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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente DOLCI ALESSANDRA, Relatore DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2473/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RETT. DICH.ESPO DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
Con il ricorso rubricato al numero 2473/25 Ricorrente_1 srl impugnava il provvedimento di rettifica della dichiarazione doganale di esportazione emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare,
Società_1 Ricorrente_1in data 3 ottobre 2024 la SPA in nome e per conto di srl presentava presso l'Ufficio dell' Agenzia delle Dogane di Milano 2 la dichiarazione di esportazione n. 1T 119053 V dichiarata come destinata alla Russia. L'Ufficio provvedeva ad effettuare un prelievo di campioni per verificare la correttezza della voce doganale in relazione ai divieti previsti dal Reg. UE 833/14. Il Laboratorio dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di Venezia confermava la prospettazione dell'Ufficio, cioè che si trattasse di merce da classificare sotto la voce 8207 anziché 8205 e cioè “utensili per maschiare non a mano ma a macchine”.
Il Dichiarante, ricevuti i risultati dell'analisi ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 141/2024 chiedeva la ripetizione delle analisi allegando relazione peritale di parte. Il laboratorio confermava nuovamente la classificazione della merce alla voce doganale n. 8207. L'Ufficio provvedeva alla redazione del PV di constatazione, alla comunicazione di notizia di reato poiché l'esportazione è contraria ai divieti di cui al REG
UE citato ed al sequestro in via d'urgenza della merce che veniva convalidato dal GIP.
La ricorrente deduceva i seguenti rilievi:
1) illegittimità per violazione dell'art. 34 comma 2 allegato D.Lgs. 141/2024 per la mancata notifica al
Dichiarante dell'esito della ripetizione delle analisi – violazione del diritto di difesa. La ripetizione delle analisi è stata notificata al solo Rappresentante e non come espressamente previsto dalla citata norma anche al Dichiarante.
2) illegittimità per violazione dell'art. 34 comma 2 allegato D.Lgs. 141/2024 – mancata ripetizione delle analisi. Le nuove analisi sono una prosecuzione delle precedenti senza una valutazione ex novo della merce.
3) illegittimità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 34 comma 1 Allegato D. Lgs 141/2024 – i risultati delle analisi del laboratorio sono eccedenti l'oggetto su cui possono esprimersi .
Le analisi del Laboratorio di Venezia hanno per oggetto anche la valutazione della normativa sottesa alla classificazione doganale, anziché esclusivamente aspetti tecnico/qualitativi delle merci, contrariamente alla previsione dell'art. 34 comma 1 Allegato D. Lgs 141/2024, 4) illegittimità per errore di fatto – macroscopico errore di valutazione della qualità delle merci – mancato adempimento dell'onere della prova consistente, ai fini della classificazione doganale, nella dimostrazione non dell'uso possibile del prodotto, ma di quello per esso precipuamente previsto, valutato sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive. l'Ufficio intende affermare che l'utensile
Ricorrente_1oggetto della dichiarazione di srl non è un utensile completo, ovvero non è utilizzabile in modo immediato ed autonomamente, ma sarebbe utilizzabile solo a fronte del suo collegamento a utensili più complessi, spesso meccanici o elettrici. Tale assunto è completamente errato in fatto. L'oggetto la cui classificazione doganale è controversa è un unico utensile costituito da tre elementi collegabili tra loro mediante avvitamento, il video e le rappresentazioni fotografiche prodotte dimostrano che l'Utensile, a fronte della semplice applicazione di un manico (un semplice tubo), esegue un lavoro di maschiatura a mano, per cui è utilizzabile in modo immediato ed autonomamente, senza la necessità del suo collegamento a utensili più complessi meccanici o elettrici.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di rettifica;
con vittoria di spese.
L' Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e preliminarmente eccepiva l'assenza di interesse ad agire poiché la dichiarazione di esportazione è un'operazione contabilmente neutrale e non è azionata alcuna pretesa impositiva;
pertanto il ricorso è usato in via strumentale al fine di richiedere al Giudice
Tributario un accertamento che compete al Giudice penale.
