Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01726/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2024, proposto dalla società Tenet Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mazzoni e Antonio De Prata, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Manciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. 8514 del 26/07/2024 del Comune di Manciano, recante “ comunicazione di diniego (art. 20 comma 6 d.p.r. 380/2001 come recepito dall’art. 142 comma 11 della legge regionale toscana 65/2014 e ss.mm.ii.) sulla domanda presentata al protocollo in data 30/04/2024 con numero 0008514 pratica edilizia n. 8059 ”, comunicato via pec in data 26/07/2024 al tecnico incaricato dalla società;
nonché, ove occorra:
- della nota prot. 8514 del 28/06/2024, con cui l’amministrazione comunicava i motivi asseritamente ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire n. 8514 del 30/04/2024;
- della nota prot. 10716 del 29/05/2024, recante “ chiarimenti su doppia istanza relativa a interventi sullo stesso edificio in presenza di titolo rilasciato ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche al momento non conosciuto;
nonché, ove occorra, e nei limiti di interesse della ricorrente:
- dell’art. 11 di cui all’Allegato 2.1 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale del Comune di Manciano approvato e divenuto efficace con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2018, nella parte in cui dispone che “ Per gli edifici ad uso abitativo soggetti alla categoria di intervento D4, compresi all’interno del perimetro dei centri abitati, sono ammessi, nel rispetto dei limiti imposti dalle distanze dai confini e dai fabbricati esistenti, incrementi di superficie utile lorda ‘una tantum’ per esigenze igienico-funzionali. Tali incrementi non possono comunque superare i seguenti limiti: - fino al raggiungimento della superficie utile di 110 mq. per le unità abitative al di sotto di tale ampiezza; - 20% di superficie utile lorda per quelle oltre 110 mq ”, ove venisse applicata retroattivamente;
- dell’art. 18 di cui all’Allegato 2.1 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale del Comune di Manciano approvato e divenuto efficace con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2018, nella parte in cui dispone che “ salvo diversa indicazione degli elaborati grafici le aree inedificate interposte tra gli edifici o comunque ad essi pertinenti dovranno rimanere libere o sistemate a verde, ad eccezione di quanto indicato all’ultimo capoverso del presente articolo. In ogni caso è vietato occupare con qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, i giardini, i cortili, ed in genere tutti gli spazi liberi esistenti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AN RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Tenet Holding s.r.l. impugna la comunicazione di diniego n. 8514 adottata, ai sensi dell’art. 20, comma 6, D.P.R. 380/2001 e 142, comma 11, L.R. Toscana n. 65/2014, dal Comune di Manciano, sulla domanda presentata dalla società in data 30.04.2024 (pratica edilizia n. 8059), avente a oggetto lavori di “ addizione volumetrica di edificio esistente ‘una tantum’ in osservanza dell’art. 11, allegato 2.1 alle N.T.A. del P.O.C. vigente e realizzazione di elementi architettonici ornamentali ”, nonché, ove occorra, gli altri atti indicati in epigrafe.
2. L’istante premette altresì di aver acquisito il fabbricato cui si riferisce la suddetta domanda dalla società Edilfiorani di DA e RG AN s.n.c. che, a sua volta, aveva chiesto e ottenuto il permesso di costruire prot. n. 16404/2023 (pratica edilizia n. 7989/2023) per lavori di “ modifica delle aperture esterne, realizzazione di piscina ad uso privato, installazione di cancello di accesso e realizzazione di tettoia per posti auto” , poi volturato alla società Tenet Holding s.r.l., come da nota dell’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Manciano, prot. n. 3973/2024.
3. La società ricorrente evidenzia che con la nuova richiesta di permesso di costruire intende eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato con ampliamento del venti per cento, “ arricchendo l’immobile con la realizzazione di “setti murari” o “quinte sceniche” che si sostanzierebbero nella realizzazione di alcuni pilastri sovrastati da una trave e/o da setti murari contenenti e/o sormontati da fioriere di essenze officinali e aromatiche, in parte svuotati da ampie aperture con o senza arco, aventi la funzione di delimitazione e decorazione degli spazi esterni ” e che, come già precisato in sede procedimentale all’ente comunale, la nuova richiesta è assolutamente autonoma e distinta rispetto al precedente permesso di costruire n. 7889 del 12.03.2024, con conseguente illegittimità della decisione adottata dall’amministrazione.
