualmente necessari ai fini di dare risposta al quesito, nonché tenuto conto di quanto si ricava dalla pregressa attività peritale (c.t.u. Morbiato dep. 7.4.1998, c.t.u. dep. 14.10.2002; Pt_5
c.t.u. dep. 13.1.2004), tentata preliminarmente (e, in caso di Pt_5 esito negativo, ulteriormente prima del deposito della bozza della relazione) la conciliazione tra le parti:
a) il c.t.u. individui i beni immobili donati (atto 10.11.1972) e relitti dalla de cuius Persona_1
b) indichi, sulla base del criterio più idoneo e nei termini più attendibili consentiti dal tempo trascorso, il valore dei predetti beni alla data di apertura della successione (25.8.1975);
pag. 4/13 c) effettui quindi le operazioni richieste ai fini della collazione per imputazione, secondo le indicazioni di cui alla sentenza n. 1062/22 della
Corte di cassazione (v. più ampiamente Cass. nn. 17409/23 e
17755/23);
d) tenuto conto dell'esito delle operazioni sub c, determini - allo stato senza considerare gli effetti dell'eventuale accoglimento delle ulteriori pretese economiche del (di cui al terzo motivo del ricorso per Pt_1 cassazione: onere testamentario e credito verso la comunione), della cui esistenza potrà comunque tenere conto al fine dello svolgimento del tentativo di conciliazione – i valori spettanti agli eredi di
[...]
Per_1
e) predisponga un progetto divisionale con eventuali conguagli tra i coeredi della de cuius o loro successori mortis causa, mantenendo, se e nei limiti del possibile, le assegnazioni degli immobili come prospettate nel progetto divisionale n. 3 della c.t.u. dep. il 13.1.2004; nella Pt_5 ricognizione dei successori in morte di e dei definitivi Persona_1 assegnatari degli immobili, per la quale dovrà verificare le ulteriori successioni a titolo universale e particolare frattanto intervenute, considererà modificabile ove in concreto errata l'individuazione dei successori e delle quote di successione come espressa nella sentenza definitiva n. 1410/2012 resa il 28.10.2011 dal Tribunale di Padova, solo nei limiti in cui la stessa individuazione sia stata oggetto di ricorso per cassazione da parte di ed egli abbia interesse ad una Parte_1 modificazione di quanto ivi disposto (dovendo la stessa per il resto considerarsi intangibile in assenza di impugnazioni della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 1414/16 diverse dal ricorso per cassazione proposto da )>>. Parte_1
pag. 5/13 2. Con il ricorso l'arch. critica sotto diversi profili Parte_1
l'attività del consulente nel corso delle operazioni peritali e il successivo decreto di liquidazione. Il difensore riassume i motivi di doglianza nei seguenti punti:
2.1 nessuno dei quesiti posti al c.t.u. dott. richiedeva di CP_1 attribuire al relictum il valore al 2024, essendo chiaro in relazione agli atti di causa, sia pure implicitamente, la necessità di operare il progetto divisionale sulla base dei valori al 13.1.2004 della relazione del c.t.u. ing. ; Pt_5
2.2 sulla base dei valori attribuiti al relictum dal consulente, esposti in totali euro 424.000,00 il Collegio avrebbe dovuto applicare soltanto l'art. 13 del d.m. 30.5.2002 anche perché la giurisprudenza di legittimità non consente l'applicazione congiunta degli artt. 3, 5, 12 e
52 e il frazionamento dell'importo totale attribuito ai beni;
2.3 quand'anche il Collegio avesse chiesto al consulente di attribuire al relictum anche il valore al 2024, l'importo totale stimato dal c.t.u. sarebbe stato di euro 438.550,00 e avrebbe dovuto applicarsi soltanto l'art. 13, nel rispetto dell'art. 29 del D.M. 30.5.2002, con un compenso pari a euro 3.123,30, oltre accessori e spese. Il consulente ha invece fatto riferimento a cinque articoli del d.m. 30.5.2002 e scomposto in dieci voci i propri compensi;
2.4 che la nuova consulenza era stata chiesta soltanto dalla difesa dagli aventi causa di uno degli originari condividenti ) e CP_22 cioè i due Enti Religiosi costituiti, sicché la relativa spesa deve essere in ogni caso addebitata a questi ultimi e, in ogni caso, non al ricorrente.
