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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4752/2022, riservata in decisione all'udienza del
2.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Virginia
Buono (c.f. ), presso il cui studio, sito in Barano d'Ischia (NA) alla C.F._1
Piazza San Rocco n. 26, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
Condominio Via Benedetto Croce n. 36 in Arzano (c.f. ), in persona P.IVA_2 dell'amministratore, legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Farina (c.f.
), presso il cui studio, sito in Frattamaggiore (NA) alla Via E. Toti n. C.F._2
25, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°4752/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.12.2017, il
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la Parte_2 [...]
onde sentir accertare e dichiarare la violazione del proprio diritto di Parte_1
servitù di passaggio nonché la violazione dell'art. 892 c.c., stante l'allocazione di piante a basso fusto da parte della società convenuta.
1.2 Segnatamente, il Condominio assumeva che la realizzazione ad opera della società
[...] di un muretto basso, sovrastato da una barriera di ferro, insistente per circa 20 Parte_1
cm oltre la linea di confine, limitava il comodo esercizio della servitù di passaggio costituita in proprio favore, di cui, pertanto, chiedeva il rispristino, con conseguente condanna alla rimozione del muretto.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
in particolare, eccepiva l'estinzione per
[...]
non uso ventennale della servitù di passaggio, costituita, oltre trent'anni prima, dal dante causa della società convenuta e mai esercitata, con conseguente prescrizione anche delle correlate richieste risarcitorie;
instava, a sua volta, per la declaratoria di acquisto ad usucapionem della proprietà dell'area su cui insisteva il muro, stante il possesso ultraventennale esercitato in modo continuativo ed indisturbato, con la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.4 Prodotta documentazione, all'esito, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.
1269/2022, ha rigettato la domanda attorea, accertando la risalenza della costruzione del muretto ad un'epoca anteriore all'acquisto del terreno da parte della società convenuta e dichiarando conseguentemente estinta la servitù di passaggio per non uso ventennale;
ha, altresì, respinto la richiesta di rimozione delle piante ex art. 892 c.c., stante l'insistenza delle stesse su area di proprietà della convenuta;
ha, infine, denegato la richiesta della CP_1
società convenuta di condanna della controparte per lite temeraria, difettando i presupposti necessari ad integrare la fattispecie di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., tra cui l'an ed il quantum del danno subito.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 7.4.2022, con atto di citazione notificato il
4.11.2022 la ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale il
Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna del Condominio odierno appellato per lite
RGn°4752/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 1; sul punto, protesta che sulla scorta della documentazione prodotta sono comprovati i requisiti richiesti dalla disposizione per l'accoglimento dell'istanza, posto che il condominio ha azionato la pretesa giudiziale nella consapevolezza della falsità delle circostanze dedotte a suo fondamento (esercizio di un passaggio sul fondo alieno in realtà mai praticato) e dunque con malafede o quanto meno con colpa grave (requisito soggettivo), potendo evitare l'incardinamento della lite con l'uso della normale diligenza;
sotto il profilo oggettivo, rimarca di aver depositato una proposta di acquisto pervenuta il 28.4.2019, da cui emerge che la vendita avente ad oggetto l'immobile oggetto di contenzioso non si è potuta concludere a causa della pendenza del giudizio e che la società convenuta, non avendo più ricevuto proposte di importo così vantaggioso, ha subito un danno quantificabile nella differenza tra il maggior importo offerto (2 milioni di euro) e l'inferiore valore attuale di mercato del cespite (1.625.510,00 euro).
1.7 Con il secondo motivo l'appellante denuncia il vizio di omessa pronuncia per non aver il
Tribunale deciso sulla richiesta di condanna del Condominio al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 c.p.c. e con questa cumulabile.
1.8 Con comparsa depositata in data 13.2.2023 si è costituito in giudizio il Condominio Via
Benedetto Croce n. 36 in Arzano, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 All'udienza del 2.4.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 4.11.2022, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 7.4.2022.
2.1 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
RGn°4752/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto alla tempestività dell'istanza ex art. 96 c.p.c., formulata per la prima volta dalla elle note del 27.1.2020 sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni di Pt_1 primo grado, va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierno appellato, non ravvisandosi alcuna decadenza o preclusione nella sua proposizione endoprocessuale. Infatti, rinvenendo il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente lo svolgimento del processo, la domanda in esame è svincolata dalla preclusioni assertive operanti per il giudizio di cognizione: in quanto diretta a far valere le conseguenze derivanti dalla risoluzione della controversia, essa concreta una mera integrazione della domanda formulata dalla parte, non determina alterazione del thema decidendum e può essere avanzata per la prima volta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Civ.
