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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 517/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Edoardo Volino e Simona Caruso ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
nata ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Colacurcio Giovanni ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 7.02.2017 l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la sorella al fine di ottenere l'accertamento della lesione della sua quota di legittima e, per l'effetto, la riduzione della disposizione testamentaria del 12.6.2012 con cui suo padre, PE
, aveva nominato la convenuta erede universale. In merito l'attore ha chiesto di tener conto del
[...] debito della massa nei suoi confronti per le opere eseguite nell'immobile situato al secondo piano del fabbricato sito in Serino alla via Rocco, di accertare che alcun credito vanta la convenuta nei confronti della massa ereditaria e di procedere alla divisione dei beni con assegnazione in suo favore della quota di diritto. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso in data 2.11.2013 è deceduto Persona_1
e che in virtù del testamento pubblico per notar del 12.06.2012 la convenuta sorella è stata istituita Per_2 erede universale, ha invocato l'applicazione delle norme di cui agli articoli 554 c.c. e 537 comma secondo c.c. esponendo che i beni caduti in successione consistono in una quota di 333/1000 del diritto di proprietà del fondo sito in Serino alla località Chiaire distinto al foglio 3 p.lla 1426, in una quota pari a
1/11 25/420 del fondo sito in Serino alla località Corno e distinto al foglio 2, particelle 224 e 225, in una quota pari a 666/1000 del diritto di concessione cimiteriale sulla cappella funeraria del cimitero di Serino, in una quota pari a 500/1000 del diritto di proprietà dei beni siti in Serino (Av) alla via Rocco n. 6 e distinti al foglio 10 (recte 18: cfr. note di precisazione del 3.07.2019), p.lla 19, p.lla 554, sub.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, p.lla
546, particelle da 781 a 784 (corti urbane), particelle 545 e 552. Con riferimento ai debiti della massa l'attore ha contestato il presunto debito del de cuius, menzionato nel testamento, nei confronti della convenuta per una somma “non inferiore ad € 30.000,00”, osservando che in tal modo il testatore aveva semplicemente tentato di eludere la disciplina della riduzione assicurando alla convenuta un lascito ulteriore. Infine l'attore ha rappresentato di aver sostenuto, in un periodo anteriore alla morte dei genitori e previo consenso degli stessi, ingenti spese nel 1988 per la manutenzione e per il miglioramento dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato di via Rocco in cui ha abitato con la propria famiglia sin dall'ottobre del 1990, pari alla somma di € 81.121,73, per lavori eseguiti nelle parti comuni del medesimo fabbricato per una somma di € 7.617,97 e per lavori eseguiti nel piazzale comune del medesimo fabbricato, nell'anno 1997, per la somma di € 81.106,08, nonché per altri lavori realizzati in epoca successiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.09.2017 si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento della lesione Controparte_1 della legittima ed eccependo la prescrizione del credito preteso dall'attore. Solo in via subordinata e riconvenzionale la parte ha chiesto di dichiarare e porre a carico della massa ovvero di condannare l'attore al rimborso delle spese da lei anticipate al testatore e alla corresponsione, nei limiti della sua quota, del corrispettivo per l'utilizzo ed il godimento dei beni ereditari da lui posseduti dalla data dell'apertura della successione del 2.11.2013 fino alla sentenza. In punto di diritto, la parte ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione per genericità e la prescrizione decennale del credito preteso dall'attore per lavori risalenti al 1988 ed in ogni caso la carenza di prova in ordine alla necessità ed urgenza degli stessi. La parte ha, poi, precisato di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria, evidenziando, tuttavia, la necessità di tener conto della quota da assegnare al padre sull'eredità della madre e, a titolo di debiti ereditari, dei pagamenti effettuati nell'interesse del de cuius e riconosciuti nel predetto testamento pubblico del 12.06.2012 (cfr. pagina 6 della comparsa). Quanto alla richiesta di frutti civili percetti e percipiendi per il godimento dei beni la parte ha esposto che dall'apertura della successione del padre l'attore aveva utilizzato non solo l'appartamento al secondo piano del fabbricato di via Rocco in Serino, ma l'intero fabbricato ed il piazzale sottostante.
Con ordinanza del 26.03.2018 il giudice precedentemente titolare del ruolo ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attore con riferimento alle domande riconvenzionali e concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
2/11 Con memorie depositate ai sensi dell'art.183, I termine c.p.c. il 16.07.2018, la parte attrice si è riservata di provare tutti i lavori eseguiti sugli immobili, precisando che anche la convenuta aveva goduto dei beni in comunione e che l'incuria nella manutenzione degli stessi aveva determinato una consistente riduzione di valore dei beni.
Con memorie depositate ai sensi dell'art. 183 II termine cpc il 17.09.2018, la parte convenuta si è riportata integralmente alle proprie conclusioni e, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione del verbale di sopralluogo e stralcio di consulenza tecnica del c.t.u. a cura del prof. e la nomina di c.t.u. Per_3
Con memorie depositate ai sensi dell'art.183, II termine cpc il 17.09.2018, l'attore ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale della convenuta e la prova testimoniale sui capitoli articolati, nonché di nominare un ctu.
Con memorie depositate ai sensi dell'art. 183, III termine cpc il 5.10.2018, la convenuta si è riportata ai propri atti reiterando le proprie richieste.
Con memorie depositate ai sensi dell'art.183, III termine cpc il 8.10.2018, l'attore ha precisato che la convenuta possedeva, in via esclusiva, i due appartamenti posti al piano primo, l'appartamento posto al piano terra e il fondo situato a valle del predetto fabbricato, evidenziando che la previsione in ordine al godimento dei predetti beni era stata decisa dai propri genitori con la scrittura privata del 1997.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 12.10.2021 è stato nominato un ctu, poi, sostituito con successiva ordinanza del 15.10.2021, al fine di dare risposta ai seguenti quesiti: “1) Esaminata la documentazione tempestivamente versata in atti dalle parti ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, formi la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte Persona_1 detraendone i debiti (cd. relictum), secondo il valore al tempo dell'apertura della successione, laddove essi siano documentati in atti ed alla luce delle prospettazioni delle parti;
2) riunisca quindi fittiziamente i beni che risultino essere stati eventualmente donati, in base ai titoli in atti;
descriva dettagliatamente i beni sub 1) e 2), dandone rappresentazione grafica
e fotografica;
sull'asse così formato (relictum + donatum) calcoli la quota di cui il de cuius Persona_1 poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c.; accerti quindi il valore della quota di legittima spettante a , pari a 1/3 della massa ereditaria (art. 537 c.c.); tenuto conto dei beni attribuiti Parte_1 per testamento, sempre valutati all'epoca di apertura della successione, calcoli il C.T.U. se vi sia stata lesione della quota di riserva spettante all'attore ed in caso positivo elabori un progetto per pervenire alla riduzione delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 558 c.c.; nel caso in cui residuino beni predisponga un comodo progetto di divisione, con eventuali conguagli in denaro o, in caso di non comoda divisibilità, precisi, specificando i criteri di stima assunti, l'attuale valore di mercato dei beni stessi;
rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; 3) “determini a parte il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne abbiano avuto l'uso esclusivo o eccedente la quota di diritto, nei limiti di quanto verificabile dagli atti;
dica quanto altro possa essere utile ai fini della controversia”.