3. Il consulente dott. ha premesso che la causa aveva a CP_1 oggetto la successione ereditaria della de cuius Persona_1 deceduta il 25.8.1975, e per il momento definita in sede di rinvio con la pag. 6/13 sentenza della Corte d'appello, sez. 1, 24.4.2025, n. 1617. Alle considerazioni del ricorrente ha replicato:
3.1 che il Collegio non aveva chiesto al consulente di dare per presupposta la consulenza dell'ing. risalente 2004 bensì di Pt_5 considerarla ai soli fini dell'assegnazione degli immobili e solo nei limiti del possibile. La sentenza che ha deciso la causa riconosce a pag. 12 la correttezza della valutazione compiuta: “si rinvia alla c.t.u. per
l'approfondita ricognizione dei beni, le indagini di mercato e le stime, proposte in termini perfettamente condivisibili. Per queste ultime il
c.t.u. si è avvalso, con metodo ineccepibile e nel contraddittorio delle parti, di ogni elemento fattuale, documentale e tecnico-scientifico a disposizione ed ha risposto in modo ampio e convincente tutte le osservazioni dell'arch. ”. Non è il giudizio di opposizione Parte_1 la sede per contestare il contenuto della relazione, peraltro condiviso dal giudice che ha deciso la causa. Il Collegio aveva chiesto d'indicare nei termini più attendibili il valore dei beni immobili donati e relitti alla data di apertura della successione. È lo stesso Collegio a pag. 10 della sentenza a criticare la precedente relazione dell'ing. perché Pt_5 offriva <<… una rivisitazione dei predetti valori limitatamente ai terreni, fondata sulla tabella dei valori attribuiti ai terreni da parte della
Commissione Provinciale per la determinazione dell'Indennità di
Espropriazione, peraltro evidenziando, sulla base della discrasia tra i pochi dati così raccolti, che il risultato che se ne ricava “è sicuramente non possibile, anche se formalmente e matematicamente corretto”>>.
La scarsa trasparenza del mercato immobiliare negli anni '70 e il tempo trascorso hanno reso il lavoro di ricerca e calcolo molto complesso. Un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che il momento della divisione, al quale si parametra la valutazione dei beni, coincida con il pag. 7/13 momento della decisione e non già con quello della domanda. Il relictum doveva essere valutato all'attualità;
3.2 che, nonostante le complesse ricerche di mercato e della schedatura delle compravendite, il compenso è stato calcolato secondo parametri medi. In presenza di una pluralità d'indagini non interdipendenti, come in via esemplificativa nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro, è riconoscibile una liquidazione autonoma del compenso;
3.3 che sono applicabili l'art. 5 d.m. 30.5.2002 (inventari e rendiconti) perché in una causa divisionale è necessario individuare quote ereditarie, eredi e legati;
l'art. 13 d.m. cit. (estimo) perché era necessaria una valutazione dei beni all'attualità dovendosi predisporre un progetto divisionale;
l'art. 3 d.m. cit. (valutazione di patrimoni) perché anche il giudice del rinvio ha considerato errato il precedente progetto divisionale e dovevano eseguirsi le operazioni di collazione per imputazione prendendo in considerazione il valore dei beni al momento di apertura della successione;
l'art. 12, comma 2, d.m. cit., per la necessità di eseguire rilievi scanner, non essendo stato possibile accedere ai luoghi d'interesse; l'art. 12, comma 2, d.m. cit. (verifiche catastali e urbanistiche) perché per tre lotti le verifiche si sono rese necessarie per la valutazione dei beni all'apertura della successione
(collazione per imputazione) e all'attualità (progetto divisionale).