15964/2009; Cass. Civ. 3941/2002).
Nel merito, nondimeno, va confermata la statuizione di rigetto dell'istanza.
Come è ormai pacifico, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010). L'art. 96 c.p.c. si pone, invero, in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie.
Sotto il profilo soggettivo detta responsabilità postula una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, poiché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570).
Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620).
Nella specie, l'appellante lamenta che il giudice a quo abbia trascurato di considerare che il condominio ha agito prospettando falsamente all'organo giudicante l'esercizio di un
RGn°4752/2022-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda passaggio in realtà mai avvenuto, a causa della risalenza all'anno 1998 della realizzazione di un muretto, che, di fatto, aveva impedito da quella data il transito sia pedonale che carrabile;
soggiunge che il condominio è stato, quanto meno, in colpa grave, potendo con l'ordinaria diligenza apprezzare l'infondatezza della sua pretesa al fine di evitare l'instaurazione del giudizio.
Alla luce delle risultanze processuali di primo grado non si ravvisano, tuttavia, gli estremi per l'integrazione della fattispecie di responsabilità processuale aggravata nel senso propugnato dall'appellante ed in coerenza con i principi sopra richiamati sulla connotazione dell'elemento soggettivo da tale fattispecie postulata.
Dalla lettura della citazione introduttiva di primo grado emerge che il Condominio odierno appellato agiva, per quanto ancora ci occupa ai fini in esame, al fine di sentir “accertare e dichiarare la violazione della servitù di passaggio così come descritto in narrativa del presente atto e .. imput(arne) la responsabilità alla e per l'effetto Controparte_2 condann(are) essa società convenuta all'integrale e completo ripristino della servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui gode il Condominio istante sul viale di accesso di proprietà della convenuta.. mediante l'immediata rimozione, a cura e spese della medesima convenuta, del muro di recinzione eretto all'interno del lotto di proprietà del Condominio attoreo ..che occlude il varco già esistente, anche al fine di consentire ai condomini il libero transito sia pedonale che carraio..”
A fondamento della domanda l'attore esponeva: che la costituzione del vantato diritto di servitù risaliva all'atto del 6.12.1961, con il quale originaria unica Parte_3
proprietaria della più ampia consistenza immobiliare dalla quale sono derivati, per frazionamento, i due lotti pervenuti in capo agli attuali contendenti- nel trasferire in favore della società una delle due porzioni ricavate si riservava Parte_4
espressamente, per sé e per i suoi aventi causa, il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sulla strada privata oggetto di causa;
che la servitù di passaggio si perpetuava nel successivo trasferimento tra la società e la società Parte_4 [...]
che quest'ultima, alcun anni addietro, in concomitanza con lavori di Parte_1
risistemazione dell'immobile acquistato, aveva commissionato la realizzazione di una delimitazione tra il viale di accesso e l'area condominiale, consistente in un muretto basso sovrastato da una barriera in ferro, impedendo l'esercizio della servitù.
RGn°4752/2022-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così richiamate la premessa in fatto e le conclusioni della domanda attorea di primo grado viene in rilievo che, a prescindere dalla qualificazione operata dal giudice a quo in termini di azione di natura personale (e non reale), rigettata (anche) sul presupposto della non diretta imputabilità alla società convenuta della edificazione del muretto, la condizione dell'azione
è ravvisabile nella affermata titolarità del diritto di servitù di passaggio in forza di un titolo costitutivo negoziale e non già nel “possesso” estrinsecatosi in una pratica di passaggio ad immagine del correlativo diritto.