3/11 Con relazione del 20.2.2022 il ctu, dopo aver individuato i beni appartenenti alla massa ereditaria tra cui anche gli appezzamenti di terreno distinti al foglio 18, particelle 1330, 1331 (cfr. pagine da 5 a 8 della relazione), ha operato una prima stima del valore delle quote riferibili ad ognuno di essi al tempo dell'apertura della successione, detraendone i debiti e, successivamente, accogliendo la doglianza della convenuta in ordine alla necessità di valutare i beni all'attualità e di escludere la p.lla 1331 per intervenuta usucapione in favore di terzi, ha calcolato il valore dei predetti beni all'attualità, predisponendo un progetto di divisione per pervenire alla riduzione delle disposizioni testamentarie. In riferimento alla stima dei beni, il c.t.u. ha, dunque, attribuito alla massa il valore complessivo di € 394.469,21 comprensivo anche della quota spettante al de cuius dalla successione della coniuge e calcolato i debiti ereditari nei confronti della convenuta in complessivi euro 7.389,68 e il danno prodotto in euro 15.937,00.
Al fine di dare riscontro al quesito in ordine ai debiti della massa ereditaria il consulente ha affermato, con riferimento alle allegazioni dell'attore in ordine ai lavori effettuati a proprie spese negli anni del 1988
e del 1997, che “… Tali interventi, che … appaiono per lo più diretti a soddisfare esigenze abitative e lavorative personali
e familiari del sig. ancorché senza autorizzazione urbanistica, hanno comunque determinato dei Parte_1 miglioramenti...” proponendo due criteri di valutazione degli stessi. Con riferimento ai debiti ereditari nei confronti della convenuta, il consulente ha, invece, precisato che l'importo versato all'avv. CP_2 risultava documentato per soli euro 6.800,00 (ricalcolato con interessi in euro 7.389,68) e che le spese sostenute dalla stessa nel periodo successivo al decesso per euro 13.492,42 includendo, con riferimento a tale importo, tutti gli esborsi per prestazioni professionali, per utenze, per tasse, per assicurazioni ecc. intestati a . In termini più precisi il ctu, con riferimento alle richieste della convenuta Persona_1 di tener conto tra i debiti ereditari dei pagamenti eseguiti nell'interesse e in luogo del de cuius, a titolo di utenze pari ad € 16.219,84 (punto a), per prestazioni professionali ricevute dal de cuius (punto b) e per prestazioni professionali, utenze, tasse, assicurazioni, intestate al de cuius e corrisposte dopo la sua morte pari ad euro 13.492,42 (punto c), ha accertato la sussistenza di un debito ereditario di euro 6.800,00, in base a quanto riportato nella scrittura privata intervenuta tra la parte convenuta e l'avv. e alle CP_2 fatture del 24.1.2012, del 10.4.2012, del 16.3.2012 e del 1.10.2012 prodotte in atti, riconoscendo l'intera somma richiesta quanto alle spese sostenute nel periodo successivo al decesso.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 1.12.2023 l'attore ha richiamato le controdeduzioni alla c.t.u. formulate dal geom. ribadendo che la sentenza n. 1339/2019 R.G. Tes_1
1719/2013 (avente ad oggetto l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della madre) aveva erroneamente attribuito gli immobili prevedendo conguagli in denaro eccessivi;
che le quote di proprietà pari a 500/1000 relative all'immobile distinto al catasto fabbricati al foglio 18 p.lla 19 sub 6 appartengono alla società “ e che risulta corretto anche il rilievo che nella precedente sentenza Controparte_3
n.1339/19 non sia stata inserita la quota di proprietà di relativamente alla particella Parte_2 individuata in catasto terreni al foglio 18 particella 1331 perché trasferita con sentenza di accoglimento
4/11 della domanda di usucapione n. 248/2021 del 17/02/2021 a e Parte_3 Controparte_4
Infine la parte ha reiterato la richiesta di contabilizzare le spese sostenute a titolo di utenze per acqua, luce, rifiuti nonché per spese di manutenzione ordinaria dal 2010 e di tenere conto degli oneri per la messa in sicurezza e la realizzazione dei lavori necessari per bloccare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che hanno reso l'appartamento al secondo piano non abitabile.
Con comparse conclusionali e di replica le parti hanno reiterato quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
Sintetizzati gli atti principali del giudizio devono essere respinte che le eccezioni preliminari della convenuta volte ad ottenere la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità della domanda dell'attore.
Sotto il primo profilo deve essere osservato che la domanda volta ad ottenere la riduzione, nella misura di un terzo pari alla quota di riserva, della disposizione testamentaria del de cuius che, nominando erede universale la convenuta, lo ha totalmente estromesso dalla successione, è certamente ammissibile. Sotto il secondo profilo vale rilevare che la procedura di mediazione risulta regolarmente espletata.
Sempre in via preliminare deve essere evidenziato, in linea generale, che la legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius. In merito vale soggiungere che, per determinare l'ammontare della quota di cui il de cuius poteva disporre ed accertare l'eventuale lesione della legittima spettante alla parte attrice occorre procedere, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti (e riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, che nella specie non risultano effettuate) secondo il valore determinato al momento della successione. Vale soggiungere che, quando, come nel caso di specie, la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con l'accoglimento della domanda di riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria limitatamente alla quota astratta o frazione prevista dalla legge.
Infine deve essere ricordato che la domanda di riduzione si distingue dall'azione di restituzione (o reintegrazione) in quanto la prima è un'azione di impugnazione, mentre l'altra è un'azione di condanna che presuppone il previo accoglimento della precedente (cfr. Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, in Riv. not.,
2001, 1503; cfr. anche Cass. n. 7259/1996; Cass. n. 10333/1993) con la conseguenza che, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali sono i beni ereditari e quale è la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario.
Ciò premesso la domanda di riduzione del testamento del 12.6.2012 deve essere accolta in quanto risulta accertata la lesione della quota spettante all'attore pari ad un terzo dell'asse ereditario (cfr. pagina 58 della relazione in atti). Ne deriva che deve essere pronunciata l'inefficacia nei confronti dell'attore delle
5/11 disposizioni contenute nel testamento pubblico di 12.6.2012 pubblicato con atto per notaio dott.
[...]
repertorio n. 38.297, raccolta n. 13.549, limitatamente alla quota di riserva spettante Persona_4 all'attore pari ad un terzo.
Passando, a questo punto, ad esaminare la domanda di reintegrazione della quota deve essere osservato quanto segue.
In via preliminare rileva il Collegio che le contestazioni alla ctu, reiterate nelle precisazioni delle conclusioni dall'attore, sono state riscontrate dal ctu nella relazione definitiva cui si fa rinvio (cfr. pagina
96) e che, in ogni caso, l'appartenenza della restante quota di proprietà pari a 500/1000 dell'immobile distinto al foglio 18 p.lla 19 sub 6 alla società “ e la richiesta di determinare i confini del Controparte_3 terreno di cui alla p.lla 1426 risultano nella fattispecie in esame irrilevanti.
Allo stesso modo risultano riscontrate le contestazioni formulate nel contradditorio tecnico dalla convenuta che, peraltro, non risultano reiterate negli atti conclusivi se non con riferimento al riconoscimento dei debiti ereditari quantificati, con riferimento al periodo anteriore al decesso, in euro
20.056,80 (cfr. pagina 103 della relazione).
Orbene, con riferimento a tale richiesta deve essere dapprima ricordato che i debiti ereditari si identificano nelle obbligazioni che gravavano in capo al defunto e che risultano ancora in essere al momento della sua morte ovvero in quelle sorte a causa della morte come le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione e le spese per la pubblicazione del testamento.
