Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2020, proposto da Epuron 8 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera, Svenja Bartels, Luigi Maria Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 510 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto “ Ingiunzione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 44, comma 2, Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28. EPURON 8 s.r.l. – Fg. 110 P.lla 280 (ex 27-28-31-203) – Sub. 2 ”, trasmessa con nota prot. n. 0122394 del 17 dicembre 2019, pervenuta in tale data via PEC, con cui il Settore Urbanistica Assetto Territorio del Comune di Brindisi ha ingiunto alla società ricorrente, in qualità di proprietaria dell’impianto, in solido con le società Sun Technics Impianti Energetici S.r.l. e Conergy Italia S.p.a., esecutrici delle opere, e con l’ing. Giovanni Toscano, direttore dei lavori, il pagamento della somma di € 30.000,00, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della stessa, per asserite difformità da quanto autorizzato;
- della nota prot. n. 0017594 del 14.02.2020, pervenuta via PEC in pari data, recante “ Nota di riscontro alle osservazioni pervenute con PEC Prot. n. 8925 del 24/01/2020 – impianto denominato Brindisi 1 – DIA n. 20144/2008 – FG. 110 PART. 280 – kWe 996,40 – Ordinanza Dirigenziale n. 510 del 17.12.2019 – Rettifica ” con cui il medesimo Ufficio, all’esito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, ha confermato l’ordinanza, riducendo però l’importo preteso ai fini della asserita regolarizzazione contabile in complessivi €19.928,00;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
- la comunicazione del Comune di Brindisi prot. n. 0077222 del 2 agosto 2019, pervenuta in pari data via PEC, recante “ Verifica della regolarità urbanistico/edilizia dell’impianto fotovoltaico ubicato in c.da “Muscia” della potenza 998,40 kWp assentito con DIA prot. 20144 del 26.03.2008 in Catasto al fg. 110 part. 280 – Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii .”, di avvio del procedimento;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Brindisi n. 340 del 14 dicembre 2012, avente ad oggetto “ Oneri istruttori per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati ai procedimenti di procedura abilitativa semplificata di cui alla L.R. 24.09.2012 n. 25 e determinazione delle sanzioni amministrative per le procedure di accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche di cui all’art. 15 della medesima Legge regionale ”, non allegata all’ordinanza n. 510/2019, conosciuta solo il 14 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Epuron 8 S.r.l. è proprietaria nel Comune di Brindisi di un impianto fotovoltaico di potenza 998,40 kWp assentito con DIA del 21 marzo 2008 in applicazione dell’art. 27 della L.R. Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, che consentiva di realizzare nel territorio regionale gli impianti inferiori a 1 MW tramite Denuncia di Inizio Attività.
Dopo aver ricevuto dall’interessata l’integrazione documentale richiesta, in data 23 luglio 2008 il Comune ha attestato la decorrenza dei termini di perfezionamento della DIA.
Successivamente la società ha segnalato al Comune di Brindisi alcune modifiche apportate durante la fase di realizzazione dell’intervento:
- in data 22 novembre 2010 ha effettuato una comunicazione ex art. 6, comma 2, del d.P.R. 380/2001 (nel testo vigente ratione temporis ) di parziale modifica della recinzione perimetrale dell’impianto, con spostamento del cancello di ingresso, finalizzata a consentire al gestore della Rete nazionale, Enel S.p.a., l’ordinaria manutenzione della linea elettrica. Il Comune, in ragione di un ritenuto contrasto delle opere prospettate con il regolamento edilizio comunale, con nota del 14 dicembre 2010 ha intimato di non intraprendere i lavori e di presentare osservazioni. La società il 16 dicembre 2010 ha trasmesso all’amministrazione le tavole integrative e sostitutive adeguate al REC;
- in data 15 febbraio 2011 ha informato l’amministrazione comunale che la struttura di sostegno dei pannelli sarebbe stata più leggera e di dimensioni più ridotte, non necessitante, per la relativa posa, di basamenti in calcestruzzo. Infatti i pali di sostengo erano infissi semplicemente sul terreno, con un impatto ambientale più ridotto rispetto alla precedente soluzione e con uno smaltimento a fine vita dell’impianto privo di modificazioni permanenti. Il Comune non ha dato riscontro.
L’impianto, denominato “Brindisi 1” è stato ultimato il 10 giugno 2011 ed è entrato in esercizio il 30 luglio 2011.