Nella prospettiva dell'accertamento della titolarità del diritto, posta a fondamento della domanda, era, perciò, del tutto indifferente (salvo che per l'eventuale prescrizione estintiva, rimessa, tuttavia, alla iniziativa della convenuta come si dirà meglio infra) che il
Condominio avesse negli anni concretamente esercitato il passaggio, tant'è che nel libello introduttivo tale aspetto non veniva affatto sottolineato, limitandosi l'attore a richiamare l'atto costitutivo della servitù e l'ostacolo frapposto dalla presenza del muretto. Nel contenuto riepilogato non si rintraccia, dunque, alcuna “falsa” e/o “ingannevole” prospettazione, essendo coerente con l'affermazione del diritto di fonte convenzionale la domanda di tutela giurisdizionale, resa necessaria, nell'assunto attoreo, dall'impedimento al suo libero, pur potenziale, esercizio.
La circostanza a sua volta eccepita dalla società in fase di costituzione in giudizio, secondo cui la costruzione del muretto in questione risaliva ad oltre trent'anni addietro, con conseguente estinzione del diritto vantato ex adverso per non uso ventennale, era, a ben vedere, rimessa alla esclusiva disponibilità della convenuta medesima, integrando una eccezione in senso stretto da sollevare nei termini preclusivi all'uopo previsti dalla disciplina processuale. Il fatto emerso in sede contenziosa in conseguenza della costituzione avversaria si inseriva, dunque, nella dinamica fisiologica del contraddittorio processuale, senza che dalla fondatezza dell'eccezione, risultata all'esito della lite, possa farsi discendere la prova di un atteggiamento di mala fede o colpa grave sussistente in capo al condominio al momento della proposizione della domanda. L'ente di gestione aveva, invero, incardinato il giudizio perseguendo il legittimo interesse ad ottenere la tutela del diritto reale suffragato dai titoli, incombendo sulla società convenuta l'onere, in concreto poi assolto, di allegare tempestivamente e comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
RGn°4752/2022-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'elemento soggettivo di una “temerarietà” della lite nemmeno può discende dalla considerazione che il Condominio avesse individuato nella società convenuta l'autore materiale della costruzione del muretto, denunziato quale ostacolo all'esercizio dello ius in re aliena vantato.
E, infatti, per un verso, non può escludersi, in una prospettiva ex ante, che l'iniziativa processuale attorea venisse qualificata come azione di natura petitoria, siccome concretamente finalizzata alla tutela del diritto reale posto a fondamento del rimedio ripristinatorio richiesto, rimanendo per l'effetto del tutto ininfluente che a realizzare il muretto fosse stata la dante causa della convenuta, in consonanza con la regola, propria delle azioni reali, per cui la legittimazione passiva si radica in capo a colui che risulti proprietario (nella specie dell'immobile pretesamente servente) alla data di introduzione del giudizio, quand'anche, in ipotesi, la condotta lesiva del diritto sia stata materialmente posta in essere dal proprio dante causa. Inoltre, non va sottaciuto che, con la precisazione assertiva intervenuta entro i termini di definizione del thema probandum, il Condominio aveva chiarito che l'iniziativa addebitata alla controparte era consistita, se non nella originaria costruzione del muretto, in una sua risistemazione avvenuta in occasione di lavori eseguiti successivamente all'acquisto fattone dalla società Conceria Natale s.p.a, circostanza in sé non smentita dall'odierna appellante, la quale contestava soltanto che fossero stati tali più recenti interventi a creare, per la prima volta, un impedimento al passaggio.
Anche sotto tale profilo non si rinviene, dunque, nell'impostazione attorea una prospettazione assolutamente inveritiera, finalizzata soltanto a recare danno alla convenuta in maniera strumentale e defatigante, rimanendo, piuttosto, le deduzioni attoree entro i limiti di una strategia difensiva funzionale alla tutela di un proprio interesse sostanziale, fondato- si ribadisce- su un sottostante titolo giustificativo di natura convenzionale, ed essendo ben legittimo un “aggiustamento” alla luce delle eccezioni di controparte, nella cui dinamica si sostanzia il contraddittorio processuale.
L'insussistenza dell'elemento soggettivo assorbe la disamina di quello oggettivo, profilato in relazione alla perdita, a causa della pendenza della lite, di un'occasione di (maggior) guadagno ricavabile da una proposta di acquisto dell'immobile ad un prezzo più vantaggioso di quello delle successive offerte.
2.2 Altrettanto infondato è il secondo motivo di gravame.
RGn°4752/2022-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come, invero, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 9912 del 2018), la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, requisito che difetta per le ragioni già esposte nella trattazione del primo mezzo.