Ciò premesso ritiene il Tribunale di non poter accogliere la richiesta della convenuta perché, con riferimento agli importi versati in contanti (cfr. ricevuta di pagamento del 23.11.2011 sottoscritta dall'avv.
M.C. Picariello per l'importo di € 1.000,00; ricevuta di pagamento del 10.01.2011 sottoscritta dall'avv.
M.C. Picariello per l'importo di € 1.500,00; ricevuta di pagamento del 16.10.2012 sottoscritta dall'avv.
M.C. Picariello per l'importo di € 5.000,00), non vi è prova che siano stati corrisposti con risorse proprie della convenuta e, con riferimento alle fatture n. 12 del 28.09.2011 e n. 13 del 28.10.2011 emesse dall'avv.
M.C. Picariello e ai relativi vaglia postali, non vi è prova che le prestazioni ivi indicate siano state espletate nell'interesse del de cuius risultando menzionate anche prestazioni professionali rese per conto della madre e procedimenti penali rispetto ai quali alcuna allegazione in ordine alla riferibilità al de cuius è stata formulata. Allo stesso modo deve dirsi per le altre ricevute in atti. Quanto, infine, ai restanti documenti e fatture ritiene il Tribunale di poter aderire, anche in assenza di contestazioni, alla quantificazione elaborata dallo stesso ctu. A fini di mera completezza deve essere osservato che non è possibile riconoscere un debito ereditario con testamento sia perché, come sopra detto, i debiti ereditari si identificano nelle obbligazioni ancora in essere al momento della morte, sia perché, diversamente opinando, si consentirebbe al testatore di sottrarre o ridurre la quota di riserva spettante al legittimario.
Da quanto esposto deriva che è onere di chi ha interesse a negare la violazione dei diritti del legittimario dimostrare l'esistenza di debiti idonei a ridurre la massa ereditaria stessa.
6/11 Quanto alle spese sostenute dopo la morte del de cuius nel periodo dal 2013 al 2016, quantificate dal ctu in complessivi euro 13.832,56 (di cui la convenuta dovrebbe ricevere € 4.610,85 Controparte_1 cfr. pagina 77 della relazione), deve essere, invece, rilevato che dall'esame degli atti emerge che sono riferibili alle spese in esame solo quelle afferenti alla pubblicazione del testamento, al servizio funebre, alla lavorazione alle foto che, risultando documentate per l'importo di euro 4.078,00, possono Pt_4 essere riconosciute in favore della convenuta pro quota per un importo pari a 1.359,33.
Con riferimento alla richiesta dell'attore di vedersi riconosciuto il credito nei confronti della massa per le spese pari al rimborso del costo dei materiali e della manodopera per i miglioramenti effettuati, ovvero di una somma pari all'incremento di valore dell'immobile, vale osservare che l'attore, a fondamento della richieste avanzate, ha prodotto una perizia di parte e i relativi computi metrici estimativi datati anno 1988 a firma dell'ing. per la descrizione, quantificazione e contabilizzazione Persona_5 dei lavori eseguiti, che non sono idonei a dare prova dei pagamenti eseguiti a tali fini non risultando prodotti in atti documenti giustificativi delle relative spese sostenute. A fini di mera completezza vale rilevare che sulle richieste dell'attore di considerare I. i lavori eseguiti nell'appartamento al secondo livello del fabbricato (par.lla 544/5) di via Raffaele Rocco alla data del 1988: 81.121,73 €; II. i lavori eseguiti nelle parti comuni del fabbricato (par.lla 544) via Raffaele Rocco alla data del 1988: 7.617,97 €; III. i lavori eseguiti sulla par.lla 522 di via Raffaele Rocco, trasformata in piazzale adiacente il fabbricato (par.lla
544), realizzazione di box uffici, depositi, locali per esposizione, lavori di recinzione, ecc., alla data del
1997: 81.106,08 € il ctu ha accertato che i manufatti indicati al punto tre sono stati eseguiti senza autorizzazione e non sono sanabili evidenziando la finalità delle opere a soddisfare le esigenze abitative e lavorative personali e familiari dell'attore, l'assenza di autorizzazione urbanistica e l'insussistenza di alcun incremento di valore dell'area e, quanto ai primi due interventi, l'assenza di autorizzazione preventiva e la difformità rispetto al progetto assentito in sanatoria.
Ne deriva che le prime due ipotesi divisionali elaborate dal ctu non possono essere considerate in quanto predisposte per l'ipotesi di accoglimento della predetta richiesta.
Sulle suesposte considerazioni, allora, la composizione dell'asse ereditario, le quote indicate dal ctu e i valori assegnati ai beni possono essere, per il resto, confermati, anche in assenza di specifiche contestazioni.
Fatta questa precisazione deve essere osservato che il progetto divisionale predisposto e corretto dal ctu, in seguito all'accoglimento delle osservazioni della convenuta sopra indicate, ha previsto l'attribuzione all'attore della quota pari a 17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 19 (box garage) e della quota pari a 17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 552, assegnati sul presupposto della possibile divisione materiale degli stessi mediante opportuno frazionamento (cfr. pagina 68 e 105 della ctu);
l'attribuzione condominiale della corte distinta al foglio 18 particella 781 antistante al garage sopra indicato per una quota pari a 17/100 e l'assegnazione di un conguaglio in denaro pari ad euro 101.576,77
7/11 in ragione dell'accertata non comoda divisibilità dei beni distinti al foglio 18 p.lla. 544 sub 1, 2, 3, 5, 6, 7
e 8 e delle corti annesse dei cui alle p.lle 782, 783 e 784 (cfr. pagina 105 della relazione). Con riferimento, invece, ai beni distinti al foglio 18 p.lla 224, 225, 1330 e alla cappella il ctu ha previsto l'attribuzione collettiva alle parti in base alle quote di spettanza pari per l'attore a 8/100 per le p.lle 224 e 225, 10/100 per la p.lla 1330 e 33/100 per la cappella sul presupposto dell'impossibilità di dividere i predetti beni.
Ciò premesso deve essere ricordato che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario. La tutela in esame consente, in altri termini, di rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Sul tema la Cassazione ha precisato che, al fine di tutelare il diritto del legittimario, che non è, in linea di principio, suscettibile di essere convertito in un diritto di credito, la reintegrazione della quota va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, di beni oggetto delle disposizioni ridotte (cfr.
Cass. n. 16515 del 2020). Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro (cfr. Cassazione 2015 n.
24755). Tuttavia, come affermato dalla Cassazione appena citata, devono essere fatti salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni secondo cui, laddove la separazione in natura non sia possibile ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base dei criteri preferenziali specificatamente individuati dal secondo comma in favore del legittimario e in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c. (cfr. Cass. 24755/2015). Il comma 3 dell'articolo in esame, applicabile anche alle disposizioni a titolo universale, specifica, poi, che il legatario o il donatario che è, a sua volta, legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Ne deriva che non può escludersi che la reintegra della quota di riserva avvenga in denaro (cfr. Cass. n. 1069/1983).
Orbene, nel caso in esame, deve essere anzitutto escluso che dai beni facenti parte del fabbricato ed in particolare dall'appartamento posto al piano secondo rispetto al quale l'attore ha manifestato l'interesse all'assegnazione si possa separare la parte occorrente per integrare la quota riservata del legittimario in quanto il ctu ha accertato la non comoda divisibilità del fabbricato e delle corti annesse (cfr. pagine 73 ed altre). In ordine alla predetta accertata indivisibilità osserva il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il ctu non possono che essere condivise anche tenuto conto che i beni in esame fanno parte dell'eredità del de cuius sono per la quota di un mezzo perchè la restante quota, pari alla metà, è stata oggetto di diversa sentenza n. 1339 del 2019.
