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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
SIRONI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.29, modificare Parte_1 parzialmente il decreto reso da Codesto Tribunale n. cron. 4241/2021 del 31.05.2021, in seno al procedimento num. 1601/2019R.G. e, atteso il pregiudizio imminente e irreparabile per la minore, pronunciare i seguenti provvedimenti:
Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., l'affidamento c.d. super esclusivo ovvero esclusivo rafforzato della minore in capo alla madre, disponendo che a Persona_1 quest'ultima competano in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti la figlia minore circa aspetti educativi, scolastici, istruzione, sanitari tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni senza necessità di preventiva condivisione e di consenso del signor autorizzandola, in particolare, e sin da ora al rinnovo dei documenti CP_1 validi per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al conferimento di idoneo incarico per l'avvio e/o prosecuzione di ogni eventuale percorso psicologico/terapeutico si rendesse necessario per la minore;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ravvisassero gli estremi per un affido super esclusivo, disporre, in ogni caso, l'affido esclusivo della minore a favore della Persona_2 signora autorizzando contestualmente e sin da ora al rinnovo dei documenti validi Parte_1 per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al conferimento di idoneo incarico per l'avvio di percorso psicologico/terapeutico dovesse rendersi necessario per senza necessità Per_1 di consenso da parte del signor CP_1
- Disporre in ogni caso che la minore rimanga collocata esclusivamente presso Persona_3 la signora disponendo che il padre, in ossequio a quanto già stabilito in seno al Parte_1 procedimento num. 1601/2019 RG, possa riprendere a vedere la figlia minore soltanto alla presenza dei Servizi Sociali competenti in apposito spazio neutro, incaricando questi ultimi di predisporre calendario di incontri ma, in ogni caso, solo in esito a comprovato positivo percorso di sostegno alla genitorialità nonché di accesso presso il SERD territorialmente competente da parte del CP_1
e autorizzando nel contempo gli stessi Servizi a sospendere gli incontri laddove necessario, tenuto conto del benessere psico-fisico della minore;
- In punto economico, sia con riferimento al mantenimento ordinario sia con riferimento alle spese straordinarie, confermare quanto disposto con il decreto del Tribunale di Lecco n. cron. 4241/2021 del 31.05.2021, in seno al procedimento num. 1601/2019 R.G.
- Disporre che la signora seguiti a percepire in via esclusiva e per l'intero l'assegno Parte_1 unico e universale relativo alla minore . Persona_2
In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente produrre e/o dedurre, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la figlia minore ha visto l'ultima volta il padre ormai due anni fa circa, Persona_2 presso lo Spazio Neutro predisposto dagli operatori di nel maggio del 2023 in CP_2 esecuzione del mandato del Tribunale?
2) Vero che da allora il signor ha omesso qualsivoglia contatto con la figlia, finanche di CP_1 carattere telefonico?
3) Vero che il signor è solito tralasciare il pagamento dell'assegno mantenimento e delle CP_1 spese straordinarie, tanto che già in occasioni precedenti la signora si è trovata costretta Pt_1
a procedere al recupero coattivo?
4) Vero che la Signora riscontra solitamente grandi difficoltà nell'ottenere riscontro dal Pt_1
Signor in ordine alle questioni riguardanti le necessità della minore , che richiedono CP_1 Per_1 la sua partecipazione o autorizzazione?
5) Vero che il signor quando interpellato dalla signora in merito ad via CP_1 Pt_1 Per_1 wathapps omette di fornire riscontro ovvero nega il proprio consenso senza fornire motivazione di sorta? pagina 2 di 7 6) Vero che, ad esempio, nel mese di maggio, il Signor ignorava le richieste formulate dalla CP_1 signora circa l'iscrizione della figlia all'oratorio estivo omettendo di sottoscrivere la Pt_1 documentazione necessaria senza fornire alcuna motivazione a riguardo?
