Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 31 marzo 1 aprile 1950:
a) Accordo commerciale fra la Repubblica italiana da una parte ed il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica degli Stati Uniti dell'Indonesia dall'altra parte;
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale suddetto;
c) Accordo di pagamento fra l'Italia ed i Paesi Bassi;
d) Protocollo di firma relativo all'Accordo di pagamento suddetto;
e) Protocollo speciale tra l'Italia ed i Paesi Bassi;
f) Pro-memoria;
g) Accordo di pagamento tra l'Italia e l'Indonesia,
h) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento suddetto;
i) Protocollo tra l'Italia da una parte ed i Paesi Bassi e l'Indonesia dall'altra parte;
l) Scambi di Note.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 31 marzo 1 aprile 1950:
a) Accordo commerciale fra la Repubblica italiana da una parte ed il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica degli Stati Uniti dell'Indonesia dall'altra parte;
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale suddetto;
c) Accordo di pagamento fra l'Italia ed i Paesi Bassi;
d) Protocollo di firma relativo all'Accordo di pagamento suddetto;
e) Protocollo speciale tra l'Italia ed i Paesi Bassi;
f) Pro-memoria;
g) Accordo di pagamento tra l'Italia e l'Indonesia,
h) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento suddetto;
i) Protocollo tra l'Italia da una parte ed i Paesi Bassi e l'Indonesia dall'altra parte;
l) Scambi di Note.