In altri termini osserva il Tribunale che il concetto di non comoda divisibilità dei beni deve essere valutato anche considerando che solo la quota pari alla metà del predetto compendio immobiliare è oggetto della
8/11 presente divisione. Infatti, come sopra precisato, il diritto del legittimario di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti trova una deroga proprio nel caso in cui ciò non può avvenire comodamente (cfr. art. 560 comma 1 cpc) ossia quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 12498 del 2007). Nel caso in esame l'impossibilità di formare in concreto porzioni autonome della quota pari alla metà dei predetti risulta, dunque, accertata.
Esclusa la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 560 comma 1 c.c. deve essere, allora, accertato se, nel caso in esame, possa trovare applicazione la norma di cui al comma 3 dell'art. 560 c.c. secondo cui il legatario o il donatario che è, a sua volta, legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. In altri termini solo se il valore dell'immobile supera il valore della disponibile e della legittima, può trovare applicazione la previsione di cui al comma secondo.
In merito, ritiene il Tribunale che non è possibile assegnare i beni distinti al foglio 19 p.lla 544 sub 5 e 6 all'attore in quanto il valore degli stessi non supera la porzione disponibile e quella legittima spettante alla convenuta. Peraltro, esaminando l'ipotesi suggerita dal ctu di assegnazione della quota pari al cinquanta per cento degli immobili distinti ai sub 5 e 6 (appartamento e sottotetto) deriva che, in base al valore degli stessi determinati dal ctu e non contestati, l'attore vedrebbe assegnarsi una quota superiore rispetto a quella spettante pari ad euro 118.401,51 tenuto conto del valore di euro 125.823,33 per l'appartamento e il locale e del valore delle corti connesse con obbligo di corrispondere un conguaglio. Tale conclusione deve essere confermata anche se si volesse tener conto del solo appartamento al piano secondo e del valore delle corti annesse.
Da quanto esposto e in applicazione dei principi sopra indicati deriva che può essere accolta solo la prima ipotesi elaborata dal ctu. Sul punto deve essere solo precisato che con riferimento alla cappella, deve essere condiviso quanto accertato dal ctu tenuto conto che il diritto sul sepolcro, cioè il diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono (cappella funeraria) è autonomo e distinto rispetto al cosiddetto diritto alla tumulazione e deve rimanere in comunione non risultando possibile alcuna divisione.
Sulle suesposte considerazioni deve essere disposta la reintegrazione della quota di riserva dell'attore secondo quanto previsto dal ctu e sopra indicato con la riduzione dell'importo determinato a titolo di conguaglio della somma pari ad euro 1.359,33 spettante alla convenuta per il rimborso delle spese sostenute successivamente al decesso.
9/11 Quanto alla richiesta di frutti civili, formulata dalla sola parte convenuta, ritiene il Tribunale di dover anzitutto evidenziare che la parte, nella comparsa di costituzione, ha chiesto di condannare l'attore al pagamento dei frutti civili con riferimento all'intero fabbricato e al piazzale antistante e che con le memorie numero 2 dell'art. 183 cpc ha chiesto al Tribunale l'acquisizione del verbale di sopralluogo del
CTU, prof. e dello stralcio consulenza tecnica a firma del prof. e di nominare un Per_3 Per_3 ctu ai fini del calcolo dei frutti civili percepiti e per la verifica dello stato di detenzione del fabbricato e del piazzale.
Orbene quanto alla richiesta di verificare lo stato di detenzione del fabbricato e del piazzale si osserva che alcun quesito può essere posto al ctu in quanto è la parte convenuta richiedente che deve dimostrare l'utilizzo esclusivo di beni di sua proprietà da parte dell'attore. Rileva, poi, il Tribunale che l'indagine deve essere limitata al godimento dell'intero fabbricato e del piazzale antistante come richiesto in atti.
Ciò premesso la tesi della convenuta del godimento esclusivo dell'intero fabbricato da parte dell'attore non risulta in alcun modo dimostrata avendo il ctu evidenziato che la stessa convenuta deteneva le chiavi dei seguenti beni custodendoli e senza un uso proprio: par.lla 544/2, abitazione paterna al piano terra;
par.lla 544/1 deposito-garage a piano terra;
porzione di deposito part.lla 544/7; par.lla 544/3, abitazione al primo livello;
(part.lla 546, deposito agricolo), mentre il convenuto, per quel che interessa ai fini della decisione, deteneva la part.lla 544/5, 544/6 ossia l'abitazione al secondo livello con sottotetto non abitabile;
la porzione di part.lla 544/7, utilizzata quale deposito e il piazzale destinato alla vendita di materiali edili di cui alla part.lla 781.
Quanto all'uso del deposito non risulta dimostrato il godimento esclusivo da parte dell'attore mentre con riferimento all'appartamento la domanda non può essere accolta per la carenza di allegazioni e prove in ordine alla volontà di utilizzare proprio la quota pari al cinquanta per cento del predetto appartamento, ove l'attore ha abitato unitamente alla propria famiglia sin da epoca risalente, e dell'opposizione di questi.
In termini più precisi ritiene il Collegio che la quantificazione dei frutti civili elaborata dal ctu non può essere posta a base della presente decisione tenuto conto che, alla data di introduzione del presente giudizio, la parte convenuta poteva godere solo di una parte dei beni, stante la comunione con i nipoti, nominati eredi per la restante parte e non vi è prova nella documentazione in atti di richieste di condivisione del predetto godimento. Peraltro, le rendite richieste dalla convenuta nel giudizio azionato nei confronti dei nipoti sono state rigettate in ragione del rilievo in ordine al legittimo possesso dei beni ricevuti per testamento da parte degli stessi. Infine, la parte non ha articolato richieste di prova testimoniale sul punto né è possibile quantificare il canone di locazione e i tempi relativi al possesso esclusivo della predetta quota.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei valori medi previsti dal D.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
10/11 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di riduzione proposta dall'attore e pronuncia l'inefficacia, nei confronti dello stesso, delle disposizioni contenute nel testamento pubblico del 12.6.2012 pubblicato con atto per notaio dott. repertorio n. 38.297, raccolta n. 13.549, Persona_4 limitatamente alla quota di riserva spettante pari ad un terzo dei beni facenti parte del compendio ereditario;
- in accoglimento della domanda di reintegra della quota di riserva dispone l'attribuzione in favore dell'attore della quota pari a 17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 19; della quota pari a
17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 552; della quota di 17/100 della corte distinta al foglio 18 particella 781; della quota di 8/100 del bene distinto al foglio 18 p.lla 224; della quota pari a 8/100 del bene distinto al foglio 18 p.lla 225; della quota pari a 10/100 del bene distinto al foglio 18 p.lla 1330 e della quota pari a 33/100 della cappella e di un conguaglio in denaro da ricevere dalla convenuta pari ad euro 100.217,44 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione quale controvalore della quota dei beni non assegnati;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore del conguaglio sopra indicato oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- rigetta la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso spese per migliorie e la domanda della convenuta di corresponsione dei frutti civili;
- dispone la trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della predetta sentenza;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in complessivi 14.103,00 oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge ed euro 545,00 per spese vive con attribuzione ai legali che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice Il Presidente dott. Raffaele Califano
11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 517/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Edoardo Volino e Simona Caruso ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