4. Il ricorso è in particolare affidato ai seguenti motivi di diritto.
1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria - violazione delle garanzie partecipative - contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento e tra parti dello stesso provvedimento - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 ”.
L’impugnato diniego non è conforme al preavviso di rigetto comunicato alla società ricorrente, poiché introduce motivazioni nuove rispetto a quanto argomentato dall’amministrazione in sede procedimentale. In particolare, con il provvedimento conclusivo il Comune di Manciano ha introdotto un nuovo motivo di diniego, consistente nella circostanza che la superficie utile dell’immobile sarebbe inferiore a quella prevista dall’art. 11 delle N.T.A. del P.O.C. La società ricorrente evidenzia cioè che mentre nel preavviso di rigetto “ viene detto che la norma non troverebbe applicazione al caso di specie, poiché il fabbricato avrebbe già beneficiato, secondo la disciplina previgente, di un ampliamento di volumi e, dunque, non potrebbe essere ampliato ulteriormente ”, nel provvedimento finale “ viene detto che la norma trova applicazione e che, pertanto, il fabbricato ben potrebbe essere ampliato, tuttavia entro il limite dei 110 mq ”, con conseguente violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
2. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 - eccesso di potere per carenza di istruttoria - violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 cost. ”.
Si contesta la motivazione del provvedimento finale che risulta soltanto apparente, poiché l’amministrazione ha superato le controdeduzioni procedimentali apportate dalla società evidenziando soltanto che le stesse “ non apportano elementi tali da superare i motivi ostativi rappresentati. Le medesime si concentrano sulla convivenza formale del titolo abilitativo ancora vigente con quello richiesto, probabilmente per eludere il principio generale di cui al precedente punto” . Così facendo, il Comune di Manciano ha dunque violato le garanzie procedimentali perché ha eluso l’esame delle osservazioni del privato, peraltro non dando corso nemmeno alla richiesta di confronto avanzata dalla società proprio in sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto.
3. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano approvato con D.C.C. n. 34 del 29/06/2018 - violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del P.R.G. del 1998 del Comune di Manciano - violazione e/o falsa applicazione del DPGR n. 39/r/2018 - violazione e/o falsa applicazione del DPGR n. 64/r/2013 - eccesso di potere per falso supposto di fatto - difetto di istruttoria - travisamento - sviamento - violazione del principio del tempus regit actum ”.
Il diniego adottato dall’ente resistente, con riferimento al “nuovo” motivo, è illegittimo per violazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano. La norma prevede, al quinto comma, incrementi di superficie utile lorda ‘una tantum’ per esigenze igienico-funzionali con due limiti: “ fino al raggiungimento della superficie utile di 110 mq. per le unità abitative al di sotto di tale ampiezza” e del “ 20%. di superficie utile lorda per quelle oltre 110 mq” . Il Comune ha ritenuto inapplicabile l’incremento del 20% perché il fabbricato oggetto di permesso di costruire ha già una superficie di 108,54 mq. e, pertanto, l’ampiamento consentito sarebbe solo di 1,46 mq, ossia fino al raggiungimento di 110 mq. La società ricorrente contesta tale decisione, evidenziando che il fabbricato in parola ha una superficie utile di 143,08 mq. (calcolata con il parametro della SE), con la conseguente operatività della previsione che consente l’incremento fino al 20%, atteso che alla fattispecie si applicano, ratione temporis , i criteri per il calcolo della SE, come normata dall’art. 10 del Regolamento regionale n. 39/R/2018 e non quelli previsti per il calcolo della SUL, disciplinata dal precedente Regolamento regionale n. 64/R/2013. La SUL è stata infatti sostituita dalla SE, con la conseguenza che ogni richiamo contenuto nel POC al precedente parametro deve oggi essere inteso come richiamo alla SE e alle modalità di calcolo vigenti.
Il provvedimento impugnato è dunque viziato in ragione del travisamento della disciplina applicabile alla fattispecie.
4. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano approvato con D.C.C. n. 34 del 29/06/2018 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere per travisamento - difetto di istruttoria - illogicità - contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione e dello stesso procedimento. in subordine, illegittimità dell’art. 11 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano approvato con D.C.C. n. 34 del 29/06/2018 ”.
In diniego adottato dall’ente resistente, con riferimento alle motivazioni già esplicitate con il preavviso di rigetto e, nello specifico, con riferimento alle motivazioni di cui al punto A “ A. Le opere indicate nell’istanza presuppongono uno stato di fatto inesistente e la loro descrizione rappresenta un rapporto quantomeno di complementarietà o addirittura di funzionalità con l’intervento di cui alla pratica edilizia precedente 7989/2023 che rimanda ad un fabbricato che già aveva usufruito di un ampliamento mai consolidato in contrasto con l’ultimo capoverso dell’art. 11 dell’Allegato 2.1 alle Nta del P.O ”, è illegittimo perché contrasta con quanto successivamente affermato dall’ente col provvedimento finale (contraddittorietà interna), relativamente all’applicabilità dell’art. 11 delle NTA del P.O. al caso di specie e perché svuota di contenuto la pianificazione sopravvenuta: la norma citata si riferisce infatti solo ad ampliamenti eseguiti in attuazione del P.O.C. in vigore e non di altre norme o titoli risalenti nel tempo; il Comune, invece, applica una nozione di SUL non più vigente.
Inoltre, con il medesimo motivo, la ricorrente evidenzia che il permesso di costruire n. 7889/2024 non interferisce, in alcun modo, con il titolo richiesto successivamente, essendo gli stessi completamente autonomi tra di loro e che non è corretta la decisione del Comune di ritenere inammissibile il richiesto ampliamento in quanto il fabbricato sarebbe già stato oggetto di intervento di ampliamento, posto che nessun ampliamento è stato assentito e realizzato nella vigenza dell’attuale piano.
In via subordinata, ove ritenuto che l’art. 11 delle N.T.A. del P.O.C. debba essere interpretato nel senso di vietare qualsivoglia ampliamento premiale solo e soltanto per il fatto che il fabbricato ne ha già beneficiato in passato, la società ricorrente impugna tale norma perché illegittima e, dunque, da annullare per contrasto con uno dei capisaldi della legge regionale Toscana, ossia il principio per cui nuovi impegni di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Peraltro, con la nuova norma del POC l’amministrazione ha inteso concedere il criterio premiale sì una tantum, ma a partire dallo stato di fatto e dalla situazione del territorio e degli edificati esistenti al tempo di entrata in vigore del nuovo piano e se avesse voluto invece riguardare anche il passato, il pianificatore avrebbe dovuto dirlo espressamente, in applicazione del principio di irretroattività delle norme.
5. “V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 della l.r.t. n. 65/2014 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 - violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.p.r. n. 380/2018 - illogicità - falso supposto di fatto - travisamento ”.
In subordine, ove il Comune si fosse convinto della sovrapponibilità dei due titoli edilizi, avrebbe dovuto trattare la seconda domanda (poi negata) come richiesta di variante al permesso di costruire già rilasciato, anziché ritenere che per chiedere il nuovo permesso la società doveva necessariamente attendere di concludere i lavori di cui alla prima richiesta. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per violazione dell’istituto della variante al permesso a costruire, prevista dal DPR 380/2001 e dall’art. 143 della L.R. Toscana n. 65/2014.
6. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano approvato con D.C.C. n. 34 del 29/06/2018 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - travisamento - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In subordine, illegittimità dell’art. 18 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano approvato con D.C.C. n. 34 del 29/06/2018 ”.
La società contesta anche il punto B del preavviso di rigetto, richiamato nel provvedimento finale, ove l’amministrazione ha ritenuto che le opere oggetto dell’istanza non fossero conformi a quanto disciplinato dall’art. 18 dell’Allegato 2.1 delle N.T.A. del piano operativo vigente evidenziando che i setti murari inseriti nella richiesta di permesso a costruire non sono vietati dalla norma di piano; sono mere opere esterne, che non generano nuove superfici o nuovi volumi; verranno assoggettate ad autorizzazione comunale, risultando, appunto, inserite nella richiesta di permesso a costruire.