A distanza di più di otto anni, in data 2 agosto 2019, il Comune di Brindisi ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento diretto a contestare la difformità dell’impianto realizzato rispetto al progetto assentito con la DIA. La società in data 30 agosto 2019 ha presentato all’Amministrazione una relazione al fine di dimostrare che le variazioni erano state tutte comunicate e accettate dall’ente pubblico.
Nonostante i chiarimenti prodotti dall’interessata, con ordinanza dirigenziale n. 510 del 3 dicembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 0122394 del 17 dicembre 2019, il Comune di Brindisi ha ingiunto alla società ricorrente, in qualità di proprietaria dell’impianto, in solido con le società Sun Technics Impianti Energetici S.r.l. e Conergy Italia S.p.a., esecutrici delle opere, e con l’ing. Giovanni Toscano, direttore dei lavori, il pagamento della somma di € 30.000,00, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della stessa, per difformità dell’impianto realizzato rispetto al progetto assentito con DIA.
A seguito di istanza di annullamento in autotutela il Comune si è limitato a rideterminare in riduzione l’importo della sanzione, quantificandola in € 19.928,00.
La ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione irrogata (compresa la successiva rideterminazione) per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
I. Gli atti comunali sono stati assunti in violazione di legge (artt. 6 e 44, comma 2 d.lgs. 3.3.2011, n. 28; artt. 22, 6, 3, 36 e 37 d.P.R. 380/2001, artt. 3 e 10 legge 241/1990; art. 27 L.R. 1/2008; artt. 7 e 15 L.R. 25/2012; art. 21 nonies l. 241/1990; artt. 41 e 97 Cost., art. 1 legge 689/1981, art. 11, comma 1 preleggi al c.c.; art. 7 CEDU, art. 25 comma 2 Cost) e in difetto dei necessari presupposti.
La sanzione si fonda sull’art. 44 comma 2 del d.lgs. 28/2011, che la ricorrente ritiene illegittimamente applicata per due ragioni: perché la sanzione pecuniaria è ivi prevista solo nel caso di difformità sostanziali rispetto al progetto assentito; perché tale normativa è sopravvenuta e quindi inapplicabile al caso di specie. Il Comune avrebbe comunque dovuto preliminarmente rimuovere in autotutela la DIA. In ogni caso la sanzione applicabile è, al più, quella dell’art. 37 TUE, con sanzione non superiore a € 5.164. I provvedimenti comunali violano l’affidamento della ricorrente nella legittimità del titolo edilizio (DIA) e nella piena conformità allo stesso dell’intervento edilizio realizzato;
II. Gli atti comunali sono viziati per illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza contraddittorietà e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, violazione del principio del contraddittorio, ingiustizia manifesta. In nessuno dei provvedimenti impugnati è precisato quali siano le difformità contestate. Per contro nell’atto di rettifica dell’importo della sanzione il Comune ha riconosciuto che le modifiche realizzative non sono sostanziali. Solo in presenza di varianti progettuali sarebbe necessario ricorrere alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
La deducente contesta poi le ulteriori argomentazioni recate dall’ordinanza avversata:
- sull’asserita inidoneità della DIA per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 27 L.R. 1/2008, in base alla quale la denuncia era stata presentata, ha evidenziato che le pronunce di incostituzionalità, intervenute successivamente, non possono rimettere in discussione la validità della DIA precedentemente consolidata, costituente rapporto già esaurito.
- con riferimento al limite contenuto nell’art. 1 quater del D.L. 105/2010 (cd. Decreto Salva DIA), che ha fatto salvi gli effetti delle procedure di DIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avviate in conformità alle leggi regionali recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la ricorrente ha sottolineato come la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 abbia chiarito che la disposizione dell’art. 1-quater “ non è destinata a produrre effetti in ordine ai rapporti esauriti, ovverosia in ordine a quelle DIA che siano divenute “definitive” in quanto non più impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi in via giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato ”; e ancora che “ le DIA perfezionatesi e divenute inoppugnabili prima delle pronunce di incostituzionalità (cioè che integrino “situazioni giuridiche esaurite/consolidate”), conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011 e, di conseguenza, i progetti, una volta completati, avranno diritto di essere connessi alla rete e saranno pertanto idonei a ricevere i relativi incentivi (“Conto Energia”) ”.