nata ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Colacurcio Giovanni ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 7.02.2017 l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la sorella al fine di ottenere l'accertamento della lesione della sua quota di legittima e, per l'effetto, la riduzione della disposizione testamentaria del 12.6.2012 con cui suo padre, PE
, aveva nominato la convenuta erede universale. In merito l'attore ha chiesto di tener conto del
[...] debito della massa nei suoi confronti per le opere eseguite nell'immobile situato al secondo piano del fabbricato sito in Serino alla via Rocco, di accertare che alcun credito vanta la convenuta nei confronti della massa ereditaria e di procedere alla divisione dei beni con assegnazione in suo favore della quota di diritto. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso in data 2.11.2013 è deceduto Persona_1
e che in virtù del testamento pubblico per notar del 12.06.2012 la convenuta sorella è stata istituita Per_2 erede universale, ha invocato l'applicazione delle norme di cui agli articoli 554 c.c. e 537 comma secondo c.c. esponendo che i beni caduti in successione consistono in una quota di 333/1000 del diritto di proprietà del fondo sito in Serino alla località Chiaire distinto al foglio 3 p.lla 1426, in una quota pari a
1/11 25/420 del fondo sito in Serino alla località Corno e distinto al foglio 2, particelle 224 e 225, in una quota pari a 666/1000 del diritto di concessione cimiteriale sulla cappella funeraria del cimitero di Serino, in una quota pari a 500/1000 del diritto di proprietà dei beni siti in Serino (Av) alla via Rocco n. 6 e distinti al foglio 10 (recte 18: cfr. note di precisazione del 3.07.2019), p.lla 19, p.lla 554, sub.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, p.lla
546, particelle da 781 a 784 (corti urbane), particelle 545 e 552. Con riferimento ai debiti della massa l'attore ha contestato il presunto debito del de cuius, menzionato nel testamento, nei confronti della convenuta per una somma “non inferiore ad € 30.000,00”, osservando che in tal modo il testatore aveva semplicemente tentato di eludere la disciplina della riduzione assicurando alla convenuta un lascito ulteriore. Infine l'attore ha rappresentato di aver sostenuto, in un periodo anteriore alla morte dei genitori e previo consenso degli stessi, ingenti spese nel 1988 per la manutenzione e per il miglioramento dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato di via Rocco in cui ha abitato con la propria famiglia sin dall'ottobre del 1990, pari alla somma di € 81.121,73, per lavori eseguiti nelle parti comuni del medesimo fabbricato per una somma di € 7.617,97 e per lavori eseguiti nel piazzale comune del medesimo fabbricato, nell'anno 1997, per la somma di € 81.106,08, nonché per altri lavori realizzati in epoca successiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.09.2017 si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento della lesione Controparte_1 della legittima ed eccependo la prescrizione del credito preteso dall'attore. Solo in via subordinata e riconvenzionale la parte ha chiesto di dichiarare e porre a carico della massa ovvero di condannare l'attore al rimborso delle spese da lei anticipate al testatore e alla corresponsione, nei limiti della sua quota, del corrispettivo per l'utilizzo ed il godimento dei beni ereditari da lui posseduti dalla data dell'apertura della successione del 2.11.2013 fino alla sentenza. In punto di diritto, la parte ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione per genericità e la prescrizione decennale del credito preteso dall'attore per lavori risalenti al 1988 ed in ogni caso la carenza di prova in ordine alla necessità ed urgenza degli stessi. La parte ha, poi, precisato di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria, evidenziando, tuttavia, la necessità di tener conto della quota da assegnare al padre sull'eredità della madre e, a titolo di debiti ereditari, dei pagamenti effettuati nell'interesse del de cuius e riconosciuti nel predetto testamento pubblico del 12.06.2012 (cfr. pagina 6 della comparsa). Quanto alla richiesta di frutti civili percetti e percipiendi per il godimento dei beni la parte ha esposto che dall'apertura della successione del padre l'attore aveva utilizzato non solo l'appartamento al secondo piano del fabbricato di via Rocco in Serino, ma l'intero fabbricato ed il piazzale sottostante.
Con ordinanza del 26.03.2018 il giudice precedentemente titolare del ruolo ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attore con riferimento alle domande riconvenzionali e concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
2/11 Con memorie depositate ai sensi dell'art.183, I termine c.p.c. il 16.07.2018, la parte attrice si è riservata di provare tutti i lavori eseguiti sugli immobili, precisando che anche la convenuta aveva goduto dei beni in comunione e che l'incuria nella manutenzione degli stessi aveva determinato una consistente riduzione di valore dei beni.
Con memorie depositate ai sensi dell'art. 183 II termine cpc il 17.09.2018, la parte convenuta si è riportata integralmente alle proprie conclusioni e, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione del verbale di sopralluogo e stralcio di consulenza tecnica del c.t.u. a cura del prof. e la nomina di c.t.u. Per_3
Con memorie depositate ai sensi dell'art.183, II termine cpc il 17.09.2018, l'attore ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale della convenuta e la prova testimoniale sui capitoli articolati, nonché di nominare un ctu.
Con memorie depositate ai sensi dell'art. 183, III termine cpc il 5.10.2018, la convenuta si è riportata ai propri atti reiterando le proprie richieste.
Con memorie depositate ai sensi dell'art.183, III termine cpc il 8.10.2018, l'attore ha precisato che la convenuta possedeva, in via esclusiva, i due appartamenti posti al piano primo, l'appartamento posto al piano terra e il fondo situato a valle del predetto fabbricato, evidenziando che la previsione in ordine al godimento dei predetti beni era stata decisa dai propri genitori con la scrittura privata del 1997.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 12.10.2021 è stato nominato un ctu, poi, sostituito con successiva ordinanza del 15.10.2021, al fine di dare risposta ai seguenti quesiti: “1) Esaminata la documentazione tempestivamente versata in atti dalle parti ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, formi la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte Persona_1 detraendone i debiti (cd. relictum), secondo il valore al tempo dell'apertura della successione, laddove essi siano documentati in atti ed alla luce delle prospettazioni delle parti;
2) riunisca quindi fittiziamente i beni che risultino essere stati eventualmente donati, in base ai titoli in atti;
descriva dettagliatamente i beni sub 1) e 2), dandone rappresentazione grafica
e fotografica;
sull'asse così formato (relictum + donatum) calcoli la quota di cui il de cuius Persona_1 poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c.; accerti quindi il valore della quota di legittima spettante a , pari a 1/3 della massa ereditaria (art. 537 c.c.); tenuto conto dei beni attribuiti Parte_1 per testamento, sempre valutati all'epoca di apertura della successione, calcoli il C.T.U. se vi sia stata lesione della quota di riserva spettante all'attore ed in caso positivo elabori un progetto per pervenire alla riduzione delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 558 c.c.; nel caso in cui residuino beni predisponga un comodo progetto di divisione, con eventuali conguagli in denaro o, in caso di non comoda divisibilità, precisi, specificando i criteri di stima assunti, l'attuale valore di mercato dei beni stessi;
rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; 3) “determini a parte il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne abbiano avuto l'uso esclusivo o eccedente la quota di diritto, nei limiti di quanto verificabile dagli atti;
dica quanto altro possa essere utile ai fini della controversia”.