4. Nonostante la regolare notifica del ricorso-decreto a tutte le parti della causa successoria, si sono costituiti unicamente e CP_2
(solo omonimo del ricorrente), l' Parte_1 [...]
nonché Controparte_23
e . Le parti costituite hanno Controparte_8 Controparte_7 chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che le questioni ulteriori pag. 8/13 rispetto al quantum liquidato non possono essere fatte valere nel presente giudizio. Le altre parti resistenti, anch'esse litisconsorti necessari, devono essere dichiarate contumaci. La causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. In assenza di opposizione,
l'udienza di discussione, come consentito dall'art. 128 c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione al decreto di liquidazione prevista dall'art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002 non può riguardare i soggetti a cui carico sono poste le spese di CTU sia perché trattasi di una decisione provvisoria sempre modificabile con la sentenza che definisce il giudizio (nel caso in esame il decreto impugnato pone l'onorario “a carico delle parti in solido” mentre la successiva sentenza n. 1617/2025 lo pone a carico di
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Controparte_24 CP_2 Parte_1 CP_10 pro quota) sia perché la decisione sul punto contenuta nella sentenza
(non nel decreto di liquidazione) deve essere eventualmente impugnata con i rimedi esperibili avverso la sentenza. È esclusivamente il giudice della causa principale che, tenuto conto del suo esito, può individuare sulla base del principio della soccombenza o comunque di altri criteri applicabili in via residuale, come quello dell'utilità dell'elaborato ai fini della decisione, i soggetti su cui deve gravare il costo processuale della consulenza.
6. Posto che il CTU non ha sicuramente esorbitato dai limiti del quesito peritale, come peraltro espressamente riconosciuto dal giudice della causa n. 529/2022 RG App. con la sentenza n. 1617/2025, tutte le critiche sull'attività del consulente e sul contenuto dell'elaborato pag. 9/13 (mancata adeguata valorizzazione della CTU dell'ing. ai fini del Pt_5 progetto divisionale;
valore da riconoscersi ai beni immobili e ai lotti e modalità della collazione per imputazione) si risolvono in una critica della sentenza che ne ha recepito le conclusioni, ritenendole condivisibili. Anche tutte tali doglianze fuoriescono dal perimetro del giudizio di opposizione al decreto di pagamento dell'ausiliario e possono farsi valere solo gli ordinari mezzi d'impugnazione della sentenza.
L'opposizione non è la sede per contestare il quesito conferito dal giudice, la metodologia utilizzata per adempiere all'incarico e il risultato raggiunto.
7. Il consulente è stato chiamato a rispondere a un quesito complesso, suddiviso in molteplici parti. Gli è stato chiesto di compiere distinte attività non riducibili a una sola delle tabelle allegate al d.m.
30.5.2002 : a) individuazione dei beni donati e di quelli relitti;
b) individuazione del valore dei beni alla data di apertura della successione;
c) applicazione, nel rispetto delle attuali regole giurisprudenziali, della collazione per imputazione;
d) determinazione dei valori spettanti agli eredi del de cuius; e) predisposizione del progetto divisionale con eventuali conguagli, tenendo conto di ulteriori successioni nel frattempo intervenute e controllo delle quote di successione. Dal confronto fra la notula del consulente 25.2.2025 e il decreto di liquidazione, considerando l'espresso riferimento a valori medi e il mancato richiamo all'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002, si evince inoltre I) che nell'applicazione dei valori tabellari sono stati scelti parametri medi;
II) che non è stato applicato l'aumento per le operazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
pag. 10/13 8. Dopo aver ricordato alcuni precedenti giurisprudenziali, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicarsi unicamente l'art. 13
d.m. 30.5.2002 sulla consulenza tecnica in materia di estimo, che il compenso non avrebbe dovuto essere frazionato in dieci voci e che l'onorario deve essere ridotto a meno di 1/3 rispetto a quello liquidato.