In subordine, la società censura l’art. 18 delle N.T.A. del P.O.C. qualora dovesse essere interpretata nel senso di imporre in maniera del tutto arbitraria e irragionevole di lasciare totalmente libero qualsivoglia spazio esterno agli edifici esistenti.
7. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 della l.r.t. n. 65/2014 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per travisamento - illogicità manifesta ”.
La società contesta anche il punto C del preavviso di rigetto, richiamato nel provvedimento finale ove l’amministrazione ha ritenuto che “ L’istanza non è corredata da una corretta asseverazione per i motivi sopra esposti” perché l’asseverazione, per sua natura, non può essere letta in una visione atomistica, dovendosi riferire all’istanza e agli elaborati presentati, da valutare nel loro complesso. Al più, evidenzia ancora parte ricorrente, l’amministrazione - in ossequio al generale principio del soccorso istruttorio - avrebbe potuto chiedere un’integrazione, ove ritenuta necessaria.
8. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.O. del Comune di Manciano approvato con D.C.C. n. 34 del 29/06/2018 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137, comma 1, della l.r.t. n. 65/2014 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/r ”.
La società contesta anche il punto D del preavviso di rigetto, richiamato nel provvedimento finale ove l’amministrazione ha ritenuto che quello presentato nel progetto come lastrico solare sarebbe in realtà un terrazzo attesa l’accessibilità allo stesso. L’istante evidenzia invece che dagli elaborati tecnici emerge che il manufatto in questione sia privo di autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 137 della L.R. Toscana n. 65/2014 e risulti insuscettibile di autonoma utilizzabilità, rivestendo piuttosto una mera funzione estetica, necessaria a garantire e mantenere le aperture e quindi i rapporti aeroilluminanti.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Manciano per resistere al gravame.
6. Con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010 il Comune ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso relativamente alla parte dell’impugnazione preceduta dalla indicazione “ove occorra”, stante il carattere non lesivo degli atti ivi contestati. Inoltre, l’ente resistente, per quanto riguarda la contestazione dell’art. 11 e dell’art. 18 dell’allegato 2.1 delle N.T.A. del P.O. eccepisce l’irricevibilità del gravame che risulta tardivamente proposto. Infine, ancora in via preliminare, eccepisce l’ente che l’espressa volontà della società ricorrente di avvalersi del precedente permesso di costruire n. 7989 del 2024 “ porta con sé l’inammissibilità del ricorso per autoannullamento dell’interesse che lo dovrebbe sostenere, che dal punto di vista sostanziale corrisponde alla impossibilità giuridica di realizzare l’ulteriore ampliamento proposto” . Nel merito, il Comune di Manciano ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
6. La società ricorrente ha depositato memoria di replica ex art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
7. All’udienza del 3 dicembre 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio reputa preliminarmente di dover respingere le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso formulate dal Comune di Manciano, atteso che il gravame è stato tempestivamente proposto nei confronti della comunicazione di diniego di permesso a costruire adottata sull’istanza della società ricorrente e, dunque, nei confronti dell’atto avente efficacia lesiva, nonché - unitamente ad esso - degli atti precedenti privi di autonoma e/o attuale efficacia esterna, sebbene rilevanti nell’ambito dell’istruttoria procedimentale o sebben presupposti dell’atto impugnato in via principale.
1.1. Né è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse articolata sulla base della dichiarazione della società di voler continuare ad avvalersi anche del precedente titolo abilitativo, posto che da tale manifestazione di volontà non può essere tratto alcun argomento in ordine all’intenzione di non coltivare l’impugnazione avverso il diniego in epigrafe indicato.
2. Passando a trattare i motivi di ricorso, il Collegio reputa fondata la prima censura, di natura procedurale, che contesta la non corrispondenza del contenuto del provvedimento finale con quello della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, attesa la non esatta sovrapponibilità dei due atti, in violazione delle norme a garanzia del contraddittorio e, dunque, del diritto di difesa. In conseguenza, impregiudicata qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere accolto nei seguenti termini.
