Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 468
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del diritto di difesa per mancata notifica dell'esito della ripetizione delle analisi

    La Corte ritiene che l'interpretazione dell'Ufficio, secondo cui la notifica sarebbe dovuta solo al rappresentante, sia in contrasto con il dato letterale della norma, la quale dispone che l'esito della ripetizione delle analisi debba essere notificato al dichiarante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 468
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 468
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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