7) Vero che quando la Signora chiedeva al Signor l'autorizzazione necessaria per Pt_1 CP_1 il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore quest'ultimo Per_1 negava il proprio consenso alla suddetta richiesta, omettendo di fornire qualsivoglia riscontro o motivazione?
8) Vero che la Signora si trova costantemente gravata dal dover farsi carico in via Pt_1 esclusiva delle suddette incombenze, risultando frequentemente costretta a riorganizzare la propria quotidianità familiare e lavorativa a causa dell'inerzia e della mancata collaborazione del Signor
CP_1
Si indicano quale persone informate sui fatti i signori:
- residente in [...] Persona_4
- , coniugata con residente in [...] Persona_4
n. 10;
- , Viganò via Guglielmo Marconi 25. Persona_6
- , residente in [...]. Testimone_1
Si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 1601/2019 R.G. – Giudice relatore Dr. M. Lombardi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza senza essere coniugati, ora terminati, e dalla loro unione è nata la figlia minore
[...]
in data 16/06/2017. Persona_3
Il Tribunale di Lecco, con decreto n. cronol. 4241/2021 del 31/05/2021, ha disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha disposto, altresì, un monitoraggio del Servizio Tutela Minori di per organizzare il diritto CP_2 di visita del padre, da svolgersi con modalità osservata, nonché per avviare un percorso di sostegno psicologico e di genitorialità per il signor e per vigilare sull'uso di sostanze stupefacenti o CP_1 abuso di alcol da parte dello stesso, con contributo di mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale , al fine di ottenere, a parziale modifica del predetto decreto, CP_1
l'affidamento super esclusivo, ovvero esclusivo rafforzato (o in subordine l'affido esclusivo), della minore in capo alla madre, con esclusivo potere decisionale in capo a quest'ultima per le questioni di maggiore importanza inerenti la figlia minore circa aspetti educativi, scolastici, istruzione, sanitari tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni senza necessità di preventiva condivisione e di consenso del signor , e con autorizzazione al CP_1 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al pagina 3 di 7 conferimento di idoneo incarico per l'avvio e/o prosecuzione di ogni eventuale percorso psicologico/terapeutico si rendesse necessario per la minore, con regolamentazione dei diritti di visita con il padre in spazio neutro alla presenza dei Servizi Sociali e solo in esito a comprovato positivo percorso di sostegno alla genitorialità nonché di accesso al SERD. In punto economico, sia con riferimento al mantenimento ordinario sia con riferimento alle spese straordinarie, la ricorrente ha chiesto di confermare quanto disposto con il decreto del Tribunale di Lecco n. cron. 4241/2021 del 31/05/2021, in esito al procedimento num. 1601/2019 R.G., con assegno unico interamente in favore della madre.
A fondamento delle proprie richieste, la ricorrente ha esposto che, successivamente all'emissione del predetto provvedimento, il convenuto ha tenuto una condotta di complessivo CP_1 disinteresse nei confronti della figlia minore, omettendo di versare il contributo al mantenimento previsto (tanto da determinare l'instaurazione di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. e accumulare un debito ad oggi di circa € 10.000,00), nonché di prestare collaborazione nell'assunzione di scelte condivise riguardanti la minore, ed esercitando il proprio diritto di visita in maniera discontinua e saltuaria, senza rispettare quanto previsto dal vigente provvedimento del Tribunale di Lecco del 31/05/2021; in particolare, ha riferito la ricorrente che, immediatamente dopo l'emissione del decreto di affidamento condiviso della minore, il signor ha chiesto una riduzione degli incontri calendarizzati con la stessa (da tre ore settimanali a CP_1 un'ora settimanale), omettendo di presentarsi agli stessi in diverse occasioni, oltre ad avere interrotto unilateralmente, dopo un solo incontro, il percorso di sostegno alla genitorialità, come si evince dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Calco del 01/12/2023 depositata nell'ambito del procedimento di vigilanza. Ha precisato, altresì, la ricorrente che dalla medesima relazione è emerso che, a partire dall'anno 2021, il Sig. ha omesso di adempiere all'obbligo CP_1 di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici, prescritti dal S.E.R.D. territorialmente competente nonché al monitoraggio del relativo percorso riabilitativo e/o di controllo. In considerazione di quanto sopra, il Servizio, in via cautelare, ha ritenuto di sospendere il diritto di visita dello stesso, subordinando la ripresa degli incontri alla presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza di condizioni ostative all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale situazione, ha asserito la ricorrente, non è mutata e, infatti, la minore Persona_2 non intrattiene alcuna relazione con il padre da oltre due anni.