2.1 La società ricorrente ha infatti contestato che ai quattro motivi di rigetto contenuti nel preavviso trasmessole dal Comune ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il provvedimento conclusivo aggiunge un’ulteriore ragione di diniego, con riferimento alla quale non ha potuto presentare osservazioni difensive e consistente nella violazione dell’art. 11 dell’allegato 2.1. N.T.A. al P.O. vigente del Comune di Manciano nella parte in cui consente incrementi di superficie lorda “ una tantum” per esigenze igienico-funzionali su edifici ad uso abitativo soggetti alla categoria di intervento D4 e compresi all’interno del perimetro dei centri abitati nei limiti ivi specificati: ossia, fino al raggiungimento della superficie utile di 110 mq. per le unità abitative al di sotto di tale ampiezza; nella misura del 20% di superficie utile lorda per quelle oltre 110 mq.
2.3. L’ente ha dunque negato l’istanza sulla premessa che l’edificio principale oggetto di permesso di costruire “ ha classificazione catastale F3, risulta in fase di ultimazione e l’ultimo rinnovo del titolo sulla consistenza dell’edificio è ascrivibile all’anno 2016 come rinnovo Pratica 6757/2009 (ampliamento fino al raggiungimento della superficie utile di 110 mq. per le unità abitative al di sotto di tale ampiezza - art. 23 NTA PRG 1998)” , dando atto che “ il progetto approvato nel 2009 arriva ad un ampliamento fino a mq 108,54 di Superficie Utile inferiore ai 110 mq. di superficie utile come riportato nella Relazione Tecnica allegata al progetto e al calcolo della superficie” e verificato che “ l’insieme degli atti costituenti la cronologia dei titoli abilitativi rilasciati e lo stato di fatto dell’immobile al 2024 (non finito e con un ampliamento fino a 108,54 mq. concesso di superficie utile ancora da completare in base al PC 7989) è incompatibile con un ulteriore 20% di ampliamento in contrasto con la norma sopra richiamata relativa alla crescita incrementale. Al massimo, seguendo la cronologia degli atti, la Superficie Utile di 108,54 mq (identica al Pc. 6757 del 2009) avrebbe potuto essere ampliata fino a 110,00 mq” . Tali indicazioni, pur non espressamente riportate nella parte dispositiva del provvedimento finale, concorrono a motivare il diniego stante quanto espressamente ritenuto dall’ente secondo cui “ Quanto sopra esposto, comprensivo di allegati, definisce ulteriormente l’ambito tecnico-giuridico del Diniego anche tenuto conto delle Memorie giunte a seguito del Preavviso di Diniego”.
2.4. Pertanto, solo nel provvedimento finale il Comune contesta che la superficie dell’immobile sarebbe inferiore a 110 mq e, in applicazione del citato art. 11, non sarebbe sufficiente per beneficiare dell’ampliamento del 20% prescritto dalla norma. Diversamente, rileva il Collegio, che tale ragione ostativa non si ravvisa, in questi termini, nel preavviso di diniego, ove il Comune ha solo contestato, al punto A, che “ Le opere indicate nell’istanza presuppongono uno stato di fatto inesistente e la loro descrizione rappresenta un rapporto quantomeno di complementarietà o addirittura di funzionalità con l’intervento di cui alla pratica edilizia precedente 7989/2023 che rimanda ad un fabbricato che già aveva usufruito di un ampliamento mai consolidato in contrasto con l’ultimo capoverso dell’art. 11 dell’Allegato 2.1. alle N.T.A. del P.O.” . In particolare, l’ultimo capoverso della norma citata prevede espressamente che “ gli ampliamenti sopra riportati possono essere concessi una sola volta al fine di evitare una crescita incrementale”. Nel preavviso di rigetto, dunque, il Comune ha solo specificato che “ l’ampliamento già concesso nel 2009 e rinnovato una volta nel 2016 aveva già determinato una crescita dell’immobile” e che “ l’ampliamento di cui all’art. 11 dell’allegato 2.1 delle Nta (indipendentemente che questo risulti ottenibile su un fabbricato che ha già usufruito di un ampliamento dovrebbe risultare esistente e invece è accatastato in F3 - Edificio in costruzione)” , senza però fare alcun riferimento al suddetto limite di superficie per il calcolo dell’ampliamento ammissibile .