8.1 Il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30.5.2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano strumentali all'accertamento tecnico. Non si estende ai casi di pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità d'incarichi di natura differente (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 22779 del 2014 nonché Cass., sez. 3, sent, n. 7174 del 2010 che ha ritenuto che incarichi che comportano la richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e attività di stima dei beni dall'altro, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, consentano una liquidazione autonoma). L'accertamento richiesto dal giudice non può interpretarsi in senso riduttivo, come se fosse stata affidata esclusivamente una consulenza in materia di estimo.
Data l'ampiezza del quesito e considerando i chiarimenti forniti dal consulente (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 13 s.) nel caso in esame risultano giustificati:
- l'onorario dell'art. 3 d.m. cit. sulle consulenze in tema di patrimoni per le valutazioni indispensabili ai fini della collazione per imputazione
(prime tre voci della notula);
- l'onorario dell'art. 5 d.m. cit. sugli inventari perché il consulente doveva necessariamente ricostruire anche le quote ereditarie (quarta voce della notula);
- l'onorario dell'art. 12, commi 1 e 2, d.m. cit. rispettivamente per le verifiche catastali e urbanistiche di alcuni lotti e per i rilievi scanner pag. 11/13 resisi necessari per certi immobili (quinta, settima, ottava, nona e decima voce della notula);
- l'onorario dell'art. 13, comma 1, d.m. cit. per la stima di ciascun lotto del relictum (sesta voce della notula).
8.2 L'onorario a scaglioni per l'art. 13, comma 1, d.m. 30.5.2002 deve però essere calcolato considerando il valore complessivo dei tre lotti, indicato dal consulente in euro 424.000,00. Distinguendo fra loro i lotti (prima, seconda e terza voce della notula), l'onorario a percentuale non viene calcolato correttamente perché si ripetono più volte i primi più elevati scaglioni. L'onorario per tale voce deve essere ridotto da euro 4.991,00 (euro 1.693,50 + euro 935,00 + euro 1,332,50) a euro
1.638,23.
8.3 L'onorario dell'art. 12, comma 1, d.m. 30.5.2002 per le verifiche catastali e edilizie viene ripetuto quattro volte (settima, ottava, nona e decima voce della notula) facendo riferimento ai tre lotti e al lotto donato mentre può essere conteggiato una volta. Le voci della notula depositata dal consulente si riducono da dieci a cinque e l'onorario deve essere rideterminato in euro 1.638,23 (art. 13, comma 1) + euro pag. 12/13 557,50 (art. 5) + euro 557,50 (art. 12, comma 2) + euro 3.514,50 (art. 3) + euro 557,50 (art. 12, comma 1), per complessivi euro 6.825,23.
9. In parziale accoglimento dell'opposizione l'onorario va ridotto da euro 12.00,00 a euro 6.825,23, mentre rimangono ferme le spese di euro 300,00. Il parziale accoglimento del ricorso esclude che vi siano i presupposti dell'art. 93, comma 3, c.p.c. per una condanna per lite temeraria di . Stante la soccombenza reciproca, le spese Parte_1 del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, dichiarata la contumacia dei resistenti
[...]
, , Controparte_9 CP_10 CP_11
, Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15
,
[...] CP_16 P_ Controparte_18
e , definitivamente decidendo CP_19 _2 sull'opposizione avverso il decreto della Corte d'Appello 10 marzo 2025
n. 393/2025 nella causa di rinvio n. 529/2022 R.G., in parziale riforma del decreto, che per il resto conferma, ridetermina l'onorario nella somma di euro 6.825,23, oltre iva e cassa previdenza. Spese processuali del giudizio di opposizione interamente compensate fra le parti.
Venezia, 10.7.2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
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