Ancora, a suffragio delle richieste formulate dalla ricorrente, la stessa ha altresì evidenziato la mancanza di collaborazione del signor anche in ordine al rilascio di consensi e/o CP_1 autorizzazioni necessari alla minore, tali da pregiudicare il diritto della minore di accrescere, nel tempo, la propria formazione culturale viaggiando e ampliando le proprie conoscenze.
La sig.ra ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per la Pt_1 figlia minore , di cui si occupa in via esclusiva, provvedendo ad ogni sua necessità. Persona_2
Con decreto del 26/06/2025, il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 28/10/2025.
non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore all'udienza CP_1 del 28/10/2025; il giudice relatore, pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato pagina 4 di 7 la contumacia. In tale sede, la ricorrente ha dichiarato che la situazione attuale è rimasta immutata rispetto a quanto esposto nel ricorso introduttivo, confermando che il signor non vede la CP_1 figlia da circa due anni e che il mantenimento in favore della minore viene attualmente versato dal datore di lavoro mediante procedura di versamento diretto.
Il difensore della ricorrente ha dunque chiesto, in via principale, di trattenere la causa in decisione in considerazione del disinteresse dimostrato dal convenuto anche mediante la sua condotta processuale;
in subordine ha insistito nelle istanze istruttorie rassegnate.
Il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione orale e ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente ha dunque precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo in particolare nella richiesta di affidamento super esclusivo della figlia minore
[...]
alla madre . La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la Persona_3 Parte_1 decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente emerge un complessivo disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, disinteresse che risulta corroborato dalla condotta processuale tenuta dal resistente nel presente giudizio.
Tale disinteresse è senz'altro indicativo di una scarsa adeguatezza del padre a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale. A tal proposito, basta evidenziare che il signor non vede la CP_1 minore da circa due anni;
il Servizio Tutela Minori del Comune di Calco, infatti, ha ritenuto di sospendere gli incontri padre-figlia non ritenendo “la modalità altalenante e sfuggente” dello stesso adeguata ad (cfr. mail Servizio Tutela Minori Retesalute del 25/09/2023, doc. 7 di Per_1 parte ricorrente), anche in considerazione del fatto che il padre della minore non ha effettuato i pagina 5 di 7 controlli tossicologici e alcolemici (cfr. relazione del 01/12/2023, doc. 5 di parte CP_2 ricorrente).
La ricorrente ha, altresì, esposto che il convenuto ha omesso di corrispondere il CP_1 contributo al mantenimento della figlia minore, tanto da determinare l'instaurazione di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., con un debito ad oggi di oltre € 10.000,00.
Inoltre, la ricorrente ha esposto che il convenuto non presta alcuna collaborazione nell'assunzione delle scelte di maggior interesse riguardanti la figlia minore, omettendo anche di fornire autorizzazioni o rilasciare consensi necessari per la minore (dall'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio al semplice consenso per l'iscrizione all'oratorio estivo).
L'affido “super-esclusivo” alla madre, dunque, è tanto opportuno quanto necessario proprio per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa dell'atteggiamento dell'altro genitore.
Per tali ragioni appare necessario prevedere il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei, nella forma super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti ai bisogni della figlia minore.
