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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR PA Presidente
- dott.ssa NA FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3108 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Carratelli;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Tiano;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 261/2025, pubblicata il 12/02/2025, veniva dichiarata, nel presente procedimento, la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti. Con contestuale ordinanza, la causa è stata poi rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata in via cumulativa dalla ricorrente, nonché sulle relative statuizioni accessorie. All'udienza del 13.10.2025 le parti, assistite dai rispettivi procuratori, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni accessorie, già concordate dalle parti in sede di separazione e confermate all'udienza del 13 ottobre 2025, che prevedono l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e il versamento da parte di in favore di Controparte_1 [...]
di un assegno di mantenimento mensile per i figli maggiorenni, non Parte_1
economicamente indipendenti, dell'importo complessivo di € 1.500,00, somma nella quale debbono essere compresi i costi dei trasferimenti da e per le sedi universitarie oltre al 50% delle spese straordinarie, nelle quali devono intendersi ricompresi anche i costi dei canoni di locazione degli alloggi dei figli e le relative utenze, le tasse universitarie e i testi universitari.
Le predette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Cosenza il 27.6.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cosenza al n. 18- parte 1 - anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025. Il giudice est. Il Presidente
NA FF DR PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR PA Presidente
- dott.ssa NA FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3108 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Carratelli;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Tiano;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 261/2025, pubblicata il 12/02/2025, veniva dichiarata, nel presente procedimento, la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti. Con contestuale ordinanza, la causa è stata poi rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata in via cumulativa dalla ricorrente, nonché sulle relative statuizioni accessorie. All'udienza del 13.10.2025 le parti, assistite dai rispettivi procuratori, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le condizioni accessorie, già concordate dalle parti in sede di separazione e confermate all'udienza del 13 ottobre 2025, che prevedono l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e il versamento da parte di in favore di Controparte_1 [...]
di un assegno di mantenimento mensile per i figli maggiorenni, non Parte_1
economicamente indipendenti, dell'importo complessivo di € 1.500,00, somma nella quale debbono essere compresi i costi dei trasferimenti da e per le sedi universitarie oltre al 50% delle spese straordinarie, nelle quali devono intendersi ricompresi anche i costi dei canoni di locazione degli alloggi dei figli e le relative utenze, le tasse universitarie e i testi universitari.
Le predette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Cosenza il 27.6.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cosenza al n. 18- parte 1 - anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025. Il giudice est. Il Presidente
NA FF DR PA