3/11 Con relazione del 20.2.2022 il ctu, dopo aver individuato i beni appartenenti alla massa ereditaria tra cui anche gli appezzamenti di terreno distinti al foglio 18, particelle 1330, 1331 (cfr. pagine da 5 a 8 della relazione), ha operato una prima stima del valore delle quote riferibili ad ognuno di essi al tempo dell'apertura della successione, detraendone i debiti e, successivamente, accogliendo la doglianza della convenuta in ordine alla necessità di valutare i beni all'attualità e di escludere la p.lla 1331 per intervenuta usucapione in favore di terzi, ha calcolato il valore dei predetti beni all'attualità, predisponendo un progetto di divisione per pervenire alla riduzione delle disposizioni testamentarie. In riferimento alla stima dei beni, il c.t.u. ha, dunque, attribuito alla massa il valore complessivo di € 394.469,21 comprensivo anche della quota spettante al de cuius dalla successione della coniuge e calcolato i debiti ereditari nei confronti della convenuta in complessivi euro 7.389,68 e il danno prodotto in euro 15.937,00.
Al fine di dare riscontro al quesito in ordine ai debiti della massa ereditaria il consulente ha affermato, con riferimento alle allegazioni dell'attore in ordine ai lavori effettuati a proprie spese negli anni del 1988
e del 1997, che “… Tali interventi, che … appaiono per lo più diretti a soddisfare esigenze abitative e lavorative personali
e familiari del sig. ancorché senza autorizzazione urbanistica, hanno comunque determinato dei Parte_1 miglioramenti...” proponendo due criteri di valutazione degli stessi. Con riferimento ai debiti ereditari nei confronti della convenuta, il consulente ha, invece, precisato che l'importo versato all'avv. CP_2 risultava documentato per soli euro 6.800,00 (ricalcolato con interessi in euro 7.389,68) e che le spese sostenute dalla stessa nel periodo successivo al decesso per euro 13.492,42 includendo, con riferimento a tale importo, tutti gli esborsi per prestazioni professionali, per utenze, per tasse, per assicurazioni ecc. intestati a . In termini più precisi il ctu, con riferimento alle richieste della convenuta Persona_1 di tener conto tra i debiti ereditari dei pagamenti eseguiti nell'interesse e in luogo del de cuius, a titolo di utenze pari ad € 16.219,84 (punto a), per prestazioni professionali ricevute dal de cuius (punto b) e per prestazioni professionali, utenze, tasse, assicurazioni, intestate al de cuius e corrisposte dopo la sua morte pari ad euro 13.492,42 (punto c), ha accertato la sussistenza di un debito ereditario di euro 6.800,00, in base a quanto riportato nella scrittura privata intervenuta tra la parte convenuta e l'avv. e alle CP_2 fatture del 24.1.2012, del 10.4.2012, del 16.3.2012 e del 1.10.2012 prodotte in atti, riconoscendo l'intera somma richiesta quanto alle spese sostenute nel periodo successivo al decesso.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 1.12.2023 l'attore ha richiamato le controdeduzioni alla c.t.u. formulate dal geom. ribadendo che la sentenza n. 1339/2019 R.G. Tes_1
1719/2013 (avente ad oggetto l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della madre) aveva erroneamente attribuito gli immobili prevedendo conguagli in denaro eccessivi;
che le quote di proprietà pari a 500/1000 relative all'immobile distinto al catasto fabbricati al foglio 18 p.lla 19 sub 6 appartengono alla società “ e che risulta corretto anche il rilievo che nella precedente sentenza Controparte_3
n.1339/19 non sia stata inserita la quota di proprietà di relativamente alla particella Parte_2 individuata in catasto terreni al foglio 18 particella 1331 perché trasferita con sentenza di accoglimento
4/11 della domanda di usucapione n. 248/2021 del 17/02/2021 a e Parte_3 Controparte_4
Infine la parte ha reiterato la richiesta di contabilizzare le spese sostenute a titolo di utenze per acqua, luce, rifiuti nonché per spese di manutenzione ordinaria dal 2010 e di tenere conto degli oneri per la messa in sicurezza e la realizzazione dei lavori necessari per bloccare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che hanno reso l'appartamento al secondo piano non abitabile.
Con comparse conclusionali e di replica le parti hanno reiterato quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi.
Sintetizzati gli atti principali del giudizio devono essere respinte che le eccezioni preliminari della convenuta volte ad ottenere la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità della domanda dell'attore.
Sotto il primo profilo deve essere osservato che la domanda volta ad ottenere la riduzione, nella misura di un terzo pari alla quota di riserva, della disposizione testamentaria del de cuius che, nominando erede universale la convenuta, lo ha totalmente estromesso dalla successione, è certamente ammissibile. Sotto il secondo profilo vale rilevare che la procedura di mediazione risulta regolarmente espletata.
Sempre in via preliminare deve essere evidenziato, in linea generale, che la legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius. In merito vale soggiungere che, per determinare l'ammontare della quota di cui il de cuius poteva disporre ed accertare l'eventuale lesione della legittima spettante alla parte attrice occorre procedere, ai sensi dell'art. 556 c.c., alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti (e riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, che nella specie non risultano effettuate) secondo il valore determinato al momento della successione. Vale soggiungere che, quando, come nel caso di specie, la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con l'accoglimento della domanda di riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria limitatamente alla quota astratta o frazione prevista dalla legge.
Infine deve essere ricordato che la domanda di riduzione si distingue dall'azione di restituzione (o reintegrazione) in quanto la prima è un'azione di impugnazione, mentre l'altra è un'azione di condanna che presuppone il previo accoglimento della precedente (cfr. Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, in Riv. not.,
2001, 1503; cfr. anche Cass. n. 7259/1996; Cass. n. 10333/1993) con la conseguenza che, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali sono i beni ereditari e quale è la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario.
Ciò premesso la domanda di riduzione del testamento del 12.6.2012 deve essere accolta in quanto risulta accertata la lesione della quota spettante all'attore pari ad un terzo dell'asse ereditario (cfr. pagina 58 della relazione in atti). Ne deriva che deve essere pronunciata l'inefficacia nei confronti dell'attore delle
5/11 disposizioni contenute nel testamento pubblico di 12.6.2012 pubblicato con atto per notaio dott.
[...]
repertorio n. 38.297, raccolta n. 13.549, limitatamente alla quota di riserva spettante Persona_4 all'attore pari ad un terzo.
Passando, a questo punto, ad esaminare la domanda di reintegrazione della quota deve essere osservato quanto segue.
In via preliminare rileva il Collegio che le contestazioni alla ctu, reiterate nelle precisazioni delle conclusioni dall'attore, sono state riscontrate dal ctu nella relazione definitiva cui si fa rinvio (cfr. pagina
96) e che, in ogni caso, l'appartenenza della restante quota di proprietà pari a 500/1000 dell'immobile distinto al foglio 18 p.lla 19 sub 6 alla società “ e la richiesta di determinare i confini del Controparte_3 terreno di cui alla p.lla 1426 risultano nella fattispecie in esame irrilevanti.
Allo stesso modo risultano riscontrate le contestazioni formulate nel contradditorio tecnico dalla convenuta che, peraltro, non risultano reiterate negli atti conclusivi se non con riferimento al riconoscimento dei debiti ereditari quantificati, con riferimento al periodo anteriore al decesso, in euro
20.056,80 (cfr. pagina 103 della relazione).
Orbene, con riferimento a tale richiesta deve essere dapprima ricordato che i debiti ereditari si identificano nelle obbligazioni che gravavano in capo al defunto e che risultano ancora in essere al momento della sua morte ovvero in quelle sorte a causa della morte come le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione e le spese per la pubblicazione del testamento.