Quanto al diritto di visita paterno, considerata l'assenza di una frequentazione con la minore e il totale disinteresse di sin dal mese di maggio 2023, oltre a quanto asserito dalla CP_1 ricorrente in merito al presunto uso di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte del resistente, si ritiene opportuno che gli incontri tra padre e figlia avvengano, in caso di richiesta del padre in tal senso, in modalità protetta e osservata, a cura dei servizi sociali territorialmente competenti – da individuarsi allo stato nei servizi sociali del Comune di Calco, in ragione della residenza della minore – subordinando la eventuale ripresa degli incontri a un percorso di Persona_3 sostegno alla genitorialità e a una presa in carico presso il SERD territorialmente competente.
Rimangono ferme le ulteriori condizioni poste dal decreto del Tribunale di Lecco del 31/05/2021, come richiesto dalla stessa ricorrente, con la precisazione, in considerazione della forma di affidamento super-esclusivo, che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre
[...]
. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 31/05/2021, così dispone:
1) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre , nella Persona_3 Parte_1 forma dell'affidamento super-esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c., sicché la madre potrà adottare ogni decisione nell'interesse della figlia, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, con pagina 6 di 7 collocamento presso la stessa;
2) Dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore CP_1 Persona_3 avvengano, in caso di richiesta del padre in tal senso, in modalità protetta e osservata, a cura dei servizi sociali territorialmente competenti – da individuarsi allo stato nei servizi sociali del Comune di Calco, in ragione della residenza della minore – subordinando la eventuale Persona_3 ripresa degli incontri a un percorso di sostegno alla genitorialità e a una presa in carico presso il SERD territorialmente competente da parte di , con facoltà di progressivo CP_1 ampliamento fino alla liberalizzazione in caso di andamento positivo, ovvero con facoltà di sospensione in caso di riscontrato pregiudizio per la minore;
3) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente dalla Persona_3 madre;
Parte_1
4) Conferma nel resto le altre condizioni poste dal decreto del Tribunale di Lecco del 31/05/2021;
5) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 27,00 per anticipazioni e in € 2.900,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla parte ricorrente e ai servizi sociali del Comune di Calco, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
SIRONI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.29, modificare Parte_1 parzialmente il decreto reso da Codesto Tribunale n. cron. 4241/2021 del 31.05.2021, in seno al procedimento num. 1601/2019R.G. e, atteso il pregiudizio imminente e irreparabile per la minore, pronunciare i seguenti provvedimenti:
Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., l'affidamento c.d. super esclusivo ovvero esclusivo rafforzato della minore in capo alla madre, disponendo che a Persona_1 quest'ultima competano in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti la figlia minore circa aspetti educativi, scolastici, istruzione, sanitari tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni senza necessità di preventiva condivisione e di consenso del signor autorizzandola, in particolare, e sin da ora al rinnovo dei documenti CP_1 validi per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al conferimento di idoneo incarico per l'avvio e/o prosecuzione di ogni eventuale percorso psicologico/terapeutico si rendesse necessario per la minore;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ravvisassero gli estremi per un affido super esclusivo, disporre, in ogni caso, l'affido esclusivo della minore a favore della Persona_2 signora autorizzando contestualmente e sin da ora al rinnovo dei documenti validi Parte_1 per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al conferimento di idoneo incarico per l'avvio di percorso psicologico/terapeutico dovesse rendersi necessario per senza necessità Per_1 di consenso da parte del signor CP_1
- Disporre in ogni caso che la minore rimanga collocata esclusivamente presso Persona_3 la signora disponendo che il padre, in ossequio a quanto già stabilito in seno al Parte_1 procedimento num. 1601/2019 RG, possa riprendere a vedere la figlia minore soltanto alla presenza dei Servizi Sociali competenti in apposito spazio neutro, incaricando questi ultimi di predisporre calendario di incontri ma, in ogni caso, solo in esito a comprovato positivo percorso di sostegno alla genitorialità nonché di accesso presso il SERD territorialmente competente da parte del CP_1
e autorizzando nel contempo gli stessi Servizi a sospendere gli incontri laddove necessario, tenuto conto del benessere psico-fisico della minore;
- In punto economico, sia con riferimento al mantenimento ordinario sia con riferimento alle spese straordinarie, confermare quanto disposto con il decreto del Tribunale di Lecco n. cron. 4241/2021 del 31.05.2021, in seno al procedimento num. 1601/2019 R.G.
