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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2576/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/002/DI/000000219/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 31/1/2024 del primo febbraio
2024, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 Spa avverso avviso di liquidazione 2021/002/ DI/000000219/0/001 per imposta di registro anno 2021. Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, confermare la piena legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato e dell'operato dell'Ufficio sotto ogni profilo;
in ogni caso, dichiarare dovuti, in quanto accettati dalla stessa controparte e quindi divenuti definitivi,
l'imposta di registro in misura fissa, le somme scaturenti dalla tassazione dell'enunciazione del negozio sottostante oggetto di cessione, gli interessi, con riferimento all'avviso di liquidazione emesso così come esposto al primo punto del presente atto di appello».
La contribuente non si costituisce nel giudizio di appello.
Con successiva memoria, l'Ufficio, a modifica delle precedenti conclusioni, non conclude più per l'integrale annullamento della sentenza di primo grado, ma chiede di riconoscere la legittimità dell'avviso di liquidazione limitatamente all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa «nei termini di cui al provvedimento prot. n. 174834/2025», con compensazione delle spese di lite.
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 9 febbraio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di liquidazione imposta di registro n. 2021/002/
DI/000000219/0/001 della Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Varese con il quale è stato intimato alla contribuente il pagamento della somma di € 2.071,00 per imposta di registro calcolata sul decreto ingiuntivo numero 219/2021 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio.
Il decreto ingiuntivo traeva il suo fondamento in un contratto di locazione finanziaria stipulato dalla
Società_1 Srl con Società_2 S.p.a. dal quale era scaturito un credito che, poi, era stato ceduto tramite cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999.
L'Ufficio aveva proceduto a liquidare l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% sull'importo portato dal decreto ingiuntivo di € 60.456,00 (con liquidazione della somma di € 1.813,68), oltre i relativi interessi. Veniva inoltre applicata l'imposta in misura fissa sul rapporto enunciato nel decreto ingiuntivo.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso promosso dalla contribuente e compensato le spese di lite.
Nella motivazione della sentenza si legge: «l 1986, ma in base alla Nota II del medesimo art. 8 secondo cui gli atti dell'autorità giudiziaria -nel caso di specie: decreto ingiuntivo- di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40».
Con successiva memoria, l'Ufficio a modifica delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di appello non invoca più l'integrale annullamento della sentenza di primo grado, ma chiede di riconoscere la legittimità dell'avviso di liquidazione limitatamente all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Motiva la richiesta della parziale riforma della sentenza di primo grado per “Violazione dell'art.112 c.p.c.
(corrispondenza tra chiesto e pronunciato) - omessa pronuncia da parte della CGT di I grado di Varese sulla domanda dell'Ufficio”.
Questo Collegio rileva che effettivamente il Giudice di primo grado non si è pronunciato sulla richiesta di definitività delle somme non oggetto di contestazione procedendo all'annullamento in toto dell'avviso di liquidazione impugnato, senza confermare la legittimità di esso nella parte in cui applicava l'imposta anche in misura fissa.
Con provvedimento in autotutela (prot. n. 174834/2025), notificato alla società Resistente_1 Spa, l'Ufficio ha rideterminato l'imposta sulla condanna in misura fissa (€ 200,00), in luogo dell'imposta proporzionale originariamente applicata.
La rideterminazione delle somme è avvenuta sulla scorta di quanto non è stato oggetto di contestazione in primo grado con il ricorso proposto dalla contribuente (ovvero € 200,00 per tassazione atto enunciato ed
€ 57,00 pari all'imposta - 3% - sugli interessi), per un totale complessivo di € 457,00.
Nel ricorso in primo grado la contribuente scrive: «tale imposta va ridotta e contenuta in € 200,00 per cui l'avviso va ridotto di € 1.813,68 e quindi contenuto in € 457,32». Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso in primo grado nei termini già indicati “in sede di mediazione tributaria”, ossia «con l'annullamento e sgravio parziale degli avvisi di liquidazione impugnati e la riduzione degli importi liquidati come sopra specificato».
Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene fondato il motivo di appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate per la riforma parziale della sentenza di primo grado: il provvedimento in autotutela adottato nei suoi contenuti è conforme a quanto richiesto dalla contribuente in primo grado.
Con riferimento alla richiesta dell'Ufficio di compensare le spese di lite, questa Corte conferma la decisione del Giudice di primo grado nel capo in cui ha compensato le spese del giudizio di primo grado.
Stante la contumacia della contribuente nel giudizio di appello, dichiara le spese sostenute dall'Ufficio per il presente grado di giudizio irripetibili.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado conferma l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui applica l'imposta di registro in misura proporzionale, mentre dichiara la legittimità dell'avviso di liquidazione nei termini di cui al provvedimento in autotutela prot. n. 174834/2025.
Dichiara le spese del presente grado di giudizio irripetibili.
Milano, 9 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RA De Rentiis AR SA MA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2576/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/002/DI/000000219/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, con la sentenza n. 31/1/2024 del primo febbraio
2024, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 Spa avverso avviso di liquidazione 2021/002/ DI/000000219/0/001 per imposta di registro anno 2021. Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, confermare la piena legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato e dell'operato dell'Ufficio sotto ogni profilo;
in ogni caso, dichiarare dovuti, in quanto accettati dalla stessa controparte e quindi divenuti definitivi,
l'imposta di registro in misura fissa, le somme scaturenti dalla tassazione dell'enunciazione del negozio sottostante oggetto di cessione, gli interessi, con riferimento all'avviso di liquidazione emesso così come esposto al primo punto del presente atto di appello».
La contribuente non si costituisce nel giudizio di appello.
Con successiva memoria, l'Ufficio, a modifica delle precedenti conclusioni, non conclude più per l'integrale annullamento della sentenza di primo grado, ma chiede di riconoscere la legittimità dell'avviso di liquidazione limitatamente all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa «nei termini di cui al provvedimento prot. n. 174834/2025», con compensazione delle spese di lite.
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 9 febbraio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di liquidazione imposta di registro n. 2021/002/
DI/000000219/0/001 della Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Varese con il quale è stato intimato alla contribuente il pagamento della somma di € 2.071,00 per imposta di registro calcolata sul decreto ingiuntivo numero 219/2021 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio.
Il decreto ingiuntivo traeva il suo fondamento in un contratto di locazione finanziaria stipulato dalla
Società_1 Srl con Società_2 S.p.a. dal quale era scaturito un credito che, poi, era stato ceduto tramite cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999.
L'Ufficio aveva proceduto a liquidare l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% sull'importo portato dal decreto ingiuntivo di € 60.456,00 (con liquidazione della somma di € 1.813,68), oltre i relativi interessi. Veniva inoltre applicata l'imposta in misura fissa sul rapporto enunciato nel decreto ingiuntivo.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso promosso dalla contribuente e compensato le spese di lite.
Nella motivazione della sentenza si legge: «l 1986, ma in base alla Nota II del medesimo art. 8 secondo cui gli atti dell'autorità giudiziaria -nel caso di specie: decreto ingiuntivo- di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40».
Con successiva memoria, l'Ufficio a modifica delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di appello non invoca più l'integrale annullamento della sentenza di primo grado, ma chiede di riconoscere la legittimità dell'avviso di liquidazione limitatamente all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Motiva la richiesta della parziale riforma della sentenza di primo grado per “Violazione dell'art.112 c.p.c.
(corrispondenza tra chiesto e pronunciato) - omessa pronuncia da parte della CGT di I grado di Varese sulla domanda dell'Ufficio”.
Questo Collegio rileva che effettivamente il Giudice di primo grado non si è pronunciato sulla richiesta di definitività delle somme non oggetto di contestazione procedendo all'annullamento in toto dell'avviso di liquidazione impugnato, senza confermare la legittimità di esso nella parte in cui applicava l'imposta anche in misura fissa.
Con provvedimento in autotutela (prot. n. 174834/2025), notificato alla società Resistente_1 Spa, l'Ufficio ha rideterminato l'imposta sulla condanna in misura fissa (€ 200,00), in luogo dell'imposta proporzionale originariamente applicata.
La rideterminazione delle somme è avvenuta sulla scorta di quanto non è stato oggetto di contestazione in primo grado con il ricorso proposto dalla contribuente (ovvero € 200,00 per tassazione atto enunciato ed
€ 57,00 pari all'imposta - 3% - sugli interessi), per un totale complessivo di € 457,00.
Nel ricorso in primo grado la contribuente scrive: «tale imposta va ridotta e contenuta in € 200,00 per cui l'avviso va ridotto di € 1.813,68 e quindi contenuto in € 457,32». Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso in primo grado nei termini già indicati “in sede di mediazione tributaria”, ossia «con l'annullamento e sgravio parziale degli avvisi di liquidazione impugnati e la riduzione degli importi liquidati come sopra specificato».
Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene fondato il motivo di appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate per la riforma parziale della sentenza di primo grado: il provvedimento in autotutela adottato nei suoi contenuti è conforme a quanto richiesto dalla contribuente in primo grado.
Con riferimento alla richiesta dell'Ufficio di compensare le spese di lite, questa Corte conferma la decisione del Giudice di primo grado nel capo in cui ha compensato le spese del giudizio di primo grado.
Stante la contumacia della contribuente nel giudizio di appello, dichiara le spese sostenute dall'Ufficio per il presente grado di giudizio irripetibili.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado conferma l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui applica l'imposta di registro in misura proporzionale, mentre dichiara la legittimità dell'avviso di liquidazione nei termini di cui al provvedimento in autotutela prot. n. 174834/2025.
Dichiara le spese del presente grado di giudizio irripetibili.
Milano, 9 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RA De Rentiis AR SA MA