- l’ufficio regionale ha applicato norme sopravvenute al consolidarsi della DIA;
- la mancata indicazione di quali sono le difformità riscontrate priva di presupposti l’applicazione della disciplina sanzionatoria. Le modifiche apportate in fase di realizzazione dell’impianto – puntualmente segnalate al Comune– sono l’una doverosa in ossequio alla servitù di cavidotto determinata dal passaggio della linea elettrica in mezzo all’impianto, l’altra puramente tecnologica; non sarebbe neppure possibile la loro rimessione in pristino. Il Comune inoltre non ha considerato le osservazioni prodotte dalla società, violando il principio del contraddittorio procedimentale;
III. violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, carenza istruttoria, manifesta ingiustizia. L’ordinanza è manifestamente carente di motivazione in relazione al quantum della sanzione. A nulla può valere il generico richiamo, quale asserito parametro normativo di riferimento, alla deliberazione della Giunta del Comune di Brindisi 14 dicembre 2012, n. 340, non allegata al provvedimento sanzionatorio e non rintracciabile nell’Albo pretorio comunale pubblicato on-line .
Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di Brindisi.
L’Amministrazione ha replicato agli argomenti articolati nel gravame, chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’ordinanza impugnata irroga una sanzione amministrativa pecuniaria in applicazione dell’art. 44, comma 2 del d.lgs. 28/2011, secondo cui “ Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1 ”.
Presupposto per l’applicazione della sanzione è che vi sia una difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato.
Nel caso di specie la società ha progressivamente comunicato al Comune di Brindisi le modifiche apportate in fase realizzativa rispetto al progetto di cui alla DIA autorizzativa e il Comune stesso, con nota prot. n. 0017594 del 14 febbraio 2020, nel ridurre l’entità della sanzione inizialmente stabilita, ha definito tali modifiche come “non sostanziali”.
L’ordinanza impugnata non specifica quali sono le difformità contestate, ovvero le modifiche apportate senza titolo rispetto al progetto autorizzato con DIA, né dà conto delle ragioni per cui le comunicazioni effettuate dalla società ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TU edilizia in fase realizzativa non sarebbero idonee a legittimarle. L’art. 7 della L.R. 25/2012 richiede infatti la procedura di PAS solo per le varianti progettuali, ovvero per le modifiche di carattere sostanziale.
Inoltre l’atto censurato non esplicita le ragioni per le quali le difformità riscontrate, in ragione dell’epoca di realizzazione, comporterebbero l’applicazione della sanzione di cui all’art. 44 del d.lgs. 28/2011, considerato che l’art. 15, comma 4 della L.R. 25/2012 prevede il menzionato art. 44 si applica unicamente “ in relazione alle irregolarità commesse successivamente alla data di entrata in vigore di detta disposizione ”.
Né il Comune ha tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dal tecnico della ricorrente in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento ( doc. 12 di parte ricorrente), dando per contro atto – nell’ordinanza – che nel termine assegnato non sarebbe pervenuto alcuna osservazione dell’interessata.
Il difetto di motivazione si rinviene altresì nella determinazione del quantum , sia nell’ordinanza sia nella nota di rettifica, nelle quali l’Amministrazione non ha esplicitato i criteri di determinazione della sanzione, se non facendo rinvio ai criteri di cui alla delibera della Giunta comunale n. 340/2012. Al riguardo può essere richiamato analogo precedente di questo TAR, ove si è rilevato che “ la censura di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati risulta certamente fondata, atteso che il Comune ha omesso di specificare l’entità dell’abuso e i criteri adottati per la determinazione della sanzione, non potendo bastare a tal fine il richiamo nel provvedimento impugnato alla deliberazione della G.C. n. 340/2012, a maggior ragione tenuto conto del notevole divario tra la sanzione minima e massima normativamente previste, nell’ambito del quale l’Amministrazione gode certamente di un potere discrezionale nel determinare l’ammontare che deve, tuttavia, essere congruamente motivato con riferimento allo specifico caso in discussione e risultare scevro da vizi logici (Cons. St. VI sez. 20/9/2012 n. 4992; T.A.R. Lecce, sentenze n. 534 del 2014 e n. 2246 del 2014). Consolidato è, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui la P.A., legittimata a variare l’entità della sanzione pecuniaria in virtù della gravità del fatto contestato, quando applica la sanzione, è tenuta a chiarire le ragioni sottese alla quantificazione operata, incorrendo, in caso contrario, nel vizio di omessa motivazione di cui all’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 (Tar Lecce, sentenze n. 716 del 2015 e n. 3019 del 2014).” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2019, n. 1356).
Sulla scorta delle esposte considerazioni il provvedimento impugnato difetta pertanto di idonea e congrua motivazione, come dedotto nel gravame. La sussistenza di vizio, di carattere assorbente, comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
La peculiarità del caso controverso giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
EL AR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | ON AS |
IL SEGRETARIO