3. Non sussistono, infine, gli estremi per una condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., posto che l'infondatezza del gravame non è, a sua volta, di per sé fonte di responsabilità processuale aggravata nei rapporti con il condominio appellato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
E' vero, infatti, che, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass.
18036/2022; Cass. 9532/2017; Cass. 11792/2018).
E, tuttavia, tale principio opera nei limiti del grado in cui l'istanza ex art. 96 c.p.c. si inserisce appunto quale mero “accessorio” rispetto all'oggetto della domanda di merito, quale bene della vita cui questa principalmente tenda.
Nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventa, come nella specie, oggetto di un motivo di impugnazione, essa viene inglobata nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà (cfr. analogamente a proposito dell'impugnazione relativa alle spese liquidate, Cass. sez. 3, ord. 12 aprile 2018 n. 9064).
Dirimente è, pertanto, che le questioni relative alla condanna per lite temeraria riguardino una pronuncia effettuata all'esito del grado precedente e siano correttamente veicolate nel devolutum come oggetto di censura nella species di impugnazione proponibile. In tal caso
RGn°4752/2022-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una decisione sulla lite temeraria, nella specie di rigetto di una censura devolutiva, genera soccombenza dell'appellante (Cass. 15102/2021).
Le spese si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
In tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano, infatti, applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati in relazione ai parametri dello scaglione delle cause di valore fino ad € 520.000,00, tenuto conto del devolutum rapportato all'entità del risarcimento ex art. 96 c.p.c. in cui la parte ha insistito nelle conclusioni del presente grado
(€ 374.490,00). A qualificare la causa come di valore “indeterminabile” non vale, invero,
l'aggiunta della locuzione “ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che il
Tribunale vorrà liquidare anche d'ufficio”, poiché, come chiarito di recente dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, nel caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto» o formula similare, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile, non potendo la suindicata espressione considerarsi mera formula di stile (Cass. SU 20805/2025).
I parametri vengono applicati nei valori minimi, tenuto conto della natura prevalentemente di diritto dell'unica questione dirimente dell'impugnazione, con esclusione della fase di
“trattazione/istruttoria” mancata nel presente grado.
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
RGn°4752/2022-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1269/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Parte_2
7.120,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo
Farina dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4752/2022-sentenza
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4752/2022, riservata in decisione all'udienza del
2.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Virginia
Buono (c.f. ), presso il cui studio, sito in Barano d'Ischia (NA) alla C.F._1
Piazza San Rocco n. 26, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
Condominio Via Benedetto Croce n. 36 in Arzano (c.f. ), in persona P.IVA_2 dell'amministratore, legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzo Farina (c.f.
), presso il cui studio, sito in Frattamaggiore (NA) alla Via E. Toti n. C.F._2
25, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°4752/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.12.2017, il
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la Parte_2 [...]
onde sentir accertare e dichiarare la violazione del proprio diritto di Parte_1
servitù di passaggio nonché la violazione dell'art. 892 c.c., stante l'allocazione di piante a basso fusto da parte della società convenuta.
1.2 Segnatamente, il Condominio assumeva che la realizzazione ad opera della società
[...] di un muretto basso, sovrastato da una barriera di ferro, insistente per circa 20 Parte_1
cm oltre la linea di confine, limitava il comodo esercizio della servitù di passaggio costituita in proprio favore, di cui, pertanto, chiedeva il rispristino, con conseguente condanna alla rimozione del muretto.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
in particolare, eccepiva l'estinzione per
[...]
non uso ventennale della servitù di passaggio, costituita, oltre trent'anni prima, dal dante causa della società convenuta e mai esercitata, con conseguente prescrizione anche delle correlate richieste risarcitorie;
instava, a sua volta, per la declaratoria di acquisto ad usucapionem della proprietà dell'area su cui insisteva il muro, stante il possesso ultraventennale esercitato in modo continuativo ed indisturbato, con la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.4 Prodotta documentazione, all'esito, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.