Nel merito l'Ufficio ribadiva la fondatezza della diversa classificazione doganale;
quanto alla violazione dei diritti di difesa rappresentava che l'obbligo di notifica in capo al dichiarante esiste limitatamente alla notifica del primo risultato del certificato di analisi e non del secondo che non è più opponibile. L'Ufficio ha notificato quest'ultimo al Rappresentante in forza di quanto disposto dall'art. 31 comma 5 allegato D.Lgs.
141/24.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria la ricorrente sottolineava che il proprio interesse ad agire è rappresentato dalla necessità di portare a compimento l'operazione economica di esportazione dei beni oggetto di vendita. Ribadiva nel resto i rilievi già espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente questa Corte ritiene infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla Parte
Resistente e richiama in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ( da ultimo Cass. sez. 2 Ordinanza n.
12733 del 9.05.2024) secondo cui :” L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”. Nel caso in esame è evidente che esso è rappresentato dall'esigenza di portare a compimento l'operazione economica di esportazione che sarebbe preclusa qualora permanesse la validità del provvedimento di rettifica.
Deve trovare accoglimento il primo dei motivi di ricorso in relazione alla violazione dell'art. 34 comma 2
D.Lgs. n. 141/2024. Secondo l'Ufficio l'obbligo di notifica al Dichiarante riguarda esclusivamente il primo certificato di analisi, mentre per il secondo risultato è sufficiente la notifica al solo Rappresentante secondo la regola generale di cui al quinto comma dell'art. 31 D,.Lgs. 141/2024.
In realtà l'interpretazione dell'Ufficio si scontra con il dato letterale della norma che testualmente dispone:
”Entro 10 giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito”. L'ultimo inciso – “il relativo esito”- non può che stare a significare che l'esito della ripetizione delle analisi deve essere notificato al dichiarante.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente DOLCI ALESSANDRA, Relatore DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2473/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RETT. DICH.ESPO DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
Con il ricorso rubricato al numero 2473/25 Ricorrente_1 srl impugnava il provvedimento di rettifica della dichiarazione doganale di esportazione emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare,
Società_1 Ricorrente_1in data 3 ottobre 2024 la SPA in nome e per conto di srl presentava presso l'Ufficio dell' Agenzia delle Dogane di Milano 2 la dichiarazione di esportazione n. 1T 119053 V dichiarata come destinata alla Russia. L'Ufficio provvedeva ad effettuare un prelievo di campioni per verificare la correttezza della voce doganale in relazione ai divieti previsti dal Reg. UE 833/14. Il Laboratorio dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di Venezia confermava la prospettazione dell'Ufficio, cioè che si trattasse di merce da classificare sotto la voce 8207 anziché 8205 e cioè “utensili per maschiare non a mano ma a macchine”.
Il Dichiarante, ricevuti i risultati dell'analisi ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 141/2024 chiedeva la ripetizione delle analisi allegando relazione peritale di parte. Il laboratorio confermava nuovamente la classificazione della merce alla voce doganale n. 8207. L'Ufficio provvedeva alla redazione del PV di constatazione, alla comunicazione di notizia di reato poiché l'esportazione è contraria ai divieti di cui al REG
UE citato ed al sequestro in via d'urgenza della merce che veniva convalidato dal GIP.
La ricorrente deduceva i seguenti rilievi:
1) illegittimità per violazione dell'art. 34 comma 2 allegato D.Lgs. 141/2024 per la mancata notifica al
Dichiarante dell'esito della ripetizione delle analisi – violazione del diritto di difesa. La ripetizione delle analisi è stata notificata al solo Rappresentante e non come espressamente previsto dalla citata norma anche al Dichiarante.
2) illegittimità per violazione dell'art. 34 comma 2 allegato D.Lgs. 141/2024 – mancata ripetizione delle analisi. Le nuove analisi sono una prosecuzione delle precedenti senza una valutazione ex novo della merce.
