Decreto cautelare 28 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Ranieri, con domicilio eletto presso il suo studio in San Gennaro Ves., via Nola, 39;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca adottato dalla Prefettura di Napoli, prot. 0146408 del 08.04.2025;
- del decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio del pds adottato dalla Questura di Napoli, cat.a12/2025/imm/1^sez/dinieghi/136, del 06.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli e Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa MA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente espone che: - entrava in Italia in data 8 luglio 2023 a seguito di visto rilasciato dall’Ambasciata di Dhaka previo nulla osta all’ingresso rilasciato dalla Prefettura di Napoli; - il 21 luglio 2023 il delegato del datore di lavoro inoltrava la richiesta di primo ingresso al SUI presso la Prefettura; - lo sportello Unico Immigrazione convocava le parti per la stipula del contratto di soggiorno per il giorno 27 settembre 2024; - il ricorrente e il delegato del datore di lavoro si recavano presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e depositavano la documentazione richiesta al fine dell’espletamento dell’istruttoria e sottoscrivevano il contratto di soggiorno; - il ricorrente, quindi, ritirato il Mod 209, inoltrava in data 1° ottobre 2024 richiesta di permesso di soggiorno alla Questura e veniva convocato per il giorno 6 giugno 2025; - il giorno 8 aprile 2025 lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura disponeva la revoca del Mod 209 rilasciato al ricorrente in quanto la delega presentata dal sig. D’NO era stata disconosciuta dal comune di Nola; - il 6 giugno 2025 il ricorrente si recava all’appuntamento presso la Questura e gli veniva consegnato il decreto di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno stante l’avvenuta revoca del MOD 209 da parte della Prefettura.
Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina di settore e delle circolari in materia, eccesso di potere sotto vari profili e, in particolare, violazione del principio di buon andamento e ragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e violazione del legittimo affidamento del lavoratore.
In particolare, il ricorrente deduce che: la falsità della delega non può determinare automaticamente la revoca del nulla osta in assenza di responsabilità del lavoratore; il ricorrente è totalmente estraneo alla contraffazione della suddetta delega, essendo la stessa predisposta da soggetti terzi senza sua conoscenza o coinvolgimento, e anzi è la vittima di artifici e raggiri; il ricorrente lavora con altra ditta, come da unilav del 5 giugno 2025; andava valutata la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione o anche un permesso per casi speciali.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1564 del 10 luglio 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso anche da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Nel caso di specie, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e relativo ingresso del lavoratore in Italia sulla base dello stesso, la mancanza di qualsivoglia elemento da cui poter desumere la mala fede del lavoratore, l’inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale di cui è prova l’avvenuta assunzione da parte di altro datore di lavoro come da unilav depositato, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno in favore del lavoratore anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno (cfr. Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Per quanto sopra, pertanto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AT | NT LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.