TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 372
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'applicazione dell'art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune non abbia specificato le difformità contestate e che le modifiche, definite non sostanziali dallo stesso Comune, non richiedessero la PAS. Inoltre, l'art. 15, comma 4 della L.R. 25/2012 subordina l'applicazione dell'art. 44 del d.lgs. 28/2011 alle irregolarità commesse successivamente alla sua entrata in vigore.

  • Accolto
    Violazione dei principi di affidamento e legittimo affidamento

    Non specificato in dettaglio, ma implicito nel rigetto della sanzione.

  • Accolto
    Vizi di illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione e istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, violazione del contraddittorio, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza non specifichi le difformità contestate né le ragioni per cui le comunicazioni della società non sarebbero idonee a legittimarle. Inoltre, il Comune non ha considerato le osservazioni prodotte dalla società, violando il principio del contraddittorio.

  • Accolto
    Difetto di motivazione nella determinazione del quantum della sanzione

    Il Tribunale ha confermato il difetto di motivazione nella determinazione del quantum, non avendo l'Amministrazione esplicitato i criteri di determinazione della sanzione e non potendo bastare il richiamo alla delibera della G.C. n. 340/2012.

  • Accolto
    Conferma dell'illegittimità dell'ordinanza originaria

    L'annullamento dell'ordinanza originaria comporta l'annullamento anche della nota di rettifica.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento degli atti principali

    L'annullamento degli atti impugnati comporta l'annullamento degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 372
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 372
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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