- Disporre che la signora seguiti a percepire in via esclusiva e per l'intero l'assegno Parte_1 unico e universale relativo alla minore . Persona_2
In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente produrre e/o dedurre, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la figlia minore ha visto l'ultima volta il padre ormai due anni fa circa, Persona_2 presso lo Spazio Neutro predisposto dagli operatori di nel maggio del 2023 in CP_2 esecuzione del mandato del Tribunale?
2) Vero che da allora il signor ha omesso qualsivoglia contatto con la figlia, finanche di CP_1 carattere telefonico?
3) Vero che il signor è solito tralasciare il pagamento dell'assegno mantenimento e delle CP_1 spese straordinarie, tanto che già in occasioni precedenti la signora si è trovata costretta Pt_1
a procedere al recupero coattivo?
4) Vero che la Signora riscontra solitamente grandi difficoltà nell'ottenere riscontro dal Pt_1
Signor in ordine alle questioni riguardanti le necessità della minore , che richiedono CP_1 Per_1 la sua partecipazione o autorizzazione?
5) Vero che il signor quando interpellato dalla signora in merito ad via CP_1 Pt_1 Per_1 wathapps omette di fornire riscontro ovvero nega il proprio consenso senza fornire motivazione di sorta? pagina 2 di 7 6) Vero che, ad esempio, nel mese di maggio, il Signor ignorava le richieste formulate dalla CP_1 signora circa l'iscrizione della figlia all'oratorio estivo omettendo di sottoscrivere la Pt_1 documentazione necessaria senza fornire alcuna motivazione a riguardo?
7) Vero che quando la Signora chiedeva al Signor l'autorizzazione necessaria per Pt_1 CP_1 il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore quest'ultimo Per_1 negava il proprio consenso alla suddetta richiesta, omettendo di fornire qualsivoglia riscontro o motivazione?
8) Vero che la Signora si trova costantemente gravata dal dover farsi carico in via Pt_1 esclusiva delle suddette incombenze, risultando frequentemente costretta a riorganizzare la propria quotidianità familiare e lavorativa a causa dell'inerzia e della mancata collaborazione del Signor
CP_1
Si indicano quale persone informate sui fatti i signori:
- residente in [...] Persona_4
- , coniugata con residente in [...] Persona_4
n. 10;
- , Viganò via Guglielmo Marconi 25. Persona_6
- , residente in [...]. Testimone_1
Si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 1601/2019 R.G. – Giudice relatore Dr. M. Lombardi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di Parte_1 CP_1 convivenza senza essere coniugati, ora terminati, e dalla loro unione è nata la figlia minore
[...]
in data 16/06/2017. Persona_3
Il Tribunale di Lecco, con decreto n. cronol. 4241/2021 del 31/05/2021, ha disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha disposto, altresì, un monitoraggio del Servizio Tutela Minori di per organizzare il diritto CP_2 di visita del padre, da svolgersi con modalità osservata, nonché per avviare un percorso di sostegno psicologico e di genitorialità per il signor e per vigilare sull'uso di sostanze stupefacenti o CP_1 abuso di alcol da parte dello stesso, con contributo di mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 20/06/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale , al fine di ottenere, a parziale modifica del predetto decreto, CP_1
l'affidamento super esclusivo, ovvero esclusivo rafforzato (o in subordine l'affido esclusivo), della minore in capo alla madre, con esclusivo potere decisionale in capo a quest'ultima per le questioni di maggiore importanza inerenti la figlia minore circa aspetti educativi, scolastici, istruzione, sanitari tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni senza necessità di preventiva condivisione e di consenso del signor , e con autorizzazione al CP_1 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al pagina 3 di 7 conferimento di idoneo incarico per l'avvio e/o prosecuzione di ogni eventuale percorso psicologico/terapeutico si rendesse necessario per la minore, con regolamentazione dei diritti di visita con il padre in spazio neutro alla presenza dei Servizi Sociali e solo in esito a comprovato positivo percorso di sostegno alla genitorialità nonché di accesso al SERD. In punto economico, sia con riferimento al mantenimento ordinario sia con riferimento alle spese straordinarie, la ricorrente ha chiesto di confermare quanto disposto con il decreto del Tribunale di Lecco n. cron. 4241/2021 del 31/05/2021, in esito al procedimento num. 1601/2019 R.G., con assegno unico interamente in favore della madre.