1269/2022, ha rigettato la domanda attorea, accertando la risalenza della costruzione del muretto ad un'epoca anteriore all'acquisto del terreno da parte della società convenuta e dichiarando conseguentemente estinta la servitù di passaggio per non uso ventennale;
ha, altresì, respinto la richiesta di rimozione delle piante ex art. 892 c.c., stante l'insistenza delle stesse su area di proprietà della convenuta;
ha, infine, denegato la richiesta della CP_1
società convenuta di condanna della controparte per lite temeraria, difettando i presupposti necessari ad integrare la fattispecie di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., tra cui l'an ed il quantum del danno subito.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 7.4.2022, con atto di citazione notificato il
4.11.2022 la ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale il
Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna del Condominio odierno appellato per lite
RGn°4752/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 1; sul punto, protesta che sulla scorta della documentazione prodotta sono comprovati i requisiti richiesti dalla disposizione per l'accoglimento dell'istanza, posto che il condominio ha azionato la pretesa giudiziale nella consapevolezza della falsità delle circostanze dedotte a suo fondamento (esercizio di un passaggio sul fondo alieno in realtà mai praticato) e dunque con malafede o quanto meno con colpa grave (requisito soggettivo), potendo evitare l'incardinamento della lite con l'uso della normale diligenza;
sotto il profilo oggettivo, rimarca di aver depositato una proposta di acquisto pervenuta il 28.4.2019, da cui emerge che la vendita avente ad oggetto l'immobile oggetto di contenzioso non si è potuta concludere a causa della pendenza del giudizio e che la società convenuta, non avendo più ricevuto proposte di importo così vantaggioso, ha subito un danno quantificabile nella differenza tra il maggior importo offerto (2 milioni di euro) e l'inferiore valore attuale di mercato del cespite (1.625.510,00 euro).
1.7 Con il secondo motivo l'appellante denuncia il vizio di omessa pronuncia per non aver il
Tribunale deciso sulla richiesta di condanna del Condominio al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 c.p.c. e con questa cumulabile.
1.8 Con comparsa depositata in data 13.2.2023 si è costituito in giudizio il Condominio Via
Benedetto Croce n. 36 in Arzano, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 All'udienza del 2.4.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 4.11.2022, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 7.4.2022.
2.1 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto alla tempestività dell'istanza ex art. 96 c.p.c., formulata per la prima volta dalla elle note del 27.1.2020 sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni di Pt_1 primo grado, va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierno appellato, non ravvisandosi alcuna decadenza o preclusione nella sua proposizione endoprocessuale. Infatti, rinvenendo il fatto costitutivo in una iniziativa o attività inerente lo svolgimento del processo, la domanda in esame è svincolata dalla preclusioni assertive operanti per il giudizio di cognizione: in quanto diretta a far valere le conseguenze derivanti dalla risoluzione della controversia, essa concreta una mera integrazione della domanda formulata dalla parte, non determina alterazione del thema decidendum e può essere avanzata per la prima volta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Civ.
15964/2009; Cass. Civ. 3941/2002).
Nel merito, nondimeno, va confermata la statuizione di rigetto dell'istanza.
Come è ormai pacifico, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010). L'art. 96 c.p.c. si pone, invero, in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie.
Sotto il profilo soggettivo detta responsabilità postula una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, poiché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570).
Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620).
Nella specie, l'appellante lamenta che il giudice a quo abbia trascurato di considerare che il condominio ha agito prospettando falsamente all'organo giudicante l'esercizio di un
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda passaggio in realtà mai avvenuto, a causa della risalenza all'anno 1998 della realizzazione di un muretto, che, di fatto, aveva impedito da quella data il transito sia pedonale che carrabile;
soggiunge che il condominio è stato, quanto meno, in colpa grave, potendo con l'ordinaria diligenza apprezzare l'infondatezza della sua pretesa al fine di evitare l'instaurazione del giudizio.
Alla luce delle risultanze processuali di primo grado non si ravvisano, tuttavia, gli estremi per l'integrazione della fattispecie di responsabilità processuale aggravata nel senso propugnato dall'appellante ed in coerenza con i principi sopra richiamati sulla connotazione dell'elemento soggettivo da tale fattispecie postulata.
Dalla lettura della citazione introduttiva di primo grado emerge che il Condominio odierno appellato agiva, per quanto ancora ci occupa ai fini in esame, al fine di sentir “accertare e dichiarare la violazione della servitù di passaggio così come descritto in narrativa del presente atto e .. imput(arne) la responsabilità alla e per l'effetto Controparte_2 condann(are) essa società convenuta all'integrale e completo ripristino della servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui gode il Condominio istante sul viale di accesso di proprietà della convenuta.. mediante l'immediata rimozione, a cura e spese della medesima convenuta, del muro di recinzione eretto all'interno del lotto di proprietà del Condominio attoreo ..che occlude il varco già esistente, anche al fine di consentire ai condomini il libero transito sia pedonale che carraio..”