3) illegittimità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 34 comma 1 Allegato D. Lgs 141/2024 – i risultati delle analisi del laboratorio sono eccedenti l'oggetto su cui possono esprimersi .
Le analisi del Laboratorio di Venezia hanno per oggetto anche la valutazione della normativa sottesa alla classificazione doganale, anziché esclusivamente aspetti tecnico/qualitativi delle merci, contrariamente alla previsione dell'art. 34 comma 1 Allegato D. Lgs 141/2024, 4) illegittimità per errore di fatto – macroscopico errore di valutazione della qualità delle merci – mancato adempimento dell'onere della prova consistente, ai fini della classificazione doganale, nella dimostrazione non dell'uso possibile del prodotto, ma di quello per esso precipuamente previsto, valutato sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive. l'Ufficio intende affermare che l'utensile
Ricorrente_1oggetto della dichiarazione di srl non è un utensile completo, ovvero non è utilizzabile in modo immediato ed autonomamente, ma sarebbe utilizzabile solo a fronte del suo collegamento a utensili più complessi, spesso meccanici o elettrici. Tale assunto è completamente errato in fatto. L'oggetto la cui classificazione doganale è controversa è un unico utensile costituito da tre elementi collegabili tra loro mediante avvitamento, il video e le rappresentazioni fotografiche prodotte dimostrano che l'Utensile, a fronte della semplice applicazione di un manico (un semplice tubo), esegue un lavoro di maschiatura a mano, per cui è utilizzabile in modo immediato ed autonomamente, senza la necessità del suo collegamento a utensili più complessi meccanici o elettrici.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di rettifica;
con vittoria di spese.
L' Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e preliminarmente eccepiva l'assenza di interesse ad agire poiché la dichiarazione di esportazione è un'operazione contabilmente neutrale e non è azionata alcuna pretesa impositiva;
pertanto il ricorso è usato in via strumentale al fine di richiedere al Giudice
Tributario un accertamento che compete al Giudice penale.
Nel merito l'Ufficio ribadiva la fondatezza della diversa classificazione doganale;
quanto alla violazione dei diritti di difesa rappresentava che l'obbligo di notifica in capo al dichiarante esiste limitatamente alla notifica del primo risultato del certificato di analisi e non del secondo che non è più opponibile. L'Ufficio ha notificato quest'ultimo al Rappresentante in forza di quanto disposto dall'art. 31 comma 5 allegato D.Lgs.
141/24.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria la ricorrente sottolineava che il proprio interesse ad agire è rappresentato dalla necessità di portare a compimento l'operazione economica di esportazione dei beni oggetto di vendita. Ribadiva nel resto i rilievi già espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente questa Corte ritiene infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla Parte
Resistente e richiama in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ( da ultimo Cass. sez. 2 Ordinanza n.
12733 del 9.05.2024) secondo cui :” L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”. Nel caso in esame è evidente che esso è rappresentato dall'esigenza di portare a compimento l'operazione economica di esportazione che sarebbe preclusa qualora permanesse la validità del provvedimento di rettifica.
Deve trovare accoglimento il primo dei motivi di ricorso in relazione alla violazione dell'art. 34 comma 2
D.Lgs. n. 141/2024. Secondo l'Ufficio l'obbligo di notifica al Dichiarante riguarda esclusivamente il primo certificato di analisi, mentre per il secondo risultato è sufficiente la notifica al solo Rappresentante secondo la regola generale di cui al quinto comma dell'art. 31 D,.Lgs. 141/2024.
In realtà l'interpretazione dell'Ufficio si scontra con il dato letterale della norma che testualmente dispone:
”Entro 10 giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiarante al quale è notificato il relativo esito”. L'ultimo inciso – “il relativo esito”- non può che stare a significare che l'esito della ripetizione delle analisi deve essere notificato al dichiarante.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.