A fondamento delle proprie richieste, la ricorrente ha esposto che, successivamente all'emissione del predetto provvedimento, il convenuto ha tenuto una condotta di complessivo CP_1 disinteresse nei confronti della figlia minore, omettendo di versare il contributo al mantenimento previsto (tanto da determinare l'instaurazione di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. e accumulare un debito ad oggi di circa € 10.000,00), nonché di prestare collaborazione nell'assunzione di scelte condivise riguardanti la minore, ed esercitando il proprio diritto di visita in maniera discontinua e saltuaria, senza rispettare quanto previsto dal vigente provvedimento del Tribunale di Lecco del 31/05/2021; in particolare, ha riferito la ricorrente che, immediatamente dopo l'emissione del decreto di affidamento condiviso della minore, il signor ha chiesto una riduzione degli incontri calendarizzati con la stessa (da tre ore settimanali a CP_1 un'ora settimanale), omettendo di presentarsi agli stessi in diverse occasioni, oltre ad avere interrotto unilateralmente, dopo un solo incontro, il percorso di sostegno alla genitorialità, come si evince dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Calco del 01/12/2023 depositata nell'ambito del procedimento di vigilanza. Ha precisato, altresì, la ricorrente che dalla medesima relazione è emerso che, a partire dall'anno 2021, il Sig. ha omesso di adempiere all'obbligo CP_1 di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici, prescritti dal S.E.R.D. territorialmente competente nonché al monitoraggio del relativo percorso riabilitativo e/o di controllo. In considerazione di quanto sopra, il Servizio, in via cautelare, ha ritenuto di sospendere il diritto di visita dello stesso, subordinando la ripresa degli incontri alla presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza di condizioni ostative all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale situazione, ha asserito la ricorrente, non è mutata e, infatti, la minore Persona_2 non intrattiene alcuna relazione con il padre da oltre due anni.
Ancora, a suffragio delle richieste formulate dalla ricorrente, la stessa ha altresì evidenziato la mancanza di collaborazione del signor anche in ordine al rilascio di consensi e/o CP_1 autorizzazioni necessari alla minore, tali da pregiudicare il diritto della minore di accrescere, nel tempo, la propria formazione culturale viaggiando e ampliando le proprie conoscenze.
La sig.ra ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di riferimento per la Pt_1 figlia minore , di cui si occupa in via esclusiva, provvedendo ad ogni sua necessità. Persona_2
Con decreto del 26/06/2025, il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 28/10/2025.
non si è costituito in giudizio, né è comparso avanti al giudice relatore all'udienza CP_1 del 28/10/2025; il giudice relatore, pertanto, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato pagina 4 di 7 la contumacia. In tale sede, la ricorrente ha dichiarato che la situazione attuale è rimasta immutata rispetto a quanto esposto nel ricorso introduttivo, confermando che il signor non vede la CP_1 figlia da circa due anni e che il mantenimento in favore della minore viene attualmente versato dal datore di lavoro mediante procedura di versamento diretto.
Il difensore della ricorrente ha dunque chiesto, in via principale, di trattenere la causa in decisione in considerazione del disinteresse dimostrato dal convenuto anche mediante la sua condotta processuale;
in subordine ha insistito nelle istanze istruttorie rassegnate.