2.5. In sede di procedimentale il Comune si è quindi limitato a contestare, come motivo ostativo all’accoglimento del permesso a costruire, che l’istanza non poteva trovare accoglimento per contrasto con l’ultimo capoverso dell’art. 11 dell’Allegato 2.1 alle N.T.A. del P.O., essendo già stato richiesto, sul medesimo immobile, un ampliamento (peraltro mai consolidato) e dovendosi dunque escludere l’ammissibilità di ampliamenti a cascata. Diversamente, con l’atto conclusivo il Comune ha arricchito i motivi di diniego ritenendo che il progetto richiesto sia in contrasto con l’art. 11 dell’Allegato 2.1. alle N.T.A. anche nella parte in cui ammette un ampliamento di superficie del 20% solo per unità abitative che raggiungono un’ampiezza superiore a 110 mq. e nel caso di specie tale circostanza non ricorre poiché l’intervento riguarda un fabbricato di ampiezza pari a 108,54 mq.
2.6. La riscontrata diversità tra i due atti contrasta con i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di aderire, con riferimento alla necessaria sovrapponibilità del contenuto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 con il provvedimento conclusivo, al fine di garantire il diritto di difesa dei privati e consentire a questi ultimi di apportare efficaci contributi già in sede procedimentale. E ciò vale anche nel caso in cui si aggiungano motivi nuovi o articolazioni di nuovi motivi nel provvedimento conclusivo. La giurisprudenza ha in proposito affermato che: “ Orbene, onde non privare il preavviso di diniego d’ogni utilità, ai fini dell’instaurazione di un corretto contraddittorio procedimentale, occorre, com’è noto, che nell’atto finale non vengano poste in risalto ragioni nuove o diverse rispetto a quelle, esplicitate nell’avviso ex art. 10 bis l. 241/90. ” (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 14.01.2014, n. 107) e che “ l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del cd. “preavviso di rigetto” ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743).
2.7. La ratio del preavviso di rigetto è quindi quella di garantire il contraddittorio al termine dell’istruttoria procedimentale, evitando che il privato si trovi esposto a questioni di fatto o di diritto non note perché prospettate per la prima volta nella determinazione definitiva. L’Amministrazione può ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, escludendosi però la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili nella motivazione dell’atto endoprocedimentale.
E sebbene la giurisprudenza abbia precisato che non è richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il preavviso ex art. 10 bis, L. n. 241 del 1990 e il provvedimento conclusivo, è comunque necessario che l’atto di diniego si inscriva nello schema già delineato dal preavviso (così Cons. stato, sez. VII, 08.09.2025, n. 7247: “ non deve […] sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti - che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego - ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato” ).
2.8. Né potrebbe invocarsi l’operatività della “sanatoria processuale” di cui all’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/1990 tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo della norma citata per effetto del d.l. 16.07.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.09.2020, n. 120, che ha stabilito che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l’annullabilità del provvedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest’ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 09.03.2021 n. 2861). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che “ il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529). La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, “ con la quale si è voluta "anticipare" l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all’accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 08.10.2021, n. 6743).
2.9. Dalle considerazioni che precedono consegue che le controdeduzioni del richiedente in sede procedimentale avrebbero potuto - in ipotesi e fatta salva ogni valutazione in merito riservata all’amministrazione - incidere sul contenuto dell’atto finale adottato (la società ricorrente reputa, infatti, che l’amministrazione sia incorsa in errore nell’applicazione del parametro per il calcolo della superficie rilevante ai fini del citato art. 11 delle N.T.A.), o quantomeno avrebbero potuto offrire all’amministrazione comunale rilievi ulteriori ai fini di un completo esame della vicenda per il corretto esercizio del potere amministrativo, in relazione all’accoglimento o meno dell’istanza di permesso a costruire, sicché la circostanza che l’Amministrazione abbia introdotto motivazioni ulteriori nel provvedimento finale che non hanno consentito al privato di controdedurvi, determina una violazione delle garanzie partecipative sottese al modulo procedimentale tipico previsto dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, n. 2809 del 2021), finendo per incidere sulla legittimità del provvedimento finale, che deve pertanto essere annullato.
3. In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatto salvo il riesercizio del potere da parte del Comune di Manciano.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Manciano al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AR CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
AN RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RA | TO AR CC |
IL SEGRETARIO