A fondamento della domanda l'attore esponeva: che la costituzione del vantato diritto di servitù risaliva all'atto del 6.12.1961, con il quale originaria unica Parte_3
proprietaria della più ampia consistenza immobiliare dalla quale sono derivati, per frazionamento, i due lotti pervenuti in capo agli attuali contendenti- nel trasferire in favore della società una delle due porzioni ricavate si riservava Parte_4
espressamente, per sé e per i suoi aventi causa, il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sulla strada privata oggetto di causa;
che la servitù di passaggio si perpetuava nel successivo trasferimento tra la società e la società Parte_4 [...]
che quest'ultima, alcun anni addietro, in concomitanza con lavori di Parte_1
risistemazione dell'immobile acquistato, aveva commissionato la realizzazione di una delimitazione tra il viale di accesso e l'area condominiale, consistente in un muretto basso sovrastato da una barriera in ferro, impedendo l'esercizio della servitù.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così richiamate la premessa in fatto e le conclusioni della domanda attorea di primo grado viene in rilievo che, a prescindere dalla qualificazione operata dal giudice a quo in termini di azione di natura personale (e non reale), rigettata (anche) sul presupposto della non diretta imputabilità alla società convenuta della edificazione del muretto, la condizione dell'azione
è ravvisabile nella affermata titolarità del diritto di servitù di passaggio in forza di un titolo costitutivo negoziale e non già nel “possesso” estrinsecatosi in una pratica di passaggio ad immagine del correlativo diritto.
Nella prospettiva dell'accertamento della titolarità del diritto, posta a fondamento della domanda, era, perciò, del tutto indifferente (salvo che per l'eventuale prescrizione estintiva, rimessa, tuttavia, alla iniziativa della convenuta come si dirà meglio infra) che il
Condominio avesse negli anni concretamente esercitato il passaggio, tant'è che nel libello introduttivo tale aspetto non veniva affatto sottolineato, limitandosi l'attore a richiamare l'atto costitutivo della servitù e l'ostacolo frapposto dalla presenza del muretto. Nel contenuto riepilogato non si rintraccia, dunque, alcuna “falsa” e/o “ingannevole” prospettazione, essendo coerente con l'affermazione del diritto di fonte convenzionale la domanda di tutela giurisdizionale, resa necessaria, nell'assunto attoreo, dall'impedimento al suo libero, pur potenziale, esercizio.
La circostanza a sua volta eccepita dalla società in fase di costituzione in giudizio, secondo cui la costruzione del muretto in questione risaliva ad oltre trent'anni addietro, con conseguente estinzione del diritto vantato ex adverso per non uso ventennale, era, a ben vedere, rimessa alla esclusiva disponibilità della convenuta medesima, integrando una eccezione in senso stretto da sollevare nei termini preclusivi all'uopo previsti dalla disciplina processuale. Il fatto emerso in sede contenziosa in conseguenza della costituzione avversaria si inseriva, dunque, nella dinamica fisiologica del contraddittorio processuale, senza che dalla fondatezza dell'eccezione, risultata all'esito della lite, possa farsi discendere la prova di un atteggiamento di mala fede o colpa grave sussistente in capo al condominio al momento della proposizione della domanda. L'ente di gestione aveva, invero, incardinato il giudizio perseguendo il legittimo interesse ad ottenere la tutela del diritto reale suffragato dai titoli, incombendo sulla società convenuta l'onere, in concreto poi assolto, di allegare tempestivamente e comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
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L'elemento soggettivo di una “temerarietà” della lite nemmeno può discende dalla considerazione che il Condominio avesse individuato nella società convenuta l'autore materiale della costruzione del muretto, denunziato quale ostacolo all'esercizio dello ius in re aliena vantato.