Il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione orale e ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente ha dunque precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo in particolare nella richiesta di affidamento super esclusivo della figlia minore
[...]
alla madre . La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la Persona_3 Parte_1 decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente emerge un complessivo disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, disinteresse che risulta corroborato dalla condotta processuale tenuta dal resistente nel presente giudizio.
Tale disinteresse è senz'altro indicativo di una scarsa adeguatezza del padre a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale. A tal proposito, basta evidenziare che il signor non vede la CP_1 minore da circa due anni;
il Servizio Tutela Minori del Comune di Calco, infatti, ha ritenuto di sospendere gli incontri padre-figlia non ritenendo “la modalità altalenante e sfuggente” dello stesso adeguata ad (cfr. mail Servizio Tutela Minori Retesalute del 25/09/2023, doc. 7 di Per_1 parte ricorrente), anche in considerazione del fatto che il padre della minore non ha effettuato i pagina 5 di 7 controlli tossicologici e alcolemici (cfr. relazione del 01/12/2023, doc. 5 di parte CP_2 ricorrente).
La ricorrente ha, altresì, esposto che il convenuto ha omesso di corrispondere il CP_1 contributo al mantenimento della figlia minore, tanto da determinare l'instaurazione di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., con un debito ad oggi di oltre € 10.000,00.
Inoltre, la ricorrente ha esposto che il convenuto non presta alcuna collaborazione nell'assunzione delle scelte di maggior interesse riguardanti la figlia minore, omettendo anche di fornire autorizzazioni o rilasciare consensi necessari per la minore (dall'autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio al semplice consenso per l'iscrizione all'oratorio estivo).
L'affido “super-esclusivo” alla madre, dunque, è tanto opportuno quanto necessario proprio per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa dell'atteggiamento dell'altro genitore.
Per tali ragioni appare necessario prevedere il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei, nella forma super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti ai bisogni della figlia minore.
Quanto al diritto di visita paterno, considerata l'assenza di una frequentazione con la minore e il totale disinteresse di sin dal mese di maggio 2023, oltre a quanto asserito dalla CP_1 ricorrente in merito al presunto uso di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte del resistente, si ritiene opportuno che gli incontri tra padre e figlia avvengano, in caso di richiesta del padre in tal senso, in modalità protetta e osservata, a cura dei servizi sociali territorialmente competenti – da individuarsi allo stato nei servizi sociali del Comune di Calco, in ragione della residenza della minore – subordinando la eventuale ripresa degli incontri a un percorso di Persona_3 sostegno alla genitorialità e a una presa in carico presso il SERD territorialmente competente.
Rimangono ferme le ulteriori condizioni poste dal decreto del Tribunale di Lecco del 31/05/2021, come richiesto dalla stessa ricorrente, con la precisazione, in considerazione della forma di affidamento super-esclusivo, che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre
[...]
. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 31/05/2021, così dispone:
1) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre , nella Persona_3 Parte_1 forma dell'affidamento super-esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c., sicché la madre potrà adottare ogni decisione nell'interesse della figlia, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, con pagina 6 di 7 collocamento presso la stessa;
2) Dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore CP_1 Persona_3 avvengano, in caso di richiesta del padre in tal senso, in modalità protetta e osservata, a cura dei servizi sociali territorialmente competenti – da individuarsi allo stato nei servizi sociali del Comune di Calco, in ragione della residenza della minore – subordinando la eventuale Persona_3 ripresa degli incontri a un percorso di sostegno alla genitorialità e a una presa in carico presso il SERD territorialmente competente da parte di , con facoltà di progressivo CP_1 ampliamento fino alla liberalizzazione in caso di andamento positivo, ovvero con facoltà di sospensione in caso di riscontrato pregiudizio per la minore;
3) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente dalla Persona_3 madre;
Parte_1
4) Conferma nel resto le altre condizioni poste dal decreto del Tribunale di Lecco del 31/05/2021;
5) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 27,00 per anticipazioni e in € 2.900,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla parte ricorrente e ai servizi sociali del Comune di Calco, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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