TAR Milano, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 1479
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, legge 16 dicembre 2024, n. 193. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Inapplicabilità dell’art. 13, co. 3, d.l. n. 162/2019 alla richiesta di adeguamento tariffario di PE

    Le note impugnate poggiano su un presupposto normativo errato, ossia il richiamo all’art. 13, comma 3, d.l. n. 162 del 2019, che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 147/2025. Inoltre, l’art. 14, co. 1 della legge 193/2024 non si applica alla concessionaria PE, il cui periodo regolatorio è scaduto dopo il termine indicato dalla norma. L’atto del MIT si presenta carente sotto il profilo motivazionale e non trova rispondenza nei presupposti e negli elementi che, ai sensi della Convenzione, disciplinano la procedura di adeguamento tariffario.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, legge 16 dicembre 2024, n. 193, dell’art. 21, co. 5, d.l. n. 355/2003, dell’art. 43, co. 2-bis, d.l. n. 201/2011 e degli artt. 12, 16 e 19 della Convenzione Unica di PE. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    La nota dell’ART, pur rivestendo natura endoprocedimentale, costituisce il presupposto dell’atto del MIT impugnato; ne consegue che essa è suscettibile di impugnazione congiunta unitamente a quest’ultimo atto, del quale ha orientato il contenuto. La nota si basa su un presupposto normativo errato (art. 13, co. 3, D.L. 162/2019) e non considera la normativa sopravvenuta (L. 193/2024) e la pronuncia della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003, e dell’art. 19 della Convenzione Unica. Incompetenza

    La forma del decreto interministeriale è prevista per i casi di accoglimento o rigetto della richiesta di aggiornamento tariffario. Nella fattispecie, il MIT ha ritenuto che il procedimento non potesse neppure essere avviato per mancanza del presupposto essenziale. Non si tratterebbe, quindi, di una decisione nel merito della domanda, ma della constatazione oggettiva della sua improcedibilità. L’atto impugnato non è riconducibile allo schema previsto dall’art. 21 del d.l. n. 355 del 2003 e dall’art. 19 della Convenzione, ma si configura piuttosto come un atto volto a rinviare ogni valutazione all’esito dell’approvazione del nuovo PEF.

  • Accolto
    Mancato aggiornamento tariffario in misura quantomeno corrispondente all’indice di inflazione, pari al 1,8%

    L’art. 14, co. 2 della legge n. 193/2024 prevede in ogni caso il riconoscimento di un incremento tariffario parametrato all’inflazione, che non è avvenuto nel caso di specie. La nota del MIT impugnata non considera tale disposizione normativa.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 2, legge n. 193/2024 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e buon andamento, nonché insussistenza di un interesse pubblico tutelato dalla norma censurata

    Il Collegio ritiene fondate le censure relative alla violazione dell’art. 14, L. 193/2024, in quanto le note impugnate poggiano su un presupposto normativo errato (art. 13, co. 3, D.L. 162/2019) che è stato dichiarato incostituzionale. L’art. 14, co. 2, L. 193/2024, prevede un incremento tariffario parametrato all’inflazione che non è stato riconosciuto. L’illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata viene assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché 16 e 17 CdfUE, dal Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e dal principio pacta sunt servanda

    L’illegittimità delle note impugnate deriva dall’errata applicazione della normativa e dalla mancata considerazione della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale e della L. 193/2024. L’accoglimento dei motivi principali assorbe questo motivo subordinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 1479
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1479
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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