E, infatti, per un verso, non può escludersi, in una prospettiva ex ante, che l'iniziativa processuale attorea venisse qualificata come azione di natura petitoria, siccome concretamente finalizzata alla tutela del diritto reale posto a fondamento del rimedio ripristinatorio richiesto, rimanendo per l'effetto del tutto ininfluente che a realizzare il muretto fosse stata la dante causa della convenuta, in consonanza con la regola, propria delle azioni reali, per cui la legittimazione passiva si radica in capo a colui che risulti proprietario (nella specie dell'immobile pretesamente servente) alla data di introduzione del giudizio, quand'anche, in ipotesi, la condotta lesiva del diritto sia stata materialmente posta in essere dal proprio dante causa. Inoltre, non va sottaciuto che, con la precisazione assertiva intervenuta entro i termini di definizione del thema probandum, il Condominio aveva chiarito che l'iniziativa addebitata alla controparte era consistita, se non nella originaria costruzione del muretto, in una sua risistemazione avvenuta in occasione di lavori eseguiti successivamente all'acquisto fattone dalla società Conceria Natale s.p.a, circostanza in sé non smentita dall'odierna appellante, la quale contestava soltanto che fossero stati tali più recenti interventi a creare, per la prima volta, un impedimento al passaggio.
Anche sotto tale profilo non si rinviene, dunque, nell'impostazione attorea una prospettazione assolutamente inveritiera, finalizzata soltanto a recare danno alla convenuta in maniera strumentale e defatigante, rimanendo, piuttosto, le deduzioni attoree entro i limiti di una strategia difensiva funzionale alla tutela di un proprio interesse sostanziale, fondato- si ribadisce- su un sottostante titolo giustificativo di natura convenzionale, ed essendo ben legittimo un “aggiustamento” alla luce delle eccezioni di controparte, nella cui dinamica si sostanzia il contraddittorio processuale.
L'insussistenza dell'elemento soggettivo assorbe la disamina di quello oggettivo, profilato in relazione alla perdita, a causa della pendenza della lite, di un'occasione di (maggior) guadagno ricavabile da una proposta di acquisto dell'immobile ad un prezzo più vantaggioso di quello delle successive offerte.
2.2 Altrettanto infondato è il secondo motivo di gravame.
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Come, invero, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 9912 del 2018), la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, requisito che difetta per le ragioni già esposte nella trattazione del primo mezzo.
3. Non sussistono, infine, gli estremi per una condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., posto che l'infondatezza del gravame non è, a sua volta, di per sé fonte di responsabilità processuale aggravata nei rapporti con il condominio appellato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
E' vero, infatti, che, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass.
18036/2022; Cass. 9532/2017; Cass. 11792/2018).
E, tuttavia, tale principio opera nei limiti del grado in cui l'istanza ex art. 96 c.p.c. si inserisce appunto quale mero “accessorio” rispetto all'oggetto della domanda di merito, quale bene della vita cui questa principalmente tenda.
Nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventa, come nella specie, oggetto di un motivo di impugnazione, essa viene inglobata nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà (cfr. analogamente a proposito dell'impugnazione relativa alle spese liquidate, Cass. sez. 3, ord. 12 aprile 2018 n. 9064).
Dirimente è, pertanto, che le questioni relative alla condanna per lite temeraria riguardino una pronuncia effettuata all'esito del grado precedente e siano correttamente veicolate nel devolutum come oggetto di censura nella species di impugnazione proponibile. In tal caso
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una decisione sulla lite temeraria, nella specie di rigetto di una censura devolutiva, genera soccombenza dell'appellante (Cass. 15102/2021).
Le spese si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
In tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano, infatti, applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati in relazione ai parametri dello scaglione delle cause di valore fino ad € 520.000,00, tenuto conto del devolutum rapportato all'entità del risarcimento ex art. 96 c.p.c. in cui la parte ha insistito nelle conclusioni del presente grado
(€ 374.490,00). A qualificare la causa come di valore “indeterminabile” non vale, invero,
l'aggiunta della locuzione “ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che il
Tribunale vorrà liquidare anche d'ufficio”, poiché, come chiarito di recente dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, nel caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto» o formula similare, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile, non potendo la suindicata espressione considerarsi mera formula di stile (Cass. SU 20805/2025).
I parametri vengono applicati nei valori minimi, tenuto conto della natura prevalentemente di diritto dell'unica questione dirimente dell'impugnazione, con esclusione della fase di
“trattazione/istruttoria” mancata nel presente grado.
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1269/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Parte_2
7.120,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo
Farina dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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