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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2386 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 21/08/1993. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a NOVARA il 14/01/1987 Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. BALZARETTI DAVIDE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Per Per_
- affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale in Garbagna Novarese, Via Cristoforo Colombo nr. 26/C/1 alla madre;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà le minori a weekend alternati dal sabato alle ore 14.30 sino alla domenica sera alle ore 20.30; Il padre starà con le figlie un giorno infrasettimanale, da stabilirsi in comune accordo tenuto conto degli impegni scolastici delle minori, quando andrà a prenderle a scuola, le terrà con sé a cena e le riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21,00. Per Per_
e , durante le vacanze estive, staranno con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
Per Per_ Durante le altre vacanze, e staranno Natale e S. Stefano, il 31.12 e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore. Per le altre festività e ponti si seguirà il criterio dell'alternanza.
Pag. 1 - Dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando alla madre l'importo di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, e così per € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre ad adeguamento ISTAT come per legge;
dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore al 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
- assegno unico percepito integralmente dalla madre.
- spese di lite compensate.
Per il P.M. Si rimette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, chiedeva la Parte_1 Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni e nati dalla Per_2 relazione more uxorio con . Controparte_1 Si costituiva parte resistente che formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti patrimoniali.
* All'udienza del 3.6.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2386 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 21/08/1993. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a NOVARA il 14/01/1987 Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. BALZARETTI DAVIDE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Per Per_
- affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale in Garbagna Novarese, Via Cristoforo Colombo nr. 26/C/1 alla madre;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà le minori a weekend alternati dal sabato alle ore 14.30 sino alla domenica sera alle ore 20.30; Il padre starà con le figlie un giorno infrasettimanale, da stabilirsi in comune accordo tenuto conto degli impegni scolastici delle minori, quando andrà a prenderle a scuola, le terrà con sé a cena e le riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21,00. Per Per_
e , durante le vacanze estive, staranno con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
Per Per_ Durante le altre vacanze, e staranno Natale e S. Stefano, il 31.12 e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore. Per le altre festività e ponti si seguirà il criterio dell'alternanza.
Pag. 1 - Dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando alla madre l'importo di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, e così per € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre ad adeguamento ISTAT come per legge;
dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore al 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
- assegno unico percepito integralmente dalla madre.
- spese di lite compensate.
Per il P.M. Si rimette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, chiedeva la Parte_1 Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni e nati dalla Per_2 relazione more uxorio con . Controparte_1 Si costituiva parte resistente che formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti patrimoniali.
* All'udienza del 3.6.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/06/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2