Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8458 del 2025, proposto da
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 0006378/2025 del 22/05/2025 con la quale CE spa ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativa al contratto quadro 3900018758 avente ad oggetto il “servizio di vigilanza per le sedi del gruppo CE spa)”GARA 8800002131/CLO – CIG A03B812D2B;
b) di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ivi compresi il disciplinare di gara, il capitolato ed il contratto se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
nonché
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo del suddetto contratto di appalto;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento del richiesto compenso revisionale ovvero della somma effettivamente spettante;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a dare luogo all’iter istruttorio per la valutazione in concreto dell’istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente in data15/04/2025 ove non fosse possibile la condanna al pagamento della suddetta somma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acea S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IA MA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha ottenuto l’aggiudicazione di un appalto con CE, per servizi di vigilanza, che è cessato nel luglio del 2024. Con istanza del 15 aprile 2025, in relazione al suddetto affidamento, ha chiesto ad CE il riconoscimento della revisione prezzi in base alle variazioni dell’indice ISTAT registrate nel periodo, per un importo complessivo di 1.038.023,35 euro.
CE ha rigettato la richiesta, ritenendo l’istituto inapplicabile e in ogni caso non dovuta la revisione, mancando negli atti di gara e nel contratto una clausola di revisione prezzi come previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis .
2. Con l’odierno gravame, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di rigetto e la condanna di CE – previo accertamento del proprio diritto all’adeguamento del corrispettivo derivante dal contratto di appalto – al pagamento del compenso revisionale richiesto, ovvero all’avvio dell’istruttoria per la valutazione della domanda presentata.
3. Al primo motivo, l’esponente sostiene che il rigetto dell’istanza si porrebbe in contrasto con l’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, che al ricorrere di determinate condizioni – verificatesi nel caso di specie – consentirebbe di addivenire alla modifica del contratto anche in assenza di una clausola revisionale.
4. Nel secondo mezzo di gravame deduce l’illegittimità del diniego, in quanto disancorato da una effettiva valutazione della vicenda concreta alla luce del quadro normativo di riferimento, richiamando la giurisprudenza a supporto di tale tesi. Nello specifico, si sarebbe dovuto tenere conto che nel periodo maggio 2023-febbraio 2024 erano intervenuti due rinnovi del CCNL di categoria, circostanza che – quantomeno con riguardo al secondo intervenuto a distanza di soli nove mesi dal primo – presenterebbe tutte le caratteristiche di imprevedibilità.
5. In via gradata, al terzo motivo di impugnazione, la ricorrente invoca in parte qua l’annullamento del disciplinare di gara, del capitolato e del contratto, per non aver previsto alcun meccanismo revisionale. L’assenza di una simile previsione sarebbe in contrasto sia con la disciplina di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, sia con i principi di correttezza e buona fede, anche in ragione del richiamo operato alle norme del codice civile dall’art. 30, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
6. Infine, con un quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 11 e 60 del D. Lgs. n. 36/2023, per contrasto, rispettivamente, con il principio generale del naturale “riequilibrio contrattuale” e con la regola secondo la quale e gli aumenti dei CCNL di categoria (dopo l’adozione delle nuove Tabelle Ministeriali) sono tra gli indici che devono essere utilizzati per il calcolo della revisione prezzi.
7. CE si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
8. All’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. In primo luogo, occorre rammentare che la revisione prezzi è un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, che assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che, però, per il suo tramite possa giungersi aa una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura (così, tra le tante, Cons. Stato, sezione quinta, 13 gennaio 2026, n. 279).
In ragione della ratio dell’istituto, è imprescindibile che la revisione – ove ne ricorrano i presupposti di legge – avvenga in corso di esecuzione del contratto in quanto, altrimenti opinando, si ammetterebbe la possibilità di modificare le condizioni di un rapporto ormai esaurito (in termini, Tar Campania, Salerno, n. 1192 del 2025).
11. Orbene, la richiesta di revisione prezzi oggetto del presente giudizio è stata presentata il 15 aprile 2025, ben oltre la cessazione del contratto di appalto stipulato tra la ricorrente e CE, avvenuta nel luglio del 2024, e ciò rappresenta un elemento ostativo alla possibilità di ottenere la revisione dei prezzi.
Benché tale circostanza sia in sé sufficiente a confermare la legittimità del diniego impugnato, il Collegio per completezza osserva che l’istanza presentata dalla ricorrente comunque non poteva essere soddisfatta, in quanto la richiesta si pone in frontale contrasto con le condizioni previste normativamente per il riconoscimento della revisione prezzi.
In proposito, va richiamata la copiosa giurisprudenza secondo la quale «per i contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate dall’art. 106, comma 1, lett. a), vale a dire se prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e sempre che non alteri la natura generale del contratto, non essendo applicabil[e]…la revisione prezzi introdotta dall'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che non ha valenza retroattiva» (tra le tante, Cons. Stato sezione quinta, 18 novembre 2024, n. 9212).
Dunque, nella vigenza dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 la revisione del contratto era ammessa solo ove espressamente pattuita.
È stato anche precisato che tale disciplina e la relativa interpretazione sono compatibili col diritto europeo, considerata la sentenza del 19 aprile 2018, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-152/17, che ha affermato che le direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione del contratto (Cons. Stato, n. 9212 del 2024, cit.).
Ne consegue che, in mancanza di un’apposita previsione contrattuale, è palesemente infondata la tesi della ricorrente, secondo la quale CE avrebbe dovuto comunque avviare un’attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.
Inoltre, per costante giurisprudenza, in simili ipotesi è pacifico il difetto dei presupposti per l'applicabilità dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Tale disposizione, infatti, persegue una ratio del tutto diversa rispetto a quella sottostante all’istituto della revisione prezzi di cui al comma 1. La previsione del secondo comma dell’art. 106, nel dare attuazione all'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, ha la finalità di individuare da un lato le modifiche consentite alla pubblica amministrazione, nella fase di esecuzione del contratto, senza necessità di indire una nuova procedura di gara e, dall’altro, quelle modifiche che invece sono vietate, a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento fra coloro che operano nel mercato.
Pertanto, l'iniziativa dell'appaltatore volta ad ottenere la modifica dei prezzi contrattuali reputati non più remunerativi esula dall’ambito applicativo dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché siffatta previsione risponde a una finalità regolatrice dei poteri della committenza pubblica del tutto distinta dall’obiettivo di riequilibrio contrattuale che connota l’istituto della revisione dei prezzi (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8162).
12. Per le ragioni suesposte, il ricorso non merita accoglimento.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in favore di CE nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CE e in misura pari a euro 3.000,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
IA MA LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MA LL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO