Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Eliana Tosi;
Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Simone Raggi;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 09.01.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite con
Ordinanza n. Cron. 14690/2016 – RG 3085/2016 del Tribunale di Lodi, emessa in data 06.07.2016 e depositata in data 08.11.2016, in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore , alle seguenti Per_1 condizioni: Per_
1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale. Per_
2) rimane collocata in via prevalente presso la madre, in Secugnago, Via Gramsci n. 23.
3) Salvo miglior accordo tra i genitori (che tenga conto delle precipue eIGenze della figlia), il IG. Per_ potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , tutti i mercoledì e venerdì dalle ore Pt_1
16:30 e sino alle 20:30. Per_ 4) Il padre, lavorando a turni durante i weekend, terrà con sé a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al sabato sera alle ore 20.30 se di riposo il sabato, mentre se il riposo coincide con Per_ la domenica, starà con il papà dal sabato pomeriggio alle ore 16:30 circa sino alla domenica sera alle ore 20:30; qualora il IG. dovesse avere la possibilità del sabato e Pt_1 Per_ domenica liberi dal lavoro, potrà vedere a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 20:30, con possibilità di riaccompagnarla il lunedì mattina direttamente a scuola qualora la minore frequenterà le scuole superiori a Lodi, previo accordo con la madre. pagina 1 di 3
6) Tutte le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno sostenute al 50% tra i genitori, in conformità con il Protocollo del Tribunale di Milano in uso al Tribunale di Lodi che si allega al presente accordo.
7) Entrambi i genitori sono obbligati, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicarsi il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura in cui eventualmente porteranno la figlia, ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità e/o passaporto per la minore validi anche per l'espatrio.
8) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione nei giorni e nei periodi di permanenza della minore presso la propria abitazione, impegnandosi sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita della figlia. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto Per_ della vita di che possa influire sulla sua formazione e crescita psicofisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
9) Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia trascorrerà con i genitori in via alternata la Vigilia di Natale e il Natale nonché Capodanno e l'Epifania sempre in coincidenza con i turni lavorativi del papà; durante il periodo di vacanze invernali/sospensione scolastica, tenuto conto che il padre lavora Per_ dalle ore 6:00 del mattino, starà con il papà il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:30 sino alle ore 20:30, salvo miglior accordo tra le parti;
durante le festività pasquali la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo in coincidenza con i turni lavorativi del papà; durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, salvo la possibilità di trascorrere una settimana aggiuntiva. Le parti si impegnano a comunicarsi in via anticipata i luoghi di villeggiatura prescelti ed i relativi recapiti.
10) L'assegno unico sarà percepito al 100% dal IG. con rimborso della quota al 50% alla Pt_1 madre a decorrere dal mese di settembre 2024 e il pagamento sarà effettuato dal Sig. Pt_1 allorquando l'INPS erogherà in suo favore le somme;
la IG.ra avrà diritto di ottenere Pt_2 la restituzione degli arretrati, posto che l'erogazione è stata sospesa con il mese di settembre 2024 compreso.
11) Le spese legali della presente procedura sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche alle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore , di Per_1 cui all'Ordinanza n. Cron. 14690/2016 – RG 3085/2016 del Tribunale di Lodi, emessa in data
06.07.2016 e depositata in data 08.11.2016;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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