Ciò premesso ritiene il Tribunale di non poter accogliere la richiesta della convenuta perché, con riferimento agli importi versati in contanti (cfr. ricevuta di pagamento del 23.11.2011 sottoscritta dall'avv.
M.C. Picariello per l'importo di € 1.000,00; ricevuta di pagamento del 10.01.2011 sottoscritta dall'avv.
M.C. Picariello per l'importo di € 1.500,00; ricevuta di pagamento del 16.10.2012 sottoscritta dall'avv.
M.C. Picariello per l'importo di € 5.000,00), non vi è prova che siano stati corrisposti con risorse proprie della convenuta e, con riferimento alle fatture n. 12 del 28.09.2011 e n. 13 del 28.10.2011 emesse dall'avv.
M.C. Picariello e ai relativi vaglia postali, non vi è prova che le prestazioni ivi indicate siano state espletate nell'interesse del de cuius risultando menzionate anche prestazioni professionali rese per conto della madre e procedimenti penali rispetto ai quali alcuna allegazione in ordine alla riferibilità al de cuius è stata formulata. Allo stesso modo deve dirsi per le altre ricevute in atti. Quanto, infine, ai restanti documenti e fatture ritiene il Tribunale di poter aderire, anche in assenza di contestazioni, alla quantificazione elaborata dallo stesso ctu. A fini di mera completezza deve essere osservato che non è possibile riconoscere un debito ereditario con testamento sia perché, come sopra detto, i debiti ereditari si identificano nelle obbligazioni ancora in essere al momento della morte, sia perché, diversamente opinando, si consentirebbe al testatore di sottrarre o ridurre la quota di riserva spettante al legittimario.
Da quanto esposto deriva che è onere di chi ha interesse a negare la violazione dei diritti del legittimario dimostrare l'esistenza di debiti idonei a ridurre la massa ereditaria stessa.
6/11 Quanto alle spese sostenute dopo la morte del de cuius nel periodo dal 2013 al 2016, quantificate dal ctu in complessivi euro 13.832,56 (di cui la convenuta dovrebbe ricevere € 4.610,85 Controparte_1 cfr. pagina 77 della relazione), deve essere, invece, rilevato che dall'esame degli atti emerge che sono riferibili alle spese in esame solo quelle afferenti alla pubblicazione del testamento, al servizio funebre, alla lavorazione alle foto che, risultando documentate per l'importo di euro 4.078,00, possono Pt_4 essere riconosciute in favore della convenuta pro quota per un importo pari a 1.359,33.
Con riferimento alla richiesta dell'attore di vedersi riconosciuto il credito nei confronti della massa per le spese pari al rimborso del costo dei materiali e della manodopera per i miglioramenti effettuati, ovvero di una somma pari all'incremento di valore dell'immobile, vale osservare che l'attore, a fondamento della richieste avanzate, ha prodotto una perizia di parte e i relativi computi metrici estimativi datati anno 1988 a firma dell'ing. per la descrizione, quantificazione e contabilizzazione Persona_5 dei lavori eseguiti, che non sono idonei a dare prova dei pagamenti eseguiti a tali fini non risultando prodotti in atti documenti giustificativi delle relative spese sostenute. A fini di mera completezza vale rilevare che sulle richieste dell'attore di considerare I. i lavori eseguiti nell'appartamento al secondo livello del fabbricato (par.lla 544/5) di via Raffaele Rocco alla data del 1988: 81.121,73 €; II. i lavori eseguiti nelle parti comuni del fabbricato (par.lla 544) via Raffaele Rocco alla data del 1988: 7.617,97 €; III. i lavori eseguiti sulla par.lla 522 di via Raffaele Rocco, trasformata in piazzale adiacente il fabbricato (par.lla
544), realizzazione di box uffici, depositi, locali per esposizione, lavori di recinzione, ecc., alla data del
1997: 81.106,08 € il ctu ha accertato che i manufatti indicati al punto tre sono stati eseguiti senza autorizzazione e non sono sanabili evidenziando la finalità delle opere a soddisfare le esigenze abitative e lavorative personali e familiari dell'attore, l'assenza di autorizzazione urbanistica e l'insussistenza di alcun incremento di valore dell'area e, quanto ai primi due interventi, l'assenza di autorizzazione preventiva e la difformità rispetto al progetto assentito in sanatoria.
Ne deriva che le prime due ipotesi divisionali elaborate dal ctu non possono essere considerate in quanto predisposte per l'ipotesi di accoglimento della predetta richiesta.
Sulle suesposte considerazioni, allora, la composizione dell'asse ereditario, le quote indicate dal ctu e i valori assegnati ai beni possono essere, per il resto, confermati, anche in assenza di specifiche contestazioni.
Fatta questa precisazione deve essere osservato che il progetto divisionale predisposto e corretto dal ctu, in seguito all'accoglimento delle osservazioni della convenuta sopra indicate, ha previsto l'attribuzione all'attore della quota pari a 17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 19 (box garage) e della quota pari a 17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 552, assegnati sul presupposto della possibile divisione materiale degli stessi mediante opportuno frazionamento (cfr. pagina 68 e 105 della ctu);
l'attribuzione condominiale della corte distinta al foglio 18 particella 781 antistante al garage sopra indicato per una quota pari a 17/100 e l'assegnazione di un conguaglio in denaro pari ad euro 101.576,77
7/11 in ragione dell'accertata non comoda divisibilità dei beni distinti al foglio 18 p.lla. 544 sub 1, 2, 3, 5, 6, 7
e 8 e delle corti annesse dei cui alle p.lle 782, 783 e 784 (cfr. pagina 105 della relazione). Con riferimento, invece, ai beni distinti al foglio 18 p.lla 224, 225, 1330 e alla cappella il ctu ha previsto l'attribuzione collettiva alle parti in base alle quote di spettanza pari per l'attore a 8/100 per le p.lle 224 e 225, 10/100 per la p.lla 1330 e 33/100 per la cappella sul presupposto dell'impossibilità di dividere i predetti beni.
Ciò premesso deve essere ricordato che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario. La tutela in esame consente, in altri termini, di rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Sul tema la Cassazione ha precisato che, al fine di tutelare il diritto del legittimario, che non è, in linea di principio, suscettibile di essere convertito in un diritto di credito, la reintegrazione della quota va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, di beni oggetto delle disposizioni ridotte (cfr.
Cass. n. 16515 del 2020). Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro (cfr. Cassazione 2015 n.
24755). Tuttavia, come affermato dalla Cassazione appena citata, devono essere fatti salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni secondo cui, laddove la separazione in natura non sia possibile ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base dei criteri preferenziali specificatamente individuati dal secondo comma in favore del legittimario e in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c. (cfr. Cass. 24755/2015). Il comma 3 dell'articolo in esame, applicabile anche alle disposizioni a titolo universale, specifica, poi, che il legatario o il donatario che è, a sua volta, legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Ne deriva che non può escludersi che la reintegra della quota di riserva avvenga in denaro (cfr. Cass. n. 1069/1983).
Orbene, nel caso in esame, deve essere anzitutto escluso che dai beni facenti parte del fabbricato ed in particolare dall'appartamento posto al piano secondo rispetto al quale l'attore ha manifestato l'interesse all'assegnazione si possa separare la parte occorrente per integrare la quota riservata del legittimario in quanto il ctu ha accertato la non comoda divisibilità del fabbricato e delle corti annesse (cfr. pagine 73 ed altre). In ordine alla predetta accertata indivisibilità osserva il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il ctu non possono che essere condivise anche tenuto conto che i beni in esame fanno parte dell'eredità del de cuius sono per la quota di un mezzo perchè la restante quota, pari alla metà, è stata oggetto di diversa sentenza n. 1339 del 2019.
In altri termini osserva il Tribunale che il concetto di non comoda divisibilità dei beni deve essere valutato anche considerando che solo la quota pari alla metà del predetto compendio immobiliare è oggetto della
8/11 presente divisione. Infatti, come sopra precisato, il diritto del legittimario di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti trova una deroga proprio nel caso in cui ciò non può avvenire comodamente (cfr. art. 560 comma 1 cpc) ossia quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (cfr. Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 12498 del 2007). Nel caso in esame l'impossibilità di formare in concreto porzioni autonome della quota pari alla metà dei predetti risulta, dunque, accertata.
Esclusa la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 560 comma 1 c.c. deve essere, allora, accertato se, nel caso in esame, possa trovare applicazione la norma di cui al comma 3 dell'art. 560 c.c. secondo cui il legatario o il donatario che è, a sua volta, legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. In altri termini solo se il valore dell'immobile supera il valore della disponibile e della legittima, può trovare applicazione la previsione di cui al comma secondo.
In merito, ritiene il Tribunale che non è possibile assegnare i beni distinti al foglio 19 p.lla 544 sub 5 e 6 all'attore in quanto il valore degli stessi non supera la porzione disponibile e quella legittima spettante alla convenuta. Peraltro, esaminando l'ipotesi suggerita dal ctu di assegnazione della quota pari al cinquanta per cento degli immobili distinti ai sub 5 e 6 (appartamento e sottotetto) deriva che, in base al valore degli stessi determinati dal ctu e non contestati, l'attore vedrebbe assegnarsi una quota superiore rispetto a quella spettante pari ad euro 118.401,51 tenuto conto del valore di euro 125.823,33 per l'appartamento e il locale e del valore delle corti connesse con obbligo di corrispondere un conguaglio. Tale conclusione deve essere confermata anche se si volesse tener conto del solo appartamento al piano secondo e del valore delle corti annesse.
Da quanto esposto e in applicazione dei principi sopra indicati deriva che può essere accolta solo la prima ipotesi elaborata dal ctu. Sul punto deve essere solo precisato che con riferimento alla cappella, deve essere condiviso quanto accertato dal ctu tenuto conto che il diritto sul sepolcro, cioè il diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono (cappella funeraria) è autonomo e distinto rispetto al cosiddetto diritto alla tumulazione e deve rimanere in comunione non risultando possibile alcuna divisione.
Sulle suesposte considerazioni deve essere disposta la reintegrazione della quota di riserva dell'attore secondo quanto previsto dal ctu e sopra indicato con la riduzione dell'importo determinato a titolo di conguaglio della somma pari ad euro 1.359,33 spettante alla convenuta per il rimborso delle spese sostenute successivamente al decesso.
9/11 Quanto alla richiesta di frutti civili, formulata dalla sola parte convenuta, ritiene il Tribunale di dover anzitutto evidenziare che la parte, nella comparsa di costituzione, ha chiesto di condannare l'attore al pagamento dei frutti civili con riferimento all'intero fabbricato e al piazzale antistante e che con le memorie numero 2 dell'art. 183 cpc ha chiesto al Tribunale l'acquisizione del verbale di sopralluogo del
CTU, prof. e dello stralcio consulenza tecnica a firma del prof. e di nominare un Per_3 Per_3 ctu ai fini del calcolo dei frutti civili percepiti e per la verifica dello stato di detenzione del fabbricato e del piazzale.
Orbene quanto alla richiesta di verificare lo stato di detenzione del fabbricato e del piazzale si osserva che alcun quesito può essere posto al ctu in quanto è la parte convenuta richiedente che deve dimostrare l'utilizzo esclusivo di beni di sua proprietà da parte dell'attore. Rileva, poi, il Tribunale che l'indagine deve essere limitata al godimento dell'intero fabbricato e del piazzale antistante come richiesto in atti.
Ciò premesso la tesi della convenuta del godimento esclusivo dell'intero fabbricato da parte dell'attore non risulta in alcun modo dimostrata avendo il ctu evidenziato che la stessa convenuta deteneva le chiavi dei seguenti beni custodendoli e senza un uso proprio: par.lla 544/2, abitazione paterna al piano terra;
par.lla 544/1 deposito-garage a piano terra;
porzione di deposito part.lla 544/7; par.lla 544/3, abitazione al primo livello;
(part.lla 546, deposito agricolo), mentre il convenuto, per quel che interessa ai fini della decisione, deteneva la part.lla 544/5, 544/6 ossia l'abitazione al secondo livello con sottotetto non abitabile;
la porzione di part.lla 544/7, utilizzata quale deposito e il piazzale destinato alla vendita di materiali edili di cui alla part.lla 781.
Quanto all'uso del deposito non risulta dimostrato il godimento esclusivo da parte dell'attore mentre con riferimento all'appartamento la domanda non può essere accolta per la carenza di allegazioni e prove in ordine alla volontà di utilizzare proprio la quota pari al cinquanta per cento del predetto appartamento, ove l'attore ha abitato unitamente alla propria famiglia sin da epoca risalente, e dell'opposizione di questi.
In termini più precisi ritiene il Collegio che la quantificazione dei frutti civili elaborata dal ctu non può essere posta a base della presente decisione tenuto conto che, alla data di introduzione del presente giudizio, la parte convenuta poteva godere solo di una parte dei beni, stante la comunione con i nipoti, nominati eredi per la restante parte e non vi è prova nella documentazione in atti di richieste di condivisione del predetto godimento. Peraltro, le rendite richieste dalla convenuta nel giudizio azionato nei confronti dei nipoti sono state rigettate in ragione del rilievo in ordine al legittimo possesso dei beni ricevuti per testamento da parte degli stessi. Infine, la parte non ha articolato richieste di prova testimoniale sul punto né è possibile quantificare il canone di locazione e i tempi relativi al possesso esclusivo della predetta quota.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei valori medi previsti dal D.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
10/11 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di riduzione proposta dall'attore e pronuncia l'inefficacia, nei confronti dello stesso, delle disposizioni contenute nel testamento pubblico del 12.6.2012 pubblicato con atto per notaio dott. repertorio n. 38.297, raccolta n. 13.549, Persona_4 limitatamente alla quota di riserva spettante pari ad un terzo dei beni facenti parte del compendio ereditario;
- in accoglimento della domanda di reintegra della quota di riserva dispone l'attribuzione in favore dell'attore della quota pari a 17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 19; della quota pari a
17/100 del bene distinto al foglio 18 particella 552; della quota di 17/100 della corte distinta al foglio 18 particella 781; della quota di 8/100 del bene distinto al foglio 18 p.lla 224; della quota pari a 8/100 del bene distinto al foglio 18 p.lla 225; della quota pari a 10/100 del bene distinto al foglio 18 p.lla 1330 e della quota pari a 33/100 della cappella e di un conguaglio in denaro da ricevere dalla convenuta pari ad euro 100.217,44 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione quale controvalore della quota dei beni non assegnati;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore del conguaglio sopra indicato oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- rigetta la domanda attorea volta ad ottenere il rimborso spese per migliorie e la domanda della convenuta di corresponsione dei frutti civili;
- dispone la trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della predetta sentenza;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in complessivi 14.103,00 oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge ed euro 545,00 per spese vive con attribuzione ai legali che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice Il Presidente dott. Raffaele Califano
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